(Gazz. Uff. Com. Eur. 30/1/98)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del
Comitato economico e sociale (2),
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 6 novembre 1997 dal comitato
di conciliazione,
(1) considerando che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati
a carattere personale nonché alla libera circolazione di tali dati (4),
richiede che gli Stati membri assicurino la tutela dei diritti e delle libertà delle
persone fisiche, per quanto riguarda il trattamento dei dati a carattere personale e, in
particolare il diritto al rispetto della loro vita privata, al fine di garantire il libero
flusso dei dati a carattere personale nella Comunità;
(2) considerando che la riservatezza delle comunicazioni è garantita in conformità con
gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo (in particolare, la Convenzione
europea di difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e le costituzioni
degli Stati membri;
(3) considerando che attualmente nella Comunità vengono introdotte nelle reti pubbliche
di telecomunicazione nuove tecnologie digitali avanzate che fanno emergere esigenze
specifiche in relazione alla tutela dei dati a carattere personale e della vita privata
dell'utente; che lo sviluppo della società dell'informazione è caratterizzato
dall'introduzione di nuovi servizi di telecomunicazione; che il positivo sviluppo
transfrontaliero di tali servizi, quali video a richiesta (video on demand) e televisione
interattiva dipende in parte dalla certezza che avranno gli utenti che questi servizi non
costituiscano un pericolo riguardo alla loro vita privata;
(4) considerando che ciò riguarda in particolare l'introduzione della rete digitale di
servizi integrati (lSDN) e delle reti digitali radiomobili;
(5) considerando che, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato
comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 (5), il Consiglio ha chiesto che siano prese misure per tutelare i dati a
carattere personale, al fine di favorire la creazione di un ambiente propizio al futuro
sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità; che, nella risoluzione del 18 luglio
1989 relativa al rafforzamento del coordinamento per l'introduzione della rete digitale di
servizi integrati (ISDN) nella Comunità europea entro il 1992 (6),
il Consiglio ha ribadito l'importanza della tutela dei dati a carattere personale e della
vita privata;
(6) considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza della tutela dei
dati a carattere personale e della vita privata nelle reti di telecomunicazione, con
particolare riferimento all'introduzione della rete digitale di servizi integrati (ISDN);
(7) considerando che nel settore delle reti pubbliche di telecomunicazione occorre
prevedere disposizioni legislative, regolamentari e tecniche specifiche al fine di
tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e gli interessi
legittimi delle persone giuridiche, con particolare riferimento ai rischi sempre maggiori
di abuso connessi alla memorizzazione e al trattamento automatizzato di dati relativi agli
abbonati e utenti;
(8) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli
Stati membri nel settore delle telecomunicazioni, per quanto riguarda la protezione dei
dati a carattere personale, della vita privata e degli interessi legittimi delle persone
giuridiche, devono essere armonizzati allo scopo di evitare di creare ostacoli al mercato
interno delle telecomunicazioni in conformità con l'obiettivo enunciato all'articolo 7 A
del trattato; che l'armonizzazione è limitata alle attività necessarie a garantire che
non saranno ostacolati la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di
telecomunicazione tra gli Stati membri;
(9) considerando che gli Stati membri, i fornitori e gli utenti interessati, così come le
istituzioni comunitarie competenti dovrebbero cooperare alla progettazione e allo sviluppo
delle specifiche tecnologie richieste, in quanto espressione di un bisogno, allo scopo di
realizzare le garanzie previste dalla presente direttiva;
(10) considerando che tali nuovi servizi includono televisione interattiva e video a
richiesta (video on demand);
(11) considerando che nel settore delle telecomunicazioni si applica la direttiva
95/46/CE, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi alla tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali non specificamente regolati dalle disposizioni della
presente direttiva, compresi gli obblighi ai quali è sottoposto il responsabile del
trattamento dei dati a carattere personale e i diritti delle persone fisiche; che la
direttiva 95/46/CE si applica ai servizi di telecomunicazione non disponibili
pubblicamente;
(12) considerando che la presente direttiva, analogamente a quanto disposto dall'articolo
3 della direttiva 95/46/CE, non prende in considerazione aspetti della tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali inerenti ad attività che non rientrano nel campo di
applicazione del diritto comunitario; che spetta agli Stati membri prendere le misure che
considerino necessarie per tutelare la pubblica sicurezza, la difesa, e la sicurezza dello
Stato (incluso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a
questioni di sicurezza dello Stato) e l'applicazione della legge penale; che la direttiva
non pregiudica la facoltà degli Stati membri di effettuare intercettazioni telefoniche
legali per detti scopi;
(13) considerando che gli abbonati di un servizio di telecomunicazione accessibile al
pubblico possono essere persone fisiche o giuridiche; che le disposizioni della presente
direttiva sono volte a tutelare, integrando la direttiva 95/46/CE, i diritti fondamentali
delle persone fisiche e in particolare il diritto al rispetto della loro vita privata,
nonché gli interessi legittimi delle persone giuridiche; che tali disposizioni non
possono in alcun caso comportare per gli Stati membri l'obbligo di estendere
l'applicazione della direttiva 95/46/CE alla tutela degli interessi legittimi delle
persone giuridiche; che questa tutela è assicurata nel contesto del diritto comunitario e
della normativa nazionale in vigore;
(14) considerando che l'applicazione di taluni requisiti relativi alla evidenziabilità e
non evidenziabilità dell'identificazione della linea chiamante e chiamata e del
trasferimento automatico di chiamata verso un abbonato collegato a centrale analogica non
deve essere resa obbligatoria nei casi in cui tale applicazione risulti essere
tecnicamente impossibile o richieda uno sforzo economico sproporzionato; che è importante
che le parti interessate siano informate di tali casi e che gli Stati membri li
notifichino alla Commissione;
(15) considerando che i fornitori di servizi devono prendere appropriate misure per
salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti, se necessario congiuntamente al
fornitore della rete, nonché informare gli abbonati sui rischi insiti nella violazione
della sicurezza della rete; che la sicurezza è valutata alla luce delle disposizioni
dell'articolo 17 della direttiva 95/46/CE;
(16) considerando che occorre prendere misure per prevenire l'accesso non autorizzato alle
comunicazioni così da tutelare la riservatezza delle comunicazioni attraverso reti
pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione disponibili al pubblico; che
la legislazione nazionale in alcuni Stati membri vieta soltanto l'accesso intenzionale,
non autorizzato, alle comunicazioni;
(17) considerando che i dati relativi ad abbonati che sono trattati per realizzare le
chiamate contengono informazioni sulla vita privata delle persone fisiche e riguardano il
loro diritto al rispetto della propria corrispondenza o gli interessi legittimi delle
persone giuridiche; che tali dati possono essere memorizzati solo nella misura necessaria
per la fornitura del servizio ai fini di fatturazione e di pagamenti di interconnessione,
nonché per un periodo di tempo limitato; che un ulteriore trattamento di questi dati che
il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico volesse
effettuare per la commercializzazione dei suoi servizi di telecomunicazione può essere
permesso se l'abbonato vi acconsente sulla base di informazioni esaurienti ed accurate
date dal fornitore del servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico riguardo al
genere dei successivi trattamenti che egli intende effettuare;
(18) considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità
dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio;
allo stesso tempo, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di
telecomunicazione accessibili al pubblico; che, pertanto, per tutelare la vita privata
degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di
servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative di pagamento che
permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione
accessibili al pubblico, quali carte telefoniche o possibilità di pagamento con carta di
credito; che, in alternativa, gli Stati membri possono, allo stesso scopo, prescrivere che
nei numeri chiamati riportati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune cifre;
(19) considerando che è necessario, per quanto riguarda l'identificazione della linea
chiamante, tutelare il diritto della parte chiamante di eliminare la presentazione
dell'identificazione della linea dalla quale si effettua la chiamata e il diritto della
parte chiamata di respingere chiamate da linee non identificate; che è giustificato
rendere inefficace la soppressione della visibilità dell'identificazione della linea
chiamante in casi specifici; che taluni abbonati, in particolare linee di assistenza per
emergenze e servizi analoghi, hanno interesse a garantire l'anonimato dei loro chiamanti;
che occorre, per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamata, tutelare il
diritto e l'interesse legittimo della parte chiamata di eliminare la visibilità
dell'identificazione della linea alla quale la parte chiamante è realmente collegata, in
particolare in caso di chiamate trasferite; che i fornitori di servizi di
telecomunicazione accessibili al pubblico devono informare i loro abbonati dell'esistenza
nella rete dell'identificazione della linea chiamante e chiamata, nonché di tutti i
servizi offerti in base all'identificazione della linea chiamante e chiamata e delle
opzioni disponibili relativamente alla protezione della vita privata; che ciò permetterà
agli abbonati di operare una scelta consapevole in merito alle possibilità di cui possono
avvalersi tra quelle loro offerte, relativamente alla protezione della vita privata; che
le opzioni relative alla protezione della vita privata offerte linea per linea non devono
necessariamente essere disponibili come servizio automatico di rete, ma possono essere
ottenute con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione
accessibile al pubblico;
(20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati dal disturbo che
può essere causato dal trasferimento automatico di chiamate da parte di altri; che in
tali casi l'abbonato deve poter impedire che le chiamate trasferite siano passate sul suo
terminale con una semplice richiesta al fornitore del servizio di telecomunicazione
accessibile al pubblico;
(21) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e pubblicamente disponibili;
che, per proteggere la vita privata delle persone fisiche e l'interesse legittimo delle
persone giuridiche, si richiede che gli abbonati possano determinare in quale misura i
loro dati a carattere personale sono pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri
possono riconoscere questa possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche;
(22) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze
nella loro vita privata mediante chiamate o telefax indesiderati; che gli Stati membri
possono limitare tale tutela agli abbonati persone fisiche;
(23) considerando che è necessario garantire che l'introduzione di caratteristiche
tecniche delle apparecchiature per telecomunicazioni intese a tutelare i dati sia
armonizzata in modo da essere compatibile con l'attuazione del mercato unico;
(24) considerando in particolare che, analogamente alle disposizioni dell'articolo 13
della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri possono limitare in determinate circostanze la
portata degli obblighi e dei diritti degli abbonati, ad esempio garantendo che il
fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico, ai fini della
prevenzione o dell'accertamento di reati o della sicurezza dello Stato, possa rendere
inefficace la soppressione della visibilità dell'identificazione della linea chiamante
conformemente alla legislazione nazionale;
(25) considerando che, nel caso in cui i diritti degli utenti e degli abbonati non siano
rispettati, la legislazione nazionale deve prevedere la possibilità di ricorso
giurisdizionale; che si debbono applicare sanzioni ad ogni persona, sia essa soggetta al
diritto pubblico o privato, che non si conformi alle misure nazionali adottate ai sensi
della presente direttiva;
(26) considerando che, nel campo di applicazione della direttiva è opportuno ricorrere
all'esperienza del gruppo "per la tutela delle persone con riguardo al trattamento
dei dati a carattere personale", composto dai rappresentanti delle autorità
nazionali di controllo degli Stati membri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
direttiva 95/46/CE;
(27) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei
servizi offerti, sarà necessario specificare dal punto di vista tecnico le categorie di
dati elencate nell'allegato alla presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 6
della medesima direttiva, con l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli
Stati membri, istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così da garantire una
coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a prescindere
dall'evoluzione della tecnologia; che questa procedura si applica esclusivamente alle
modifiche necessarie per adattare l'allegato ai nuovi progressi tecnologici prendendo in
considerazione i cambiamenti nel mercato o nella domanda dei consumatori; che spetta alla
Commissione di informare compiutamente il Parlamento Europeo della sua intenzione di
applicare questa procedura e che, altrimenti, sarà applicata la procedura prevista
dall'articolo 100A;
(28) considerando che, per facilitare l'adeguamento alle disposizioni della presente
direttiva sono necessari alcuni specifici progetti per il trattamento di dati già in
corso alla data di entrata in vigore della legislazione nazionale d'applicazione adottata
per conformarsi alla presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli
Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata con riguardo al
trattamento dei dati a carattere personale nel settore delle telecomunicazioni, nonché a
garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e servizi di
telecomunicazione all'interno della Comunità.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e
integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi
degli abbonati che sono persone giuridiche.
3. La presente direttiva non si applica alle attività che non rientrano nel campo di
applicazione del diritto comunitario quali quelle previste dai titoli V e VI del trattato
sull'Unione europea e, comunque, ad attività aventi come oggetto la pubblica sicurezza,
la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le
attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) e alle attività dello
Stato in materia di diritto penale.
Articolo 2 Definizioni
Oltre alle definizioni di cui alla direttiva 95/46/CE, ai sensi della presente
direttiva si intende per:
a) abbonato: ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un
fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, per la fornitura di
detti servizi;
b) utente: qualsiasi persona fisica che usufruisce di un servizio di telecomunicazione
accessibile al pubblico, per motivi privati o professionali, senza averne necessariamente
sottoscritto l'abbonamento;
c) rete pubblica di telecomunicazione: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le
attrezzature di commutazione e altre risorse che permettano la trasmissione di segnali tra
determinati punti terminali tramite fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici, utilizzati in tutto, o in parte, per la fornitura di servizi di
telecomunicazione accessibili al pubblico;
d) servizio di telecomunicazione: servizi la cui fornitura consiste in tutto o in parte
nella trasmissione e nell'inoltro di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione
della radiodiffusione e della telediffusione.
Articolo 3 Servizi interessati
1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati a carattere
personale in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione accessibili al
pubblico su reti pubbliche di telecomunicazione nella Comunità, segnatamente tramite la
rete digitale di servizi integrati (ISDN) e le reti pubbliche digitali radiomobili.
2. Gli articoli 8, 9, e 10 si applicano a linee di abbonati collegate a centrali
telefoniche numeriche e, qualora sia tecnicamente possibile e non richieda un impegno
economico sproporzionato, a linee di abbonati collegate a centrali telefoniche analogiche.
3. Qualora fosse tecnicamente impossibile ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 8,
9 e 10 della Direttiva, o richiedesse investimenti sproporzionati, gli Stati membri lo
notificano alla Commissione.
Articolo 4 Sicurezza
1. Il fornitore di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico deve
prendere le appropriate misure tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei
suoi servizi, se necessario congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
telecomunicazione per quanto riguarda la sicurezza della rete. Tenuto conto delle attuali
conoscenze in materia e dei costi di attuazione, dette misure garantiscono un livello di
sicurezza adeguato al rischio incorso.
2. In caso di un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete il fornitore
di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico ha l'obbligo di informarne gli
abbonati indicando tutti i possibili rimedi, compresi i relativi costi.
Articolo 5 Riservatezza delle comunicazioni
1. Gli Stati membri garantiscono, mediante normative nazionali, la riservatezza delle
comunicazioni effettuate mediante una rete pubblica di telecomunicazioni o di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico. In particolare, proibiscono a tutti, ad
eccezione dell'utente interessato, l'ascolto, l'intercettazione e la registrazione delle
comunicazioni o altri generi di intercettazione o di sorveglianza, quando ciò avvenga
senza il consenso dell'utente interessato, fatta eccezione qualora queste attività siano
legittimamente autorizzate, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non riguarda le registrazioni legalmente autorizzate delle
comunicazioni, nel quadro degli usi professionali leciti, allo scopo di fornire la prova
di una transazione commerciale o di qualsiasi altra comunicazione commerciale.
Articolo 6 Dati sul traffico e sulla fatturazione
I. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per
stabilire chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di
telecomunicazione accessibili al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al
termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della fatturazione per l'abbonato e dei pagamenti di interconnessione
possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell'allegato. Il trattamento è
consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente
contestata la fattura o dell'azione giudiziaria intrapresa per ottenerne il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore
di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al
paragrafo 2 se l'abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento di dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato
alle persone che agiscono sotto l'autorità dei fornitori delle reti pubbliche di
telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, che si
occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti,
dell'accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione
del fornitore, e deve essere limitata a quanto è strettamente necessario per
l'espletamento di tali attività.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatta salva la possibilità per le autorità
competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico
conformemente alla legislazione applicabile, ai fini della composizione delle
controversie, in particolare di quelle attinenti all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 7 Fatturazione dettagliata
1. Gli abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate.
2. Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli
abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti
chiamanti e degli abbonati chiamati, ad esempio garantendo che detti utenti e abbonati
possano disporre di sufficienti modalità alternative per le comunicazioni o per i
pagamenti.
Articolo 8 Presentazione e restrizione
dell'identificazione della linea chiamante e chiamata
1. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, mediante una
funzione semplice e a titolo gratuito, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. Gli abbonati chiamanti devono avere tale possibilità,
linea per linea.
2. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, a titolo gratuito, mediante una funzione
semplice e di uso ragionevole, di impedire la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti.
3. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e
tale identificazione sia presentata prima che la comunicazione sia attivata, l'abbonato
chiamato deve avere la possibilità, mediante una funzione semplice, di respingere le
chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata
eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Qualora sia disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata,
l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare mediante una funzione semplice
e a titolo gratuito, la presentazione dell'identificazione della linea chiamata all'utente
chiamante.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle chiamate provenienti
dalla Comunità dirette verso paesi terzi; le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate entranti, provenienti da paesi terzi.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora sia disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e/o della linea chiamata, il fornitore di
servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, informi il pubblico di tale
possibilità e delle possibilità di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 9 Eccezioni
Gli Stati membri controlleranno l'esistenza di procedure trasparenti di
regolamentazione delle modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di
telecomunicazione e/o di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico possa
impedire che sia soppressa l'identificazione della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l'identificazione di chiamate
malintenzionate o importune; in tal caso, in conformità alla legge nazionale, i dati che
identificano l'abbonato chiamante sono memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una
rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibili al
pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da
uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del
fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate.
Articolo 10 Trasferimento automatico delle chiamate
Gli Stati membri garantiscono che ciascun abbonato abbia la possibilità, a
titolo gratuito e mediante una funzione semplice, di bloccare il trasferimento automatico
da parte di terzi verso il proprio apparecchio terminale.
Articolo 11 Elenchi degli abbonati
1. I dati a carattere personale riportati negli elenchi stampati o elettronici
degli abbonati a disposizione del pubblico od ottenibili attraverso i servizi informazioni
dell'elenco devono limitarsi agli elementi necessari per identificare un determinato
abbonato, salvo nel caso in cui l'abbonato abbia inequivocabilmente consentito alla
pubblicazione di dati a carattere personale supplementari. L'abbonato ha il diritto, su
richiesta e a titolo gratuito, di non essere incluso in un elenco stampato o elettronico,
di indicare che i suoi dati a carattere personale non possono essere utilizzati ai fini di
invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e,
se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un
riferimento che ne riveli il sesso.
2. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere agli operatori di
chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell'elenco non figurino
dati particolari, purché l'importo richiesto non costituisca un elemento di dissuasione
per l'esercizio di tale diritto e, tenendo conto delle esigenze di qualità dell'elenco
pubblico riguardo al servizio generale, questa somma sia calcolata per coprire i costi
effettivamente sopportati dall'operatore per l'adattamento e per l'aggiornamento di tutti
gli abbonati che non vogliono figurare nell'elenco pubblico.
3. I diritti conferiti dal paragrafo 1 si applicano agli abbonati che sono persone
fisiche. Gli Stati membri garantiscono comunque, nel quadro del diritto comunitario e
delle legislazioni nazionali applicabili, che gli interessi legittimi degli abbonati che
non sono persone fisiche siano sufficientemente protetti per quanto riguarda la loro
iscrizione negli elenchi pubblici.
Articolo 12 Chiamate indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamate senza intervento di un operatore
(dispositivi automatici di chiamata) o di telefax (telecopia) per scopi di invio di
materiale pubblicitario può essere consentito soltanto nei confronti degli abbonati che
hanno dato preventivamente il loro consenso.
2. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che, a titolo gratuito le
chiamate indesiderate a scopo di invio di materiale pubblicitario, con mezzi diversi da
quelli di cui al paragrafo 1, non siano permesse sia senza il consenso dell'abbonato
interessato sia nei confronti di abbonati che non desiderino ricevere questo tipo di
chiamate; la scelta tra queste due possibilità è stabilita dalla legislazione nazionale.
3. I diritti conferiti dai paragrafi 1 e 2 si applicano agli abbonati che sono persone
fisiche. Gli Stati membri garantiscono comunque, nel quadro del diritto comunitario e
delle legislazioni nazionali applicabili, che gli interessi legittimi degli abbonati che
non sono persone fisiche siano sufficientemente protetti per quanto riguarda le chiamate
non sollecitate.
Articolo 13 Caratteristiche tecniche e normalizzazione
1. Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri
assicurano che, fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, non siano imposti, per i
terminali o altre apparecchiature di telecomunicazione, obblighi inderogabili relativi
alle caratteristiche tecniche specifiche che potrebbero ostacolare l'immissione sul
mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro
interno.
2. Qualora talune disposizioni della presente direttiva possano essere attuate soltanto
attraverso l'imposizione di caratteristiche tecniche specifiche, gli Stati membri
informano la Commissione in conformità delle procedure di cui alla direttiva 83/189/CEE
del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1).
3. Ove richiesto, la Commissione assicura l'elaborazione di norme europee comuni per
l'attuazione di caratteristiche tecniche specifiche, in conformità della legislazione
comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature terminali di telecomunicazione, compreso il reciproco riconoscimento della
loro conformità e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa
alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle
telecomunicazioni (2).
Articolo 14 Estensione del campo di applicazione di
talune disposizioni della Dir. 95/46/CE
1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare
la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni degli articoli 5 e 6 e
dell'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3 e 4 qualora tale restrizione costituisca una misura
necessaria alla salvaguardia della sicurezza dello Stato, della difesa, della pubblica
sicurezza, della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di
infrazioni penali, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di telecomunicazione, come
previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
2. Le disposizioni del capo III della direttiva 95/46/CE relative ai ricorsi
giurisdizionali, responsabilità e sanzioni si applicano relativamente alle disposizioni
nazionali adottate in conformità della presente direttiva e dei diritti individuali
risultanti dalla presente direttiva.
3. Il gruppo per la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati a
carattere personale, istituito conformemente all'articolo 29 della direttiva 95/46/CE,
svolge i compiti di cui all'articolo 30 della suddetta direttiva anche per quanto concerne
la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché dei legittimi interessi nel
settore delle telecomunicazioni, oggetto della presente direttiva.
4. La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva
95/46/CE, provvede alle specificazioni tecniche dell'allegato, secondo la procedura
prevista nel presente articolo. Il comitato è convocato specificamente per i temi
contemplati dalla presente direttiva.
Articolo 15 Attuazione della direttiva
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi con l'articolo 5 della presente
direttiva al più tardi entro il 24 ottobre 2000.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. In deroga all'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 3, il consenso non è richiesto
per il trattamento già in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni
nazionali adottate conformemente alla presente direttiva. In tal caso gli abbonati sono
informati di detto trattamento e sono considerati consenzienti se non hanno espresso il
loro dissenso entro un termine fissato dallo Stato membro.
3. L'articolo 11 non si applica all'edizione di elenchi pubblicati prima dell'entrata in
vigore delle disposizioni nazionali, adottate conformemente alla presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 16 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Bruxelles, il 15 dicembre 1997
Per il Parlamento europeo
Il Presidente J. M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio Il Presidente J. C. JUNCKER
ALLEGATO Elenco di dati
Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a trattamento
i dati riguardanti:
- il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
- l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
- il numero totale di scatti da fatturare;
- il numero dell'abbonato chiamato;
- il tipo di chiamata, l'ora d'inizio e la durata delle chiamate effettuate e/o il
volume di dati trasmessi;
- la data della chiamata o del servizio;
- altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e
pagamenti per installazioni, disattivazioni e solleciti.