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LETTERA DEL 21 GENNAIO 1999


OGGETTO:

    Prestazioni di lavoro straordinario



Pur consapevoli dei carichi di lavoro che si sono determinati ultimamente per effetto dell'evento EURO e ANNO2000, ricordiamo che:

- le prestazioni di lavoro "STRAORDINARIO", in quanto tali, devono avere carattere di eccezionalità e mai rappresentare una pratica consueta per l'espletamento del proprio lavoro;

- il contratto collettivo stabilisce che i lavoratori possono fare STRAORDINARIO fino ad un massimo di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali, 150 ore annue;

- il lavoratore non può non usufruire del riposo compensativo settimanale (almeno un giorno ogni sette) altrimenti, oltre a venire meno la qualità della propria prestazione, si infrangono leggi e contratto collettivo;

- le prestazioni straordinarie devono comunque essere concordate tra azienda e lavoratore non essendo quest'ultimo soggetto ad alcun obbligo.


Siamo disponibili per ulteriori approfondimenti.