H geocities.com /Vienna/Stage/4828/CNAM/CNAM-fr-dx.htm geocities.com/Vienna/Stage/4828/CNAM/CNAM-fr-dx.htm delayed x J pˣ OK text/html Cmo b.H Tue, 28 Nov 2006 00:08:53 GMT Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) en, * J
DECRETO 16 settembre 2005, n.236
|
||
Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalita' di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. | ||
(GU n. 267 del 16-11-2005)
|
testo in vigore dal: 1-12-2005
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
||
la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; | ||
Visto
|
in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, della suddetta legge n. 508/1999 con il quale e' prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (C.N.A.M.) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalita' di nomina e di elezione dei relativi componenti; | |
Visto
|
l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; | |
Sentite
|
le competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato; | |
Ritenuto
|
di non doversi adeguare ai predetti pareri in relazione alle seguenti condizioni: | |
a) adeguare il decreto al disegno di legge sul CUN, posto che trattandosi di un disegno di legge si ritiene di dover attendere l'entrata in vigore del presente decreto e successivamente procedere al coordinamento di quel testo con il presente; *1* | ||
b) eliminare l'incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 3, posto che l'incompatibilita' tra la nomina a componente CNAM e gli incarichi sindacali e' stata prevista al fine di garantire l'imparzialita' dell'organo consultivo chiamato a svolgere un importante ruolo di consulenza in ordine agli aspetti squisitamente tecnici del settore; *2* | ||
c) prevedere che candidati si presentino direttamente a livello nazionale, posto che la procedura prevista dal decreto, assicurando uno stretto collegamento tra i candidati e le istituzioni, mira a garantire l'individuazione di candidature particolarmente qualificate dal punto di vista tecnico; su tale scelta si e' espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, che nulla ha obiettato in ordine al meccanismo scelto di individuazione delle candidature; *3* | ||
d) rivedere la Tabella A, in quanto quella proposta tiene gia' conto del regolamento che disciplina gli ordinamenti didattici delle istituzioni, gia' approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 maggio 2005; | ||
Udito
|
il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2005 e del 30 maggio 2005; | |
Vista
|
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta reso con nota n. 14.3.4/6/2005 del 4 agosto 2005; | |
A d o t t a
|
||
il seguente regolamento:
|
||
Art. 1. Definizioni |
Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; b) per istituzioni, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (I.S.I.A.), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale; f) per CUN, il Consiglio universitario nazionale. |
|
Art. 2. Competenze |
1. Il
CNAM e' organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione
artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli
2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente.
Esso puo' inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse
per le istituzioni. 2. Il CNAM elegge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge, due rappresentanti in seno al CUN secondo le modalita' di cui al comma 9, dell'articolo 4. |
|
Art. 3. Composizione |
1. Il CNAM e' composto da trentaquattro
membri, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente
e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN.
I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica
tre anni e non possono essere riconfermati. |
|
Art. 4.
Funzionamento |
1. Il
CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative
all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi
componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere a), c), d), e), f), g)
ed i). Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente e'
eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza
assoluta non e' raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al
ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno. 3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni. 4. Il CNAM puo' articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte. 5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNAM. 6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000. 7. In caso di dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo. 8. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le indennita' spettanti al presidente ed ai componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al CNAM non da' luogo ad ulteriori emolumenti o compensi in aggiunta all'indennita', ma esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante. 9. Nella seconda seduta successiva al suo insediamento, il CNAM elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i docenti di prima fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) ed i), due rappresentanti in seno al CUN. |
|
Art. 5.
Elettorato |
1. Le
modalita' di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza
di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee.
In prima applicazione, tali aree omogenee sono determinate nell'allegata
tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette
aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche,
sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM. 2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti quattro distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 8. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 9. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 10. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 11. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo e' attribuito al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo e' esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso. 12. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione. 13. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), t), e' costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola istituzione. 14. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi puo' essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature. |
|
Art. 6. Modalita' e procedure per l'individuazione delle candidature |
1. Per l'individuazione
delle candidature, tra gli aventi titolo all'elettorato passivo ed iscritti
negli elenchi di cui al comma 14 dell'articolo 5, si procede secondo le
modalita' disciplinate nei successivi commi. |
|
Art. 7. Procedure di voto *6* |
1. Con
decreto del Presidente dell'istituzione e' costituito il seggio elettorale,
articolato anche in piu' postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale
e' composto da due docenti, designati dal collegio dei docenti, dei quali
quello con maggiore anzianita' di servizio assume le funzioni di presidente,
e da un funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario.
Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto. 2. Ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10. 3. Ogni elettore esprime una sola preferenza. 4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante: a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti; b) l'accertamento dell'identita' dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identita' o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purche' munito di fotografia; in mancanza di un idoneo documento l'identificazione puo' avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore; c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico; d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato; e) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto; f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei votanti. Alla chiusura delle operazioni di voto costituisce apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio e' stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonche' eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8. |
|
Art. 8. Commissione elettorale centrale |
1. Con decreto del Ministro
e' istituita presso il Ministero una commissione elettorale centrale composta
da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente
del Ministero, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un
docente delle istituzioni e da due funzionari dell'amministrazione, dei
quali uno con funzioni di segretario. |
|
Art. 9. Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti |
1.
Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo
8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento e' data tempestiva comunicazione per via telematica. 2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarita' delle stesse la commissione da' inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il presidente e' responsabile del procedimento e dispone di una smartcard personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. *7* Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione al termine di tutte le operazioni di scrutinio. 3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 4. A parita' di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo piu' anziano in ruolo e lo studente con minore anzianita' di iscrizione e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), g), devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, piu' candidati appartenenti ad una medesima istituzione e' proclamato eletto il candidato con la piu' alta percentuale di voti*8*. A parita' di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia piu' anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano di eta'. 6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3. 7. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti. |
|
Art. 10. Ordinanza elettorale |
1.
Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della
scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali
per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni
delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento. 2. In sede di prima applicazione l'ordinanza e' emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
|
Art. 11. Costituzione del CNAM |
1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3. | |
Art. 12. Norme transitorie |
1.
Qualora le Consulte degli studenti, di cui al comma 10 dell'articolo 6,
non siano state costituite, le candidature degli aventi diritto all'elettorato
passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo
3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s), t), sono presentate da almeno
cinquanta sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati. 2. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui al comma 1, l'elettorato attivo e' attribuito agli studenti iscritti ai corsi di studi superiori di I e di II livello, ordinamentali e sperimentali delle istituzioni e che abbiano conseguito la maggiore eta' alla data stabilita per le votazioni.*9* |
|
Art. 13. Copertura finanziaria |
1.
All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie,
umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
Roma, 16 settembre 2005
|
Il Ministro: Moratti
|
Visto, il Guardasigilli: Castelli
|
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2005 |
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali,
registro n.5, foglio n.312 |
TABELLA A
ACCADEMIE DI BELLE ARTI STATALI
AREA OMOGENEA 1: ARTI VISIVE |
AREA OMOGENEA 2: ARTI PROGETTUALI | AREA OMOGENEA 3: DISCIPLINE ARTISTICO TECNICHE | AREA OMOGENEA 4: DISCIPLINE STORICO CULTURALI |
INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio): | INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio): | INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio): | INSEGNAMENTI AFFERENTI ALL'AREA (tra parentesi gli attuali titolari in servizio): |
G010 PITTURA (69) | G030 SCENOGRAFIA (46) | G070 ANATOMIA ARTISTICA (94) | G060 STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME (91) |
G020 SCULTURA (32) | G040 DECORAZIONE (41) | G110 TECNICHE DI FONDERIA (10) | G160 ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA (17) |
G080 TECNICHE DELL'INCISIONE (68) | G090 PLASTICA ORNAMENTALE (33) | G120 TECNICHE DELLA SCULTURA (14) | G340 FONDAMENTI DELLE ARTI CONTEMPORANEE (8) |
G200 FOTOGRAFIA (24) | G170 METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE (20) | G250 SCENOTECNICA (23) | G 190 PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE (15) |
G210 COSTUME PER LO SPETTACOLO (12) | G100 TECNICHE GRAFICHE SPECIALI (18) | G220 TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA (19) | |
G240 DESIGN (17) | G130 RESTAURO IND. 1 G140 RESTAURO IND. 2 G150 RESTAURO IND. 3 (17) | G280 ESTETICA (15) | |
G320 REGIA (8) | G180 MODELLISTICA (8) | G300 BENI CULTURALI ED AMBIENTALI (11) | |
G270 TECNICHE PITTORICHE (15) | G230 TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLE FORME (15) | ||
G330 TECNICHE ED USO DEL MARMO, DELLE PIETRE E DELLE PIETRE DURE (14) | G260 STORIA DELLO SPETTACOLO (23) | ||
G310 ANTROPOLOGIA CULTURALE (11) | |||
G290 STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE (4) | |||
TOTALE 193 | TOTALE 187 | TOTALE 213 | TOTALE 229 |
CONSERVATORI DI MUSICA
Sigla
|
Area 1
|
Num. Doc.
|
Sigla
|
Area 2
|
Num. Doc.
|
Sigla
|
Area 3
|
Num. Doc.
|
Sigla
|
Area 4.
|
Num. Doc
|
Sigla
|
Area 5
|
Num. Doc.
|
. | ||||||||||||||
Canto, Direzione e Composizione, Nuove Tecnologie e
Linguaggi musicali
|
Strumenti a Tastiera
|
Discipline Teoriche, Storiche E Della Musica D'insieme
|
Strumenti A Fiato E Percussione
|
Strumenti Ad Arco E Corda
|
||||||||||
F020 | Armonia Complementare | 140 | F110 | Clavicembalo | 47 | F070 | Bibliotecario | 54 | F100 | Clarinetto | 172 | F050 | Arpa | 54 |
F030 | Armonia Contrappunto Fuga E Composizione | 84 | F290 | Organo E Composizione Organistica | 90 | F160 | Esercitazioni Corali | 70 | F140 | Corno | 52 | F090 | Chitarra | 139 |
F040 | Armonia E Contrappunto | 90 | F300 | Organo Complementare E Canto Gregoriano | 50 | 170 | Esercitazioni Orchestrali | 58 | F180 | Fagotto | 47 | F130 | Contrabbasso | 43 |
F060 | Arte Scenica | 49 | F310 | Pianoforte | 754 | F240 | Musica Da Camera | 130 | F190 | Flauto | 176 | F250 | Musica D'insieme Strumenti Ad Arco | 57 |
F080 | Canto | 169 | F320 | Pianoforte Complementare | 302 | F330 | Storia Della Musica E Storia Ed Estetica | 174 | F260 | Musica D'insieme Strumenti A Fiato | 64 | F370 | Viola | |
F120 | Composizione Polifonica Vocale | 0 | F520 | Fisarmonica | 7 | F350 | Teoria Solfeggio E Dettato Musicale | 454 | F280 | Oboe | 72 | F380 | Viola Complementare | |
F150 | Direzione D'orchestra | 19 | F470 | Pedagogia Musicale Per Didattica Della Musica | 37 | F360 | Tromba E Trombone | 134 | F390 | Violino | 369 | |||
F200 | Letteratura Italiana | 6 | F500 | Storia Della Musica Per Didattica Della Musica | 43 | F440 | Sassofono | 101 | F400 | Violino Complementare | 1 | |||
F210 | Letteratura Poetica E Drammatica | 58 | F450 | Strumenti A Percussione | 67 | F410 | Violoncello | 109 | ||||||
F220 | Lettura Della Partitura | 104 | F460 | Basso Tuba | 4 | F550 | Liuto | 6 | ||||||
F230 | Musica Corale E Direzione Di Coro | 33 | F530 | Flauto Dolce | Flauto Dolce | F560 | Mandolino | 3 | ||||||
F340 | Strumentazione Per Banda | 14 | F600 | Viola Da Gamba | 6 | |||||||||
F420 | Musica Sacra | 1 | ||||||||||||
F430 | Fuga E Composizione | 8 | ||||||||||||
F480 | Elementi Di Composizione Per Didattica Della Musica | 43 | ||||||||||||
F490 | Direzione Di Coro E Repertorio Corale Per Didattica Della Musica | 44 | ||||||||||||
F510 | Pratica Della Lettura Vocale E Pianistica Per Didattica Della Musica | 39 | ||||||||||||
F540 | Jazz | 39 | ||||||||||||
F570 | Musica Elettronica | 17 | ||||||||||||
F580 | Musica Vocale Da Camera | 8 | ||||||||||||
F590 | Prepolifonia | 2 | ||||||||||||
F610 | Musica Sacra (Lingua Tedesca) | |||||||||||||
F620 | Lied Ed Oratorio (Lingua Tedesca) | |||||||||||||
TOTALE | 955 | TOTALE | 1250 | TOTALE | 1030 | TOTALE | 903 | TOTALE | 671 | |||||
Totale generale
|
4128
|
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, recante: ´Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiatiª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000,
n. 2:
´2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale
docente, tecnico e amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni
di cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione
numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione
del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali
pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;
e) un direttore amministrativo.ª.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214) e' il seguente:
´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
´4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.ª.
*1*- l'estensore del testo ministeriale, probabilmente non intendeva scrivere quello che invece ha scritto. Infatti non è certo"quel testo" LEGGE per la formazione del CUN, che si dovrà adeguare a "questo testo", un decreto. Ma che essendo il CUN ed il CNAM Organi simili con compiti simili operanti entrambi nell'Alta Cultura e nell'Alta Formazione, ebbene, che si possa o debba coordinare i due testi sembrerebbe cosa ovvia anche ai celenterati. E la logica porterebbe a pensare che il testo del CNAM debba essere assimilato a quello del CUN (Legge...), ovviamente. E quindi dovrebbero sparire i rappresentanti ministeriali, ad esempio. Cosa c'entrano i rappresentanti ministeriali in un organismo di consulenza del ministero eletto dalle istituzioni? Se il ministro desidera avere consulenze ha possibilità di chiederle ovunque ed a chiunque. Quindi perchè inserire elementi di sua nomina in un organismo di consulenza? I malpensanti potebbero credere che tale ingerenza o "collaborazione forzosa" sia tale da ledere autonomia e indipendenza del CNAM. Come a dire, se il ministro dovesse volere pareri a lui preventivamente graditi, esisterebbe strada migliore? Ma certamente si. Basterebbe eliminare il CNAM. Ma qui i malpensanti stanno correndo troppo, limitiamoci ai fatti ed evbitiamo le interpretazioni possibili. Forse qualcuno avrà pensato che tra tanti estroversi artisti.. magari per evitare voli pindarici... o NO? <torna alle premesse>
*2*
e perchè mai eliminare dai possibili candidati coloro che possano avere
competenze sindacali? Innanzi tutto occorre dire che l'azione del Sindacato
è legittima e nessuno ha mai ipotizzato che sia negativa sul luogo di
lavoro, almeno non in modo aperto, neppure dalla controparte sindacale, normalmente
il datore di lavoro, pubblico o privato.
Inoltre verrebbe da pensare che avere delle competenze "in più"
è cosa positiva non negativa; in fondo si fanno le elezioni per le competenze
professionali possedute, se se ne possiedono di più, non è cosa
limitante. Basta che queste competenze aggiunte siano legali e legittime. Se
poi si pensa che nell'operato del CNAM necessariamente ci saranno decisioni
che hanno risvolti di natura sindacale, quelle competenze "in più"
non sarebbero negative, anzi... <torna alle premesse>
*3*
il metodo di individuazione delle candidature ha creato molte discussioni; in
fondo viene negata al singolo candidato la possibilità reale e concreta
di partecipare alle procedure elettive; infatti basta pensare che se per ipotesi,
certamente non irreale, in una stessa istituzione esistessero DUE candidati
dotati di accellenti capacità, UNO solo potrà essere ammesso alle
elezioni, e questo appare proprio incomprensibile e di dubbi di legittimità,
nonostante il Consiglio di Stato, ne esistono tanti. In fondo sarebbe determinante
il giudizio degli elettori reali, su scala nazionale; invece nell'istituzione
"ricca" di due candidati validi, uno dei due non avrà accesso
alla elezione (ammesso poi che con le procedure previste, le maggioranze richieste
eccetera, anche l'altro abbia accesso alla elezione nazionale...).
Ma poi, per meglio creare dubbi di legittimità, se per ipotesi capitasse
che una istituzione "fortunata" con docenti validi che abbiano superato
la prima selezione naturale (o innaturale, non capisco come definirla) si ritrovasse
con due docenti entrambi eletti su scala nazionale, ebbene, uno dei due dovrà
cedere il passo nell'area di sua competenza, al candidato che l'elettorato nazionale
ha riotenuto meno valido, ma che avrà come "caratteristica di qualità"
l'appartenere ad istituzione diversa, ad istituzione che non ha altri vincitori.
Almeno, non avrà altri vincitori a lui simili, visto che docenti, allievi,
amministrativi eccetera, possono anche provenire tutti dalla stessa istituzione,
purché non siano entrambi docenti.
Mah. sembra che i pari diritti siano un tantinello acciaccati; Mai si è
sentito, ad esempio nelle elezioni politiche, con candidati chiamati a ricoprire
compiti importanti per la gestione del paese, ci sia stato qualcuno che abbia
detto: "tutto OK, purché ci sia un solo Mantovano, un solo Aretino,
un solo Milanese..." eccetera (NB le città le ho indicate a caso
e se un domani un legislatore accorto decidesse di usare la regola sopradescritta,
io declino ogni responsabilità in quanto l'idea oroginale non è
mia ma è desunta dal regolamento di cui si sta parlando! <torna
alle premesse>
*4* - la rappresentanza
degli studenti è abbastanza particolare; infatti hanno diritto all'elettorato
attivo e passivo solo i componenti della Consulta degli Studenti. In questo
modo, secondo il regolamento di autonomia ("... La
Consulta degli studenti è composto da studenti eletti in numero di tre
per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a
mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti
fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti...)
ipotizzando che mediamente i conservatori abbiano un migliaio di studenti, ne
consegue che solo 5 su mille avranno tale onore ed onere.
5 per mille! Più che una percentuale di votanti sembra una detrazione
dal tassabile per scopi benefici...
A paragone sarebbe come se su 50 milioni di italiani, il diritto attivo e passivo
lo avessero solo 250.000 persone.
NO COMMENT! <torna
ad Art.3>
*5* vedi punto 2 dei commenti. Qui il discorso è aggravato dal fatto che si chiede rinuncia preventiva. Prova a candidarsi solo chi dichiari di rinunciare ad una carica ed attività che non pare sia mai stata definita inconciliabile (documentatamente) o illegittima. Ricorda (lontanamente, off course) l'assunzione dietro presentazione di lettera senza data di autolicenziamento, ricorda (ma sempre da lontano natürlich) l'affitto di un appartamento con la presentazione di una lettera di rilascio dello stesso, ricorda... ricorda tante cose, ovviamente tutte diverse, sono solo ricordi e per giunta troppo diversi. Ma chissà mai perché vengano queste strambe idee come ricordo... <torna ad Art.3>
*6* le procedure
di voto sembrano essere cambiate; qui si parla di procedure telematiche, anche
se poi non è ben chiaro cosa lo scrutatore dovrà controllare sulla
stampante del seggio. Nell'OM applicativa invece la procedura elettronica di
voto o telematica che sia, diventa: A) l'elettore accede alla postazione nella
sua istituzione; B) apre la sua busta segreta con i suoi codici segreti C) digita,
senza fallo, i suoi codici segreti e il sistema gli permetterà il voto
D) Vota, naturalmente sul computer, ovviamente con la tastiera del computer...
e... stampa la scheda!!! E)
piega la scheda F) la infila nell'urna! G) eccetera...
Yuhhuhu!!! Quando la telematica funziona a gasolio!
Qualche ingenuo potrebbe affermare che forse sarebbe stato sufficiente
consegnare la scheda, magari di colore diverso per le varie aree, come si usa
fare da sempre per le elezioni cui siamo avvezzi.. ma no! Vuoi mettere il brivido
del computer, dei cpodici segreti, la digitazione informatica-telematica-elettronica,
e poi, saaai la differenza tra il segno di una matita e la laserata di una stampante.
In fondo abbiamo sostituito una matita con un laser! E non venitemi a dire che
non è progresso questo! Miscredenti! <torna
art.7>
*7* ovviamente anche questo articolo differisce dalla OM applicativa. Infatti se i voti o le schede "telematiche" sono nella realtà dei fogli di carta tradizionale, va da se che la "smartCard" serve a ben poco. Infatti la OM parla di fogli da dividere per aree, di lettura fatta "anche construmenti di lettura ottica" e qui non si capisce bene come si farà, se parte a lettura umana e parte a lettura di automatismo o se invece si parla di doppia lettura o magari di parziale doppia lettura... Insomma, tra letture ottiche e letture umane ci sarà la certezza che TUTTO sarà letto e NULLA sarà letto doppio? Non bastava la tradizionale lettura fatta da esseri umani, magari con una commissione tradizionale? Qui si passa dalla "SmartCard" con chiavi personali di decodifica a letture miste umano-automatiche che non possono fare altro che lasciare perplessi sulle incredibili modalità con le quali si va a votare un Organismo che dovrebbe avere funzioni abbastanza importanti per le istituzioni. E dato che le "perplessità" sono dure a sparire, si rischia che anche il futuro CNAM navighi tra le perplessità degli elettori. O forse siamo noi che abbiamo troppi pensieri p'a 'a capa? <torna art.9>
*8* vedi il punto *3* <torna art.9>
*9* ulteriore
elemento limitante. L'elettorato attivo è attribuito solo a determinate
condizioni degli studenti. Viene da credere che se tali limitazioni sono date
all'elettorato attivo, tanto più dovrebbero essere posseduite dall'elettorato
passivo. Ma il ministro non lo dice. Inoltre ci si chiede se per la elezione
alla Consulta degli Studenti sono necessarie le condizioni qui nuovamente richieste,
allora è ovvio che tali condizioni esistono, visto che votano solo i
componenti delle Consulte; forse il ministro durante la stesura, arrivato all'art.
12 già si era dimenticato di quanto aveva scritto all'art. 5 punto 13.
Oppure non siamo bene informati ed era possibile avere elezione alla Consulta
degli studenti anche se non in possesso delle regole qui richieste per l'elettorato
attivo (non passivo, ndr)? E quindi quel 5 per mille che ha dei diritti tra
gli studenti potrebbe ridursi ulteriormente?
Boh? <torna art.12>