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Il Regolamento dell Scuola si compone di due corpi:
i Principi Generali e
le Regole.
I Principi Generali dettano quanto previsto
dalla legislazione
vigente dello Stato Italiano e non sono modificabili a discrezione
dell'Associazione e dei suoi Organismi. In altre parole, i Principi Generali
devono essere accettati e applicati così come sono.
Il corpo delle Regole raccoglie norme specifiche che
l'Associazione decide di darsi per operare. Queste regole devono essere
rispettose del dettato espresso nei Principi Generali, ma sono sancite
dall'Assemblea dei Soci.
PRINCIPI GENERALI (STATUTO)
 | Art. 1 L'Associazione Scuola Italiana a Tokyo Marco
Polo è un ente morale
con sede in Hanzomon house 203 2-5-2, Kojimachi,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, che persegue finalità
culturali ed ha come principale obiettivo statutario la promozione di iniziative di assistenza
scolastica in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti,
residenti a Tokyo e nelle aree immediatamente circostanti. In particolare,
la scuola italiana Marco Polo promuove corsi di lingua e cultura italiane
per i figli dei residenti i quali si trovino nell'età della scuola
dell'obbligo, ed ogni altra iniziativa utile ad integrare ed arricchire la
loro educazione linguistica e culturale italiana, secondo le modalità
previste dalla Legge 153/71 e dal Decreto Legislativo 297/94. |
 | Art. 2 Per realizzare
gli scopi di cui all'Art. 1 , l'Associazione si avvale di contributi
finanziari dei genitori degli alunni, del Ministero degli Affari esteri ai
sensi della Legge 153/71, nonchè di altri Enti, Associazioni o privati. |
 | Art. 3 Gli Organi
Collegiali dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.
La qualifica di Socio si acquisisce mediante il versamento della
quota sociale (una tantum) e della retta scolastica annuale e l'adesione
ai principi e alle norme dell'Associazione esposti nello statuto e nei
suoi regolamenti. La quota sociale e la retta annuale sono stabilite dal
Consiglio Direttivo. Si decade dalla qualifica di socio se non si è in
regola con il pagamento delle quote prescritte o se il nucleo familiare
stabilisce la propria residenza fuori dal Giappone. |
 | Art. 4 I Soci
esprimono la loro volontà tramite votazione in Assemblea. Ogni nucleo
familiare (o stato di famiglia equiparabile a giudizio del Consiglio
Direttivo) esprime un parere univoco pesato con un numero di voti pari al
numero di allievi iscritti alla Scuola dal nucleo stesso.
L'Assemblea dei
Soci si riunisce almeno due volte all'anno per discutere l'indirizzo
generale dell'Associazione, eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio
dei Revisori, approvare i bilanci. L'Assemblea è convocata dal Presidente
del Consiglio Direttivo. |
 | Art. 5 Il Consiglio
Direttivo ha il compito di promuovere le attività statutarie in costante
coordinamento con l'Ambasciata d'Italia in Giappone.
Il Consiglio Direttivo è composto di 3 o 5 membri eletti dall'Assemblea
dei Soci ogni 3 anni.
Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, che è anche
a tutti gli effetti l'Amministratore e il Rappresentante legale
dell'Associazione.
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa a titolo consultivo
il
Responsabile Didattico dei corsi (di cui anche all'articolo 8). |
 | Art. 6 Il Collegio dei
Revisori dei Conti esprime il proprio parere su tutte le scritture
contabili, gli atti di spesa e i bilanci dell'Associazione. Esso è
composto di tre membri, che eleggono un presidente nel seno del Collegio. |
 | Art. 7 L'Ambasciata
d'Italia esercita in ogni momento le funzioni di controllo amministrativo
e di indirizzo, nella forma e nel merito, previste dalla legge italiana per
i Provveditorati agli Studi. |
 | Art. 8 I corsi di
lingua e di cultura italiane di scuola primaria e secondaria di primo
grado sono organizzati nel rispetto delle norme e degli orari dettati
dalla legge italiana, ma tenendo conto degli impegni scolastici degli
alunni frequentanti scuole giapponesi e delle necessità logistiche e di
trasporto connesse alla specifica situazione di Tokyo.
I programmi di riferimento di tali corsi sono quelli dettati dal Ministero
degli Affari Esteri, con gli opportuni adattamenti alle condizioni locali,
al bagaglio linguistico-culturale di partenza degli alunni, alla loro età
e al loro sviluppo psicologico, ai curricula sviluppati nella scuola
giapponese.
Per la programmazione didattico-educativa ed il controllo didattico
l'Associazione si avvale, ove possibile, della consulenza di personale
esperto suggerito eventualmente dall'Ambasciata. |
 | Art. 9 Il personale
docente, reclutato in loco per i corsi di cui all'Art. 8, deve essere in
possesso di titolo di studio idoneo all'insegnamento. Tale personale è
scelto prima dell'inizio di ciascun anno scolastico. La selezione viene
effettuata dal Consiglio Direttivo a seguito di valutazione comparativa dei curricula vitae ed eventuale
colloquio sentito il parere dell'esperto di cui all'articolo 8.
Il personale docente e non docente utilizzato annualmente è assoggettato
ad un contratto privato di prestazione d'opera redatto secondo la legge
locale e non può essere assunto a tempo determinato. |
 | Art. 10 Alla fine
dell'anno scolastico, la Scuola rilascia agli studenti che abbiano
conseguito gli obiettivi curriculari programmati per la classe di
appartenenza un attestato di frequenza con profitto, valido ai fini del
riconoscimento in Italia del titolo di studio di livello elementare o di
scuola media conseguito in Giappone. |
 | Art. 11 In caso di cessazione o scioglimento
dell'Associazione o di cessazione delle attività scolastiche di cui al
Decreto Legislativo 297/94 art. 636, la quota di patrimonio costituito con
i fondi ministeriali sarà devoluta a favore di un ente che persegua le
medesime finalità. La scelta dell'ente destinatario di tale quota di
patrimonio è subordinata all'approvazione dell'Ambasciata, previa
autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri.
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REGOLE (PROVVISORIE)
NOTA: gli articoli delle Regole nella versione sotto riportata sono stati
decisi in forma provvisoria dal Consiglio Direttivo in attesa della chiamata
della prima Assemblea dei Soci, nel corso della quale verranno discussi, integrati,
modificati o cassati nel rispetto della volontà
democraticamente espressa.
 | Art. 1 I Soci riconoscono la validità del
Regolamento della Scuola accettandone le norme e i principi espressi nei
Principi Generali e nelle Regole. |
 | Art. 2 I Soci esprimono la loro volontà
tramite votazione in Assemblea. Ogni
nucleo familiare (o stato di famiglia equiparabile a giudizio del
Consiglio Generale) esprime parere univoco
pesato con numero di voti pari
al numero di allievi iscritti alla scuola dal
nucleo stesso. |
 | Art. 3 Il Consiglio
Direttivo è costituito dal Presidente e da due Consiglieri. |
 | Art.
4 Un membro del
Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, che voglia rassegnare le
proprie dimissioni comunica la propria volontà al Consiglio Direttivo
riunito alla presenza del Rappresentante dell'Ambasciata. Se
impossibilitato, comunica la propria volontà per lettera raccomandata al
Consiglio Direttivo. Il candidato primo non eletto assume la posizione di
Consigliere e, in caso di Presidente dimissionario, il Consiglio nomina un
nuovo Presidente la cui durata in carica sarà pari a quella degli
altri Consiglieri. In assenza di candidati non eletti
e in attesa di convocazione dell'Assemblea, la vacanza è coperta
dal Presidente che ha diritto di esprimere il proprio voto e
quello del Consigliere rappresentato. |
 | Art. 5 Il Personale
Scolastico si compone del Vice Responsabile Didattico, designato dal
Consiglio Direttivo all'interno del Corpo Docente e
sentito il parere del Responsabile Didattico, del Corpo
Docente e del Personale di Sostegno. La Sede è il complesso di locali e di
aree destinate allo svolgimento delle attività didattiche. |
 | Art. 6 Il Vice Responsabile Didattico
dipende dal Consiglio Direttivo e si coordina operativamente con il
Responsabile Didattico. |
 | Art. 7 Il
Vice Responsabile
Didattico garantisce la propria presenza nel periodo che inizia 30 minuti
prima dell'inizio delle lezioni e termina 30 minuti dopo la fine delle
lezioni. |
 | Art. 8 I genitori che desiderassero non fare
accompagnare i figli da un adulto legalmente responsabile devono darne
comunicazione scritta al Vice Responsabile Didattico che ne registra il
nome su apposito registro ("Registro dei minori non accompagnati") |
 | Art. 9 Il
Vice Responsabile
Didattico garantisce:
a) il corretto svolgimento delle lezioni;
b) la copertura di assenze del personale docente tramite supplenza,
incarico temporaneo o ridistribuzione della classe
presso altre classi;
c) la verifica della presenza del personale docente
documentandola in apposito
registro ("Registro dei Docenti");
d) la consegna degli allievi registrandone l'ingresso e il rilascio
dei medesimi registrandone l'uscita su apposito registro ("Registro degli
Allievi");
e) la segnalazione tempestiva ai genitori dell'assenza di
allievi registrati come minori non accompagnati;
f) la corretta e tempestiva gestione di situazioni di emergenza quali
disordini, calamità, infortunio o
malessere che possano porre a repentaglio l'incolumità degli allievi o del
Personale Scolastico. |
 | Art. 10 Il Consiglio
Direttivo sottopone per approvazione all'Assemblea dei Soci una o più
proposte di locali destinati ad ospitare le lezioni (la "Sede"). Il
Consiglio Direttivo sottopone ad approvazione i criteri adottati per
considerare tali locali ragionevolmente sicuri nell'evento di calamità
naturali o disordini sociali. |
 | Art. 11 La Scuola, intesa
nella forma e sostanza come il Personale Scolastico operante in Sede,
assume la responsabilità sugli allievi minorenni per tutta e solo la
durata delle lezioni e limitatatmente agli allievi presenti in Sede. La
Scuola e l'Associazione non riconoscono alcuna responsabilità su minori
presenti nella sede prima o dopo l'orario delle lezioni, nè riconoscono
responsabilità su minori che non siano regolarmente iscritti quali allievi
della Scuola. |
 | Art. 12 I genitori degli
allievi minorenni riconoscono al Personale Scolastico l'autorità
necessaria a mantenere la disciplina e garantirne l'incolumità. |
 | Art. 13 Il
Vice Responsabile
Didattico garantisce che in caso di malessere di un allievo minorenne i
genitori siano tempestivamente informati al
recapito telefonico di emergenza da loro indicati e
con loro concorda il trasferimento del minore. In
nessun caso, il Personale Scolastico assumerà la responsabilità del minore
al di fuori dell'orario scolastico e all'esterno della Sede. In assenza di
contatto con i genitori del minore o nell'impossibilità di concordarne il
trasferimento sotto la responsabilità dei genitori, il Vice Responsabile
Didattico si riserva il diritto di richiedere l'intervento di personale
sanitario qualificato o dell'autorità
di Polizia. |
 | Art. 14 Il programma delle
attività didattiche e ogni variazione ad esso sono comunicati attraverso
il sito dell'Associazione su Internet. Variazioni o cancellazioni
improvvise sono comunicate con rete telefonica costituita all'uopo tra i
Soci. |
 | Art. 15 L'Associazione
stipula forme assicurative per proteggersi da rischi civili e comunica
all'Assemblea dei Soci per approvazione le condizioni di copertura, premio
e indennizzo. |
 | Art. 16 L'Associazione e la
Scuola attribuiscono valore di assoluta priorità alla tutela e
all'armonioso sviluppo fisico e mentale degli allievi e si fanno
parte diligente perchè il Personale Scolastico esprima questo principio
nell'opera e nel comportamento. |
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