Circolare del 24/02/1997 OGGETTO: SEMPLIFICAZIONI CONTABILI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONIFacendo seguito alla circolare del 30/12/1996 prot. n. 205/96, siamo a fornire le seguenti precisazioni. . Il DPR 9/12/96 n. 695 "Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili" e' stato pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6/2/97 ed e' entrato in vigore il 21/2/97. . In merito allo stesso il Ministero ha emanato la circolare 19/2/97 n. 45/E. Le soprarichiamate disposizioni, in riferimento agli esercenti arti e professioni, confermano quanto gia' anticipato con la nostra precedente comunicazione e forniscono precisazioni in merito ai dubbi nella stessa evidenziati. In particolare: - Il regime naturale degli esercenti arti e professioni, nonche' delle associazioni tra artisti e professionisti e' sempre quello DI CONTABILITA' SEMPLIFICATA a prescindere dall'ammontare dei compensi e del volume d'affari conseguito. - E' facolta' del professionista optare per il regime di contabilita' ordinaria, per il periodo d'imposta in corso, nella dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente o nella dichiarazione di inizio attivita'. L'opzione ha effetto fino a revoca espressa e in ogni caso per almeno un triennio. A questo proposito la C.M. ha chiarito che: a) gli esercenti arti e professioni in regime di contabilita' semplificata nel 1996 che vogliono optare per la contabilita' ordinaria devono manifestare tale volonta' nella dichiarazione IVA relativata all'anno 1996 affinche' la stessa sia produttiva di effetti gia' dal PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 21/2/97. b) gli esercenti arti e professioni in contabilita' ordinaria nel 1996 per opzione devono rinnovare tale opzione nella dichiarazione IVA 1996, qualora intendano continuare ad avvalersi del regime ordinario. c) gli esercenti arti e professioni in contabilita' ordinaria nel 1996 per obbligo si collocano naturalmente (a far tempo dal periodo d'imposta in corso al 21/2/97) in contabilita' semplificata, salvo il diritto di optare per il regime ordinario con effetto dallo stesso periodo d'imposta. Tale opzione, come nel precedente caso a), deve essere esercitata in dichiarazione annuale IVA relativa al 1996, ovvero, se quest'ultima e' gia' stata presentata, utilizzando il quadro H dei modelli AA9/6 ovvero AA7/6. Per quanto concerne le scritture contabili degli esercenti arti e professioni, la C.M. ha ribadito che PER I SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA, i registri tenuti ai fini IVA (registro fatture emesse, registro acquisti, registro dei corrispettivi e registro unico di cui all'art. 39, secondo comma, del D.P.R. 633/72) sostituiscono il registro cronologico di cui all'art. 19, primo comma, del D.P.R. 600/73, qualora sui predetti registri vengano effettuate separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tale ipotesi la C.M. precisa che le operazioni attive, rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi, devono essere annotate in apposite sezioni del registro delle fatture emesse, ovvero nel registro dei corrispettivi o nel registro unico, mentre le operazioni passive devono, invece, essere annotate in apposita sezione del registro degli acquisti ovvero nel registro unico. Le annotazioni sui predetti registri IVA devono essere effettuate con le modalita' e nei termini previsti per ciascuna imposta (le operazioni rilevanti ai fini IVA devono essere annotate nei termini previsti dagli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/72, mentre quelle rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi vanno annotate entro il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 22, primo comma, del D.P.R. 600/73). Anche in questo caso si ritengono applicabili le disposizioni previste dal DM 11/8/75 che consentono, nel caso di registrazioni effettuate mediante utilizzazione di macchine elettrocontabili, di procedere alla digitazione/memorizzazione dei documenti IVA entro 60 gg., salvaguardando i termini di scadenza relativi alle liquidazioni IVA periodiche (giorno 18 di ciascun mese per i soggetti mensili ovvero giorno 3 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per i soggetti trimestrali). La C.M. precisa inoltre che, qualora l'effettivo incasso dei compensi o l'effettivo pagamento delle spese non avvenga nell'anno di annotazione, il contribuente e' tenuto, in chiusura d'anno, ad effettuare nei registri IVA di cui sopra e con riferimento al le distinte operazioni, specifiche registrazioni dalle quali risulti l'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti. Gli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti dovranno essere annotati nei medesimi registri, con riferimento al periodo d'imposta in cui saranno rispettivamente ricevuti o effettuati. E' opportuno, anche se non obbligatorio, specificare le singole operazioni che formano ciascun ammontare complessivo suddetto. I soggetti che, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione, sono tenuti alla CONTABILITA' ORDINARIA, devono istituire i registri obbligatori gia' previsti dalla normativa precedente e cioe': a) il registro cronologico per l'annotazione delle operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle relative movimentazioni finanziarie; b) i registri obbligatori ai fini IVA; c) il registro dei beni ammortizzabili, ferma restando la facolta' di eseguire le annotazioni ad esso relative, esclusivamente nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. FONTI |