Hgeocities.com/Vienna/Stage/4828/CNAM/CNAM_OM_applicativa.htmgeocities.com/Vienna/Stage/4828/CNAM/CNAM_OM_applicativa.htmdelayedxJpˣ|OKtext/htmlpaCmo|b.HTue, 28 Nov 2006 00:08:53 GMTMozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *J| Ordinanza applicativa elezioni CNAM

 

Ordinanza Ministeriale 6 luglio 2006 prot. n. 9/2006
Ordinanza Ministeriale relativa alle elezioni per la costituzione del Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)
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VISTA
la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO
in particolare l’art. 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 508/1999, con il quale è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) e l’emanazione di un decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
VISTO
il D. M. 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;
VISTO
in particolare l’art. 10 del citato D.M. n. 236/2005, con il quale è prevista l’emanazione di una ordinanza elettorale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca contenente l’indizione delle elezioni, nonché le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle operazioni di voto per il rinnovo dei componenti del CNAM;
VISTO
in particolare l’art. 7 del citato D.M. n. 236/2005, che dispone che “le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza nell’espressione della preferenza”;
VISTA
l’O.M. 26 gennaio 2006, n.27, con la quale sono state indette le votazioni per l’elezione delle rappresentanze elettive del CNAM, individuando, per le motivazioni in essa espresse, le università quali sedi di svolgimento delle operazioni di voto;
VISTO
il ricorso al TAR Lazio proposto, con istanza di sospensiva, dalla prof.ssa Dora Liguori Scocozza avverso il D.M. 16.9.2005, n.236 nonché avverso la predetta ordinanza nella parte in cui prevede che le votazioni si svolgano presso le sedi universitarie;
VISTA
l’ordinanza n.1028/2006 con la quale il giudice adito ha disposto la sospensione degli atti impugnati;
VISTA
l’ordinanza n.2675/2006 con la quale il Consiglio di Stato, pronunciando sull’appello proposto dal Ministero, ha annullato il provvedimento cautelare disposto dal giudice di primo grado ritenendo che le valutazioni compiute in sede di regolamento elettorale non appaiono né “illogiche né illegittime”;
RITENUTA
la improcrastinabile necessità, anche per ragioni di buon andamento amministrativo, ex art.97 Cost., di costituire il citato Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, ancora non avvenuta a regime, nonostante il tempo intercorso dalla entrata in vigore della Legge n.508/99;
PRESO ATTO
della richiesta diffusamente espressa da tutti i soggetti interessati di effettuare le procedure di voto presso le istituzioni stesse al fine di consentire la più ampia partecipazione alla espressione del voto;
ACCERTATA
tuttavia l’attuale indisponibilità di risorse finanziarie e tecniche adeguate a consentire l’allestimento di postazioni di voto elettroniche, analoghe a quelle già in uso nelle università, presso le istituzioni artistiche e musicali;
RITENUTO
conseguentemente di dover adottare specifiche modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio che garantiscano la funzionalità delle postazioni di voto da attivarsi presso tutte le istituzioni dell’AFAM;
 
ORDINA
 
Art. 1 (Arco temporale delle votazioni)
1. Nell’arco temporale 14 – 17 novembre 2006 sono indette le votazioni per l’elezione delle rappresentanze elettive del CNAM presso le istituzioni artistiche e musicali italiane. Il sistema di voto sarà operativo dalle ore 9,00 alle ore 18,00 nei giorni 14, 15 e 16 novembre e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nel giorno 17 novembre.

nota_01
by B. Bertone

   
Art. 2 (Procedure e tempistica per l’individuazione e l’invio delle candidature e delle sottoscrizioni)
1. Per assicurare omogeneità e agevolare l’espressione della volontà nell’individuazione dei candidati, il collegio dei professori dell’istituzione, nella composizione prevista dall’art.6 del D.M n.236/2005, opera la propria scelta, mediante votazione unica, nell’ambito dei docenti che, a tal fine, hanno presentato la propria candidatura presso la direzione amministrativa dell’istituzione di appartenenza entro le ore 14,00 del 15 settembre 2006. E’ designato il candidato che consegua un numero di preferenze non inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
nota_02
by B. Bertone
 
2. Le sottoscrizioni sono raccolte, avvalendosi dell’autocertificazione di cui al DPR 20 ottobre 1998, n.403. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più candidati.
 
3. Le candidature espresse dal collegio dei professori e dalla consulta degli studenti devono pervenire alla commissione elettorale centrale, di cui all’art. 8 del D.M. n. 236/2005, entro le ore 16,00 del 20 settembre 2006. Le sottoscrizioni, presentate da un elettore firmatario. dovranno pervenire entro la stessa data.
     
Art. 3 (Procedure di voto)
1. Ogni elettore esprime una sola preferenza e può votare esclusivamente nella sua sede di servizio.
 
2. Le operazioni di voto utilizzano procedure che assicurano l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza nell’espressione della preferenza. Esse si svolgono secondo le modalità previste dall’art.7 del D.M. n.236/2005 per l’identificazione dell’elettore.
nota_03
by B. Bertone
 
3. Dopo la consegna all’elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l’accesso al sistema di voto, l’elettore accede alla postazione di voto, dislocata in cabina o in ambiente idoneo a garantire la segretezza del voto.
  4. Dopo la digitazione del codice segreto e dell’espressione del voto, l’elettore provvede alla stampa della scheda comprovante l’avvenuta votazione, a ripiegarla in modo che non sia visibile la preferenza espressa e ad inserirla nell’apposita urna senza apporvi qualsivoglia segno di riconoscimento. In ciascun seggio elettorale sono predisposte tre urne, relative ai docenti, agli amministrativi e tecnici e agli studenti. Lo scrutatore, verificato l’inserimento nell’urna della scheda ripiegata, provvede ad annotare, a fianco del nominativo dell’elettore sull’elenco dei votanti, la dicitura “ha votato”.
nota_04
by B. Bertone
  5. Alla chiusura delle operazioni di voto, il presidente di ciascun seggio elettorale provvede alla stampa finale delle avvenute votazioni, recante l’indicazione del numero dei votanti. Tale stampa, sottoscritta dai componenti il seggio, costituisce parte integrante del verbale delle operazioni elettorali, nel quale devono essere indicati i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Il verbale con allegato l’elenco dei votanti vengono consegnati, insieme alle urne sigillate contenenti le schede elettorali, agli uffici amministrativi della istituzione, che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8 del citato DM 236/2005, entro le ore 19,00 di lunedì 20 novembre 2006.
nota_05
by B. Bertone
     
Art. 4 (Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti) 1. Le operazioni della commissione elettorale centrale sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.
  2. Constatata l’integrità dei sigilli apposti alle urne, la commissione elettorale centrale procede alla loro apertura e, verificata la corrispondenza tra il numero totale delle schede ivi contenute ed il verbale di seggio allegato, raggruppa le schede per categoria di rappresentanza elettiva, al fine di evitare l’identificazione dell’istituzione di provenienza.
  3. Lo scrutinio delle schede comprovanti il voto avviene anche con l’ausilio di strumenti di lettura ottica. Nel caso in cui sia impossibile concludere le operazioni di scrutinio nello stesso giorno, la commissione elettorale centrale può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo. Il locale contenente tutti i materiali elettorali sarà chiuso a garanzia e tutela degli stessi.
nota_06
by B. Bertone
  4. Al termine delle operazioni di scrutinio, la commissione redige apposito verbale, allegando l’elenco delle graduatorie dei candidati per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al citato art. 3, comma 2, del DM 236/2005, in ordine di preferenze ricevute.
  5. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al citato articolo 3, comma 2, del DM 236/2005, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
  6. A parità di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
  7. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), g) devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse. Qualora, nell’ambito della medesima rappresentanza elettiva, risultino eletti più di un candidato appartenente ad una medesima istituzione, è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
nota_07
by B. Bertone
  8. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore Generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2, dell’articolo 3
  9. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.
  10. A conclusione delle operazioni di scrutinio tutti i materiali sono consegnati al responsabile del competente ufficio dell’Amministrazione.  
Roma, 6 luglio 2006 Prot. n. 9/2006
IL MINISTRO
F.to Fabio Mussi

 

note by B. Bertone  
nota_01 Le scadenze temporali sono variate. torna ad Art.1
nota_02 a) Le scadenze sono variate  
  b) l'indicazione "E’ designato il candidato che consegua un numero di preferenze non inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti." ultimo paragrafo di cui al punto 1, che era in contrasto con il regolamento il quale indicava all'Art.6, punto "7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori,...omissis..." ha avuto correzione con Circolare Ministeriale che ha chiarito che la maggioranza richiesta è quella assoluta degli aventi diritto e non la maggioranza dei soli votanti. torna ad Art 2
nota_03

le procedure di voto divergono decisamente da quanto indicato nel regolamento; la consegna di certificato sigillato ha senso solo se la votazione risulterà effettivamente elettronica o per via telematica; nella realtà delle cose la parte elettronica di fatto sostituisce banalmente la matita che l'elettore avrebbe potuto usare su schede differenziate per area. L'identificazione dell'elettore nella sua sede è cosa ovvia e comunque desumibile da un documento qualsiasi. In pratica la sostituzione di una matita copiativa con un programma elettronico, se da un lato è affascinante (?), dall'altro presta il fianco a critiche che non andiamo in questo momento a evidenziare.

 
nota_04 come già evidenziato, nella pratica l'elettore usa il mezzo informatico solo per sostituire la matita che avrebbe potuto tranquillamente usare. Questo fatto rende assolutamente diversa la modalità elkettiva richiesta dall'OM rispetto a quanto indicato nel regolamento, e tale differenza continua nei paragrafi e negli articoli successivi, per ovvie necessità derivanti da tale difformità.  
nota_05 come anticipato, anche la modalità di trattamento del voto, delle schede che secondo il regolamento non sarebbero esistite, delle urne non previste dal Regolamento, della necessità di sigillarle per un trasporto fisico tradizionale alla commissione centrale rappresentano altri punti di difformità Regolamento/OM e sui possibili elementi di discussione non ci addentriamo al momento. torna ad Art 3
nota_06 anche la modalità di lettura dei voti differisce dal regolamento, addirittura inserendo elementi di NON-CERTEZZA, quali la possibilità dell'uso di strumenti di lettura ottica; cosa intende il Ministro? che le schede avranno lettura sia umana che meccanica? oppure solo meccanica? oppure in modo occasionale ci potrebbero essere una lettura umana (totale o parziale) ed una lettura meccanica (totale o parziale)? Boh?  
nota_07

il punto 7 dell'art. 4 ribadisce un concetto già presente nel regolamento, cioè il fatto che un solo candidato potrebbe essere eletto in una istituzione all'interno di una medesima rappresentanza elettiva; di fatto risulta che gli eletti di cui al Regolamento, all'art 3, comma 2, lettere a), b), g) questi eletti debbono appartenere ad istituzioni diverse. Di conseguenza se un docente ottiene la maggioranza ad esempio nell'area1 della lettera g), ed un altro docente della stessa istituzione ottiene altra maggioranza, ad esempio nell'area 2 stessa lettera g), uno dei due dovrà necessariamente lasciare la nomina al secondo o al terzo votato della sua area, ovviamente di altra istituzione. E questo pone seri dubbi sulla legittimità sia dal punto di vista dei diritti soggettivo del candidato maggiormente votato che avrà la strada preclusa a vantaggio di candiodato meno votato, sia dal punto di vista degli elettori che nell'ambito nazionale hanno dato una indicazione chiara per determinata area indicando un nome, elettori che non vedranno le loro legittime indicazioni soddisfatte a causa di altre aree che possono diventare concorrenti, e quindi vedranno eletto il candidato meno votato. Nonostante quanto sopra, sembra però normale che possa venire eletto nella stessa istituzione il candidato dell'area studenti assieme al candidato docente prima fascia, assieme al docente di seconda fascia, assieme all'eletto tra il personale amministrativo e tecnico, assieme al direttore amministrativo .. Insomma sembra che se anche possono coesistere ben 5 (cinque) rappresentanti della stessa istituzione, purchè non siano entrambi docenti di prima fascia. Cosa mai potranno perpetrare due docenti di aree "omogenee" diverse se appartenenti alla stessa istituzione? Qualcosa di sì grave che supera anche la possibilità di ciò che potrebbero fare ben cinque eletti provenieneti dalla stessa istituzione ma, sia chiaro, che non sono docenti di prima fascia... Ah, potenza dei docenti riuniti...

torna ad art. 4