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Il Regolamento dell Scuola si compone di due corpi: i Principi Generali e le Regole.

I Principi Generali dettano quanto previsto dalla legislazione vigente dello Stato Italiano e non sono modificabili a discrezione dell'Associazione e dei suoi Organismi. In altre parole, i Principi Generali devono essere accettati e applicati così come sono.

Il corpo delle Regole raccoglie norme specifiche che l'Associazione decide di darsi per operare. Queste regole devono essere rispettose del dettato espresso nei Principi Generali, ma sono sancite dall'Assemblea dei Soci.

PRINCIPI GENERALI (STATUTO)

Art. 1  L'Associazione Scuola Italiana a Tokyo Marco Polo è un ente morale con sede in Hanzomon house 203 2-5-2, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083, che persegue finalità culturali ed ha come principale obiettivo statutario la promozione di iniziative di assistenza scolastica in favore dei cittadini italiani e dei loro congiunti, residenti a Tokyo e nelle aree immediatamente circostanti. In particolare, la scuola italiana Marco Polo promuove corsi di lingua e cultura italiane per i figli dei residenti i quali si trovino nell'età della scuola dell'obbligo, ed ogni altra iniziativa utile ad integrare ed arricchire la loro educazione linguistica e culturale italiana, secondo le modalità previste dalla Legge 153/71 e dal Decreto Legislativo 297/94.
Art. 2  Per realizzare gli scopi di cui all'Art. 1 , l'Associazione si avvale di contributi finanziari dei genitori degli alunni, del Ministero degli Affari esteri ai sensi della Legge 153/71, nonchè di altri Enti, Associazioni o privati.
Art. 3  Gli Organi Collegiali dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.
La qualifica di Socio si acquisisce mediante il versamento della quota sociale (una tantum) e della retta scolastica annuale e l'adesione ai principi e alle norme dell'Associazione esposti nello statuto e nei suoi regolamenti. La quota sociale e la retta annuale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Si decade dalla qualifica di socio se non si è in regola con il pagamento delle quote prescritte o se il nucleo familiare stabilisce la propria residenza fuori dal Giappone.
Art. 4  I Soci esprimono la loro volontà tramite votazione in Assemblea. Ogni nucleo familiare (o stato di famiglia equiparabile a giudizio del Consiglio Direttivo) esprime un parere univoco pesato con un numero di voti pari al numero di allievi iscritti alla Scuola dal nucleo stesso.
L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte all'anno per discutere l'indirizzo generale dell'Associazione, eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, approvare i bilanci. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 5  Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere le attività statutarie in costante coordinamento con l'Ambasciata d'Italia in Giappone.
Il Consiglio Direttivo è composto di 3 o 5 membri eletti dall'Assemblea dei Soci ogni 3 anni.
Il Consiglio Direttivo nel proprio seno elegge il Presidente, che è anche a tutti gli effetti l'Amministratore e il Rappresentante legale dell'Associazione.
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa a titolo consultivo
il Responsabile Didattico dei corsi (di cui anche all'articolo 8).
Art. 6  Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere su tutte le scritture contabili, gli atti di spesa e i bilanci dell'Associazione. Esso è composto di tre membri, che eleggono un presidente nel seno del Collegio.
Art. 7  L'Ambasciata d'Italia esercita in ogni momento le funzioni di controllo amministrativo e di indirizzo, nella forma e nel merito, previste dalla legge italiana per i Provveditorati agli Studi.
Art. 8  I corsi di lingua e di cultura italiane di scuola primaria e secondaria di primo grado sono organizzati nel rispetto delle norme e degli orari dettati dalla legge italiana, ma tenendo conto degli impegni scolastici degli alunni frequentanti scuole giapponesi e delle necessità logistiche e di trasporto connesse alla specifica situazione di Tokyo.
I programmi di riferimento di tali corsi sono quelli dettati dal Ministero degli Affari Esteri, con gli opportuni adattamenti alle condizioni locali, al bagaglio linguistico-culturale di partenza degli alunni, alla loro età e al loro sviluppo psicologico, ai curricula sviluppati nella scuola giapponese.
Per la programmazione didattico-educativa ed il controllo didattico l'Associazione si avvale, ove possibile, della consulenza di personale esperto suggerito eventualmente dall'Ambasciata.
Art. 9  Il personale docente, reclutato in loco per i corsi di cui all'Art. 8, deve essere in possesso di titolo di studio idoneo all'insegnamento. Tale personale è scelto prima dell'inizio di ciascun anno scolastico. La selezione viene effettuata dal Consiglio Direttivo a seguito di valutazione comparativa dei curricula vitae ed eventuale colloquio sentito il parere dell'esperto di cui all'articolo 8.
Il personale docente e non docente utilizzato annualmente è assoggettato ad un contratto privato di prestazione d'opera redatto secondo la legge locale e non può essere assunto a tempo determinato.
Art. 10  Alla fine dell'anno scolastico, la Scuola rilascia agli studenti che abbiano conseguito gli obiettivi curriculari programmati per la classe di appartenenza un attestato di frequenza con profitto, valido ai fini del riconoscimento in Italia del titolo di studio di livello elementare o di scuola media conseguito in Giappone.
Art. 11 In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione o di cessazione delle attività scolastiche di cui al Decreto Legislativo 297/94 art. 636, la quota di patrimonio costituito con i fondi ministeriali sarà devoluta a favore di un ente che persegua le medesime finalità. La scelta dell'ente destinatario di tale quota di patrimonio è subordinata all'approvazione dell'Ambasciata, previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri.
 

REGOLE (PROVVISORIE)
NOTA: gli articoli del
le Regole nella versione sotto riportata sono stati decisi in forma provvisoria dal Consiglio Direttivo in attesa della chiamata della prima Assemblea dei Soci, nel corso della quale verranno discussi, integrati, modificati o cassati nel rispetto della volontà democraticamente espressa.

Art. 1 I Soci riconoscono la validità del Regolamento della Scuola accettandone le norme e i principi espressi nei Principi Generali e nelle Regole.
Art. 2 I Soci esprimono la loro volontà tramite votazione in Assemblea. Ogni nucleo familiare (o stato di famiglia equiparabile a giudizio del Consiglio Generale) esprime parere univoco pesato con numero di voti pari al numero di allievi iscritti alla scuola dal nucleo stesso.
Art. 3 Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da due Consiglieri.
Art. 4 Un membro del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, che voglia rassegnare le proprie dimissioni comunica la propria volontà al Consiglio Direttivo riunito alla presenza del Rappresentante dell'Ambasciata. Se impossibilitato, comunica la propria volontà per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo. Il candidato primo non eletto assume la posizione di Consigliere e, in caso di Presidente dimissionario, il Consiglio nomina un nuovo Presidente la cui durata in carica sarà pari a quella degli altri Consiglieri. In assenza di candidati non eletti e in attesa di convocazione dell'Assemblea, la vacanza è coperta dal Presidente  che ha diritto di esprimere il proprio voto e quello del Consigliere rappresentato.
Art. 5 Il Personale Scolastico si compone del Vice Responsabile Didattico, designato dal Consiglio Direttivo all'interno del Corpo Docente e sentito il parere del Responsabile Didattico, del Corpo Docente e del Personale di Sostegno. La Sede è il complesso di locali e di aree destinate allo svolgimento delle attività didattiche.
Art. 6 Il Vice Responsabile Didattico dipende dal Consiglio Direttivo e si coordina operativamente con il Responsabile Didattico.
Art. 7 Il Vice Responsabile Didattico garantisce la propria presenza nel periodo che inizia 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni e termina 30 minuti dopo la fine delle lezioni.
Art. 8 I genitori che desiderassero non fare accompagnare i figli da un adulto legalmente responsabile devono darne comunicazione scritta al Vice Responsabile Didattico che ne registra il nome su apposito registro ("Registro dei minori non accompagnati")
Art. 9 Il Vice Responsabile Didattico garantisce:
a) il corretto svolgimento delle lezioni;
b) la copertura di assenze del personale docente tramite supplenza, incarico temporaneo o ridistribuzione del
la classe presso altre classi;
c) la
verifica della presenza del personale docente documentandola in apposito registro ("Registro dei Docenti");
d) la consegna degli allievi registrandone l'ingresso e il rilascio dei medesimi registrandone l'uscita su apposito registro ("Registro degli Allievi");
e) la segnalazione tempestiva ai genitori dell'assenza di allievi registrati come minori non accompagnati;
f) la corretta e tempestiva gestione di situazioni di emergenza quali disordini, calamità, infortunio o malessere che possano porre a repentaglio l'incolumità degli allievi o del Personale Scolastico.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo sottopone per approvazione all'Assemblea dei Soci una o più proposte di locali destinati ad ospitare le lezioni (la "Sede"). Il Consiglio Direttivo sottopone ad approvazione i criteri adottati per considerare tali locali ragionevolmente sicuri nell'evento di calamità naturali o disordini sociali.
Art. 11 La Scuola, intesa nella forma e sostanza come il Personale Scolastico operante in Sede, assume la responsabilità sugli allievi minorenni per tutta e solo la durata delle lezioni e limitatatmente agli allievi presenti in Sede. La Scuola e l'Associazione non riconoscono alcuna responsabilità su minori presenti nella sede prima o dopo l'orario delle lezioni, nè riconoscono responsabilità su minori che non siano regolarmente iscritti quali allievi della Scuola.
Art. 12 I genitori degli allievi minorenni riconoscono al Personale Scolastico l'autorità necessaria a mantenere la disciplina e garantirne l'incolumità.
Art. 13 Il Vice Responsabile Didattico garantisce che in caso di malessere di un allievo minorenne i genitori siano tempestivamente informati al recapito telefonico di emergenza da loro indicati e con loro concorda il trasferimento del minore. In nessun caso, il Personale Scolastico assumerà la responsabilità del minore al di fuori dell'orario scolastico e all'esterno della Sede. In assenza di contatto con i genitori del minore o nell'impossibilità di concordarne il trasferimento sotto la responsabilità dei genitori, il Vice Responsabile Didattico si riserva il diritto di richiedere l'intervento di personale sanitario qualificato o dell'autorità di Polizia.
Art. 14 Il programma delle attività didattiche e ogni variazione ad esso sono comunicati attraverso il sito dell'Associazione su Internet. Variazioni o cancellazioni improvvise sono comunicate con rete telefonica costituita all'uopo tra i Soci.
Art. 15 L'Associazione stipula forme assicurative per proteggersi da rischi civili e comunica all'Assemblea dei Soci per approvazione le condizioni di copertura, premio e indennizzo.
Art. 16 L'Associazione e la Scuola attribuiscono valore di assoluta priorità alla tutela e all'armonioso sviluppo fisico e mentale degli allievi e si fanno parte diligente perchè il Personale Scolastico esprima questo principio nell'opera e nel comportamento.

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