Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali."
Art. 1 Informazioni all'interessato
1. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra la parola:
"informati" e le parole: "per iscritto" sono inserite le seguenti: "oralmente o" .
Art. 2 Trattamento di dati in ambito giornalistico
1. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il codice può prevedere forme semplificate
per le informative di cui all'articolo 10.".
2. Nell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti
iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26
e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.".
Art. 3 Garante
1. Nella denominazione del Capo VII e nell'articolo 30, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, le parole: "Garante per la tutela delle persone di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la protezione dei dati personali".
2. Nell'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito, in fine,
il seguente periodo: "Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.".
3. Il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella fase di
costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del fuori
ruolo o dell'aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data
indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a
quella della richiesta, vi sia l'assenso dell'interessato e l'amministrazione o l'ente di
appartenenza non si opponga.
Art. 4 Autorizzazioni e informative
1. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal
seguente:
"7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante
si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30
novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti.".
2. Nell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente comma:
"7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro
il 30 novembre 1997.".
Art. 5 Norme di coordinamento e transitorie
1. Nell'articolo 42, commi 1 e 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei
dati personali".
2. Negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: "Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la protezione dei dati
personali".
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per
la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.
Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.