INDIRIZZO E FAQ DEL GARANTE
per la tutela dei dati personali (Legge 675/96)
Prof. Stefano Rodotà
Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
Largo del Teatro Valle, 6
00186 Roma
Tel.: 06/68892134-5-6-7-8 Fax: 06/68892139-40
(vecchi indirizzi: V. della Chiesa Nuova, 8, 00186 Roma,
oppure
Palazzo S. Macuto, V. del Seminario, 76, 00186 Roma)
(da Il Sole 24 Ore dell'1/6/98, intervista di Antonello Cherchi)
Domanda: L'industria non è esonerata dalla richiesta del consenso dell'interessato per le comunicazioni di dati necessarie o comunque strumentali per l'esercizio di obblighi contrattuali. Questo vuol dire che, nel caso di una fornitura, se si chiede alla banca di pagare il fornitore, è necessario acquisire il consenso di quest'ultimo?
Risponde il Garante: No, perché c'è una duplice esenzione. Da una parte ci si trova all'interno di una vicenda contrattuale, che determina, a rigore, non una vera e propria diffusione a terzi di informazioni, ma semplicemente una comunicazione di determinati dati in adempimento di un contratto. Inoltre, ci si trova di fronte a dati che riguardano lo svolgimento di attività economiche, che in base alla legge possono essere trattati senza il consenso dell'interessato.
Domanda: È possibile considerare il rapporto tra azienda e cliente (in quanto tale esente dal consenso, per la presenza di un contratto), sufficiente anche per la trasmissione di comunicazioni commerciali relative a offerte o presentazioni di altri prodotti della stessa marca e anche dello stesso gruppo?
Risponde il Garante: Se si tratta di prodotti della stessa marca, e c'è una precisa previsione contrattuale, non ci sono dubbi sull'esenzione dal consenso. Per altre imprese è necessario, di regola, il consenso, che può essere raccolto anche nel contratto-base.