Subject: Re: Incidente senza Scontro
From: "Alex" <+nospamalex@idea.it>
Date: 9 Sep 1997 09:50:43 GMT
> Il mio assicuratore mi ha detto che siccome NON c'è stato urto
> difficilmente potrei avere delle ragioni (al limite il 50%)!
In effetti l'art. 2054 del codice civile italiano attribuisce una responsabilità civile in egual misura a ciascun veicolo coinvolto in un incedente se non è possibile dimostare che una parte ha una responsabilità maggiore.
Del resto il mancato urto non modifica per nulla la situazione perchè la turbativa creata dal veicolo è stata tale da causare il danno. Però dalla descrizione, se non ho capito male, sembrerebbe che tu fossi in colonna dietro alle due auto. Se così fosse la turbativa creata dall'auto che si è spostata all'improvviso potrebbe non far cadere sull'automobilista (purtroppo) la responsdabilità totale dell'incidente.
Se invece l'auto era alla tua destra e si è spostata nella corsia a sinistra in modo repentino e, soprattutto non curante della tua moto (cosa che mi capita più o meno tutti i giorni) allora il discorso cambia. Però ci vorrebbero dei testimoni.
Questo seocndo la legge (alemno quella che conosco). Ma poichè come sai la giustizia non fa parte di quasto mondo (e cosiderato che altri non credo esistano si può affermare che la giustizia non esiste) potresti fare così:
- se la moto è caduta è possibile che tu abbia avuto delle lesioni (spero molto lievi) ma comuque sarebbe opportuno (per l'aspetto legale) andare al pronto soccorso per un controllo e farsi rilasciare il foglietto;
- l'automobilista spero ti abbia soccorso subito altrimenti ha commesso un'omissione di soccorso (reato)
- ottenuto il foglietto del pronto soccorso presenta ai Carabinieri una querela per lesioni personali colpose (non c'è nessun problema se le lesioni anche lievissime ci sono. se non ci sono ovviamente lascia perdere).
- poi chiedi i danni alla automobilista direttamente ed alla sua compagnia di assicuarzioni precisando che ci sono anche le lesioni personali e che hai presentato querela.
- a questo punto fai passare qualche giorno e poi chiama l'automobilista dicendo al telefono o di persona che sei disposto a ritirare la querela se almeno i danni alla moto verranno tutti pagati (sempre che tu non abbia davvero lesioni importanti che altrimenti dovranno essere risarcite anch'esse).
Se tutto va bene otterrai l'intero importo del costo di riparazione della moto e spenderai solo il tempo della querela ai Carabinieri e poi della remissione di querela.
Quanto sopra va bene solo se nella tua mente esiste il concetto di aver ragione e quindi sia considerato "giusto" in virtù di questo concetto un simile comportamento che certamente non è generalmente condivisibile ma anzi è deprecabile. Ma se la giustizia non esiste almeno cerchiamo di non smenarci troppi soldi.
Se invece onestamente ritieni di non aver completamnte ragione punta al 50% che ritengo sia equo in quel caso.
> Chi tampona ha sempre torto comunque , la distanza di sicurezza la
> deve tenere chi segue non chi precede.
> e poi adesso è una mondina, domani può essere un motociclista che
> scivola o un bimbo che attraversa.
> se uno và a 180 è un problema suo, e va bene se un altro lo tallona
> a 180 senza vedere cosa c'è avanti è sempre un problema suo ma in
> più è un coglione.
Scusate se mi intrometto , volevo solo chiarire (almeno così spero) il concetto di "distanza di sicurezza" in base ad alcune sentenze (a volte in contrasto con loro) relative a casi di "tamponamento".
A favore (più o meno) del veicolo che "tampona":
- l'osservanza della distanza di sicurezza tra due veicoli presuppone la normale marcia di essi ed è imposta al fine di evitare il tamponamento del veicolo che precede, in caso di arresto di questo, da parte di quello che segue; tale distanza, però, non può essere calcolata in previsione di un evento straordinario, come, ad esempio, l'improvviso sbandamento o l'urto del primo veicolo contro un ostacolo ovvero altre cause anormali ed imprevedibili (nella specie trattavasi di tamponamento a catena) - Cassazione Civile
- l'automobilista che segue altro veicolo deve osservare una adeguata distanza di sicurezza; tuttavia l'altro conducente ... viola i doveri di comune diligenza e prudenza, qualora rallenti notevolmente la marcia o addirittura si arresti, dando così via ad una situazione di pericolo - Cassazione Penale
- in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che investe quello che lo precede ... comporta che l'autore del tamponamento, al fine di superare siffatta presunzione, ha l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato, in via esclusiva o concorrente, dal comportamento colposo del conducente del veicolo tamponato - Cassazione Penale
- il conducente del veicolo che tampona il veicolo che lo precede resta gravato dall'onere di dare prova totalmente o parzialmente liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause a lui totalmente o parzialmente non imputabili - Cassazione Penale
Dall'altra parte ( a favore cioè del veicolo tamponato) abbiamo:
- il repentino arresto del veicolo che precede, quali ne siano le cause e le modalità, costituisce sempre circostanza prevedibile da parte del conducente del veicolo che segue, e questi, pertanto deve adeguare la propria condotta all'eventuale situazione di pericolo derivante dal verificarsi della predetta circostanza, mantenendo dal veicolo che precede una distanza tale da assicurare in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo ed evitare collisioni (nella fattispecie la responsabilità per il tamponamento non è stata esclusa dalla circostanza che il veicolo che precedeva fosse sbandato in seguito ad irregolare manovra) - Cassazione Penale
L' art. 40 del Codice della Strada - comma 3 - testualmente recita: le striscie longitudinali continue indicano il limite INVALICABILE di una corsia di marcia.
Per quanto riguarda invece il discorso delle corsie, riporto da una sentenza della Cassazione Penale del '66:
"quando una strada pur non essendolo in concreto, possa potenzialmente essere divisa in corsie e su di essa vi si formino file parallele di veicoli, è ammesso il sorpasso dei veicoli stessi secondo il criterio di scorrimento in ciascuna corsia. Ne consegue che non costituisce reato il sorpasso a destra di altri veicoli in prossimità di crocevia se si siano formate più file parallele, anche se non risultino segnale le relative corsie".
> Esatto. In centro abitato, se esistono due corsie per senso di marcia, si
> può marciare per file parallele e superare a destra... il problema è un'
> altro: il torto te lo becchi perchè è severamente vietato SORPASSARE IN
> PROSSIMITÀ DI INCROCI!
Esatto !
comma 12- art. 148 (sorpasso) del Codice della Strada - : è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Inoltre, tornando al discorso della macchina che "sbuca" lateralmente mentre si sta sorpassando, riporto un caso simile: "l'ostacolo improvviso insorto nella direttrice di marcia del veicolo sorpassante non esclude la responsabilità del conducente perchè questi, prima di iniziare la manovra di sorpasso, è tenuto ad assicurarsi di poterla eseguire senza pericolo" ( Cassazione Penale '80 - nella fattispecie il caso di un investimento di pedone in fase di attraversamento della carreggiata da parte di un motoveicolo sorpassante un veicolo in sosta - scratch ... scratch ...)
> > Il mio dilemma è se tale certificato (attestato di proprietà) sono
> > obbligato ad averlo sempre con me quando viaggio in moto in Italia e
I documenti necessari per la guida per tutti gli auteveicoli e motoveicoli ad uso privato sono:
Il certificato di proprietà (foglio complementare per i veicoli immatricolati prima del 1.9.93) NON è previsto tra i documenti che il conducente deve avere con sè.
> Nicola Seppi dovrebbe chiarirci se, passando una fila sulla sinistra ma
> all'interno della doppia continua, si commette un infrazione che abbassa
> la percentuale di risarcimento.
Chiamato in causa ho dato un occhiata veloce sul Codice: l' art 148 - commi 11 e 16 - punisce con una sanzione di L. 117.500 il conducente del veicolo che effettuava il sorpasso di veicoli fermi (o in lento movimento) per cause di congestione della circolazione (es. incollonamento per incidente stradale o rallentamenti per traffico intenso, etc.) spostandosi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. L'articolo punisce quindi solamente chi, sorpassando una colonna di veicoli, invade la corsia opposta. Resta ben inteso che vanno comunque rispettate tutte le prescrizioni previste per la manovra di sorpasso: la visibilità tale da consentire la manovra in condizione di sicurezza, il conducente che precede il veicolo che si vuole sorpassare non deve avere segnalato di volere compiere analoga manovra, il conducente che segue non deve avere iniziato il sorpasso, la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso.
Si veda inoltre:"È legittimo il sorpasso con manovra unica di una serie di veicoli purchè procedenti a breve distanza l'uno dall'altro" (Cassazione Penale, 1977).
Od anche "il veicolo che sorpassi veicoli fermi non risponde della contravvenzione...se non abbia invaso la parte sinistra della carreggiata; tuttavia egli è responsabile per avere creato una situazione di pericolo, ove abbia cagionato danno a persone o cose" (Cassazione, 1966).
>Una soluzione intermedia sarebbe più equa, nel senso che tali multe dovrebbero
>essere progressive in base alle velocità, iniziando però da multe, diciamo,
>veniali per chi non supera poi di tanto l'imposizione.
infatti il codice prevede che se il limite viene superato di non oltre 10 km/h, la contravvenzione è di "sole" L. 58.750. Se si tiene conto poi della tolleranza del 5% prevista , fino ai 65 Km/h (dove vi è il limite dei 50 Km/h) si rientra in questa fascia. Se si supera il limite di oltre 10 km/h ma meno di 40 Km/h, la sanzione prevista è di L. 235.000 (in pratica, sempre nel caso di un limite di 50 Km/h, fino ai 95 Km/h). Oltre i 40 km/h la sanzione è di L. 587.500 e scatta la sospensione della patente (da uno a tre mesi). In questo caso bisogna viaggiare oltre i 96 Km/h, praticamente al doppio della velocità consentita ...
>Se poi si va a 200 con un limite di 80, bè, a parte la possibilità tecnica e
>la bontà della strada, consentitemelo, ma una bella multa ci sta.
Vedi quanto sopra. La segnalazione sulla patente viene poi fatta solo nel caso di sospensione della stessa. Vi ricordo inoltre che le varie Amministrazioni Comunali, a parte i casi espressamenti regolati dal codice della strada , per apporre qualsiasi segnale stradale devono redigere un' ordinanza. Il cittadino può ricorrere (mi pare entro 60 giorni) al Ministero se ritiene tale ordinanza non sufficientemente motivata.
Inoltre (a parziale difesa degli operatori di polizia stradale, Cc, Vigili, etc) chi utilizza l'autovelox non ha facoltà di tarare lo strumento su velocità diverse da quelle previste dalla segnaletica, pena lo loro responsabilità anche penale (anche se su questo ci sarebbe molto da dire).
>ma non sai la stronza... io mi avvicino e gli faccio notare che mi
>stà buttando la cenere addosso.... (cosa che faccio sempre a a chi lo
>fà e normalmente la gente si scusa ) la tipa tutta sprint mi dice:
>non c'è nessuna legge che mi impedisce di gettare la cenere dal
>finestrino.
Infatti il codice punisce chi getta oggetti o rifiuti dal veicolo, con l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese dell' autore della trasgressione (art. 15 - sanzione L. 35.250).
Se le cose gettate offendono o molestano direttamente altre persone, si può inoltre applicare l'art. 674 del codice penale.
il Nuovo Codice della Strada ha introdotto anche in Italia il divieto di aprire le portiere del veicolo se non ci si è assicurati di non provocare pericolo od intralcio per gli altri utenti. È prevista una sanzione di L. 58.750.