Comunicato stampa 13/3/98
In relazione alle prossime scadenze relative alla notificazione dei trattamenti dei
dati personali il Garante richiama nuovamente l'attenzione su alcuni aspetti
già evidenziati in precedenti comunicati stampa. In particolare, ricorda che:
1. numerosi trattamenti non sono soggetti a notificazione, e tra essi quelli:
2. La lista completa degli esoneri, nonché delle ulteriori ipotesi che
permettono una forma semplificata, è inclusa nella legge n 675/96 ed è riportata anche
nel modello di notificazione approvato dal Garante, che indica tutti i relativi
presupposti.
3. La notificazione non riguarda singoli archivi o banche dati, ma il complesso
delle attività di raccolta e di elaborazione delle informazioni. Di regola ciascun ente,
impresa, pubblica amministrazione, ecc. può quindi effettuare una sola
notificazione, che non è soggetta a scadenze temporali, e non va rinnovata qualora
restino immutati i suoi elementi essenziali indicati nel modello. Di conseguenza, nelle
notificazioni dei trattamenti automatizzati per le quali è previsto il termine del 31
marzo 1998 possono essere ricompresi per opportuna economicità anche i trattamenti non
automatizzati per i quali è fissato il termine al 30 giugno 1998.
4. Se si notificano più trattamenti correlati tra loro, non è necessario notificare
anche i trattamenti oggetto di esonero. Tuttavia, se ritenuto opportuno o nei casi dubbi,
tali trattamenti possono essere notificati.
5. Nei casi in cui sia obbligatoria, la notificazione va effettuata utilizzando il
supporto magnetico o il modello cartaceo (accompagnati da istruzioni analitiche) approvati
dal Garante e distribuiti gratuitamente presso tutti gli uffici postali.
6. Per stabilire se può operare un caso di esonero o di semplificazione, occorre far
riferimento unicamente a quanto previsto dalla legge n. 675/96. Alcune voci che figurano
nel modello di notificazione coincidono con casi di esonero (es.:"finalità
amministrativo-contabili"), ma sono state indicate per casi
particolari (ad esempio, per il titolare che intenda utilizzare anche per scopi di
marketing i dati trattati per scopi contabili e fiscali).
7. Il Garante ha inoltre stipulato convenzione con vari soggetti per favorire la
diffusione dei modelli via Internet o attraverso quotidiani, pubblici esercizi ed
associazioni, anche di categoria. In ogni caso, il supporto o il modello possono essere
ritirati gratuitamente presso gli uffici del Garante siti in Roma, Via della Chiesa Nuova,
n.8.
8. Nel caso di notificazione su supporto magnetico, si deve:
9. Nel caso di notificazione su modello cartaceo si devono compilare i riquadri
necessari, sottoscrivere il modello e spedirlo o consegnarlo come indicato nel punto
precedente. Per le notificazioni su modello cartaceo, i diritti di segreteria ammontano a
£ 25.000.
10 Le organizzazioni complesse articolate in un numero particolarmente elevato di sedi,
filiali, agenzie, sportelli e simili, nei quali sono custoditi i dati personali oggetto di
trattamento, possono compilare il riquadro b) ("luoghi ove sono
custoditi i dati") indicando la circostanza e individuando un loro preciso
ufficio presso il quale l'elenco delle sedi, delle filiali, delle agenzie, ecc. è tenuto
costantemente aggiornato e prontamente disponibile agli interessati e al Garante.
Il Garante resta comune a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in
merito, anche via telefono: (06/6889.2134/6/7/8 oppure 681861) o via telefax (06/68892139).