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Ordinanza Ministeriale 6 luglio
2006 prot. n. 9/2006
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Ordinanza Ministeriale relativa
alle elezioni per la costituzione del Consiglio Nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM)
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VISTA
la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la
Riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale
di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati;
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VISTO
in particolare lart. 3, commi 2 e 3, della citata
legge n. 508/1999, con il quale è prevista la costituzione del
Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale
(CNAM) e lemanazione di un decreto del Ministro delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità
di nomina e di elezione dei relativi componenti;
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VISTO
il D. M. 16 settembre 2005, n. 236, concernente il
regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità
di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;
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VISTO
in particolare lart. 10 del citato D.M. n. 236/2005,
con il quale è prevista lemanazione di una ordinanza elettorale
del Ministro dellistruzione, delluniversità e della
ricerca contenente lindizione delle elezioni, nonché le
scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti
necessari alle operazioni di voto per il rinnovo dei componenti del
CNAM;
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VISTO
in particolare lart. 7 del citato D.M. n. 236/2005,
che dispone che le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche
unificate e validate a livello nazionale che assicurano laccertamento
dellidentità dellelettore e la segretezza nellespressione
della preferenza;
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VISTA
lO.M. 26 gennaio 2006, n.27, con la quale sono
state indette le votazioni per lelezione delle rappresentanze
elettive del CNAM, individuando, per le motivazioni in essa espresse,
le università quali sedi di svolgimento delle operazioni di voto;
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VISTO
il ricorso al TAR Lazio proposto, con istanza di sospensiva,
dalla prof.ssa Dora Liguori Scocozza avverso il D.M. 16.9.2005, n.236
nonché avverso la predetta ordinanza nella parte in cui prevede
che le votazioni si svolgano presso le sedi universitarie;
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VISTA
lordinanza n.1028/2006 con la quale il giudice
adito ha disposto la sospensione degli atti impugnati;
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VISTA
lordinanza n.2675/2006 con la quale il Consiglio
di Stato, pronunciando sullappello proposto dal Ministero, ha
annullato il provvedimento cautelare disposto dal giudice di primo grado
ritenendo che le valutazioni compiute in sede di regolamento elettorale
non appaiono né illogiche né illegittime;
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RITENUTA
la improcrastinabile necessità, anche per ragioni
di buon andamento amministrativo, ex art.97 Cost., di costituire il
citato Consiglio nazionale per lalta formazione artistica e musicale,
ancora non avvenuta a regime, nonostante il tempo intercorso dalla entrata
in vigore della Legge n.508/99;
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PRESO ATTO
della richiesta diffusamente espressa da tutti i soggetti
interessati di effettuare le procedure di voto presso le istituzioni
stesse al fine di consentire la più ampia partecipazione alla
espressione del voto;
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ACCERTATA
tuttavia lattuale indisponibilità di
risorse finanziarie e tecniche adeguate a consentire lallestimento
di postazioni di voto elettroniche, analoghe a quelle già in
uso nelle università, presso le istituzioni artistiche e musicali;
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RITENUTO
conseguentemente di dover adottare specifiche modalità
di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio che garantiscano
la funzionalità delle postazioni di voto da attivarsi presso
tutte le istituzioni dellAFAM;
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ORDINA
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Art. 1 (Arco temporale delle votazioni) |
1. Nellarco
temporale 14 17 novembre 2006 sono indette le votazioni per lelezione
delle rappresentanze elettive del CNAM presso le istituzioni artistiche
e musicali italiane. Il sistema di voto sarà operativo dalle
ore 9,00 alle ore 18,00 nei giorni 14, 15 e 16 novembre e dalle ore
9,00 alle ore 13,00 nel giorno 17 novembre.
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nota_01 |
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Art. 2 (Procedure e tempistica per lindividuazione e linvio delle candidature e delle sottoscrizioni) |
1. Per
assicurare omogeneità e agevolare lespressione della volontà
nellindividuazione dei candidati, il collegio dei professori dellistituzione,
nella composizione prevista dallart.6 del D.M n.236/2005, opera
la propria scelta, mediante votazione unica, nellambito dei docenti
che, a tal fine, hanno presentato la propria candidatura presso la direzione
amministrativa dellistituzione di appartenenza entro le ore 14,00
del 15 settembre 2006. E designato il candidato che consegua un
numero di preferenze non inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
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nota_02
by B. Bertone |
2. Le sottoscrizioni
sono raccolte, avvalendosi dellautocertificazione di cui al DPR
20 ottobre 1998, n.403. Ogni sottoscrittore è identificato dal
nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza.
Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più
candidati.
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3. Le candidature
espresse dal collegio dei professori e dalla consulta degli studenti
devono pervenire alla commissione elettorale centrale, di cui allart.
8 del D.M. n. 236/2005, entro le ore 16,00 del 20 settembre 2006. Le
sottoscrizioni, presentate da un elettore firmatario. dovranno pervenire
entro la stessa data.
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Art. 3 (Procedure di voto) |
1. Ogni
elettore esprime una sola preferenza e può votare esclusivamente
nella sua sede di servizio.
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2. Le operazioni
di voto utilizzano procedure che assicurano laccertamento dellidentità
dellelettore e la segretezza nellespressione della preferenza.
Esse si svolgono secondo le modalità previste dallart.7
del D.M. n.236/2005 per lidentificazione dellelettore.
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nota_03
by B. Bertone |
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3. Dopo
la consegna allelettore del certificato elettorale nominativo
sigillato, contenente i codici segreti per laccesso al sistema
di voto, lelettore accede alla postazione di voto, dislocata in
cabina o in ambiente idoneo a garantire la segretezza del voto.
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4. Dopo la digitazione del codice segreto e dellespressione del voto, lelettore provvede alla stampa della scheda comprovante lavvenuta votazione, a ripiegarla in modo che non sia visibile la preferenza espressa e ad inserirla nellapposita urna senza apporvi qualsivoglia segno di riconoscimento. In ciascun seggio elettorale sono predisposte tre urne, relative ai docenti, agli amministrativi e tecnici e agli studenti. Lo scrutatore, verificato linserimento nellurna della scheda ripiegata, provvede ad annotare, a fianco del nominativo dellelettore sullelenco dei votanti, la dicitura ha votato. |
nota_04
by B. Bertone |
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5. Alla chiusura delle operazioni di voto, il presidente di ciascun seggio elettorale provvede alla stampa finale delle avvenute votazioni, recante lindicazione del numero dei votanti. Tale stampa, sottoscritta dai componenti il seggio, costituisce parte integrante del verbale delle operazioni elettorali, nel quale devono essere indicati i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Il verbale con allegato lelenco dei votanti vengono consegnati, insieme alle urne sigillate contenenti le schede elettorali, agli uffici amministrativi della istituzione, che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8 del citato DM 236/2005, entro le ore 19,00 di lunedì 20 novembre 2006. |
nota_05
by B. Bertone |
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Art. 4 (Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti) | 1. Le operazioni della commissione elettorale centrale sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica. |
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2. Constatata lintegrità dei sigilli apposti alle urne, la commissione elettorale centrale procede alla loro apertura e, verificata la corrispondenza tra il numero totale delle schede ivi contenute ed il verbale di seggio allegato, raggruppa le schede per categoria di rappresentanza elettiva, al fine di evitare lidentificazione dellistituzione di provenienza. |
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3. Lo scrutinio delle schede comprovanti il voto avviene anche con lausilio di strumenti di lettura ottica. Nel caso in cui sia impossibile concludere le operazioni di scrutinio nello stesso giorno, la commissione elettorale centrale può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo. Il locale contenente tutti i materiali elettorali sarà chiuso a garanzia e tutela degli stessi. |
nota_06
by B. Bertone |
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4. Al termine delle operazioni di scrutinio, la commissione redige apposito verbale, allegando lelenco delle graduatorie dei candidati per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al citato art. 3, comma 2, del DM 236/2005, in ordine di preferenze ricevute. |
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5. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al citato articolo 3, comma 2, del DM 236/2005, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. |
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6. A parità di voti prevale il docente di prima e di seconda fascia, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. |
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7. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui allarticolo 3, comma 2, lettere a), b), g) devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse. Qualora, nellambito della medesima rappresentanza elettiva, risultino eletti più di un candidato appartenente ad una medesima istituzione, è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. |
nota_07
by B. Bertone |
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8. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore Generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2, dellarticolo 3 |
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9. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti. |
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10. A conclusione delle operazioni di scrutinio tutti i materiali sono consegnati al responsabile del competente ufficio dellAmministrazione. | ||
Roma, 6 luglio 2006 | Prot. n. 9/2006 | |
IL MINISTRO
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F.to Fabio Mussi |
note by B. Bertone | ||
nota_01 | Le scadenze temporali sono variate. | torna ad Art.1 |
nota_02 | a) Le scadenze sono variate | |
b) l'indicazione "E designato il candidato che consegua un numero di preferenze non inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti." ultimo paragrafo di cui al punto 1, che era in contrasto con il regolamento il quale indicava all'Art.6, punto "7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), ogni istituzione puo' presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori,...omissis..." ha avuto correzione con Circolare Ministeriale che ha chiarito che la maggioranza richiesta è quella assoluta degli aventi diritto e non la maggioranza dei soli votanti. | torna ad Art 2 | |
nota_03 |
le procedure di voto divergono decisamente da quanto indicato nel regolamento; la consegna di certificato sigillato ha senso solo se la votazione risulterà effettivamente elettronica o per via telematica; nella realtà delle cose la parte elettronica di fatto sostituisce banalmente la matita che l'elettore avrebbe potuto usare su schede differenziate per area. L'identificazione dell'elettore nella sua sede è cosa ovvia e comunque desumibile da un documento qualsiasi. In pratica la sostituzione di una matita copiativa con un programma elettronico, se da un lato è affascinante (?), dall'altro presta il fianco a critiche che non andiamo in questo momento a evidenziare. |
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nota_04 | come già evidenziato, nella pratica l'elettore usa il mezzo informatico solo per sostituire la matita che avrebbe potuto tranquillamente usare. Questo fatto rende assolutamente diversa la modalità elkettiva richiesta dall'OM rispetto a quanto indicato nel regolamento, e tale differenza continua nei paragrafi e negli articoli successivi, per ovvie necessità derivanti da tale difformità. | |
nota_05 | come anticipato, anche la modalità di trattamento del voto, delle schede che secondo il regolamento non sarebbero esistite, delle urne non previste dal Regolamento, della necessità di sigillarle per un trasporto fisico tradizionale alla commissione centrale rappresentano altri punti di difformità Regolamento/OM e sui possibili elementi di discussione non ci addentriamo al momento. | torna ad Art 3 |
nota_06 | anche la modalità di lettura dei voti differisce dal regolamento, addirittura inserendo elementi di NON-CERTEZZA, quali la possibilità dell'uso di strumenti di lettura ottica; cosa intende il Ministro? che le schede avranno lettura sia umana che meccanica? oppure solo meccanica? oppure in modo occasionale ci potrebbero essere una lettura umana (totale o parziale) ed una lettura meccanica (totale o parziale)? Boh? | |
nota_07 |
il punto 7 dell'art. 4 ribadisce un concetto già presente nel regolamento, cioè il fatto che un solo candidato potrebbe essere eletto in una istituzione all'interno di una medesima rappresentanza elettiva; di fatto risulta che gli eletti di cui al Regolamento, all'art 3, comma 2, lettere a), b), g) questi eletti debbono appartenere ad istituzioni diverse. Di conseguenza se un docente ottiene la maggioranza ad esempio nell'area1 della lettera g), ed un altro docente della stessa istituzione ottiene altra maggioranza, ad esempio nell'area 2 stessa lettera g), uno dei due dovrà necessariamente lasciare la nomina al secondo o al terzo votato della sua area, ovviamente di altra istituzione. E questo pone seri dubbi sulla legittimità sia dal punto di vista dei diritti soggettivo del candidato maggiormente votato che avrà la strada preclusa a vantaggio di candiodato meno votato, sia dal punto di vista degli elettori che nell'ambito nazionale hanno dato una indicazione chiara per determinata area indicando un nome, elettori che non vedranno le loro legittime indicazioni soddisfatte a causa di altre aree che possono diventare concorrenti, e quindi vedranno eletto il candidato meno votato. Nonostante quanto sopra, sembra però normale che possa venire eletto nella stessa istituzione il candidato dell'area studenti assieme al candidato docente prima fascia, assieme al docente di seconda fascia, assieme all'eletto tra il personale amministrativo e tecnico, assieme al direttore amministrativo .. Insomma sembra che se anche possono coesistere ben 5 (cinque) rappresentanti della stessa istituzione, purchè non siano entrambi docenti di prima fascia. Cosa mai potranno perpetrare due docenti di aree "omogenee" diverse se appartenenti alla stessa istituzione? Qualcosa di sì grave che supera anche la possibilità di ciò che potrebbero fare ben cinque eletti provenieneti dalla stessa istituzione ma, sia chiaro, che non sono docenti di prima fascia... Ah, potenza dei docenti riuniti... |
torna ad art. 4 |