FACCIAMO IL PUNTO SU ALCUNE DELLE PROSSIME
SCADENZE FISCALI ...
I.V.A. PERSONE FISICHE
Il termine di versamento dell'I.V.A., stabilito quest'anno nel 25 marzo, è stato ulteriormente prorogato al 30 marzo.
Le persone fisiche possono inoltre avvalersi di un termine diverso, più lungo, ma con un piccolo aggravio di spesa: possono versare il saldo I.V.A. 1997 fino al 15 luglio 1998 maggiorando però le somme dovute dello 0,50% a titolo di interessi, per ogni mese o frazione di mese.
Riassumendo:
- fino al 30 marzo 1998 senza alcuna maggiorazione;
- dal 31 marzo al 15 luglio con interessi 0,50%.
La dichiarazione annuale I.V.A. viene assorbita dal nuovo modello "UNICO '98" da presentarsi entro il 31 luglio.
In quella sede sarà possibile compensare un eventuale debito I.V.A. con crediti di altre imposte, ad esempio IRPEF (è naturalmente possibile anche la compensazione contraria). Pertanto chi vanta un debito IVA e un credito IRPEF (esempio professionista con ritenute d'acconto del 20% su tutti gli incassi) da dichiarare nella prossima dichiarazione ha la possibilità di non versare l'iva e attendere la compensazione sul modello unico '98.
I.V.A. SOCIETÀ
Il termine per il versamento del saldo I.V.A. 1997 è scaduto il 25 marzo 1998.
Il termine per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. 1997 è stato fissato al 30 giugno 1998. modalità di presentazione:
UNICO '98 (persone fisiche) e MOD. 750 (società di persone)
Devono essere presentati tra il 1' giugno ed il 31 luglio 1998.
I versamenti delle imposte sono effettuati:
dal 1' maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione;
dal 16 giugno al 15 luglio con maggiorazione dello 0,50% a titolo di interessi.
MOD. 760 (società di capitali)
Le società tenute alla presentazione del mod. 760 possono adempiere a tale obbligo entro il 30 giugno 1998, anche se i bilanci sono stati approvati entro il mese di aprile nel rispetto delle norme civilistiche.
I versamenti delle imposte devono essere effettuati entro il 30 giugno, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.
I termini indicati valgono anche per l'imposta sul patrimonio netto e per l'IRAP.
La dichiarazione unificata per tutti i tributi delle società di persone entrerà in vigore nel 1999; quella delle società di capitali nel 2000.
PAGAMENTI RATEALI
Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalla dichiarazione possono essere versate, previa opzione, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi del 5% decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.
I versamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
esempio: titolare di partita iva che versa la prima rata entro il 15 giugno, scadenza naturale, ed opta per rateazione in sei mesi:
|
SCADENZA |
INTERESSI |
1' rata |
15 giugno |
== |
2' rata |
15 luglio |
0,50% |
3' rata |
15 agosto |
1% |
4' rata |
15 settembre |
1,50% |
5' rata |
15 ottobre |
2% |
6' rata |
15 novembre |
2,50% |
Il pagamento delle imposte può essere effettuato anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari; se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili il versamento si considera omesso.
aprile 1998