Innanzitutto valuterei un dato statistico importante, in ormai 14 anni che la legislazione italiana ha recepito i " fondi comuni mobiliari di investimento aperti " delle società di gestione non ne è fallita nemmeno una, ragion per cui a monte non si è mai creato il problema.
Comunque la legge istitutiva dei fondi comuni di investimento italiani, la legge n. 77 del 23/03/83 , prevede criteri molto precisi che riguardano : i requisiti per l'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni d'investimento; le modalità per l'istituzione dei singoli fondi e per l'approvazione del relativo regolamento; i compiti e le responsabilità della banca depositaria; le modalità di partecipazione ai fondi comuni da parte dei sottoscrittori; le norme per la gestione del fondo; quelle per la tenuta dei libri contabili; la disciplina della revisione contabile; l'attribuzione dei poteri di vigilanza sulla società di gestione; le procedure per la liquidazione dei fondi; il trattamento fiscale dei fondi comuni.
I controlli sono notevoli e le figure di riferimento sono :
CONSOB MINISTERO DEL TESORO BANCA D'ITALIA BANCA DEPOSITARIA SOCIETA'DI REVISIONE LEGGE "EUROSIM"
Concludendo direi che comunque lo strumento di sicurezza maggiore è insito nella legge, la quale prevede che il patrimonio della società di gestione e il patrimonio affidatogli dai sottoscrittori (cioè il patrimonio del fondo comune) siano e debbano rimanere distinti , l'unico proprietario dei soldi versati nel fondo perciò è il sottoscrittore stesso che delega soltanto le scelte d'investimento alla società di gestione nei limiti di quanto previsto dal prospetto informativo, e tutte le figure sopra nominate devono controllare che questa sia sempre la regola.
testo di :
Riccardo Roppoli
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