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PROPOSTA DI STATUTO PER IL COORDINAMENTO TESSITORI
Art. 1 (Costituzione)
È costituita unAssociazione denominata Coordinamento Tessitori, con sede in
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LAssociazione non ha fini di lucro, ed ha durata illimitata.
Art. 2 (Scopi)
LAssociazione ha per scopo di:
a) promuovere la pratica e lo studio della tessitura a mano e delle attività ad essa collegate;
b) favorire le relazioni dei tessitori tra loro e con tutti coloro che si interessano alla tessitura a mano;
c) affermare i valori professionali, sociali, culturali, terapeutici ed ecologici della tessitura a mano.
Art. 3 (Mezzi dazione)
Per lattuazione dei propri scopi lAssociazione ha cura in particolare di:
a) promuovere incontri, esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante le arti della tessitura a mano;
b) dotarsi di un organo nel quale sono pubblicati i programmi e le iniziative dellAssociazione; pubblicare e diffondere, avvalendosi di ogni mezzo, studi e notizie di interesse per i tessitori;
c) avviare rapporti di collaborazione associazioni, enti, scuole, istituti di formazione e privati che siano comunque interessati alla tessitura a mano;
d) favorire e incrementare la collaborazione da parte dei soci alle pubblicazioni dellAssociazione;
e) organizzare e promuovere corsi, seminari e altre iniziative per la formazione dei tessitori;
f) favorire la nascita di gruppi, che si propongano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi e favorendo la loro adesione all'Associazione.
Art. 4 (Composizione)
LAssociazione è composta di soci ordinari, sostenitori e onorari.
Art. 5 (Soci ordinari)
Possono far parte dellAssociazione come soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.
Il pagamento di una quota annuale stabilita dallassemblea, dà diritto a ricevere la tessera sociale. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soci sono tenuti al rinnovo della tessera sociale.
I soci sostenitori versano una quota superiore.
Gruppi di soci, residenti in località diverse dalla regione in cui si colloca la sede dell'Associazione, potranno costituirsi in gruppo rappresentato da un responsabile democraticamente eletto tra di loro, che entra a far parte del consiglio direttivo con modalità che verranno stabilite in assemblea, o da questa delegate al consiglio direttivo.
Art. 6 (Soci onorari)
La nomina dei soci onorari spetta allassemblea su proposta del consiglio direttivo, che li sceglie tra coloro che si siano resi benemeriti allAssociazione.
Art. 7 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni:
b) per decadenza;
c) per esclusione.
Le dimissioni debbono essere comunicate per iscritto al consiglio direttivo e decorrono dalla data della loro accettazione.
La decadenza si verifica per la perdita dei requisiti previsti dallarticolo 5, ovvero per morosità. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.
Lesclusione viene deliberata dal consiglio direttivo, nei confronti del socio che:
a) non osservi le disposizioni del presente statuto;
b) arrechi grave danno morale o materiale allAssociazione.
Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.
Art. 8 (Organi dellAssociazione)
Sono organi dellAssociazione: lassemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente.
Il consiglio direttivo, è eletto dallassemblea dei soci e dura in carica per un triennio.
Art. 9 (Assemblee dei soci)
Lassemblea dei soci è composta dai soci ordinari, sostenitori ed onorari.
I soci ordinari e sostenitori hanno diritto al voto per la elezione delle cariche sociali, se in regola col versamento delle quote sociali alla data in cui il presidente convoca lassemblea ordinaria.
Art. 10 (Sessioni ordinarie delle assemblee)
Lassemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria una volta lanno, per approvare i bilanci e le relazioni annuali del presidente del consiglio direttivo e per deliberare sulle questioni poste allordine del giorno.
Art. 11 (Sessioni straordinarie delle assemblee)
Lassemblea si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno: due membri del consiglio direttivo o un terzo dei soci, nonché nel caso di scioglimento del consiglio direttivo ai sensi dellarticolo 19.
Art. 12 (Convocazione delle assemblee)
Il presidente del consiglio direttivo:
a) convoca lassemblea, dandone comunicazione ai soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e trasmette contestualmente lordine del giorno e - nel caso di assemblea ordinaria - la relazione annuale sullattività dellAssociazione, il bilancio consuntivo e preventivo;
b) forma lordine del giorno, su proposta del consiglio direttivo, ponendovi anche gli argomenti proposti da almeno cinque soci, prima della data della convocazione.
Art. 13 (Validità delle assemblee)
Lassemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione lassemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Art 14 (Deliberazioni)
Le deliberazioni dellassemblea dei soci, vengono prese a maggioranza semplice dei presenti di persona o per delega.
Art. 15 (Rappresentanza dei soci nelle assemblee)
Il socio che non interviene allassemblea può farsi rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di due deleghe.
I membri in carica del consiglio direttivo non possono ricevere deleghe per lelezione del direttivo stesso né per lapprovazione del loro operato.
Gli enti e le associazioni partecipano allassemblea designando per iscritto il proprio rappresentante.
Art. 16 (Rinnovamento delle cariche sociali)
Alla scadenza delle cariche sociali, prevista dallarticolo 8, il presidente del consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci ai sensi dellarticolo 12.
L'assemblea elegge il presidente della riunione e i membri del seggio elettorale e stabilisce lorario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
Le schede per lelezione delle cariche sociali sono consegnate personalmente dai membri del seggio elettorale ai soci o ai loro delegati - nei limiti fissati dallarticolo 15 - che risultino regolarmente iscritti ai sensi dellarticolo 9.
La lista dei soci aventi diritto al voto è affissa nei locali ove si svolgono le operazioni elettorali.
Art. 17 (Consigli direttivi)
Il consiglio direttivo si compone di almeno tre membri, eletti tra i soci aventi diritto al voto.
Fanno parte del consiglio direttivo i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si considera eletto il candidato più anziano di età.
Qualora si verifichino vacanze, subentrano nei consigli i candidati che seguono in graduatoria.
Qualora non sia possibile procedere alle surrogazioni previste dal presente articolo, il consiglio è sciolto.
Esso tuttavia rimane in carica per lordinaria amministrazione, con lobbligo di indire entro 30 giorni lassemblea straordinaria, da tenersi entro i successivi 90 giorni, con le modalità previste dallarticolo 16.
Art. 18 (Compiti dei consigli)
È compito del consiglio direttivo dare attuazione ai deliberati dellassemblea, promuovere lattività dellAssociazione, dandone opportuna notizia ai soci.
Entro 15 giorni dalla elezione, il consiglio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un tesoriere. Al verificarsi di vacanze in dette cariche, il consiglio procede entro 15 giorni alla sostituzione.
Art. 19 (Sedute dei consigli: validità)
Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando vi partecipino almeno due componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 20 (Sedute dei consigli: periodicità)
Il consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno due volte lanno e quando il presidente ne ravvisi lopportunità o ne sia richiesto per iscritto da almeno due consiglieri.
Art. 21 (Presidente)
Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale
dellAssociazione e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.
Art. 22 (Presidente onorario)
Lassemblea nazionale può conferire, su proposta del consiglio direttivo nazionale, la dignità di presidente onorario a persona che si sia resa particolarmente benemerita dellAssociazione.
Art. 23 (Tesoriere)
Il tesoriere gestisce i fondi dellAssociazione secondo le disposizioni del consiglio direttivo. Redige ogni anno, nel mese di dicembre, il bilancio preventivo e, nel mese di marzo, il consuntivo. I bilanci, dopo lapprovazione del consiglio direttivo, sono sottoposti allapprovazione dell'Assemblea.
Art. 24 (Segretario)
Il segretario dellAssociazione, nominato dal consiglio direttivo, stende i verbali delle adunanze del consiglio direttivo e delle assemblee. Ne conserva i relativi registri; cura la tenuta dello schedario dei soci, assolve tutte le funzioni inerenti al servizio di segreteria e di archivio. In caso di necessità può delegare una persona di sua fiducia.
Art. 25 (Patrimonio)
Il patrimonio dellAssociazione è costituito dalle quote sociali di cui allarticolo 5, dai contributi di enti e persone, nonché da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.
Art. 26 (Modifica dello statuto)
La modifica del presente statuto può essere proposta con deliberazione del consiglio direttivo, o da almeno un terzo dei soci ordinari.
Le modifiche verranno predisposte dal consiglio direttivo, che terrà conto di eventuali indicazioni o mozioni approvate nellassemblea.
Le modifiche saranno sottoposte allapprovazione dei soci in assemblea straordinaria ed entreranno in vigore dopo lapprovazione da parte della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
Art. 27 (Scioglimento dellAssociazione e devoluzione del patrimonio)
Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la deliberazione dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria, appositamente convocata, delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, per uno o più scopi affini a quelli dell'Associazione.
Bozza redatta il 22 ottobre 2001 |