Legge 675 Freeclub
Comunicato stampa 13/3/98


In relazione alle prossime scadenze relative alla notificazione dei trattamenti dei dati personali il Garante richiama nuovamente l'attenzione su alcuni aspetti già evidenziati in precedenti comunicati stampa. In particolare, ricorda che:

1. numerosi trattamenti non sono soggetti a notificazione, e tra essi quelli:

2. La lista completa degli esoneri, nonché delle ulteriori ipotesi che permettono una forma semplificata, è inclusa nella legge n 675/96 ed è riportata anche nel modello di notificazione approvato dal Garante, che indica tutti i relativi presupposti.

3. La notificazione non riguarda singoli archivi o banche dati, ma il complesso delle attività di raccolta e di elaborazione delle informazioni. Di regola ciascun ente, impresa, pubblica amministrazione, ecc. può quindi effettuare una sola notificazione, che non è soggetta a scadenze temporali, e non va rinnovata qualora restino immutati i suoi elementi essenziali indicati nel modello. Di conseguenza, nelle notificazioni dei trattamenti automatizzati per le quali è previsto il termine del 31 marzo 1998 possono essere ricompresi per opportuna economicità anche i trattamenti non automatizzati per i quali è fissato il termine al 30 giugno 1998.

4. Se si notificano più trattamenti correlati tra loro, non è necessario notificare anche i trattamenti oggetto di esonero. Tuttavia, se ritenuto opportuno o nei casi dubbi, tali trattamenti possono essere notificati.

5. Nei casi in cui sia obbligatoria, la notificazione va effettuata utilizzando il supporto magnetico o il modello cartaceo (accompagnati da istruzioni analitiche) approvati dal Garante e distribuiti gratuitamente presso tutti gli uffici postali.

6. Per stabilire se può operare un caso di esonero o di semplificazione, occorre far riferimento unicamente a quanto previsto dalla legge n. 675/96. Alcune voci che figurano nel modello di notificazione coincidono con casi di esonero (es.:"finalità amministrativo-contabili"), ma sono state indicate per casi particolari (ad esempio, per il titolare che intenda utilizzare anche per scopi di marketing i dati trattati per scopi contabili e fiscali).

7. Il Garante ha inoltre stipulato convenzione con vari soggetti per favorire la diffusione dei modelli via Internet o attraverso quotidiani, pubblici esercizi ed associazioni, anche di categoria. In ogni caso, il supporto o il modello possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici del Garante siti in Roma, Via della Chiesa Nuova, n.8.

8. Nel caso di notificazione su supporto magnetico, si deve:

9. Nel caso di notificazione su modello cartaceo si devono compilare i riquadri necessari, sottoscrivere il modello e spedirlo o consegnarlo come indicato nel punto precedente. Per le notificazioni su modello cartaceo, i diritti di segreteria ammontano a £ 25.000.

10 Le organizzazioni complesse articolate in un numero particolarmente elevato di sedi, filiali, agenzie, sportelli e simili, nei quali sono custoditi i dati personali oggetto di trattamento, possono compilare il riquadro b) ("luoghi ove sono custoditi i dati") indicando la circostanza e individuando un loro preciso ufficio presso il quale l'elenco delle sedi, delle filiali, delle agenzie, ecc. è tenuto costantemente aggiornato e prontamente disponibile agli interessati e al Garante.

Il Garante resta comune a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito, anche via telefono: (06/6889.2134/6/7/8 oppure 681861) o via telefax (06/68892139).


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