Titolo VIII: In comunione con la Famiglia
Francescana e con la Chiesa
COSTITUZIONI GENERALI OFS
CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
Prot. n. t. 69, a)--1/90
DECRETUM
Conferentia Ministrorum Generalium quattuor Familiarum
Religiosarum Franciscanarum, de consensu Capituli generalis
Ordinis Franciscani Saecularis, supplices porrexerunt preces
ut Constitutiones dicti Ordinis, quae ad mentem Concilii
Oecumenici Vaticani Secundi et ad mentem Codicis Iuris
Canonici rite recognitae sunt, approbarentur.
Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus
vitae apostolicae, omnibus ad rem pertinentibus mature
perpensis, praesenti Decreto, dictas Constitutiones, iuxta
textum lingua italica exaratum, cuius exemplar in suo
tabulario asservatur, "-ad sexennium-", experimenti
causa, approbat, servatis de iure servandis.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, die 8 Septembris 1990, in Festivitate
Nativitatis Beatae Virginis Mariae.
Jerôme Card. Hamer O.P.
Praefectus
Vincentius Fagiolo
secretarius
TERZO ORDINE REGOLARE DI SAN
FRANCESCO
IL MINISTRO GENERALE
Consegna delle Costituzioni Generali dell'Ordine
Francescano Secolare durante il Capitolo Generale tenuto a
Fatima
Carissima sorella Manuela Mattioli,
in nome dei Quattro Ministri Generali delle Famiglie
Francescane (Ofm, OfmConv, OfmCap, TOR) consegno a te e, nella
tua persona, a tutti i fratelli e le sorelle dell'Ordine
Francescano Secolare, il testo delle Costituzioni OFS,
aggiornate e recentemente approvate dalla Chiesa.
Ispirandoci alle parole di san Francesco, possiamo dire che le
Costituzioni -- unitamente alla Regola in quanto "-forma
di vita evangelica-" -- sono il libro della vita,
speranza di salvezza, midollo del vangelo, via della
perfezione, chiave del paradiso, patto di eterna alleanza (cf
2Cel 208). La "-Legge-" ci guida a realizzare il
nostro ideale di vita ed è per ognuno di noi stimolo di
perfezione (cf Spec. 76).
Questo testo è in continuità con la tradizione
storico-spirituale dell'Ordine ed è anche il felice
risultato dell'impegno di rinnovamento dei Fratelli e delle
Sorelle, presenti e operanti in tutto il mondo.
La forza rinnovatrice dello Spirito, che chiamò
Francesco a penitenza e gli propose di ricostruire la Chiesa,
chiama anche noi alla conversione continua e a servire i
fratelli mediante le opere di misericordia, rendendo
testimonianza al vangelo nel mondo di oggi con tutti i suoi
problemi e le sue speranze.
"-Incominciamo fratelli-" (l Cel 103) a servire il
Signore e il prossimo, aiutati anche dalle nuove Costituzioni.
Facciamo generosamente la nostra parte (cf 2Cel 214), con il
cuore pieno di fiducia e lodando incessantemente il Padre, che
ogni giorno ci riveste di amore
Fatima, 14 ottobre 1990
Fr. José Angulo Quilis TOR
Ministro Generale
PRESENTAZIONE DELLE
COSTITUZIONI
E LORO ENTRATA IN VIGORE
Queste nuove Costituzioni dell'Ordine Francescano Secolare,
emanate per l'applicazione della Regola approvata dal Papa
Paolo VI il 24 giugno 1978, sono il frutto di un impegno
collegiale e di un'ampia consultazione della base, protratti
per quasi un decennio.
È dal Congresso internazionale di Assisi dell'ottobre
1979 che hanno avuto inizio i lavori per la stesura delle
Costituzioni mediante l'apporto di alcune nazioni che fecero
pervenire proprie stesure, ampiamente elaborate e ricche di
spunti interessanti. Il prosieguo del lavoro venne organizzato
con la costituzione di una Commissione formata da secolari e
da religiosi, che si sono via via avvicendati sotto il
coordinamento dell'Assistente Generale OFS P.Jaime Zudaire, e
si sviluppò su tappe progressive che vedevano: la
consultazione dei Consigli Nazionali; la selezione e il
coordinamento del materiale pervenuto, a cura della apposita
Commissione; la consultazione di specialisti in diritto
canonico; la valutazione e le indicazioni della Presidenza del
Consilium Internationale OFS per i successivi passi da
compiere.
Avendo seguito personalmente, come segretaria della
Commissione per le Costituzioni, questo iter complesso e
laborioso, non posso non ricordare tutti quelli che si sono
adoperati per i contributi complessivi o su specifici
argomenti, per le traduzioni dalle e nelle varie lingue
adottate dal Consilium Internationale, per la riproduzione e
la divulgazione delle singole stesure ... esperti, giuristi,
traduttori, dattilografe: tanti sono stati i collaboratori che
in questi anni si sono prodigati per la redazione delle
attuali Costituzioni. Non potendo ricordare i nomi di
ciascuno, li affidiamo tutti al Signore Gesù
perché ricompensi la loro dedizione e la loro
generosità.
Con la collaborazione di tutti si è potuto mettere a
punto il testo sottoposto al Capitolo generale appositamente
tenuto a Roma nei giorni 5/15 giugno 1988. Quella assemblea,
formata dai rappresentanti di trenta Paesi di tutti i
continenti, ha vagliato, discusso e approvato -- articolo per
articolo -- le leggi organizzative e disciplinari che formano
le presenti Costituzioni e che ora, approvate dalla
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica, consentono ai Francescani
Secolari di dare maggiore slancio all'impegno di vivere
"- i valori e le scelte della vita evangelica secondo la
Regola dell'OFS-" (cfr. C.G. n. 8.2).
In data 8 settembre 1990 il segretario della Congregazione
informava che le Costituzioni entravano in vigore da tale data
e che pertanto il Capitolo Generale, da tenersi a Fatima, si
sarebbe dovuto celebrare secondo le norme delle nuove
Costituzioni.
Volendo indicare le linee portanti di queste Costituzioni,
possiamo individuare tre aspetti fondamentali: la
secolarità, l'unità dell'OFS, la sua
autonomia.
Lasecolarità, che caratterizza tutto il testo
delle Costituzioni, non è una rilettura in chiave
"-moderna-" della spiritualità dei laici
francescani. Tutt'altro. È coscienza del passato,
ritorno alle origini e valorizzazione della più pura
tradizione, se solo si voglia riflettere al rilievo che ha
avuto l'Ordine della Penitenza nei suoi primi secoli, al punto
da permeare di sé l'intera realtà ecclesiale e
il complesso tessuto della società civile. In un mondo
alienato e disorientato, ai francescani secolari si offre oggi
lo spazio per rinnovare la grande avventura di scoprire e
proporre uno "-stile di vita-" che si radica nella
paternità di Dio, nella fraternità con tutti gli
uomini, nella consonanza con la natura.
Anchel'unitàdell'Ordine francescano secolare
è caratteristica presente alle sue origini e mai messa
in discussione sul piano teorico. Sul piano pratico e
organizzativo, invece, l'evoluzione storica successiva aveva
portato a distinguere fra i vari rami facenti capo alle
rispettive Famiglie di Religiosi francescani, che prestano ai
secolari l'assistenza spirituale. Le nuove Costituzioni
riaffermano, senza deroghe, l'unità degli ordinamenti,
delle strutture, delle linee formative e operative.
E infinel'autonomia. Nelle Costituzioni sono
esattamente delimitate le funzioni di governo delle
Fraternità a tutti i livelli, riservate in via
esclusiva ai responsabili secolari, dalle funzioni di
assistenza e animazione spirituale, affidate ai Religiosi del
I Ordine e del TOR. In questa distinzione resta ferma e salda
l'appartenenza all'unica Famiglia francescana, la
"-comunione vitale reciproca-" che esprime la
comunanza dei beni spirituali, l'unità di intenti,
l'aiuto vicendevole per rendere vivo ai nostri giorni -- nella
vita di ognuno e nella missione della Chiesa -- Francesco e il
suo ideale di pace e di bene per gli uomini.
Il messaggio indirizzato al Capitolo Generale di Fatima dal
Cardinale Hamer, Prefetto della Congregazione per gli Istituti
di vita consacrata e le Società di vita apostolica,
coglie sapientemente le linee ispiratrici delle nuove
Costituzioni e mette in evidenza come la fusione dell'OFS in
un "-unico grande organismo di dimensioni mondiali-"
ne fa "-una milizia che può essere all'avanguardia
nella Chiesa e nel mondo per la costruzione di una
società più umana e più cristiana-".
Raccomanda perciò ai francescani secolari di
"-approfondire la conoscenza della propria
identità e responsabilità di fronte alla
società odierna, come anche del dovere di contribuire,
nell'ambito delle proprie possibilità, a dare risposte
concrete alle attese degli uomini, che non sono solo di ordine
materiale ma spesso anche di natura prettamente
morale-".
Nella consapevolezza leale e viva di questa
responsabilità, i fratelli e le sorelle di tutto il
mondo accolgano le nuove Costituzioni non solo e non tanto
come un complesso di norme giuridiche, quanto come un insieme
di indicazioni esperenziali, che li aiuterà a vivere la
Regola nella contingenza storica odierna e nella
varietà delle situazioni ambientali in cui ciascuna
Fraternità si trova a vivere e a operare.
Emanuela De Nunzio ofs
Ministra Generale
Capitolo primo
L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Articolo 1
- Tutti i fedeli sono chiamati alla santità ed
hanno diritto di seguire, in comunione con la Chiesa, un
proprio cammino spirituale*).
- *) Cfr. cann. 210, 214;Lumen
Gentium, 40.
- Reg. 2
Nella Chiesa esistono molte famiglie spirituali, con
diversità di carismi. Tra queste famiglie va annoverata
la Famiglia Francescana che, nei suoi vari rami, riconosce
come padre ispiratore e modello s. Francesco d'Assisi.
- Reg. 2
Nella famiglia francescana, sin dagli inizi, ha una propria
collocazione l'Ordine Francescano Secolare*). Esso è
formato dall'unione organica di tutte le fraternità
cattoliche i cui membri, mossi dallo Spirito Santo, si
impegnano con la Professione a vivere il Vangelo alla maniera
di San Francesco nel loro stato secolare, osservando la Regola
approvata dalla Chiesa.
- *) Denominato anche
"-Fraternità Francescana Secolare-" o Terzo
Ordine Francescano-" (TOF). Cfr. Regola, art. I,
nota.
Il canone 303 del CIC definisce i Terzi
Ordini:Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiritum
alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore
eiusdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad
perfectionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur
aliove congruenti nomine vocantur.
- In virtù dell'appartenenza alla medesima famiglia
spirituale, la Santa Sede ha affidato la cura pastorale e
l'assistenza spirituale dell'OFS al Primo Ordine Francescano e
al Terz'Ordine Regolare (TOR). Essi sono gli
"-Istituti-" ai quali spetta l'altius moderamen di
cui al Can. 303 CIC*).
- *) Cfr.Costituzioni dell'OFS,
art. 85,2. (Quando vengono citate le Costituzioni, senza
ulteriore specificazione, il riferimento riguarda le
presenti).
- L'Ordine Francescano Secolare (OFS) è nella Chiesa
una associazione pubblica*). Si articola in fraternità
ai vari livelli: locale, regionale, nazionale e
internazionale. Esse hanno singolarmente personalità
giuridica nella Chiesa.
- *) Cfr. cann. 116; 301,3; 312;
313.
Articolo 2
- La vocazione dell'OFS è una vocazione
specifica, che informa la vita e l'azione apostolica dei suoi
membri. Perciò non vengono accettati coloro che sono
legati, mediante la Professione, ad altra famiglia religiosa.
- L'OFS è aperto ai fedeli di ogni condizione. Ad
esso possono appartenere:
--i laici (uomini e donne)
--i chierici secolari (diaconi, preti, vescovi).
Articolo 3
- L'indole secolare caratterizza la spiritualità
e la vita apostolica degli appartenenti all'OFS.
- La loro secolarità, nella vocazione e nella vita
apostolica, si esplica secondo la rispettiva condizione, e
cioè:
--per i laici, contribuendo alla edificazione del Regno di Dio
con la presenza nella realtà e nelle attività
temporali*);
- *) Cfr. Can. 225, eDiscorso di
Giovanni Paolo II all'OFS, 27 settembre 1982, in
l'Osservatore Romano, 28 settembre
1982.
--per i chierici secolari, rendendo al Popolo di Dio il
servizio che è loro proprio, in comune con il Vescovo
ed il Presbiterio*).
- *) Cfr. can. 275 ss, ePresbyterorum
Ordinis12; 14; 15 ss.
Gli uni e gli altri si ispirano alle opzioni evangeliche di
Francesco d'Assisi, impegnandosi a continuare la sua missione
con le altre componenti della Famiglia Francescana.
- La vocazione dell'OFS è vocazione a vivere il
Vangelo in comunione fraterna. A questo scopo, i membri
dell'OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si
chiamano Fraternità.
Articolo 4
- L' OFS è retto dal diritto universale della
Chiesa e dal proprio: la Regola, le Costituzioni, il Rituale e
gli Statuti particolari.
- La Regola stabilisce la natura, il fine e lo spirito
dell'OFS.
- Reg. 3
Le Costituzioni hanno come scopo:
--applicare la Regola;
--indicare in concreto le indicazioni di appartenenza all'OFS,
il regime di esso, l'organizzazione della vita di
fraternità, la sede*).
- *) Cfr. can. 304.
Articolo 5
- Reg. 3
L'interpretazione autentica della Regola e delle Costituzioni
spetta alla Santa Sede.
- L'interpretazione pratica delle Costituzioni, allo scopo
di armonizzarne l'applicazione nelle diverse aree ed ai vari
livelli dell'Ordine, spetta al Capitolo generale dell'OFS.
- La chiarificazione di specifici punti, che richiedono una
decisione tempestiva, è di competenza della Presidenza
del Consiglio Internazionale OFS (cfr. art. 72).
Articolo 6
- Il Consiglio Internazionale OFS ha un proprio Statuto
approvato dal Capitolo generale del CIOFS e confermato
dall'Unione dei Ministri Generali francescani.
- Le Fraternità nazionali hanno propri Statuti
approvati dalla Presidenza del CIOFS.
- Le Fraternità regionali e locali possono avere
propri Statuti approvati dal Consiglio di livello
superiore.
Articolo 7
Tutte le disposizioni che non concordano con le presenti
Costituzioni sono abrogate.
Capitolo secondo
FORMA DI VITA E ATTIVITÀ APOSTOLICA
Titolo I
LA FORMA DI VITA
Articolo 8
- I francescani secolari si impegnano con la Professione
a vivere il Vangelo secondo la spiritualità
francescana, nella loro condizione secolare.
- Cercano di approfondire, alla luce della fede, i valori e
le scelte della vita evangelica secondo la Regola
dell'OFS:
--Reg. 7
in un itinerario continuamente rinnovato di conversione e di
formazione;
Reg 4, 3ocomma
--aperti alle istanze che vengono dalla società e dalle
realtà ecclesiali,passando dal Vangelo alla vita e
dalla vita al Vangelo;
--nella dimensione personale e comunitaria di questo
itinerario.
Articolo 9
- Reg. 5
La spiritualità del francescano secolare è un
progetto di vita incentrato sulla persona di Cristo e sulla
sua sequela*), piuttosto che un programma dettagliato da
mettere in pratica.
- *) Cfr.Regola nnon
bollata22,41: FF 62;2 Lettera a tutti i
fedeli51: FF 200.
Reg 4, 3ocomma
2. Il francescano secolare, impegnato a seguire l'esempio e
gli insegnamenti di Cristo, ha il dovere dello studio
personale e assiduo del Vangelo e della Sacra Scrittura. La
Fraternità e i suoi responsabili promuovano l'amore
alla Parola evangelica e aiutino i fratelli a conoscerla e a
comprenderla così come essa, con l'assistenza dello
Spirito, è annunziata dalla Chiesa*).
- *) Cfr. Dei Verbum. 10.
Articolo 10
"-Cristo povero e crocifisso-", vincitore della
morte e risorto, massima manifestazione dell'amore di Dio
all'uomo, è il "-libro-" in cui i fratelli, a
imitazione di Francesco, imparano il perché e il come
vivere, amare e soffrire. In Lui scoprono il valore delle
contraddizioni per causa della giustizia e il senso delle
difficoltà e delle croci della vita di ogni giorno. Con
lui possono accettare la volontà del Padre anche nelle
circostanze più difficili e vivere lo spirito
francescano di pace, nel rifiuto di ogni dottrina contraria
alla dignità dell'uomo.
Articolo 11
Reg. 10
Memori che lo Spirito Santo è la sorgente della loro
vocazione, l'animatore della vita fraterna e della missione, i
francescani secolari cerchino di imitare la fedeltà di
Francesco alle sue ispirazioni e ascoltino l'esortazione del
Santo di desiderare sopra tutte le cose "-lo Spirito del
Signore e le sue opere-"*).
- *)Regola bollata10,8: FF
104.
Articolo 12
- Ispirandosi all'esempio e agli scritti di S.
Francesco, e soprattutto con la grazia dello Spirito, i
fratelli vivano ogni giorno con fede il grande dono che ci ha
fatto Cristo: la rivelazione del Padre. Rendano testimonianza
di questa fede davanti agli uomini:
--nella vita di famiglia;
--nel lavoro;
--nella gioia e nelle sofferenze;
--nell'incontro con gli uomini, tutti fratelli nello stesso
Padre;
--nella presenza e partecipazione alla vita sociale;
--nel rapporto fraterno con tutte le creature.
- Reg 10
Con Gesù, obbediente fino alla morte, cerchino di
conoscere e di fare la volontà del Padre. Rendano
grazie a Dio per il dono della libertà e per la
rivelazione della legge dell'amore. Accettino l'aiuto che, per
compiere la volontà del Padre, viene loro offerto dalla
mediazione della Chiesa, da coloro che in essa sono stati
costituiti in autorità e dai confratelli. Assumano con
serena fermezza il rischio di scelte coraggiose nella vita
sociale.
- Reg. 8
I fratelli amino l'incontro filiale con Dio efacciano
della preghiera e della contemplazione l'anima del proprio
essere e del proprio operare. Cerchino di scoprire la
presenza del Padre nel proprio cuore, nella natura e nella
storia degli uomini, nella quale si compie il suo piano
salvifico. La contemplazione di tale mistero li renderà
pronti a collaborare a questo disegno d'amore.
Articolo 13
- Reg. 7
I francescani secolari, anticamente detti "-i fratelli e
le sorelle della penitenza-", si propongono di vivere in
spirito di conversione permanente. Mezzi per coltivare questa
caratteristica della vocazione francescana, singolarmente e in
Fraternità, sono: l'ascolto e le celebrazioni della
Parola di Dio, la revisione di vita, i ritiri spirituali,
l'aiuto di un consigliere spirituale e le celebrazioni
penitenziali. Si accostino con frequenza al sacramento della
Riconciliazione e ne curino la celebrazione comunitaria, sia
in Fraternità che con tutto il Popolo di Dio*).
- *)Ordo Poenitentiae.
Praenotanda22 ss.
- In questo spirito di conversione va vissuto l'amore al
rinnovamento della Chiesa, da accompagnare con il rinnovamento
personale e comunitario. Frutto della conversione, che
è una risposta all'amore di Dio, sono le opere di
carità nei confronti dei fratelli*).
- *) Cfr.2 Lettera a tutti i
fedeli25 ss.: FF 190 ss.
- Le pratiche penitenziali come il digiuno e l'astinenza,
tradizionali fra i penitenti francescani, vanno conosciute,
apprezzate e vissute secondo le indicazioni generali della
Chiesa.
Articolo 14
- Consapevoli che Dio ha voluto fare di tutti noi un
popolo e che ha reso la sua Chiesa sacramento universale di
salvezza, i fratelli si impegnino ad una riflessione di fede
sulla Chiesa, sulla sua missione nel mondo di oggi e sul ruolo
dei laici francescani in essa, raccogliendo le sfide e
assumendo le responsabilità che questa riflessione
farà loro scoprire.
- Reg. 8
L'Eucaristia è il centro della vita della Chiesa. In
essa Cristo ci unisce a Lui e tra noi come un unico corpo.
Quindi, l'Eucaristia sia il centro della vita della
Fraternità; i fratelli partecipino all'Eucaristia con
la maggiore frequenza possibile, memori del rispetto e
dell'amore di S. Francesco che nell'Eucaristia ha vissuto
tutti i misteri della vita di Cristo.
- Partecipino ai sacramenti della Chiesa, attenti non solo
alla santificazione personale ma anche a servire la crescita
della Chiesa e l'espansione del Regno. Collaborino alla
celebrazione viva e consapevole nelle proprie parrocchie, in
particolare alla celebrazione del battesimo, della cresima,
del matrimonio e dell'unzione degli infermi.
- I fratelli e le Fraternità si attengano
all'indicazione del Rituale riguardo alle diverse forme di
associarsi alla preghiera liturgica della Chiesa,
privilegiando la celebrazione della Liturgia delle Ore*).
- *)Rituale OFS, Appendix26; 27:
"-Secondo la Regola (art. 8), i francescani secolari si
associno alla preghiera liturgica in una delle forme proposte
dalla Chiesa, rivivendo così i misteri della vita di
Cristo-".
"-Dette preghiere possono essere:
- Le Lodi e i Vespri, recitati in comune o
privatamente. Queste celebrazioni sono da preferire nelle
adunanze della Fraternità;
- Brevi e appropriate forme di liturgia delle Ore della
Chiesa locale;
- Il Piccolo ufficio della beata vergine Maria;
- L'Ufficio della Passione di san Francesco d'Assisi;
- La recita dell'Ufficio dei dodici Padre nostro, arricchita
da brevi brani biblici e adattata alla liturgia delle Ore,
specialmente perché in molte regioni vige ancora ed
è un'utile forma di preghiera in determinate
circostanze-".
- In ogni luogo e in ogni tempo è possibile ai veri
adoratori del Padre rendergli culto e pregarlo; tuttavia i
fratelli cerchino di trovare tempi di silenzio e di
raccoglimento da dedicare esclusivamente alla preghiera.
Articolo 15
- Reg. 11
I francescani secolari si impegnano a vivere lo spirito delle
Beatitudini e in special modo lo spirito di povertà. La
povertà evangelica manifesta la fiducia nel Padre,
attua la libertà interiore e dispone a promuovere una
più giusta distribuzione delle ricchezze.
- I francescani, che mediante il lavoro e i beni materiali
debbono provvedere alla propria famiglia e servire la
società, hanno un modo peculiare di vivere la
povertà evangelica. Per comprenderlo ed attuarlo si
richiede un forte impegno personale e lo stimolo della
Fraternità mediante la preghiera e il dialogo, la
revisione comunitaria della vita, l'ascolto delle indicazioni
della Chiesa e delle istanze della società.
- I francescani secolari si impegnino a ridurre le esigenze
personali per poter meglio condividere i beni spirituali e
materiali con i fratelli, soprattutto con gli ultimi.
Ringrazino Dio per i beni ricevuti, usandoli come buoni
amministratori e non come padroni.
Prendano fermamente posizione contro il consumismo e contro le
ideologie e le prassi che antepongono la ricchezza ai valori
umani e religiosi e che permettono lo sfruttamento dell'uomo.
- Amino e pratichino la purezza del cuore, fonte della vera
fraternità.
Articolo 16
- Reg. 9
Maria, madre di Gesù, è modello nell'ascolto
della Parola e nella fedeltà della vocazione: in Lei,
come Francesco, vediamo realizzate tutte le virtù
evangeliche*).
- *)Saluto alla Beata Vergine
Maria: FF 259; 260.
I fratelli coltivino l'amore intenso alla Vergine Santissima,
l'imitazione, la preghiera e l'abbandono filiale. Manifestino
la propria devozione con espressioni di fede genuina nelle
forme accettate dalla Chiesa.
- Maria è modello di amore fecondo e fedele per tutta
la comunità ecclesiale.
I Francescani Secolari e le Fraternità cerchino di
vivere l'esperienza di Francesco, che fece della Vergine la
guida della sua opera; con lei, come i discepoli nella
Pentecoste, accolgano lo Spirito per realizzarsi in
comunità d'amore*).
- *) Cfr. 2 Cel 198: FF
786.
Titolo II
PRESENZA ATTIVA NELLA CHIESA E NEL MONDO
Articolo 17
- Reg. 6
Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come
sacramento di salvezza per tutti gli uomini e resi per il
battesimo e la professione "-testimoni e strumenti della
sua missione-", i francescani secolari annunziano Cristo
con la vita e la parola.
Il loro apostolato preferenziale è la testimonianza
personale*) nell'ambiente in cui vivono e il servizio
all'edificazione del regno di Dio nelle realtà
terrestri.
- *) Cfr.Regola non bollata17,3:
FF 46;Leggenda dei Tre Compagni, 36: FF
1440;Lettera a tutti i fedeli53: FF 200.
- Nelle Fraternità si promuova la preparazione dei
fratelli alla diffusione del messaggio evangelico "-nelle
comuni condizioni del secolo-"*) e alla collaborazione
alla catechesi nelle comunità ecclesiali.
- *)Lumen Gentium35.
- Coloro che sono chiamati a svolgere la missione di
catechisti, di presidi di comunità ecclesiali o altri
ministeri, nonché i ministri sacri, facciano proprio
l'amore di S. Francesco alla Parola di Dio, la sua fede in
coloro che l'annunziano e il grande fervore con cui egli ha
ricevuto dal Papa la missione di predicare la penitenza.
- La partecipazione al servizio di santificare, che la
Chiesa esercita mediante la liturgia, la preghiera e le opere
di penitenza e carità, viene messa in pratica dai
fratelli anzitutto nella propria famiglia, poi nella
Fraternità ed infine con la loro presenza attiva nella
Chiesa locale e nella società.
Per una società giusta e
fraterna
Articolo 18
- I francescani secolari sono chiamati ad offrire un
contributo proprio, ispirato alla persona e al messaggio di
Francesco d'Assisi, ad una civiltà in cui la
dignità della persona umana, la
corresponsabilità e l'amore siano realtà
vive*).
- *) Cfr.Gaudium et Spes31
ss.
- Reg. 13
Devono approfondire i veri fondamenti della fraternità
universale e creare ovunque spirito di accoglienza e atmosfera
di fratellanza. Si impegnino con fermezza contro ogni forma di
sfruttamento, di discriminazione e di emarginazione e contro
ogni atteggiamento di indifferenza verso gli altri.
- Collaborino con i movimenti che promuovono la fratellanza
tra i popoli: si impegnino a "-creare condizioni di vita
degne-" per tutti e ad operare per la libertà di
ogni popolo.
- Seguendo l'esempio di S. Francesco, Patrono dell'ecologia,
collaborino agli sforzi per combattere l'inquinamento e
conservare i valori della natura.
Articolo 19
- Reg. 14
I francescani secolari agiscano sempre come lievito
nell'ambiente in cui vivono mediante la testimonianza
dell'amore fraterno e di chiare motivazioni cristiane.
- In spirito di minorità, scelgano un rapporto
preferenziale verso i poveri e gli emarginati, siano essi
singoli individui o categorie di persone o un intero popolo;
collaborino al superamento dell'emarginazione e di quelle
forme di povertà che sono frutto di inefficienza e di
ingiustizia.
Articolo 20
- Reg. 14
Impegnati a edificare il regno di Dio nelle realtà e
attività temporali, i francescani secolari, per
vocazione, vivono come realtà inseparabile la loro
appartenenza alla Chiesa e alla società.
- Come primo e fondamentale contributo all'edificazione di
un mondo più giusto e fraterno, si impegnino
nell'adempimento dei doveri propri della loro attività
lavorativa e nella relativa preparazione professionale. Con lo
stesso spirito di servizio assumano le loro
responsabilità sociali e civili.
Articolo 21
- Reg. 16
Per S. Francesco il lavoro è dono e lavorare è
grazia. Il lavoro di ogni giorno è non solo mezzo di
sostentamento, ma occasione di servizio a Dio e al prossimo e
via per sviluppare la propria personalità. Nella
convinzione che il lavoro è un diritto ed un dovere e
che ogni forma di occupazione merita rispetto, i fratelli si
impegnino a collaborare affinché tutti abbiano la
possibilità di lavorare e i processi lavorativi siano
sempre più umani.
- Lo svago e la ricreazione hanno un valore proprio e sono
necessari allo sviluppo della persona. I francescani secolari
curino una equilibrata relazione tra lavoro e riposo e si
adoperino per realizzare forme qualificate di occupazione nel
tempo libero*).
- *) Cfr.Gaudium et
Spes67;Laborem Exercens, 16 ss.
Articolo 22
- I francescani secolari "-siano presenti...
nel campo della vita pubblica-"; collaborino, per
quanto è loro possibile, alla emanazione di leggi e
ordinamenti giusti.
- Nel campo della promozione umana e della giustizia, le
Fraternità devono impegnarsi coniniziative
coraggiose, in sintonia con la vocazione francescana e
con le direttive della Chiesa. Prendano posizioni chiare
quando l'uomo è colpito nella sua dignità a
causa di qualsiasi forma di oppressione o di indifferenza.
Offrano il loro servizio fraterno alle vittime
dell'ingiustizia.
- La rinunzia all'uso della violenza, caratteristica dei
discepoli di Francesco, non significa rinunzia all'azione; i
fratelli però, badino che i loro interventi siano
sempre ispirati all'amore cristiano.
Articolo 23
- Reg. 19
La pace è opera della giustizia e frutto della
riconciliazione e dell'amore fraterno*). I francescani
secolari sono chiamati ad essere portatori di pace nella loro
famiglia e nella società:
- *) Cfr.Gaudium et Spes,
78.
--curino la proposta e la diffusione di idee e di
atteggiamenti pacifici;
--sviluppino iniziative proprie e collaborino, singolarmente e
come Fraternità, alle iniziative del Papa, delle Chiese
particolari e della Famiglia francescana;
--collaborino con i movimenti e le istituzioni che promuovono
la pace nel rispetto dei suoi fondamenti autentici.
- Pur riconoscendo il diritto sia personale che nazionale
all'autodifesa, apprezzino la scelta di coloro che, per
obiezione di coscienza, rifiutano di "-portare
armi-".
- Per salvaguardare la pace nella famiglia, i fratelli
facciano a tempo debito il testamento dei propri beni.
Nella famiglia
Articolo 24
- Reg. 17
I francescani secolari considerino la propria famiglia come
l'ambito prioritario nel quale vivere il loro impegno
cristiano e la vocazione francescana ed in essa diano spazio
alla preghiera, alla Parola di Dio e alla catechesi cristiana,
adoperandosi per il rispetto di ogni vita dal suo concepimento
e in ogni situazione, fino alla morte.
I coniugati trovano nella Regola OFS un valido aiuto nel
proprio cammino di vita cristiana, consapevoli che, nel
sacramento del Matrimonio, il loro amore partecipa dell'amore
che Cristo ha per la sua Chiesa. La bellezza e la forza
dell'amore umano degli sposi è una profonda
testimonianza per la propria famiglia, per la Chiesa e per il
mondo.
- Nella Fraternità:
--sia tema di dialogo e di comunicazione di esperienze la
spiritualità familiare e coniugale e l'impostazione
cristiana dei problemi familiari;
--Si condividano i momenti importanti della vita familiare dei
confratelli e si abbia fraterna attenzione a coloro che vivono
in solitudine o in altra condizione di sofferenza:
--Reg. 19
Si creino condizioni per il dialogo intergenerazionale;
--si favorisca la formazione di gruppi di sposi e di gruppi
familiari.
- I fratelli collaborino agli sforzi che si fanno nella
Chiesa e nella società per affermare il valore della
fedeltà e il rispetto alla vita e per dare risposta ai
problemi sociali della famiglia.
Articolo 25
Convinti della necessità di educarei fanciulli
in modo che aprano il loro animo alla comunità... e
acquistino la coscienza di essere membri vivi e attivi del
Popolo di Dio*) e del fascino che S. Francesco può
esercitare su di loro, si favorisca la formazione di gruppi di
fanciulli i quali, con l'aiuto di una pedagogia e di una
organizzazione adatta alla loro età, siano iniziati
alla conoscenza e all'amore della vita francescana. Gli
Statuti Nazionali daranno opportuni orientamenti per
l'organizzazione di questi gruppi e per il loro rapporto con
la Fraternità e con i gruppi giovanili francescani.
- *)Apostolicam
Actuositatem30
Messaggeri di gioia e di speranza
Articolo 26
- Anche nel dolore Francesco ha sperimentato la fiducia
e la gioia attingendo:
--all'esperienza della paternità di Dio;
--alla fede incrollabile di risorgere con Cristo alla vita
eterna;
--all'esperienza di poter incontrare e lodare il Creatore
nella fraternità universale con tutte le
creature*).
- *) Cfr. 2 Cel., 125: FF 709
ss.;Leggenda Perugina, 43: FF 1591 ss.;Leggenda
Maggiore9,1: FF 1162 ss.
Reg. 18
Perciò i francescani secolari sono chiamati a creare
condizioni di vita e di ambiente che non siano di minaccia
all'uomo, ma consentano di scoprire il senso e la
volontà di Dio.
- Reg. 19
In conformità al Vangelo, essi dicono il loro sì
alla speranza e alla gioia di vivere. Offrono un contributo
contro le molteplici angustie e il pessimismo, preparando un
futuro migliore.
Nella Fraternità, i fratelli promuovano la mutua intesa
e curino che l'ambiente delle riunioni sia accogliente e
rifletta la gioia. Si incoraggino a vicenda nel bene.
Articolo 27
- Reg. 19
I fratelli, progredendo nell'età, imparino ad accettare
la malattia e le crescenti difficoltà e a dare alla
loro vita un senso più profondo, nel progressivo
distacco e avvio verso la terra promessa. Siano fermamente
convinti che la comunità dei credenti in Cristo e di
coloro che si amano in Lui proseguirà nella vita eterna
come "-comunione dei santi-".
- I francescani secolari si impegnino a creare nel loro
ambiente, e anzitutto nelle Fraternità, un clima di
fede e di speranza, affinché "-sorella
morte-" sia guardata come passaggio al Padre e tutti
possano prepararsi con serenità.
Capitolo terzo
VITA IN FRATERNITÀ
Titolo I
ORIENTAMENTI GENERALI
Articolo 28
- La Fraternità dell'OFS trova la sua origine
nell'ispirazione di Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo
rivelò la essenzialità evangelica della vita in
comunione fraterna*).
- *)
Cfr.Costituzioni3,3;Testamento, 14: FF
116.
- Reg. 20
"-L'OFS si articola in fraternità ai vari
livelli-", con il fine di promuovere in forma ordinata
l'unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la
loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa
particolare che nella Chiesa universale.
- I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali,
erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in
Fraternità personali, costituite per motivazioni
precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione*).
- *) Cfr. can. 518.
Articolo 29
- Le Fraternità locali si raggruppano in
Fraternità a vario livello: regionale, nazionale,
internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o
d'altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma delle
Costituzioni.
- Reg. 20
Queste Fraternità, che hanno singolarmente
personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se
possibile, la personalità giuridica civile per il
migliore adempimento della propria missione. Spetta ai
Consigli Nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle
procedure da seguire.
- Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di
organizzazione dell'OFS nella nazione. L'applicazione di
questi criteri si lascia al prudente giudizio dei responsabili
delle Fraternità interessate e del Consiglio
Nazionale.
Articolo 30
- I fratelli sono corresponsabili della vita della
Fraternità a cui appartengono e dell'OFS come unione
organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.
- Il senso di corresponsabilità dei membri esige la
presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la
collaborazione attiva secondo le possibilità di
ciascuno e gli eventuali impegni nell'animazione della
Fraternità*).
- *) Le applicazioni derivanti da questi
principi verranno registrate nel Capitolo III, Titolo 3ø delle
presenti Costituzioni dedicato alle Fraternità ai vari
livelli.
- Reg. 25
In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa
della Fraternità un contributo a misura delle proprie
possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari
occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere
di culto, di apostolato e caritative. La Fraternità dia
il suo contributo finanziario per il funzionamento delle
Fraternità di livello superiore.
Articolo 31
- Reg. 21
Le Fraternità ai vari livelli sono animate e guidate
dal Ministro o Presidente con il Consiglio in
conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti
propri. Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni.
- L' ufficio di Ministro o di Consigliere è un
servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e
responsabile nei confronti di ogni fratello e della
Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella
propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera
comunità ecclesiale francescana, attivamente presente
nella Chiesa e nella società.
- I responsabili dell'OFS ad ogni livello siano fratelli
professi, perpetui, convinti della validità della vita
evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa
alla vita della Chiesa e della società, aperti al
dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e
collaborazione.
- I responsabili curino la preparazione e l'animazione
spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle
Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere
animo e vita alla Fraternità con la propria
testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della
vita di Fraternità e delle attività apostoliche,
alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che
le decisioni prese siano adempiute e promuovano la
collaborazione dei fratelli
Articolo 32
- Il Ministero e il Consiglio vivano e promuovano lo
spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra
le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia
Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e
la riconciliazione nell'ambito della Fraternità.
- Reg. 21
Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è
temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono
mostrare l'amore alla Fraternità con lo spirito di
servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come
a lasciare l'incarico.
Articolo 33
- Reg. 20
"-Le Fraternità di vario livello sono tra di loro
coordinate e collegate a norma della Regola e delle
Costituzioni-"*).
- *) È questa una esigenza della
comunione tra le Fraternità, dell'ordinata
collaborazione tra loro e dell'unità
dell'OFS.
- Nella guida e coordinamento delle Fraternità e
dell'Ordine si deve promuovere la personalità e
capacità dei singoli fratelli e delle singole
Fraternità e va rispettata la pluriformità di
espressioni dell'ideale francescano e la varietà
culturale.
- I Consigli di livello superiore non facciano ciò
che può essere svolto adeguatamente sia dalle
Fraternità locali, che da un Consiglio di livello
inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità
affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri.
Le Fraternità locali e i Consigli interessati si
impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio
Internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e
ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla
propria realtà.
Articolo 34
Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi
membri lo richiedano, nell'ambito della Fraternità
possono essere costituiti, sotto la guida dell'unico
Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati
da particolari esigenze, da affinità di interessi o da
identità di scelte operative.
Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad
incontri ed attività, ferma restando la fedeltà
alle esigenze che nascono dall'appartenenza ad una
Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i
criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle
sezioni o gruppi.
Articolo 35
- I sacerdoti che si riconoscono chiamati dallo Spirito
a partecipare al carisma di S. Francesco nella
Fraternità secolare trovino in essa attenzione
specifica, conforme alla loro missione nel Popolo di Dio.
- I sacerdoti secolari francescani, che possono svolgere un
valido servizio come assistenti delle Fraternità,
possono anche riunirsi in Fraternità sacerdotale, allo
scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la
vita e la dottrina di S. Francesco e la Regola dell'OFS
offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa.
È opportuno che le Fraternità sacerdotali
abbiano statuti propri che prevedano le modalità
concrete relative agli incontri fraterni e alla formazione
spirituale, nonché a rendere viva e operante la
comunione con tutto l'Ordine.
Articolo 36
Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e
apostolico dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si
impegnano a vivere lo spirito delle beatitudini e a rendersi
più disponibili alla contemplazione e al servizio della
Fraternità. Questi fratelli e sorelle possono riunirsi
in gruppi, secondo statuti approvati dal Consiglio Nazionale
e, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di
una nazione, dal CIOFS. Tali statuti devono essere in armonia
con le presenti Costituzioni.
Titolo II
INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE
Articolo 37
- Reg. 23
L'inserimento nell'Ordine si realizza mediante un tempo di
iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della
Regola.
- Fin dall'ingresso in Fraternità si inizia il
cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita.
Memori che lo Spirito Santo è il principale agente
della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui,
responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la
Fraternità intera, il Ministro con il Consiglio, il
Maestro di formazione e l'Assistente, come guida spirituale.
- I fratelli sono responsabili della propria formazione per
sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre
più perfetto. La Fraternità è chiamata ad
aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza, con la
preghiera e con l'esempio.
- Spetta ai Consigli Nazionali e Regionali, di comune
intesa, l'elaborazione e l'adozione di mezzi di formazione
adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della
formazione nelle singole Fraternità.
Il tempo di iniziazione
Articolo 38
- Reg. 23
Il periodo di iniziazione*)' è una fase preparatoria al
tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al
discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra
la Fraternità e l'aspirante. Deve garantire la
libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.
- *) Tradizionalmente
dettopostulantato.
- La durata e i modi di svolgimento del periodo di
iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.
- Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di
decidere le eventuali esenzioni da questo periodo di
iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio
Nazionale.
Ammissione all'Ordine
Articolo 39
- Reg. 23
La domanda di ammissione all'Ordine è presentata dal
candidato al Ministro di una Fraternità locale o
personale con atto formale, possibilmente per iscritto.
- Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede
cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona
condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione*).
- *) Cfr. can. 316.
- Il Ministro con il Consiglio di Fraternità decide
collegialmente sulla domanda e dà risposta formale al
candidato e comunicazione alla Fraternità.
- L'atto di ammissione viene registrato e conservato
nell'archivio della Fraternità.
Il tempo di formazione
Articolo 40
- Reg. 23
Il tempo di formazione*), che inizia con il rito
dell'ammissione eseguito secondo il Rituale, ha la durata di
almeno un anno. Scopo di questo periodo è la
maturazione della vocazione, l'esperienza della vita
evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza
dell'Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti
riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di
servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile
e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre
Fraternità.
- *) Cfr. Tradizionalmente
dettonoviziato.
- I candidati vengono guidati alla lettura e alla
meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della
persona e degli scritti di S. Francesco e della
spiritualità francescana, allo studio della Regola e
delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad
accogliere il suo magistero. I laici si esercitano a vivere
con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.
- La partecipazione alle riunioni della Fraternità
locale è un presupposto irrinunciabile per essere
iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di
fraternità.
- Sia adottata una pedagogia di stile francescano e
rispondente alla mentalità dell'ambiente, secondo i
suggerimenti che verranno formulati dai responsabili nazionali
della formazione.
La Professione o Promessa di vita
evangelica
Articolo 41
- Reg. 23
Il candidato, terminato il periodo di formazione iniziale, fa
richiesta di emettere la Professione al Ministro della
Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità,
udito il responsabile della formazione e l'Assistente, decide
mediante votazione segreta sull'ammissione alla Professione e
ne dà risposta al candidato e annunzio alla
Fraternità.
- Condizioni per la Professione o Promessa di vita
evangelica sono:
--il compimento dell'età stabilita dagli Statuti
Nazionali;
--la partecipazione attiva al periodo di formazione per almeno
un anno;
--il consenso del Consiglio della Fraternità locale.
- Ove si ritenga opportuno prolungare il periodo di
formazione, esso non venga prorogato per più di un anno
oltre il tempo stabilito dagli Statuti.
Articolo 42
- La Professione è l'atto ecclesiale solenne con
il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da
Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma
pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo
secondo l'esempio di S. Francesco e seguendo la Regola
dell'OFS.
- Reg. 23.3
La Professione incorpora il candidato all'Ordine ed è
di per sé un impegno perpetuo; può essere
preceduta da una professione temporanea rinnovabile
annualmente per non più di tre anni*).
- *) Cfr.Rituale dell'OFS, n.
18.
- La Professione è ricevuta dal Ministro della
Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della
Chiesa e dell'OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni
del Rituale*).
- *) Cfr.Rituale dell'OFS,
Praenotanda, 12,13, ss., eParte Prima, cap. Il.
La Professione, atto pubblico ed ecclesiale, è ricevuta
dal Ministro. Se possibile, viene emessa durante la
Celebrazione Eucaristica. Il sacerdote assistente spirituale
è testimone della Chiesa e dell'Ordine religioso
francescano a cui spetta la cura spirituale della
Fraternità.
- La Professione non impegna unicamente i professi verso la
Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la
Fraternità ad occuparsi del loro benessere umano e
religioso.
- L'atto di Professione viene registrato e conservato
nell'archivio della Fraternità.
Articolo 43
Reg. 23.3
Gli Statuti Nazionali stabiliscono:
--l'età minima per la Professione, che non potrà
essere comunque inferiore a 18 anni compiuti;
--il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il
"-TAU-" o altro simbolo francescano).
Formazione permanente
Articolo 44
- Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei
fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va
intesa come aiuto alla conversione di ciascuno*) e di tutti e
all'adempimento della propria missione nella Chiesa e nella
società.
- *) Cfr.Costituzioni, art. 8 e 1
Cel. 103.
- La Fraternità ha il dovere di aiutare i propri
membri con programmi di formazione permanente:
--Reg. 4.3
ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, "-passando dal
Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo-";
--a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti
del magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della
società prendendo, conseguentemente, delle posizioni
coerenti;
--ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana.
- I programmi di formazione permanente, mediante corsi,
incontri, esperienze, aiutino i fratelli a sviluppare la
vocazione in fraternità e a seguire la vita della
Chiesa.
Promozione vocazionale
Articolo 45
- La promozione di vocazione all'Ordine è un
dovere di tutti i fratelli ed è segno della
vitalità delle Fraternità stesse.
I fratelli, convinti della validità della forma
francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della
vocazione francescana a nuovi membri.
- Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di
ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono
adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare
francescana.
Titolo III
LA FRATERNITÀ AI VARI LIVELLI
La Fraternità locale
Articolo 46
- Reg. 22
L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al
competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei
fratelli interessati, previa consultazione e con la
collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il
quale la nuova Fraternità sarà in relazione
secondo lo Statuto nazionale.
È necessario il consenso scritto del Vescovo per
l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case
o chiese dei religiosi francescani del 1ø Ordine o del
TOR*).
- *) Cfr. can. 312.
- Per l'erezione valida di una Fraternità locale si
richiedono almeno 5 membri professi. L'ammissione e la
professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal
Consiglio di altra Fraternità locale o dal Consiglio di
livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato
la formazione. Gli atti di ammissione e professione e il
decreto di erezione vengono conservati nell'archivio della
Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello
superiore.
- Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità
dell'OFS, spetta alla Presidenza CIOFS provvedere in
merito.
Articolo 47
- Reg. 22
Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS,
è affidata alla cura pastorale della Famiglia religiosa
francescana che l'ha canonicamente eretta.
- Una Fraternità locale può passare alla cura
pastorale di altra Obbedienza religiosa francescana con le
modalità previste dagli Statuti nazionali.
Articolo 48
- In caso di cessazione di una Fraternità, i beni
patrimoniali della stessa, la biblioteca e l'archivio sono
acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente
superiore.
- In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la
Fraternità riprenderà gli eventuali beni
residui, la propria biblioteca e l'archivio.
Il Consiglio della Fraternità
Articolo 49
- Reg. 21
La Fraternità locale è animata e guidata da un
Ministro e da un Consiglio eletti dai membri professi della
Fraternità. Solo in via eccezionale, nella prima fase
della loro istituzione, possono esistere Fraternità
senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il
Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente
necessario ad assicurare l'avvio della nuova
Fraternità, la formazione dei suoi animatori e
l'espletamento delle elezioni.
- Il Consiglio della Fraternità locale è
formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro,
Segretario, Cassiere e Responsabile della formazione. Secondo
le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi
altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l'Assistente
spirituale della Fraternità.
- La Fraternità riunita in assemblea elettiva o
capitolo elegge il Ministro e gli altri responsabili nelle
forme previste negli Statuti nazionali*).
- *) Cfr.Costituzioni, art. 76
ss.
Articolo 50
- Spetta al Consiglio della Fraternità
locale:
--promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita
fraterna per incrementare la formazione umana, cristiana e
francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro
testimonianza e nell'impegno nel mondo:
--fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione
della Fraternità, tra le molteplici attività
possibili nel campo apostolico.
Sono, inoltre, compiti del Consiglio:
- decidere l'accettazione e l'ammissione alla
Professione dei nuovi fratelli*);
- *) Cfr.Costituzioni, art. 39.3
e 41.1.
- stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano
in difficoltà particolari e adottare conseguenti
provvedimenti;
- accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione
di un membro dalla Fraternità;
- decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in
conformità alle Costituzioni e agli Statuti;
- decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili
e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la
conduzione finanziaria e gli affari economici della
Fraternità;
- conferire incarichi ai consiglieri e agli altri
professi;
- richiedere religiosi idonei e preparati come assistenti ai
competenti Superiori del 1ø Ordine e del TOR;
- adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o
necessari per raggiungere i propri scopi.
Gli uffici nella Fraternità
Articolo 51
- Ferma restando la corresponsabilità del
Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità,
spetta al Ministro, che è il primo responsabile della
Fraternità, curare che siano messi in pratica gli
orientamenti e le decisioni della Fraternità e del
Consiglio, che informerà del suo operato.
Il ministro, inoltre, ha il compito di:
- convocare, presiedere e dirigere le riunioni
della Fraternità e del Consiglio; convocare ogni tre
anni il Capitolo elettivo della Fraternità;
- preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di
livello superiore, previa approvazione del Consiglio della
Fraternità;
- chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita
pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel
triennio;
- porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono
alla sua competenza.
- Il Ministro rappresenta la Fraternità in tutte le
sue relazioni con le autorità ecclesiastiche e
civili.
Inoltre, quando la Fraternità acquisti la
personalità giuridica nell'ordinamento civile, il
Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza
legale.
Articolo 52
- Il Vice Ministro ha il compito di:
- collaborare con il Ministro in spirito fraterno
ed affiancarlo nello svolgimento dei compiti che gli sono
propri;
- esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal
Consiglio e/o dall'Assemblea o Capitolo;
- sostituire il Ministro nelle sue competenze e
responsabilità, in caso di assenza o impedimento
temporaneo;
- assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga
vacante*).
- *) Cfr.Costituzioni, art.
81,1.
- Il Segretario ha il compito di:
- redigere gli atti ufficiali della
Fraternità e del Consiglio e curarne l'invio ai
rispettivi destinatari;
- curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei
registri annotandovi le accettazioni, le professioni, i
decessi, i ritiri e i trasferimenti della
Fraternità*);
- *) Ciascuna Fraternità locale
abbia almeno il registro degli iscritti (ammissioni,
professioni, trasferimenti, decessi e ogni altra annotazione
importante relativa ai singoli membri), il registro dei
verbali del Consiglio e il registro
dell'amministrazione.
- provvedere alla comunicazione dei fatti più
rilevanti ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione
tramite i mass media.
- Il Maestro, o Responsabile della formazione, ha il compito
di:
- coordinare le attività formative secondo
l'art. 40 e seguenti di queste Costituzioni;
- istruire e animare i fratelli e le sorelle in periodo di
formazione*);
- *) Cfr.Costituzioni, art. 39
ss. Sull'intervento dell'Assistente spirituale nella
formazione cfr. art. 89,4 delle Costituzioni.
- informare il Consiglio della Fraternità sulla
idoneità del candidato prima dell'accettazione e della
professione*).
- *) Cfr.Costituzioni, art.
41.
- Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
- custodire diligentemente i contributi ricevuti,
annotando nell'apposito registro le singole entrate, la data
in cui gli sono state consegnate e il nome dell'offerente, o
di chi le ha raccolte;
- annotare nel medesimo registro le voci relative alle
spese, specificandone la data e la destinazione, in
conformità alle indicazioni del consiglio della
Fraternità;
- rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al
Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto
nazionale.
- Le disposizioni riguardanti il Vice Ministro, il
Segretario e il Tesoriere valgono, con gli opportuni
adattamenti, a tutti i livelli.
Partecipazione alla vita di
Fraternità
Articolo 53
- Reg. 24
La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni
di incontro e di collaborazione attraverso riunioni, da tenere
con la maggiore frequenza consentita dalle situazioni
ambientali e con il coinvolgimento di tutti.
- Reg. 6/8
La Fraternità si riunisca periodicamente come
comunità ecclesiale per celebrare l'Eucaristia in un
clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi
l'identità della famiglia Francescana. Dove non sia
possibile la celebrazione particolare, si partecipi a quella
della più larga comunità ecclesiale.
- Opportune iniziative dovranno essere adottate, secondo gli
orientamenti degli Statuti nazionali, per mantenere uniti alla
Fraternità i fratelli che -- per validi motivi di
salute, di famiglia, di lavoro o di distanza -- siano impediti
a partecipare attivamente alla vita comunitaria.
Articolo 54
- Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi
livello disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare,
dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti
nazionali, le iniziative necessarie affinché la
Fraternità stessa acquisti la personalità
giuridica civile.
- Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva
legislazione civile, devono stabilire precisi criteri per le
finalità della persona giuridica, per l'amministrazione
dei beni e i relativi controlli interni; devono anche
contenere indicazioni perché l'atto costitutivo
disponga in merito alla devoluzione del suo patrimonio nel
caso di estinzione della persona giuridica.
PASSAGGIO AD ALTRA FRATERNITÀ,
RITIRO, SOSPENSIONE E DIMISSIONE DALLA
FRATERNITÀ E DALL'ORDINE
Trasferimento
Articolo 55
Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa,
desidera passare ad altra Fraternità, previa
informazione al Consiglio della Fraternità alla quale
appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della
Fraternità alla quale vuole essere aggregato. Il
Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito per
iscritto dalla Fraternità di provenienza le
informazioni necessarie.
Provvedimenti temporanei
Articolo 56
- Reg. 23.4
I membri che si trovino in difficoltà possono chiedere,
con atto formale, il ritiro temporaneo dalla
Fraternità. Il Consiglio valuterà la richiesta,
con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del
Ministro con l'interessato. Se le motivazioni appaiono
fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento al
fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua
domanda.
- Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi
derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri
comportamenti in grave contrasto con la Regola devono essere
trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello
inadempiente. Solo in caso di ostinazione o recidiva, il
Consiglio può decidere, con votazione segreta, la
sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.
- Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione
deve essere annotato nei registri della Fraternità.
Comporta l'esclusione dalle riunioni e attività della
Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e
passiva, ferma restando l'appartenenza all'Ordine.
Articolo 57
- Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario
o di sospensione dalla Fraternità, può chiedere
di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta al
Ministro.
- Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte
dall'interessato, valuta se possono ritenersi superati i
motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione e,
in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione
negli atti della Fraternità.
Provvedimenti definitivi
Articolo 58
- Per il ritiro definitivo volontario dall'Ordine,
l'interessato presenta domanda motivata al Ministro della
Fraternità il quale, dopo fraterno dialogo, riferisce
al Consiglio. Quest'ultimo decide e comunica la decisione per
iscritto all'interessato. Il ritiro definitivo è
annotato nei registri della Fraternità e comunicato al
Consiglio di livello superiore.
- Il fratello che ha pubblicamente abbandonato la fede,
è venuto meno alla comunione ecclesiale o a cui
è stata irrogata o dichiarata la sanzione della
scomunica, dopo essere stato ammonito, sia dimesso dall'Ordine
dal Consiglio di livello superiore*).
- *) Cfr. cann. 316; 1733 ss.
- Per altre cause, purché gravi, esterne, imputabili
e giuridicamente provate, competente a decretare la dimissione
dall'Ordine, è il Consiglio di livello superiore su
richiesta del Consiglio della Fraternità locale
dell'interessato; tale richiesta dovrà essere
accompagnata da tutta la documentazione relativa al caso.
Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto
di dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta
con la relativa documentazione e verificata l'osservanza delle
norme del Diritto e delle Costituzioni*).
- *) Le precedenti Costituzioni dell'anno
1957, nell'art. 147, raccomandavano: "-I Visitatori... e
i Ministri si adoperino a ricondurre gli erranti sulla retta
via. Tuttavia, ricordando le parole e gli esempi del serafico
Padre, si comportino sempre con carità e con prudenza,
senza mai usare parole aspre o eccessivo rigore-". Questo
spirito deve animare "-I'osservanza delle norme del
diritto-".
- Il decreto di dimissione, perché diventi esecutivo,
deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui
sarà trasmessa tutta la documentazione.
Articolo 59
Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei
suoi confronti può ricorrere entro tre mesi al
Consiglio di livello superiore a quello che ha adottato la
decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli
fino alla Presidenza Internazionale dell'OFS e, in ultima
istanza, alla Santa Sede*).
- *) Cfr. cann. 1732-1739. I diritti della
persona sono garantiti a tutti i livelli dal diritto
universale della Chiesa e da queste
Costituzioni.
Articolo 60
Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle
Fraternità locali vale, in quanto applicabile, anche
per le Fraternità personali.
La Fraternità regionale
Articolo 61
- La Fraternità regionale è l'unione
organica di tutte le Fraternità locali esistenti in un
territorio o che possono integrarsi in una unità
naturale sia per vicinanza geografica che per comuni problemi
e realtà pastorali. Assicura il collegamento tra le
Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto
dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale
delle varie Obbedienze francescane che eventualmente curano
l'assistenza spirituale nell'area.
- La costituzione della Fraternità regionale spetta
al Consiglio Nazionale secondo le Costituzioni e gli Statuti
nazionali; ne siano informati i competenti Superiori religiosi
ai quali si dovrà chiedere l'assistenza spirituale.
- La Fraternità regionale ha una propria sede ed
è animata e guidata da un Ministro, o Presidente, e da
un Consiglio debitamente eletti. Gli Statuti nazionali ne
definiscono la struttura e i compiti.
Articolo 62
Il Consiglio regionale ha il compito di:
- preparare la celebrazione del Capitolo
elettivo;
- promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale,
la vita e le attività dell'OFS e il suo inserimento
nella Chiesa particolare;
- elaborare, secondo le indicazione del Consiglio Nazionale
e in collaborazione con esso, il programma di lavoro dell'OFS
nella regione e curarne la divulgazione alle Fraternità
locali;
- trasmettere alle Fraternità locali le direttive del
Consiglio Nazionale e della Chiesa particolare;
- curare la formazione degli animatori;
- offrire alle Fraternità locali attività di
sostegno per le loro esigenze formative e operative;
- discutere e approvare la relazione annuale per il
Consiglio Nazionale;
- decidere la visita fraterna alle Fraternità locali,
anche se non richiesta, quando le circostanze lo
consigliano;
- decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili
e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la
conduzione finanziaria e gli affari economici della
Fraternità regionale;
- adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o
necessari per raggiungere i propri scopi.
Articolo 63
- Ferma restando la corresponsabilità del
Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità
regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo
responsabile, curare che siano messi in pratica gli
orientamenti e le decisioni del Consiglio, che
informerà del suo operato.
- Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di:
- convocare e presiedere le riunioni del
Consiglio regionale; convocare ogni tre anni il Capitolo
elettivo regionale;
- presiedere e confermare personalmente o tramite un
delegato che faccia parte del Consiglio regionale, le elezioni
delle Fraternità locali;
- effettuare la visita fraterna alle Fraternità
locali, personalmente o tramite un proprio delegato, membro
del Consiglio;
- partecipare agli incontri indetti dal Consiglio
Nazionale;
- rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti
personalità giuridica nell'ordinamento civile;
- preparare la relazione annuale per il Consiglio
Nazionale;
- chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso
del Consiglio, la visita pastorale e la visita
fraterna.
Articolo 64
Il Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di
tutte le Fraternità esistenti in un regione, con
potestà elettiva e deliberativa.
Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di
convocazione, la composizione, la periodicità e le
competenze.
La Fraternità nazionale
Articolo 65
- La Fraternità nazionale è l'unione
organica delle Fraternità locali esistenti nel
territorio di Stati o di entità nazionali collegate e
coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali,
ove esistano.
- E compito della Presidenza del Consiglio Internazionale la
costituzione di nuove unità nazionali, su richiesta e
in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate.
Siano informati i competenti Superiori religiosi della
Nazione, cui si chiederà l'assistenza spirituale.
- La Fraternità Nazionale:
--è regolata dal proprio Statuto;
--ha una propria sede;
--è animata e guidata da un Ministro o Presidente e da
un Consiglio debitamente eletti.
Articolo 66
Il Consiglio Nazionale ha il compito di:
- preparare la celebrazione del Capitolo
nazionale elettivo, secondo il proprio Statuto;
- far conoscere e promuovere nella propria Nazione la
spiritualità francescana secolare;
- decidere i programmi delle attività annuali a
carattere nazionale;
- ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli
strumenti necessari per la formazione dei Francescani
secolari;
- animare e coordinare le attività dei Consigli
regionali;
- mantenere il collegamento con la Presidenza del Consiglio
Internazionale OFS;
- eleggere il rappresentante nazionale al Consiglio
Internazionale e farsi carico delle spese che il medesimo deve
sostenere per l'espletamento del suo mandato;
- discutere e approvare la relazione annuale per il
Consiglio internazionale;
- curare la presenza dell'OFS negli organismi ecclesiali a
livello nazionale;
- decidere la visita fraterna ai consigli delle
Fraternità regionali e locali, anche se non richiesta,
quando le circostanze lo esigono;
- decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili
e, in generale, agli affari economici della
Fraternità;
- adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o
necessari per raggiungere i propri scopi.
Articolo 67
- Ferma restando la corresponsabilità del
Consiglio nella animazione e guida della Fraternità
nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo
responsabile, curare che siano messi in pratica gli
orientamenti e le decisioni del Consiglio, che
informerà del suo operato.
- Il Ministro nazionale ha il compito di:
- convocare e presiedere le riunioni del
Consiglio Nazionale; convocare ogni tre anni il Capitolo
nazionale elettivo, secondo lo Statuto nazionale;
- dirigere e coordinare con i responsabili nazionali le
attività operative a livello nazionale;
- riferire sulla vita e sull'attività dell'OFS del
proprio Paese al Consiglio e al Capitolo nazionale;
- rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti
delle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la
Fraternità nazionale abbia personalità giuridica
civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
- presiedere e confermare, personalmente o tramite un
delegato che sia membro del Consiglio nazionale, le elezioni
regionali;
- effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali,
personalmente o tramite un proprio delegato, membro del
Consiglio nazionale;
- chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita
pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel
triennio.
Articolo 68
- Il Capitolo nazionale è l'organo
rappresentativo delle Fraternità esistenti nell'ambito
di uno Stato o Nazione con potestà legislativa,
deliberativa ed elettiva. Può prendere decisione
legislativa ed emanare norme, in conformità con la
Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito nazionale. Gli
Statuti nazionali determinano la composizione, la
periodicità, le competenze e il modo di convocazione
del Capitolo nazionale.
- Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di
riunioni e di assemblee per promuovere la vita e l'apostolato
a livello nazionale.
La Fraternità Internazionale
Articolo 69
- La Fraternità Internazionale è
costituita dall'unione organica di tutte le Fraternità
francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica
con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità
giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in
conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.
- La Fraternità Internazionale è guidata e
animata dal Ministro o Presidente con il Consiglio
Internazionale (CIOFS), che ha sede in Roma (Italia).
Articolo 70
- Il Consiglio Internazionale è composto dai
seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello
Statuto proprio:
--i fratelli professi dell'OFS;
--religiosi francescani del Primo Ordine e del TOR, che siano
assistenti spirituali dell'OFS;
--rappresentanti della Gi.Fra*).
- *) Cfr.Costituzioni, art.
97,2
Fanno parte, inoltre, del Consiglio Internazionale, i quattro
Assistenti Generali OFS.
- In seno al Consiglio Internazionale è costituita la
Presidenza del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.
- Il Consiglio Internazionale si riunisce in Capitolo
Generale OFS con potere legislativo, deliberativo ed elettivo.
- Il Capitolo generale elettivo si celebra ogni sei anni,
secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dal proprio
Statuto.
Articolo 71
Finalità e compiti del CIOFS sono:
- promuovere e sostenere la vita evangelica
secondo lo spirito di S. Francesco d'Assisi, nella condizione
secolare dei fedeli viventi nel mondo intero;
- rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione, di
condivisione tra le Fraternità Nazionali; rendere
operante l'interdipendenza e la reciprocità dell'OFS ai
vari livelli di Fraternità; accrescere il senso di
unità dell'OFS, nel rispetto del pluralismo delle
persone e dei gruppi, ed il senso di consapevolezza di una
particolare responsabilità nei suoi confronti;
- armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane
tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e
legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica
francescana;
- contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla
diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a
favorire la disponibilità dei francescani secolari
nella vita della Chiesa e della società;
- intervenire con spirito di servizio, attraverso la propria
Presidenza, secondo le circostanze e la prudente valutazione
di essa, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella
risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'OFS;
- rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di
collaborazione tra l'OFS ed i membri delle altre Famiglie
Francescane;
- collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che
difendono gli stessi valori.
Articolo 72
La Presidenza del CIOFS è composta da:
--il Ministro generale;
--il Vice Ministro;
--i Consiglieri internazionali eletti in rappresentanza delle
aree linguistiche, a norma dello Statuto del CIOFS;
--un membro della Gioventù Francescana;
--gli Assistenti Generali dell'OFS.
Articolo 73
Doveri e compiti della Presidenza, in quanto organo
esecutivo del Consiglio Internazionale, sono:
- coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano
internazionale;
- far applicare le decisioni del Capitolo Generale;
- prendere risoluzioni su eventuali problemi urgenti,
relativi al maggior bene dell'OFS e non previsti dalle
Costituzioni e dallo Statuto del CIOFS, informando il
Consiglio Nazionale interessato e il Capitolo Generale
successivo.
Articolo 74
- Ferma restando la corresponsabilità della
Presidenza nella guida e animazione del Consiglio
Internazionale, spetta al Ministro Generale, che ne è
il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli
orientamenti e le decisioni del Consiglio internazionale e
della Presidenza, che informerà del suo operato.
- Il Ministro Generale, inoltre, ha il compito di:
- convocare e presiedere le riunioni della
Presidenza secondo il proprio Statuto;
- convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere
le riunioni del Capitolo Generale;
- essere segno visibile ed effettivo della comunione e della
reciprocità vitale tra l'OFS e i Ministri Generali del
Primo Ordine Francescano e del TOR, presso i quali rappresenta
l'OFS, e curare il collegamento con la Conferenza degli
Assistenti Generali;
- rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle
autorità ecclesiastiche e civili;
- effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali
personalmente o mediante un delegato membro del CIOFS;
- presiedere e confermare le elezioni dei Consigli Nazionali
personalmente o tramite un delegato, membro del CIOFS;
- chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita
pastorale all'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine e
del TOR;
- intervenire nei casi urgenti, informandone la
Presidenza;
- firmare i documenti ufficiali dell'OFS;
- esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente
ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla
medesima, i diritti civili propri del Consiglio
Internazionale.
Articolo 75
I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono
determinati dallo Statuto del CIOFS.
Titolo IV
ELEZIONE AGLI UFFICI E CESSAZIONE
Elezioni
Articolo 76
- Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del
diritto della Chiesa*) e delle Costituzioni.
- *) Cfr can. 164 ss.
La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese,
indicando il luogo, il giorno e l'ora della elezione.
- L'Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta
dal Ministro del Consiglio di livello immediatamente superiore
o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione.
Nelle Fraternità locali e regionali il Presidente, o il
Delegato a presiedere, non sia un membro della
Fraternità in cui si tengono le elezioni.
Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente
superiore o un suo Delegato, come testimone della comunione
con il Primo Ordine e con il TOR.
Un rappresentante dell'Unione dei Ministri Generali del Primo
Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della
Presidenza Internazionale.
- Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di livello
superiore non hanno diritto di voto.
- Per ogni assemblea elettiva si designino un segretario e
due scrutatori*).
- *) Cfr. can. 173.
Articolo 77
- Nella Fraternità locale hanno voce attiva e
passiva i professi perpetui della Fraternità medesima.
Hanno voce solo attiva i professi temporanei e l'Assistente
spirituale.
- Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri del
Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente
inferiore, della Gioventù francescana, se sono
professi, e degli Assistenti spirituali. Compete agli Statuti
particolari stabilire norme più concrete in
applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare
la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i
francescani secolari professi perpetui dell'ambito
corrispondente.
Articolo 78
- Per le elezioni del Ministro si richiede la
maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in
segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i
due candidati più anziani di professione; dopo il terzo
scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui
che è più anziano di Professione.
- Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale
maniera.
- Per l'elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio
senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo
scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti,
espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari
chiedano una più larga maggioranza.
- Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il
Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli
eletti hanno accettato l'incarico, conferma l'elezione secondo
il Rituale*).
- *) Cfr.Rituale OFS, Pars II, cap.
II.
Articolo 79
- I Ministri possono essere eletti per due trienni
consecutivi. Quando circostanze eccezionali lo richiedono, per
la terza e ultima successiva elezione all'ufficio di Ministro
sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei
presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio, e la
conferma del Presidente dell'Assemblea elettiva.
- Per l'elezione del Ministro Generale OFS, il cui mandato
è di sei anni, sono valide le stesse norme*).
- *) Cfr.Costituzioniart.
70,4.
- I Consiglieri possono essere eletti per più
successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione,
sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei
presenti.
Bisogna fare in modo che, dopo due trienni, venga rinnovata
almeno la terza parte del Consiglio.
- Per l'elezione dei Consiglieri di Presidenza del CIOFS, il
cui mandato è di sei anni, sono valide le stesse norme.
- Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di
invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi
di inosservanza delle predette norme.
Articolo 80
Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori
disposizioni applicative in materia di elezioni, purché
non siano in contrasto con le Costituzioni.
PROVVEDIMENTI IN CASO DI VACANZA,
RINUNCIA, DIMISSIONE
Uffici vacanti
Articolo 81
- Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante per
decesso, rinunzia accettata, rimozione, assenza o altro
impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne
assume le funzioni fino al termine del mandato per il quale
è stato eletto, se sono trascorsi due anni dalla
elezione; per il livello internazionale devono essere
trascorsi quattro anni. In caso contrario, il Vice Ministro
assume le funzioni di Ministro fino al Capitolo elettivo, che
dovrà convocare, con il consenso del Consiglio, entro
sei mesi dalla data in cui l'ufficio è risultato
vacante.
Uno dei Consiglieri viene eletto all'ufficio di Vice Ministro
dal Consiglio della Fraternità, per lo stesso Periodo.
- Vacante la carica di Consigliere, il Consiglio
procederà alla sua sostituzione in conformità
con gli statuti propri, con validità fino al Capitolo
elettivo.
Uffici incompatibili
Articolo 82
Sono incompatibili:
- l'ufficio di Ministro di due livelli
diversi;
- gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e
Tesoriere nello stesso livello.
Rinunzia all'ufficio
Articolo 83
- La rinunzia in Capitolo del Ministro di qualsiasi
livello va accettata dal Capitolo stesso.
La rinunzia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al
proprio Consiglio. L'eventuale accettazione della rinunzia
deve essere confermata dal Ministro del livello superiore*) e,
per il Ministro Generale, dall'Unione dei Ministri Generali
del Primo Ordine e del TOR.
- *) Cfr.Costituzioni, art. 76 e
78. Il Ministro di livello superiore presiede e conferma le
elezioni.
- La rinunzia agli altri uffici è presentata al
Ministro e al suo Consiglio, cui compete l'accettazione della
rinunzia.
Rimozione
Articolo 84
- In caso di inadempimento dei propri doveri da parte
del Ministro, il Consiglio interessato informi il Ministro e
il Consiglio di livello superiore, ai quali compete esaminare
il caso e, se occorre, autorizzare l'elezione di un nuovo
Ministro.
- Il Ministro di livello superiore, per causa grave,
pubblica e comprovata, può, con il consenso del suo
Consiglio manifestato mediante voto segreto, disporre la
rimozione di un Ministro di livello inferiore.
- La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci
sia causa grave, spetta al Ministro del Consiglio a cui
appartengono con il consenso di questo Consiglio, espresso
mediante voto segreto.
- Contro la rimozione si può interporre ricorso
sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente
superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine
utile di 30 giorni; successivamente agli altri livelli
dell'Ordine.
- L'eventuale rimozione del Ministro Generale è di
competenza dell'Unione dei Ministri Generali del Primo Ordine
e del TOR.
Titolo V
L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE DELL'OFS
Articolo 85
- Come parte integrante della Famiglia Francescana e
chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione
secolare, l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo
Ordine e con il TOR*).
- *) Dalla storia francescana e dalle
Costituzioni del Primo Ordine Francescano e del TOR appare in
forma patente che questi ordini si riconoscono impegnati in
virtù della comune origine e carisma e per
volontà della Chiesa all'assistenza spirituale e
pastorale dell'OFS. Cfr.Costituzioni OFM,
60;Costituzioni OFM Conv., 116;Costituzioni OFM
Cap., 95;Costituzioni TOR, 157;Regola del
Terz'Ordine del Papa Leone XIII, 3, 3;Regola
approvata da Paolo VI, 26.
- La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla
Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere
anzitutto dei loro Ministri Generali e Provinciali. Ad essi
spetta "-l'altius moderamen-" di cui al can. 303.
"-L'altius moderamen-" mira a garantire la
fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione
con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori
che rappresentano per i francescani secolari un impegno di
vita*).
- *) Cfr.Regola OFS, art.
6;Rituale dell'OFS, II, 29 ss.
Articolo 86
- I Ministri generali e provinciali esercitano il loro
ufficio riguardo all'OFS mediante:
--l'erezione delle Fraternità;
--la visita pastorale;
--l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari
livelli.
Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un
proprio delegato.
- Questo servizio dei Ministri Religiosi è un valido
aiuto, ma non sostituisce i Ministri e i Consigli secolari ai
quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle
Fraternità ai vari livelli.
Articolo 87
- Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS
"-l'altius moderamen-" deve essere esercitato dai
Ministri generali collegialmente.
- Spetta all'unione dei Ministri generali del Primo Ordine e
del TOR:
--curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne
l'approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui
approvazione sia competenza della Santa Sede;
--visitare il CIOFS e il suo Consiglio di Presidenza*).
- *) Cfr.Costituzioni, art. 94, 2
e 3.
--confermare l'elezione del Ministro Generale
dell'OFS;
--confermare lo Statuto del CIOFS*).
- *) Cfr.Costituzioni, art.
6,1.
- Ciascun Ministro generale, nell'area di propria
competenza, cura l'interessamento dei religiosi e la loro
preparazione per il servizio all'OFS, secondo le rispettive
costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.
Articolo 88
I Ministri provinciali religiosi esercitano il loro
ufficio tenendo conto dell'organizzazione dell'OFS.
I Ministri provinciali delle diverse Obbedienze, con
giurisdizione in uno stesso territorio, cercheranno
collegialmente il modo più adeguato di svolgere la
propria missione nei confronti dell'OFS.
Articolo 89
- In virtù della reciprocità vitale tra
religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle
responsabilità dei Superiori maggiori, a tutte le
Fraternità dell'OFS deve essere assicurata l'assistenza
spirituale come elemento fondamentale di comunione. Questo
servizio è curato da Assistenti spirituali, nominati a
norma delle presenti Costituzioni e dello Statutopro
Assistentia Spirituali OFS.
- È diritto e dovere del Consiglio di
Fraternità ad ogni livello chiedere Assistenti idonei e
preparati.
Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chieda
Assistenti idonei e preparati ai competenti superiori del
Primo Ordine e del TOR, ai quali compete la nomina sentito il
Consiglio della Fraternità interessata*).
- *) Cfr.Costituzioni, art.
91.
- L' assistente spirituale, che di norma è un
religioso francescano, deve essere testimone della
spiritualità francescana e dell'affetto fraterno dei
religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comunione
tra il suo Ordine e l'OFS.
- L'Assistente spirituale è membro del Consiglio
della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora
con esso in tutte le attività.
E compito precipuo dell'Assistente cooperare alla formazione
iniziale e permanente dei fratelli.
- L'Assistente spirituale non esercita il diritto di voto
nelle questioni economiche.
Articolo 90
- Gli Assistenti generali sono nominati dai rispettivi
Ministri generali, dopo consultazione con il Consiglio di
Presidenza del CIOFS. Gli Assistenti generali prestano il loro
servizio al Consiglio Internazionale e alla sua Presidenza e
curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS nel suo
insieme.
- A livello nazionale, per l'assistenza spirituale devono
essere stabilite norme concordate dall'unione
interobbedienziale dei Ministri provinciali con il Consiglio
nazionale OFS. Gli Assistenti nazionali sono nominati dalle
rispettive Conferenze di Superiori (o del Superiore, se
è unico nella Nazione), sentito il Consiglio nazionale.
Gli assistenti nazionali agiscono collegialmente nel servizio
al Consiglio nazionale e nel coordinamento, a livello
nazionale, degli Assistenti regionali.
- L' assistenza spirituale alla Fraternità nazionale
è guidata e coordinata dal collegio degli Assistenti
nazionali (o dall'Assistente nazionale) secondo le
Costituzioni e gli Statuti propri.
- L'assistenza spirituale alla Fraternità regionale
è guidata e coordinata dal collegio degli Assistenti
regionali (o dall'Assistente regionale) secondo le
Costituzioni e gli Statuti propri.
- Nelle Fraternità erette, nelle chiese o nelle case
francescane si promuova l'unione fraterna tra le due
comunità, quella religiosa e quella secolare.
Articolo 91
- L'Assistente spirituale sia un religioso sacerdote
francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR
- Possono essere delegati ad assistere le Fraternità
i sacerdoti appartenenti ad altri Istituti francescani o
sacerdoti diocesani appartenenti all'OFS, previa
l'autorizzazione del rispettivo Superiore o dell'Ordinario
diocesano.
- Per promuovere la vita delle Fraternità e, in
particolare, quando non è possibile dare alla
Fraternità un Assistente spirituale, ovvero quando uno
stesso Assistente deve attendere a molte Fraternità, il
Superiore maggiore francescano può chiedere, udito il
Consiglio della Fraternità interessata, la
collaborazione di animatori e animatrici idonei e preparati,
religiosi e laici, dando la priorità alla testimonianza
di vita e alla capacità di comunicare la
spiritualità francescana. Il Superiore, o l'Assistente
provinciale, rimane responsabile dell'assistenza spirituale,
nonché del servizio pastorale e sacramentale alla
Fraternità.
- Eccezionalmente e affinché la Fraternità
abbia adeguata cura pastorale, il Superiore maggiore
francescano può delegare l'assistenza spirituale della
fraternità locale ad un sacerdote diocesano o religioso
non francescani, previa sempre l'autorizzazione del rispettivo
superiore.
Titolo VI
LA VISITA FRATERNA E LA VISITA PASTORALE
Articolo 92
- Reg. 26
Scopo della visita sia pastorale che fraterna è quello
di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la
fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla
vita di fraternità, rinsaldare il vincolo
dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più
efficace inserimento nella Famiglia francescana e nella
Chiesa.
- Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli
ai vari livelli il visitatore verificherà la
vitalità evangelica e apostolica, l'osservanza della
Regola e delle Costituzioni, l'inserimento delle
Fraternità nell'Ordine e nella Chiesa.
- Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli
vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente
al Consiglio interessato l'oggetto e il programma della
visita. Prenderà visione dei registri e degli atti,
compresi quelli relativi all'elezione del Consiglio e
all'amministrazione dei beni. Stenderà una relazione
della visita effettuata, annotandola agli atti nell'apposito
registro della Fraternità visitata, e la porterà
a conoscenza del Consiglio a cui è stata chiesta la
visita.
- Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore
s'incontrerà con l'intera Fraternità e con i
gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà
particolare attenzione ai fratelli in periodo di formazione e
a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro
personale. Procederà, ove occorra, alla correzione
fraterna delle manchevolezze che dovessero riscontrare.
- I due Visitatori, religioso e secolare, possono, se
ciò giova al servizio della Fraternità,
effettuare simultaneamente la visita, concordandone
previamente il programma nel modo più consono alla
missione di ciascuno di loro.
- La visita pastorale e fraterna, effettuata dal livello
immediatamente superiore, non impedisce che la
Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al
Consiglio o al Superiore religioso di livello più
elevato, informandone il responsabile religioso o laico che ha
effettuato la visita precedente.
La visita fraterna
Articolo 93
- La visita fraterna è un momento di comunione,
espressione del servizio e dell'interessamento concreto dei
responsabili laici ai vari livelli perché la
Fraternità cresca e sia fedele alla sua
vocazione*).
- *) Cfr.Costituzioni. 51 1c; 63
2g; 67 2g.
- Il Ministro della Fraternità di qualsiasi livello,
con il consenso del Consiglio, richieda almeno ogni tre anni
la visita fraterna al ministro del livello immediatamente
superiore*).
- *) Quando la visita non è
richiesta come di dovere cf.Costituzioni, 62, h;
66,1.
- In questo spirito, il Visitatore promuoverà il
dialogo e la collaborazione tra i fratelli e stimolerà
a realizzare in concreto le opzioni francescane di cui i
francescani secolari devono essere testimoni e promotori nella
società.
- Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della
visita, il Visitatore dedicherà particolare
attenzione:
--alla validità della formazione, iniziale e
permanente;
--ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari
livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia
Francescana;
--all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del
CIOFS e degli altri Consigli;
--alla presenza nella Chiesa particolare.
- Il Visitatore verificherà il registro della cassa
ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della
Fraternità e l'eventuale condizione di persona
giuridica nell'ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti
fiscali.
Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore
potrà farsi assistere da persona competente.
- Il Visitatore verificherà gli atti della elezione
del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio
offerto alla Fraternità dal ministro e dagli altri
responsabili e studierà con loro la soluzione di
eventuali problemi.
Qualora si dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il
loro servizio non è svolto in modo adeguato alle
esigenze della Fraternità, il Visitatore
promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in
particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinunzia e
rimozione dagli uffici*).
- *) Cfr.Costituzioni, art. 83 e
84.
- Il Visitatore non può effettuare la visita alla
propria Fraternità né al Consiglio di altro
livello di cui sia membro.
La visita pastorale
Articolo 94
- La visita pastorale è espressione dell' "-
altius moderamen -" e della cura pastorale dell'OFS
conferita dalla Chiesa al Primo Ordine e al TOR. Essa è
effettuata in nome della Chiesa e serve a garantire e
promuovere l'osservanza della Regola e delle Costituzioni e la
fedeltà al carisma francescano.
- Il Ministro Generale OFS, con il consenso del Consiglio di
Presidenza, richiede la visita almeno ogni sei anni all'Unione
dei Ministri Generali.
- Il Ministro nazionale, con il consenso del Consiglio,
richiede la visita almeno ogni tre anni alla Conferenza degli
Assistenti Generali.
- I Ministri delle Fraternità regionali e locali, con
il consenso dei rispettivi Consigli, chiedono la visita almeno
ogni tre anni ai Superiori religiosi secondo gli Statuti
propri.
- Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento
del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita
pastorale può essere effettuata per iniziativa del
competente Superiore religioso.
Articolo 95
- Il Visitatore svolgerà il suo compito nel
rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS.
- Verificata l'erezione canonica della Fraternità, si
interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il
suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e
incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando
ciò sia opportuno per favorire la comunione e il
servizio all'edificazione della Chiesa.
- Promuoverà la collaborazione e il senso di
corresponsabilità tra i responsabili secolari e gli
Assistenti religiosi. Dovrà verificare la
qualità dell'assistenza spirituale che si dà
alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti
spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente
formazione spirituale e pastorale.
- Dedicherà particolare attenzione ai programmi,
metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di
preghiera e alle attività apostoliche della
Fraternità.
Titolo VII
LA GIOVENTÙ FRANCESCANA
Articolo 96
- L'OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve
essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita
evangelica ai giovani che si sentono attirati da S. Francesco
d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro
adeguatamente.
- La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è
intesa da queste Costituzioni e per la quale l'OFS si
considera particolarmente responsabile, è formata da
quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a
fare in Fraternità l'esperienza della vita cristiana,
alla luce del messaggio di S. Francesco d'Assisi,
approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine
Francescano Secolare.
- I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell'OFS come
documento di ispirazione per la crescita della propria
vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in
gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un
anno, confermano questa opzione con un impegno personale
dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.
- I membri della Gi.Fra. che desiderano emettere la
professione nell'OFS si attengano a quanto previsto dalla
Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell'OFS.
- La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di
formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo
giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi
Paesi. Qualora la Gi.Fra. di un determinato Paese intenda
darsi un proprio Statuto, questo deve essere presentato dal
Consiglio Nazionale OFS alla Presidenza del CIOFS per
l'approvazione.
- La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana,
richiede ai Superiori religiosi e ai responsabili secolari
competenti assistenza spirituale, pastorale e fraterna.
Articolo 97
- L'OFS cercherà i mezzi più opportuni per
promuovere la vitalità e la diffusione della Gi.Fra.;
sarà vicino ai giovani per incoraggiarli e procurare i
mezzi che possono aiutarli a progredire nel loro cammino di
crescita umana e spirituale.
- Per promuovere una stretta comunione con l'OFS, i
responsabili della Gi.Fra. a livello internazionale, nazionale
e a quello immediatamente inferiore siano giovani francescani
secolari professi.
- Un rappresentante della Gi.Fra., che dovrà essere
francescano secolare professo, sia designato a far parte dei
Consigli OFS ai vari livelli; analogamente, un rappresentante
dell'OFS, designato dal rispettivo Consiglio, faccia parte del
Consiglio Gi.Fra. di pari livello.
Anche il Consiglio della Fraternità locale, ove esista
un gruppo Gi.Fra. i cui membri non sono francescani secolari
professi, inviti il rispettivo rappresentante a partecipare
alle attività del Consiglio, senza diritto di
voto.
Titolo VIII
IN COMUNIONE CON LA FAMIGLIA
FRANCESCANA E CON LA CHIESA
Articolo 98
- Reg. 1
I francescani secolari cerchino di vivere in "-comunione
vitale reciproca-" con tutti i membri della Famiglia
Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a
parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo,
Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri
gruppi ecclesiali laici che riconoscono S. Francesco come
modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il
Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione e servire la
causa della pace.
- Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca
in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle
di vita contemplativa che, come Santa Chiara di Assisi,
rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui
mediazione attendono abbondanza di grazie per la
fraternità e per le opere d'apostolato.
Articolo 99
- Reg. 6
Come parte viva del Popolo di Dio e conformandosi al Serafico
Padre, i secolari francescani, "-uniti in piena comunione
con il Papa e con i Vescovi-", cerchino di conoscere e
approfondire la dottrina proposta dal magistero della Chiesa
attraverso i suoi documenti più significativi e siano
attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede
e la carità del Popolo di Dio*). Collaborino alle
iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in
quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della
vocazione francescana secolare.
- *)Lument Gentium,
12
- L'OFS, come associazione pubblica internazionale, è
legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui
ha avuto l'approvazione della Regola e la conferma della sua
missione nella Chiesa e nel mondo.
Articolo 100
- La vocazione a "-ricostruire-" la Chiesa
deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la
comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la
propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico,
consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di
Cristo*).
- *)Christus Dominus11, CIC can.
396. Cf. 2 Cel. 10, e 1 Cel. 18.
- I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a
cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare;
prestino aiuto alle attività di apostolato e alle
attività sociali esistenti nella diocesi*). In spirito
di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS
nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri
gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.
- *) Cfr. can. 311.
- La fedeltà al proprio carisma, francescano e
secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza
sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è
comunità d'amore. Siano in essa riconosciuti per il
loro "-essere-" dal quale scaturisce la loro
missione.
Articolo 101
- I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne
seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della
Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di
apostolato nella Chiesa particolare*).
- *) Cfr. can. 394, 756,
755,passim.
- Le Fraternità sono soggette alla vigilanza
dell'Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle
Chiese particolari*).
- *) Cfr. can. 305, 392.
Articolo 102
- Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale
cerchino di cooperare nell'animazione della comunità
parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si
integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le
attività più congeniali alla tradizione e alla
spiritualità francescana secolare.
- Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le
Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda
reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza
secolare del carisma francescano nella comunità
parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione
del messaggio evangelico e dello stile di vita
francescano.
Articolo 103
Rimanendo fedeli alla propria identità, le
Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione
di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con
altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che,
senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne esperienze e
attività.
Sommario