L'art. 1834 del codice civile recita come segue: "Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprieta' ed e' obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si e' costituito il rapporto.".
Quindi il deposito bancario e' il contratto mediante il quale un soggetto deposita una somma di danaro presso una banca, che ne acquista la proprieta', restando obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del periodo di preavviso, se pattuito.
La banca diventa proprietaria del denaro, significa sostanzialmente che ne puo' disporre come vuole e utilizzarlo come meglio crede, e il soggetto che deposita i soldi diventa creditore della banca, con il diritto di ottenere indietro il proprio credito nella stessa natura monetaria (se si versano lire la banca non puo' restituire "carciofi" o dollari anche se il valore di concambio finale fosse uguale) con le modalita' stabilite dalla tipologia di deposito prescelta .
testo di :
Riccardo Roppoli
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