
Autorità per lenergia elettrica e il gas
Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche
per la liberalizzazione del mercato
Milano, 4 agosto 1999
- Premessa
La presente nota espone il contenuto delle comunicazioni predisposte dallAutorità
per lenergia elettrica e il gas (di seguito: lAutorità) su richiesta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato. La nota illustra la
regolazione tariffaria per il settore dellenergia elettrica che lAutorità
intende adottare, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilità del settore dellenergia elettrica che corrispondono agli interessi generali
del Paese come indicate nel Documento di programmazione economico - finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000 2003, presentato dal Presidente
del Consiglio dei ministri l1 luglio 1999 (di seguito: Documento di programmazione
economico - finanziaria per gli anni 2000 2003) e nelle risoluzioni con cui il
Senato della Repubblica in data 28 luglio 1999 e la Camera dei deputati in data 29 luglio
1999 lo hanno approvato. Tra le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità vi
è la necessità di assicurare gradualità e chiarezza nella transizione verso il nuovo
ordinamento nel quale si svilupperà il settore dellenergia elettrica e di stimolare
politiche aziendali volte alla riduzione dei costi, allo sviluppo degli investimenti e
allimpiego di nuove tecnologie in una prospettiva di stabilità di lungo periodo.
A tal fine, la nota, sulla base delle informazioni attualmente
disponibili:
- presenta e descrive l'impostazione e i criteri che l'Autorità ha finora seguito e
intende seguire per la definizione e lattuazione del nuovo ordinamento tariffario,
con particolare riferimento alla fissazione dei livelli tariffari iniziali (cioè nel
primo anno di applicazione del nuovo regime di regolazione) e alle modalità di
aggiornamento dei livelli tariffari negli anni successivi;
- presenta la posizione dell'Autorità per quanto riguarda lindividuazione degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico e in particolare per quanto riguarda sia le
minusvalenze e gli altri oneri a carico delle imprese elettriche connessi con il processo
di transizione del settore verso il nuovo assetto liberalizzato, sia le plusvalenze che
potranno determinarsi a seguito del processo di liberalizzazione;
- contiene alcune considerazioni sul rapporto tra regolazione tariffaria e valore delle
imprese elettriche, con particolare riferimento a Enel Spa, in vista della sua
privatizzazione.
LAutorità ha avviato il riordino del sistema tariffario emanando i primi
provvedimenti in materia: deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 30 giugno 1997, in materia di
razionalizzazione e inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati
alle entrate dello Stato (di seguito: deliberazione n. 70/97); e deliberazione 18 febbraio
1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell1
marzo 1999, in materia di condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento
dellenergia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n.
13/99). Il nuovo ordinamento delle tariffe di fornitura ai clienti vincolati entrerà in
vigore con linizio dellanno 2000.
Il riordino del sistema tariffario è caratterizzato dalladerenza delle tariffe ai
costi, dalla flessibilità nei rapporti tra imprese elettriche e clienti e da stimoli
allefficienza per le imprese stesse. Laderenza ai costi richiede il graduale
superamento degli attuali regimi tariffari speciali, che comportano livelli tariffari
insufficienti a coprire i costi del servizio elettrico; sarà fatta salva una tariffa
ridotta, di limitata estensione, per finalità sociali. La flessibilità nei rapporti tra
clienti e imprese elettriche implica la possibilità per queste ultime di offrire a
ciascuna tipologia di utenza, più opzioni tariffarie, diversamente articolate per
rispondere alle diverse esigenze. La promozione dellefficienza sarà assicurata
dallutilizzo del metodo del price cap per l'aggiornamento delle tariffe.
Come detto al paragrafo 1.2, nel seguito vengono presentati e descritti i criteri a cui
lAutorità si attiene nella determinazione delle tariffe per la trasmissione,
distribuzione e vendita di energia elettrica, e, per la generazione, il percorso di
transizione verso il mercato dellenergia elettrica allingrosso nel quale le
tariffe saranno sostituite da prezzi contrattati.
Entro il prossimo mese di settembre lAutorità intende pubblicare
un documento per la consultazione in materia di regolazione delle tariffe di fornitura dei
servizi elettrici agli utenti finali e successivamente un documento per la consultazione
in materia di perequazione dei costi di distribuzione. I provvedimenti che saranno emanati
dopo la consultazione completeranno il riordino del sistema tariffario.
Per mezzo della consultazione lAutorità garantirà ai soggetti
interessati la necessaria trasparenza nelle modalità con le quali è stata data
attuazione agli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e alle esigenze di
sviluppo dei servizi di pubblica utilità.
Contesto normativo
-
Ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) che
istituisce l'Autorità e stabilisce norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilità:
- il sistema tariffario deve essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi
economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (art. 1, comma
1);
- l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa
base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché
le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nellinteresse
generale (art. 2, comma 12, lettera e));
- per tariffa si deve intendere il prezzo massimo unitario del servizio al netto delle
imposte (art. 2, comma 17);
- i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price
cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo
pluriennale, sono:
- il tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dallIstat;
- lobiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un
periodo almeno triennale (art. 2, comma 19);
- nella determinazione del limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un
periodo pluriennale si fa altresì riferimento:
- al recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo
almeno triennale;
- ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, dal mutamento del quadro
normativo o dalle variazioni degli obblighi relativi al servizio universale;
- ai costi derivanti da interventi volti al controllo e alla gestione della domanda
attraverso l'uso efficiente delle risorse (art. 2, comma 19);
- laggiornamento delle tariffe, per la parte a copertura dei costi relativi ai
combustibili fossili, allenergia elettrica acquistata da produttori nazionali e
importata, avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici, sulla base di criteri
predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato (art. 3, comma 5).
-
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, emanato per lattuazione della
direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), definendo misure per la riforma e la
riorganizzazione del settore elettrico nazionale:
- liberalizza le attività di produzione, importazione ed esportazione, acquisto e vendita
di energia elettrica (art. 1);
- riserva allo Stato le attività di trasmissione e dispacciamento, attribuendole in
concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (art. 1);
- prevede che l'attività di distribuzione sia esercitata in regime di concessione (art.
1);
- attribuisce, sulla base di criteri definiti tassativamente in relazione alle
caratteristiche del consumo, la qualifica di cliente idoneo, cioè la capacità di
acquistare energia elettrica da qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in
Italia che all'estero (art. 14);
- prevede che gli acquirenti che non acquisiscono la qualifica di cliente idoneo rimangano
vincolati ad acquistare l'energia elettrica dal distributore-fornitore locale, il quale a
sua volta ha l'obbligo, per tale energia elettrica, di approvvigionarsi attraverso
l'acquirente unico (art. 4);
- prevede che l'acquirente unico stipuli, con procedure trasparenti e non discriminatorie,
e gestisca contratti di approvvigionamento con i produttori di energia elettrica al fine
di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia
elettrica e, attraverso le imprese distributrici-fornitrici, la fornitura di energia
elettrica (art. 4);
- prevede che, a decorrere dall1 gennaio 2001, l'acquisto e la vendita dell'energia
elettrica all'ingrosso (includendo le transazioni tra produttori ed acquirente unico)
avvengano sulla base di offerte gestite dal gestore del mercato (art. 5);
- dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorità, individui gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi
gli oneri concernenti le attività di ricerca e quelle relative, connesse e conseguenti
allo smantellamento delle centrali nucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del
combustibile nucleare (art. 3, comma 11);
- prevede che lEnel Spa costituisca società separate per lo svolgimento delle
attività di:
- produzione di energia elettrica;
- distribuzione di energia elettrica e vendita ai clienti vincolati;
- vendita ai clienti idonei;
- esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle linee
di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e connesse
attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore della rete di trasmissione
nazionale;
- smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, chiusura del ciclo del
combustibile e attività connesse e conseguenti (art. 13, comma 2).
-
Nel nuovo contesto previsto dal decreto legislativo n. 79/99, l'Autorità, ai sensi
della legge n. 481/95, sottopone a regolazione tariffaria:
- l'accesso alle reti di trasmissione e distribuzione ed il loro uso;
- la fornitura di servizi elettrici ai clienti vincolati.
In entrambi i casi, l'Autorità fissa i livelli iniziali delle tariffe,
intese come prezzi massimi al netto delle imposte, e i parametri per il loro aggiornamento
con il metodo del price cap, per un periodo pluriennale. Al termine di tale periodo
procede ad una nuova fissazione del livello tariffario.
LAutorità ha inoltre la responsabilità di controllare i prezzi
di cessione dellenergia elettrica allingrosso anche al fine di evitare che
posizioni dominanti nella generazione elettrica si traducano in livelli di prezzo
eccessivamente onerosi.
-
Limpostazione che lAutorità intende dare alla determinazione dei nuovi
livelli tariffari e al loro aggiornamento riflette le differenti prospettive di
liberalizzazione nelle diverse attività o fasi (generazione, trasmissione, distribuzione
e vendita), e tiene conto, per ciascuna attività, delle differenze tra gli attuali
livelli tariffari e il livello dei costi del servizio.
Regolazione tariffaria dell'accesso alle
reti e del loro uso
-
La deliberazione n. 13/99, definisce le condizioni tecnico-economiche per il servizio di
vettoriamento dell'energia elettrica e per alcuni servizi di rete. Tra queste condizioni
sono compresi i corrispettivi che produttori e clienti idonei, nonché gli autoconsumatori
per l'energia autoprodotta in un sito diverso da quello di consumo, devono pagare ai
gestori delle reti per il trasporto dell'energia elettrica, sia sulle reti in altissima e
alta tensione, sia sulle reti in media e bassa tensione, da uno o più punti di immissione
in rete a uno a più punti di prelievo dalla rete.
-
Il servizio di vettoriamento e le attività di trasmissione e distribuzione
costituiscono fattispecie contrattualmente distinte, in quanto il servizio di
vettoriamento è strumentale alla fornitura ai clienti idonei e le attività di
trasmissione e distribuzione sono parte del servizio elettrico fornito ai clienti
vincolati. Tuttavia sotto il profilo sostanziale si tratta in entrambi i casi di trasporto
di energia elettrica sulle reti. Pertanto i criteri utilizzati per la determinazione dei
corrispettivi sono analoghi e vengono descritti nel successivo capitolo 6, nell'ambito
della più generale metodologia di regolazione tariffaria.
-
LAutorità intende inoltre riordinare, con ulteriori provvedimenti, il sistema dei
contributi di allacciamento degli utenti (sia produttori di energia elettrica, sia
consumatori) alle reti di altissima, alta, media e bassa tensione, garantendo la
connessione alle reti a condizioni non discriminatorie.
Regolazione
tariffaria della fornitura ai clienti vincolati
L'ordinamento tariffario della fornitura di servizi elettrici ai clienti vincolati
proposto dall'Autorità è basato su un sistema di vincoli tariffari, intesi come livelli
massimi dei prezzi, al netto delle imposte, che i distributori-fornitori locali possono
applicare. Tali vincoli tariffari consentono la copertura dei costi riconosciuti per la
fornitura di energia elettrica. nonché la copertura di oneri di sistema ed il
finanziamento di altre attività di interesse generale.
I costi riconosciuti per la fornitura di servizi elettrici includono costi che hanno
origine nelle fasi a monte del settore elettrico (costi di acquisto e costi di trasporto
dell'energia elettrica) ed altri che sono invece generati direttamente dalle attività di
distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Rispetto alla fornitura di energia
elettrica, le attività delle altre fasi del servizio elettrico rappresentano un input del
processo produttivo. Nell'assetto di mercato delineato dal decreto legislativo n. 79/99,
le imprese distributrici-fornitrici:
- acquistano l'energia elettrica dall'acquirente unico o, in uno
stadio iniziale, direttamente dai produttori;
- acquistano il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione
nazionale dal gestore della rete;
- acquistano, se necessario, il servizio di trasporto sulle reti
di distribuzione di proprietà di soggetti terzi da altre imprese concessionarie del
servizio di distribuzione;
- distribuiscono e vendono lenergia elettrica ai clienti
finali.
I paragrafi da 4.3 a 4.9 illustrano le modalità di trasferimento nei
vincoli tariffari delle componenti di costo di cui alle lettere a), b) e c). I paragrafi
4.10 e 4.11 delineano le modalità per il riconoscimento alle imprese
distributrici-fornitrici delle componenti di costo di cui alla lettera d). Il capitolo 5
presenta le attività di interesse generale e gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico finanziati anche attraverso i vincoli tariffari. La metodologia di
determinazione del livello tariffario iniziale è descritta nel capitolo 6, mentre il
capitolo 7 presenta i criteri di aggiornamento delle tariffe.
A Generazione
Le modalità di approvvigionamento da parte dei
distributori dellenergia elettrica destinata alla fornitura ai clienti vincolati si
modificheranno nel tempo, in conseguenza dellattuazione di quanto disposto dal
decreto legislativo n. 79/99. E possibile individuare due stadi transitori, prima
che si possa raggiungere lassetto istituzionale ed organizzativo previsto per il
mercato elettrico a regime.
Nel primo stadio i distributori-fornitori acquisteranno
lenergia elettrica destinata alla fornitura dei clienti vincolati direttamente dai
produttori per mezzo di contratti bilaterali, in quanto lacquirente unico non sarà
ancora stato istituito, o comunque non avrà raggiunto la piena operatività. Sarà quindi
necessario mantenere una regolazione diretta dei prezzi di cessione dellenergia
elettrica dai produttori ai distributori-fornitori, anche in considerazione del fatto che
le controparti di tali transazioni potrebbero essere parte dello stesso gruppo societario
(come nel caso delle attuali imprese produttrici - distributrici). LAutorità
fisserà un prezzo di cessione allingrosso dellenergia elettrica per la
fornitura ai clienti vincolati.
Nel secondo stadio lacquirente unico, assunta la piena
operatività, si approvvigionerà di energia elettrica e potenza dai produttori sulla base
di contratti stipulati con procedure trasparenti e non discriminatorie, al fine di
garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia
elettrica e, attraverso le imprese distributrici-fornitrici, la fornitura di energia
elettrica. I prezzi di cessione dellenergia elettrica dallacquirente unico ai
distributori-fornitori saranno fissati dallacquirente unico stesso, sulla base di
direttive formulate dallAutorità ai sensi dellart. 4, comma 6, del decreto
legislativo n. 79/99. Le direttive dellAutorità prevederanno che i prezzi di
cessione siano fissati ad un livello tale da coprire i costi sostenuti
dallacquirente unico per lapprovvigionamento dellenergia elettrica dai
produttori, nonché i costi di funzionamento dellacquirente unico stesso.
A decorrere dall1 gennaio 2001 l'acquisto e la vendita
dell'energia elettrica all'ingrosso (includendo le transazioni tra produttori ed
acquirente unico) potranno avvenire sulla base di offerte gestite dal gestore del mercato,
come previsto dallart. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99. Il prezzo di
cessione dellenergia elettrica dallacquirente unico ai distributori-fornitori
rifletterà i prezzi ai quali lacquirente unico acquisterà tale energia, attraverso
il sistema delle offerte organizzato dal gestore del mercato o con contratti bilaterali,
maggiorati di una componente a copertura dei costi di funzionamento dellacquirente
unico.
Il prezzo di cessione dai produttori ai distributori-fornitori nel primo stadio e,
successivamente, dallacquirente unico ai distributori-fornitori, opportunamente
modificato per tenere conto delle perdite di energia elettrica nel trasporto fino ai
clienti finali, determinerà il valore della componente di tariffa a copertura dei costi
di acquisto dellenergia elettrica.
Lacquirente unico sarà obbligato ad acquistare
"economicamente", ovvero acquistare alle migliori condizioni disponibili. Dal
punto di vista della regolazione tariffaria risulta necessario assicurarsi che
lacquirente unico abbia accesso a condizioni di approvvigionamento (condizioni
offerte direttamente dai produttori e prezzi prevalenti nel sistema delle offerte
organizzato dal gestore del mercato) basate sui costi di produzione dellenergia
elettrica, come avverrebbe qualora il settore della generazione di energia elettrica fosse
caratterizzato da attiva concorrenza tra produttori.
Peraltro, l'assetto della generazione elettrica prefigurato dal decreto
legislativo n. 79/99, nel quale lEnel Spa manterrebbe, anche dopo l1 gennaio
2003, il controllo di una quota prossima al 50% dell'energia elettrica prodotta e
importata in Italia calcolata come media su base triennale, fa ritenere che permanga,
almeno per alcuni anni, una posizione dominante nella generazione dell'energia elettrica
(e nella vendita dell'energia elettrica all'ingrosso). LAutorità dovrà di
conseguenza esercitare, almeno sino a quando permarrà la posizione dominante di un
singolo soggetto, le funzioni di controllo dei prezzi rientranti nelle proprie competenze,
nelle forme della sorveglianza sul mercato dellenergia elettrica allingrosso
in relazione a criteri da essa fissati per la negoziazione del prezzo (prezzo di
riferimento), e, solo se necessario, attraverso la determinazione di un prezzo di cessione.
Il prezzo di cessione che
lAutorità fisserà nel primo stadio transitorio si applicherà alla cessione di
energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nei vari periodi di tempo.
Analogamente, il prezzo di riferimento utilizzato successivamente ai fini di sorveglianza
non sarà differenziato per tipologia di impianto. Ai soli fini del loro aggiornamento,
tali prezzi si articoleranno in due componenti, una a copertura dei costi fissi e una a
copertura dei costi variabili.
B Trasmissione
I costi di trasmissione dell'energia elettrica
riconosciuti nei vincoli tariffari riflettono i corrispettivi che i distributori-fornitori
devono versare al gestore della rete di trasmissione nazionale per il trasporto
dell'energia elettrica dagli impianti di produzione alle reti di distribuzione. Questi
corrispettivi, fissati dall'Autorità, hanno struttura e livello analoghi a quelli
previsti, dalla deliberazione n. 13/99, per il vettoriamento dell'energia elettrica sulle
reti in alta e altissima tensione, con l'introduzione delle modifiche rese necessarie dal
diverso contesto di applicazione.
Con i corrispettivi riscossi, il gestore della rete di
trasmissione nazionale, oltre a finanziare la propria attività, riconosce ai proprietari
delle infrastrutture di trasporto facenti parte della rete di trasmissione nazionale
canoni a copertura dei costi di esercizio e di manutenzione e della remunerazione degli
investimenti.
C Distribuzione e vendita ai clienti
vincolati
I costi dellattività di distribuzione
dell'energia elettrica e quelli relativi allattività di vendita riconosciuti nei
vincoli tariffari sono determinati in base ai costi che, a livello medio nazionale, i
distributori-fornitori sostengono per il trasporto dell'energia elettrica sulle reti di
distribuzione e per lattività di vendita da essi svolta.
Al fine di garantire la tariffa unica nazionale per tipologia di
utenza, dovendo tener conto di significative differenze nei costi di distribuzione e
vendita dell'energia elettrica tra diversi ambiti territoriali del Paese, l'Autorità
intende introdurre, contestualmente al nuovo ordinamento tariffario, un sistema di
perequazione di tali costi. Ciò permette di assicurare la copertura dei costi
riconosciuti dell'attività di distribuzione e vendita ai clienti vincolati in ciascun
ambito territoriale, pur facendo riferimento, nella fissazione dei vincoli tariffari, al
livello medio nazionale dei costi riconosciuti. Il sistema di perequazione prevede che i
soggetti distributori-fornitori che operano in ambiti territoriali che, per le
caratteristiche dell'utenza, inclusa la sua composizione e struttura, e le caratteristiche
del territorio, presentano costi di distribuzione e vendita inferiori alla media nazionale
contribuiscano a finanziare l'attività di distribuzione e vendita in aree caratterizzate
da costi di distribuzione superiori alla media nazionale. Il riferimento esclusivo alle
caratteristiche dell'utenza e del territorio, del tutto al di fuori del controllo
dell'impresa, nel determinare la dinamica del sistema di perequazione assicura che tale
sistema lasci inalterate le proprietà incentivanti dell'efficienza tipiche di una
regolazione tariffaria basata sul metodo del price cap.
Costi sostenuti nellinteresse generale e
oneri generali afferenti al sistema elettrico
La legge n.481/95 prevede che lAutorità nello stabilire e aggiornare la tariffa
base assicuri il recupero dei costi sostenuti nellinteresse generale; a tal fine la
legge indica i parametri e gli elementi di riferimento che lAutorità deve
considerare nel determinare le modalità per il recupero dei costi.
Senza interventi sulle disposizioni relative alle prestazioni imposte
per recuperare i costi sostenuti nellinteresse generale, si verrebbe a creare una
situazione nella quale il finanziamento di attività di interesse generale sarebbe
progressivamente posto a carico di una sola parte dellutenza (quella vincolata),
laddove laltra (utenza idonea) trarrebbe beneficio delle utilità generali garantite
attraverso quelle prestazioni senza sostenerne i relativi oneri.
La previsione dellarticolo 3, comma 11, del decreto legislativo
n. 79/99, integra quella dellarticolo 2, comma 12, lettera e), della legge n.
481/95.
Costituiscono costi sostenuti nellinteresse generale e oneri
generali afferenti al sistema elettrico:
- i costi relativi a recuperi di qualità del servizio rispetto a standard prefissati;
- i costi derivanti dalla realizzazione di obiettivi generali di carattere sociale, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- gli oneri connessi alla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili;
- i costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro
normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- i costi derivanti dalladozione di interventi volti al controllo e alla gestione
della domanda attraverso luso efficiente delle risorse.
- la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per
lattività di generazione di energia elettrica, limitatamente alla quota non
recuperabile a seguito dellattuazione della direttiva europea 96/92/CE;
- la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dallattuazione della
direttiva europea 96/92/CE, dellenergia elettrica prodotta da impianti idroelettrici
e geotermoelettrici, già realizzati alla data del 19 febbraio 1997, di proprietà di
imprese produttrici-distributrici e non ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti
del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6;
- i costi connessi allo smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle
attività connesse e conseguenti, in quanto svolte dalla società costituita a tal fine
dallEnel Spa a norma dellart. 13 del decreto legislativo 79/99;
- i costi relativi allattività di ricerca e sviluppo
finalizzata allinnovazione tecnologica di interesse generale per il sistema
elettrico;
- gli oneri derivanti dallapplicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica previste dalle norme primarie richiamate nellart. 2,
comma 2.4 della deliberazione n. 70/97, e dal decreto 19 dicembre 1995 del Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato.
Determinazione del
livello tariffario iniziale
A Metodologia
-
La metodologia utilizzata dallAutorità per la fissazione dei vincoli tariffari
prende a riferimento i costi effettivi del settore dellenergia elettrica. Il vigente
livello tariffario non può infatti essere di guida, essendo rimasto sostanzialmente
invariato dal 1994, quando venne definito sulla base dei costi dellEnel, allora ente
pubblico, come desunti dai dati consuntivi per lesercizio 1992 e dei dati
previsionali relativi allesercizio 1993. Inoltre le determinazioni tariffarie di
allora hanno definito larticolazione delle tariffe per classe di utenza sulla base
di criteri diversi da quello della rispondenza ai costi. La ricognizione degli attuali
costi del settore elettrico è quindi essenziale anche per razionalizzare la struttura
tariffaria per le diverse tipologie di utenza.
-
Nel nuovo ordinamento tariffario si fa riferimento ai costi (unitari) dell'Enel Spa,
quale operatore principale in tutte le fasi del settore, confrontati con i costi delle
altre imprese maggiori esercenti i servizi del settore elettrico, come risultanti dalla
rilevazione, relativa ai dati dell'esercizio 1997, effettuata dall'Autorità nel corso del
1998. Sulla base dei costi effettivi rilevati viene determinato il livello di costo
riconosciuto per ciascuna attività elettrica ai fini della regolazione tariffaria.
Nella fissazione dei parametri tariffari relativi alle attività di
trasmissione, distribuzione e vendita, così come nella determinazione del prezzo di
cessione o di riferimento dellenergia elettrica allingrosso, la metodologia
adottata assicura la copertura dei costi riconosciuti.
-
Per la determinazione dei costi riconosciuti, l'Autorità fa riferimento ai costi
relativi alla gestione caratteristica del servizio elettrico. Sono esclusi i costi di
natura straordinaria e i costi afferenti ad attività non direttamente connesse con il
servizio elettrico. Tra queste attività rientrano, ad esempio, quelle relative alla
sospensione e interruzione del programma nucleare e al servizio di gestione degli impianti
di illuminazione pubblica, mentre la fornitura di energia elettrica ad uso di
illuminazione pubblica è considerata parte del servizio elettrico.
-
Al totale dei costi riconosciuti concorrono:
- i costi operativi, principalmente i costi delle risorse esterne, tra cui il costo del
personale e quello relativo agli acquisti di materiali, e gli ammortamenti delle
immobilizzazioni, calcolati secondo criteri economico-tecnici, e
- una congrua remunerazione del capitale investito.
-
Ai fini del riconoscimento dei costi operativi, l'Autorità fa riferimento ai costi
effettivamente sostenuti dalle imprese esercenti. Questa impostazione privilegia la
continuità nei livelli tariffari. Il nuovo ordinamento tariffario fornisce peraltro
stimoli alle imprese a ridurre i propri costi verso livelli efficienti (si veda il
capitolo 7).
-
Ai fini del riconoscimento di una congrua remunerazione del capitale investito,
lAutorità applica un congruo tasso reale di remunerazione al valore del capitale
investito, che assicura alle imprese elettriche le risorse per la copertura degli oneri
relativi alle forme di finanziamento, vale a dire capitale di rischio e debito,
dell'attività elettrica. Il tasso di rendimento è fissato in modo da garantire ai
portatori di capitale (di rischio e di debito) dell'impresa una remunerazione uguale a
quella che potrebbero ottenere sul mercato investendo in attività con analogo profilo di
rischio.
-
Il riferimento a tassi di rendimento reali è motivato dal fatto che, in un ordinamento
tariffario basato sul metodo del price cap, le tariffe sono aggiornate, di anno in
anno, in modo da garantire livelli reali costanti, a meno di obiettivi di recupero di
efficienza.
-
Nel caso del capitale di rischio, il tasso di rendimento ritenuto congruo viene
determinato utilizzando il metodo del Capital Asset Pricing Model (CAPM), metodo
comunemente impiegato nei mercati finanziari per determinare il rendimento richiesto dagli
investitori per attività caratterizzate da un determinato livello di rischio (si veda
l'appendice 1). Poiché le diverse attività del settore elettrico sono caratterizzate da
profili di rischio diversi, anche in ragione del differente assetto organizzativo e di
mercato, i livelli di remunerazione del capitale di rischio riconosciuti per ciascuna
attività sono diversi.
-
Nel caso dell'indebitamento, lAutorità fa riferimento alle attuali condizioni di
costo, in termini reali, del servizio del debito per le imprese del settore elettrico.
-
Il tasso di rendimento del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital,
WACC) è quindi determinato come media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di
rischio e di quello sul debito, considerando un rapporto tra debito e capitale di rischio
pari a 4/10, tipico, nel contesto europeo, delle imprese operanti nel settore elettrico e
considerato adeguato per la realtà italiana, utilizzando la seguente formula:


dove:
= capitale di rischio
= indebitamento
= tasso di rendimento del
capitale di rischio
= tasso di rendimento
sullindebitamento
= aliquota fiscale per il
calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari.
-
Il livello del costo medio ponderato del capitale è aumentato per permettere la
copertura degli oneri tributari a carico dellimpresa, tenendo conto dell'effetto
complessivo dell'aliquota fiscale pagata sull'utile prima delle imposte. Nell'attuale
regime fiscale, il livello dell'aliquota fiscale sull'utile ante imposte risulta diverso
rispetto allaliquota utilizzata nella determinazione dello scudo fiscale degli oneri
finanziari, in quanto gli stessi oneri non sono deducibili dalla base imponibile
dellimposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
-
I livelli, ritenuti congrui dall'Autorità, del tasso di
remunerazione del capitale di rischio, del tasso di remunerazione del debito ed il
risultante tasso di rendimento del capitale investito per le diverse attività del settore
elettrico sono presentati nella tabella che segue.
Attività del settore elettrico |
Tasso di remunerazione del capitale di
rischio (1) |
Tasso di remunerazione del debito (2) |
Tasso di rendimento del capitale
investito |
Generazione |
9.6% |
3.6% |
7.9% |
Trasmissione |
6.4% |
3.6% |
5.6% |
Fornitura |
8.9% |
3.6% |
7.4% |
(1) Valori corretti per assicurare la copertura degli
oneri tributari, utilizzando unaliquota pari al 46%
(2) Valori calcolati considerando unaliquota per lo scudo fiscale
del debito pari al 37% e corretti per assicurare la copertura degli oneri tributari,
utilizzando unaliquota pari al 46%.
-
Nella valutazione del capitale investito, a cui applicare i tassi di remunerazione
presentati nella precedente tabella, i mercati finanziari internazionali fanno di norma
riferimento al metodo del valore attuale dei flussi di cassa futuri. Tale metodo non è
utilizzabile per le determinazioni tariffarie relative a imprese monopoliste soggette a
regolazione poiché, in questo caso, le tariffe dipenderebbero da un valore del capitale
investito a sua volta dipendente dal livello tariffario, attuale e futuro, che si intende
determinare. Nella prassi regolatoria la circolarità tra tariffe e valore del capitale
dell'impresa è interrotta facendo riferimento, nella determinazione del capitale
investito, al costo di rimpiazzo del capitale fisico dell'impresa, in luogo del valore
attuale dei flussi di cassa futuri.
-
Nel caso in esame, la valutazione del capitale investito fa
riferimento al valore contabile del capitale investito dellEnel Spa, al netto della
quota economico-tecnica del fondo ammortamento. La scelta è fondata sulle seguenti
considerazioni:
- l'Enel Spa ha proceduto, nel 1994, alla rivalutazione delle voci che costituiscono il
capitale investito, per cui il valore delle immobilizzazioni tecniche è stato rettificato
per allinearlo a quello attribuibile con riguardo alla loro consistenza, alla loro
capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa,
e ai valori di mercato;
- la rivalutazione è stata basata su una relazione di stima redatta in data 2 dicembre
1994 dalla banca d'affari Kleinwort Benson Limited, che a sua volta si è avvalsa di una
perizia indipendente effettuata dalla società American Appraisal Italia srl, è stata
deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Enel Spa e autorizzata con decreto del
Ministro del tesoro;
- il valore assunto può essere ritenuto un idoneo indicatore del valore di rimpiazzo
dell'impresa nel 1997, dato il basso livello di inflazione registrato negli anni tra il
1994 e il 1997 e la graduale, ma inevitabile obsolescenza tecnologica delle infrastrutture
preesistenti. In particolare, il tasso annuale di obsolescenza tecnologica implicito
nell'impostazione seguita è pari al 3,5%, equivalente ad una vita tecnologica media di
circa 29 anni, che appare congrua per linsieme degli impianti e delle infrastrutture
elettrici.
Il valore di rimpiazzo del capitale investito a cui verrà fatto
riferimento nella fissazione dei livelli tariffari allinizio del secondo periodo di
regolazione potrà derivare, in alternativa ai valori contabili, da una stima peritale che
lAutorità commissionerà ad una società specializzata.
B Generazione
-
Il prezzo di cessione dellenergia elettrica dai generatori ai
distributori-fornitori per la fornitura ai clienti vincolati, al netto della quota a
copertura dei costi di combustibile, sarà fissato per lanno 2000 nella misura
risultante dallapplicazione del metodo descritto nella precedente sezione A e sarà
compreso tra 46 e 48 lire/kWh, pari al valore medio unitario dei costi fissi riconosciuti
dallAutorità per la produzione nazionale. La quota a copertura dei costi di
combustibile sarà fissata pari al costo unitario variabile riconosciuto dellenergia
elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili
commerciali, come definito dalla deliberazione n. 70/97.
Tale livello del prezzo di cessione appare remunerativo per un nuovo
operatore che entri nel mercato elettrico, essendo certamente non inferiore ai livelli di
ricavo unitario prevalenti sui mercati internazionali. Livelli superiori costituirebbero
fonte di rendita per i nuovi entranti.
-
Il prezzo di cessione o di riferimento, includendo una
componente a copertura dei costi variabili di combustibile e, per la restante parte,
basandosi sui costi fissi della produzione elettrica nazionale, risulterà, rispetto alla
situazione attuale, in una maggiore valorizzazione:
- della generazione idroelettrica e geotermoelettrica delle imprese
produttrici-distributrici, dal momento che il prezzo di cessione o di riferimento
includerà una componente a copertura dei costi variabili (di combustibile), che invece
questi impianti non sostengono e per i quali nel sistema vigente non viene riconosciuto un
contributo tariffario (si veda lappendice 2);
- dellenergia elettrica importata a condizioni più favorevoli rispetto ai costi
medi nazionali, alla quale non potrà non essere applicato il medesimo prezzo di cessione
o di riferimento che si applicherà allenergia elettrica di produzione nazionale.
-
Questa maggiore valorizzazione,
qualora fosse lasciata a beneficio delle imprese produttrici-distributrici ed
importatrici, creerebbe posizioni di rendita per le imprese stesse e genererebbe un onere
per il sistema elettrico, come conseguenza diretta del processo di liberalizzazione,
imponendo ai consumatori maggiori esborsi tariffari non basati su maggiori costi.
Nel caso dellenergia elettrica prodotta da impianti idroelettrici
e geotermoelettrici, tale conseguenza deve essere evitata assoggettando questa energia a
maggiorazioni ai corrispettivi di accesso e di uso delle reti di trasporto, ai sensi
dellart. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, fino alla scadenza delle
attuali concessioni di derivazione dacqua per usi idroelettrici e di utilizzo delle
risorse geotermiche a scopo termoelettrico. Il gettito di queste maggiorazioni potrà
essere utilizzato per compensare "stranded cost" che dovessero manifestarsi e
non trovassero altro riconoscimento o impiegato per il finanziamento di oneri generali
afferenti al sistema elettrico, tra cui, ad esempio, quelli relativi alla promozione
dellenergia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
Nel caso delle importazioni di energia elettrica, lAutorità
provvederà a determinare modalità e condizioni di ripartizione della capacità di
interconnessione con lestero, non già utilizzata da contratti di lungo termine in
essere alla data del 19 febbraio 1997, ai sensi dellart. 10, comma 2, del decreto
legislativo n. 79/99, anche attraverso meccanismi di mercato.
-
Il prezzo di cessione o di riferimento, fissato con le modalità sopra definite, una
volta corrisposte le maggiorazioni previste al paragrafo 6.17, risulta in un ricavo medio
unitario per la generazione di energia elettrica significativamente inferiore rispetto a
quello implicito negli attuali livelli tariffari. A questo proposito occorre considerare
che:
- lart. 1, comma 1, della legge n. 481/95, prevede che lAutorità,
nellesercizio delle sue funzioni di regolazione, assicuri condizioni di economicità
e redditività ai soggetti esercenti e che il sistema tariffario debba armonizzare gli
obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti con gli obiettivi generali di
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2000 - 2003,
con riferimento alla definizione del nuovo ordinamento tariffario per il settore
elettrico, afferma che gli obiettivi di "efficienza economica e finanziaria delle
tariffe sono conseguibili attraverso interventi sulle tariffe e sui corrispettivi che, a
partire dagli attuali livelli, ne determinino una graduale riduzione, secondo meccanismi
predefiniti, in modo da stimolare politiche aziendali volte alla riduzione dei costi, allo
sviluppo degli investimenti ed allimpiego di nuove tecnologie in una prospettiva di
stabilità di lungo periodo".
-
Pertanto, al fine di garantire la gradualità nel passaggio al
nuovo ordinamento tariffario, lAutorità intende riconoscere per gli anni 2000 e
2001, allenergia elettrica prodotta dalle imprese elettriche aventi il diritto, ad
eccezione di quella ammessa ai contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato
interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n.
34/90), e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92), una ulteriore
componente del prezzo di cessione o di riferimento, stimabile in circa 6 lire/kWh. Questa
componente potrà essere compensata con le maggiorazioni ai corrispettivi di accesso e di
uso delle reti di trasporto, come delineate nel paragrafo 6.17, qualora dovute.
-
Inoltre, lEnel Spa beneficerà della maggiore
valorizzazione che il prezzo di cessione o di riferimento assicurerà allenergia
elettrica importata sulla base di contratti di lungo termine in essere alla data del 19
febbraio 1997, come detto nel paragrafo 6.16. Questa maggiore valorizzazione, che si
evidenzierà nel corso della durata dei contratti, potrà essere attualizzata
dallEnel Spa attraverso;
- la cessione di tali contratti, ove ciò sia possibile;
- il ricorso a contratti bilaterali, fisici o finanziari, nei quali vengono cedute a un
terzo operatore, contro un corrispettivo a pronti, cioè corrisposto interamente
allatto della cessione, rispettivamente, lenergia elettrica importata o la
maggiore valorizzazione di tale energia.
C Trasmissione, distribuzione e
vendita ai clienti vincolati
-
Per le attività di trasmissione, distribuzione e vendita ai clienti vincolati il
passaggio ai nuovi livelli tariffari, determinati secondo la metodologia sopra esposta e
già applicata con la deliberazione n. 13/99 in materia di condizioni tecnico-economiche
del servizio di vettoriamento dellenergia elettrica, si colloca in un percorso di
riduzione graduale a partire dai livelli tariffari attuali.
-
Per lanno 2000:
- nel caso del trasporto di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, i
corrispettivi che i distributori-fornitori dovranno pagare al gestore della rete di
trasmissione nazionale saranno fissati in linea con i corrispettivi di vettoriamento
introdotti dalla deliberazione n. 13/99. Questi corrispettivi consentiranno al gestore
della rete di trasmissione nazionale di riconoscere canoni ai proprietari delle
infrastrutture rientranti nellambito della rete stessa. Nel caso dellEnel Spa,
relativamente alla consistenza, al 18 febbraio 1999, delle infrastrutture di trasmissione,
come definita dalla stessa società, tali canoni consentiranno la copertura dei costi
relativi allattività di trasmissione, nella misura riconosciuta dallAutorità
e pari a 1384 miliardi di lire. Ciò comporta una riduzione di circa il 9% rispetto alla
quota stimata dei ricavi tariffari dellEnel Spa per il 1999 destinata alla copertura
dei costi di trasmissione;
- nel caso delle attività di distribuzione e vendita, i parametri della relativa
componente della tariffa saranno fissati in modo da assicurare allEnel Spa,
relativamente allassetto e alla consistenza, al 18 febbraio 1999, di tali attività,
come definite dalla stessa società, la copertura dei costi relativi alle attività di
distribuzione e vendita, nella misura riconosciuta dallAutorità e pari a 10260
miliardi di lire. Ciò comporta una riduzione di circa il 10% rispetto alla quota stimata
dei ricavi tariffari dellEnel per il 1999 destinata alla copertura dei costi di
distribuzione e vendita.
Dinamica tariffaria
Per quanto riguarda la dinamica tariffaria, la legge n. 481/95 prevede meccanismi
differenziati di aggiornamento tariffario, distinguendo tra:
- componente tariffaria a copertura dei costi relativi ai combustibili fossili e
all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali ed importata, per la quale è
previsto un meccanismo di aggiornamento automatico, basato su criteri predefiniti
dall'Autorità e correlato all'andamento del mercato;
- componente tariffaria a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e vendita,
per la quale è previsto l'aggiornamento con il metodo del price cap.
Per quanto invece riguarda laggiornamento delle componenti dei
vincoli tariffari e delle maggiorazioni a copertura dei costi sostenuti
nellinteresse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (di cui
al capitolo 5), la legge non prevede specifici meccanismi. Queste componenti vengono
pertanto aggiornate dallAutorità secondo le necessità di gettito per la copertura
di tali costi ed oneri.
A Generazione
Come illustrato nella sezione B del capitolo 4, la componente dei vincoli tariffari a
copertura dei costi relativi all'acquisto dell'energia elettrica dall'acquirente unico (o
in un primo tempo, direttamente dai produttori) riflette i prezzi di approvvigionamento di
energia da parte dell'acquirente unico (o dei distributori-fornitori), attraverso il
sistema delle offerte gestito dall'operatore di mercato, o direttamente dai produttori.
Laggiornamento periodico del prezzo di cessione o di riferimento sarà effettuato
dall'Autorità utilizzando modalità distinte per la parte commisurata alla copertura dei
costi fissi della produzione di energia elettrica e per la parte commisurata alla
copertura dei costi di combustibile. La parte commisurata alla copertura dei costi fissi
sarà mantenuta constante, in termini nominali, fino al 31 dicembre 2002. Tale parte
potrà in seguito variare, anche tenendo conto di stime peritali che lAutorità
potrà commissionare ad una società specializzata. La parte commisurata alla copertura
del costo del combustibile verrà fissata, per ogni bimestre, pari al costo unitario
variabile riconosciuto dellenergia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che
utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito dalla deliberazione n. 70/97.
B Trasmissione, distribuzione e
vendita ai clienti vincolati
La componente tariffaria a copertura dei costi di trasmissione, di distribuzione e
vendita è soggetta a:
- una dinamica tariffaria all'interno del periodo durante il quale le tariffe sono
automaticamente aggiornate secondo criteri predefiniti (nel seguito: periodo di
regolazione);
- la rideterminazione del livello tariffario allinizio del successivo periodo di
regolazione.
La durata del periodo di regolazione per le attività di trasmissione, distribuzione e
vendita a clienti vincolati viene fissata in quattro anni, in considerazione della
necessità di fornire alle imprese un elevato grado di certezza sui futuri livelli
tariffari.
Allinterno del periodo di regolazione, viene regolata con il metodo del price
cap la dinamica:
- dei corrispettivi di trasmissione;
- della componente dei vincoli tariffari a copertura dei costi di distribuzione e delle
attività di vendita;
- dei corrispettivi di vettoriamento.
Il metodo adottato implica che la variazione annuale del livello
tariffario, in termini reali, corrisponda a un obiettivo di aumento di efficienza.
Allinterno del primo periodo di regolazione, i corrispettivi unitari di
trasmissione, che finanziano i canoni riconosciuti ai proprietari delle infrastrutture
comprese nellambito della rete di trasmissione nazionale, saranno aggiornati
applicando una riduzione annuale, in termini reali, pari al 4%. I parametri relativi
allattività di trasmissione contenuti nella tariffa saranno aggiornati in modo da
consentire ai distributori-fornitori di recuperare dallutenza quanto corrisposto al
gestore della rete di trasmissione nazionale a titolo di corrispettivi di trasmissione.
Analogamente, i parametri della componente tariffaria riguardante le attività di
distribuzione e vendita saranno aggiornati applicando una riduzione annuale, in termini
reali, pari al 4%. I corrispettivi di vettoriamento seguiranno una dinamica analoga. Tali
obiettivi di variazione sono in linea con quelli attualmente applicati in altri paesi
europei (si veda lappendice 3).
Nel periodo di regolazione le imprese saranno stimolate a perseguire aumenti di
produttività poiché la dinamica dei parametri è prefissata e quindi ogni miglioramento
introdotto ha positivi effetti sulla redditività delle imprese stesse. Va anche notato
che nel nuovo ordinamento tariffario proposto dallAutorità tale effetto di stimolo
si estende per una durata media superiore a quella del periodo di regolazione. Infatti
l'Autorità, a motivo dei tempi tecnici occorrenti per la raccolta e lelaborazione
dei dati, nella fissazione dei livelli tariffari per lanno 2000 fa riferimento ai
costi relativi allesercizio 1997. Qualsiasi recupero di produttività ottenuto dalle
imprese negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 andrà a beneficio delle stesse imprese fino
alla successiva revisione del livello tariffario che avverrà al termine del primo periodo
di regolazione, cioè con decorrenza dal 2004, e che presumibilmente assumerà come
riferimento i dati relativi allesercizio 2001. Analogamente, assumendo una durata di
quattro anni anche per il secondo periodo di regolazione, con tasso di riduzione annuale
dei livelli tariffari da definire, ogni ulteriore recupero di produttività conseguito
dalle imprese negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 rimarrà a totale beneficio delle stesse
fino allanno 2008, quando il livello tariffario verrà rivisto facendo
presumibilmente riferimento ai dati relativi allesercizio 2005. Conseguentemente,
anche se in occasione della revisione periodica delle tariffe al termine di ciascun
periodo di regolazione i nuovi livelli tariffari venissero determinati esclusivamente in
relazione ai costi medi delle imprese, i benefici derivanti da aumenti di produttività
conseguiti dalle imprese verrebbero trasferiti ai consumatori con un differimento
variabile da tre a sei anni. Per un periodo medio di quattro anni e mezzo le imprese
potrebbero dunque beneficiare dalle riduzioni dei costi conseguite.
Al fine di accentuare lo stimolo per le imprese ad aumentare la produttività, viene
stabilito che i livelli tariffari allinizio del successivo periodo di regolazione
siano determinati in modo da ripartire tra le imprese e lutenza le eventuali
riduzioni dei costi che siano state conseguite nel periodo precedente grazie ad aumenti di
produttività che eccedano la misura predeterminata con la riduzione del 4% annuo nei
parametri tariffari.
Nella ripartizione del beneficio tra imprese e utenti, la quota
lasciata alle imprese sarà non superiore al 50%. Si tiene in ciò conto del fatto che
investimenti finalizzati a incrementi di produttività entrano, allinizio del
successivo periodo di regolazione, a far parte del capitale investito cui è assicurata la
remunerazione.
Pertanto, il livello tariffario per il primo anno del secondo periodo di regolazione
verrà determinato:
- definendo, per ciascuna attività, un livello dei costi non più alto del valore medio
tra i costi rilevati per lanno di riferimento (lultimo per il quale i dati di
costo saranno tempestivamente disponibili, presumibilmente il 2001 per il periodo di
regolazione 2004 2007) ed i livelli dei ricavi tariffari per lo stesso anno, come
determinati dalla dinamica tariffaria definita allinizio del periodo di regolazione;
- individuando, sulla base del suddetto livello dei costi, i nuovi livelli tariffari;
- aggiornando questi livelli attraverso una loro riduzione annuale, in termini reali, del
4%, per il periodo intercorrente tra lanno di riferimento e lanno di
applicazione.
Regolazione della qualità del servizio e
livelli tariffari
L'Autorità intende introdurre un meccanismo che colleghi i livelli di continuità del
servizio con i livelli tariffari. In tema di continuità del servizio, in un contesto come
quello italiano, caratterizzato da forti divari tra i diversi ambiti territoriali del
Paese, lAutorità persegue il duplice obiettivo di promuovere miglioramenti dei
livelli di continuità nelle zone in cui questi sono oggi meno soddisfacenti (Centro-Sud)
e di salvaguardare e innalzare gli attuali livelli di continuità laddove questi sono già
al di sopra della media nazionale.
La promozione di miglioramenti nella continuità del servizio sarà basata su un
meccanismo di contributi a riconoscimento dei risultati raggiunti, in termini di riduzione
della durata e del numero di interruzioni, e viceversa di sanzioni nel caso di mancato
rispetto dei livelli di riferimento definiti dallAutorità. È in corso di
definizione un provvedimento dellAutorità che introduca un sistema di indicatori di
continuità (in termini di frequenza e durata delle interruzioni) comune per tutti i
soggetti esercenti. Il meccanismo di promozione di miglioramenti nella continuità del
servizio potrà entrare in funzione, anche contestualmente al completamento del riordino
del sistema tariffario, avvalendosi dei dati di continuità rilevati secondo la
metodologia definita dall'Autorità.
Ricavi delle imprese elettriche nel nuovo
ordinamento tariffario
Nel nuovo ordinamento tariffario, i ricavi delle imprese elettriche operanti nelle
attività di produzione derivano dalla cessione di energia elettrica alle imprese
distributrici-fornitrici, all'acquirente unico, ai clienti idonei serviti attraverso
contratti bilaterali o al sistema delle offerte gestito dall'operatore di mercato. I
prezzi di tali cessioni coprono lintero costo di produzione di energia elettrica,
incluso quindi il costo relativo ai combustibili, in ciò sostituendo lattuale
sistema dei contributi di conguaglio ai costi di energia gestito dalla Cassa conguaglio
per il settore elettrico a favore delle imprese produttrici-distributrici.
Come delineato nel paragrafo 4.6, la cessione dellenergia elettrica
allingrosso da parte dei produttori avverrà inizialmente sulla base di un prezzo di
cessione fissato dallAutorità e, una volta che lacquirente unico avrà
assunto la piena funzionalità, sulla base di prezzi concordati tra produttori e
acquirente unico o attraverso il sistema delle offerte gestito dal gestore del mercato. In
queste condizioni risulta difficile formulare previsioni su quale potrà essere la
dinamica dei ricavi per i generatori derivanti dalla cessione di energia elettrica.
Nel caso dellattività di produzione delle attuali imprese
produttrici-distributrici, ulteriori ricavi deriveranno, per gli anni 2000 e 2001, dalla
ulteriore componente del prezzo di cessione o di riferimento di cui al paragrafo 6.19.
Inoltre, le stesse imprese saranno ammesse alla compensazione dei costi non recuperabili
relativi allattività di generazione, come delineato nel capitolo 10.
Tenuto conto di ciò, e sulla base dei previsti livelli dei prezzi di riferimento che
lAutorità utilizzerà a fini di sorveglianza del mercato, si può stimare che, nel
caso dellEnel Spa, a parità di consistenza del parco degli impianti di generazione
e di livello dei prezzi dei combustibili, i ricavi complessivi afferenti
allattività di generazione si ridurranno, nel 2003, di circa il 18% rispetto ai
ricavi tariffari che si stima siano destinati nel 1999 dalla stessa società alla
copertura dei costi di generazione.
Nel caso del gestore della rete di trasmissione nazionale, i ricavi sono principalmente
determinati dai corrispettivi per l'accesso alla rete stessa ed al suo uso.
Nel caso dei soggetti proprietari delle infrastrutture incluse nellambito della
rete di trasmissione nazionale, i ricavi sono rappresentati dai canoni riconosciuti dal
gestore della rete di trasmissione nazionale.
Nel caso delle imprese distributrici-fornitrici, i ricavi derivano principalmente da:
- ricavi da vendita all'utenza vincolata, entro i limiti stabiliti dai vincoli tariffari;
- ricavi da vendita a clienti idonei;
- ricavi derivanti da corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di distribuzione;
- contributi (positivi o negativi) di perequazione
territoriale;
- contributi per il raggiungimento (o viceversa sanzioni per il
mancato raggiungimento) da parte dell'impresa di livelli di continuità del servizio
definiti dallAutorità.
I contributi di cui al punto d), che possono essere positivi (a favore
dell'impresa) o negativi (a carico dell'impresa) sono gestiti da un sistema di
perequazione che non ha ripercussioni dirette sull'utenza. I contributi di cui al punto e)
sono finanziati da una maggiorazione tariffaria, a carico di tutta l'utenza elettrica
nazionale, come delineato nel capitolo 5. Viceversa eventuali sanzioni potranno tradursi
in riduzioni tariffarie.
Gli effetti del nuovo ordinamento tariffario sui ricavi delle attività di trasmissione,
distribuzione e vendita sono stati delineati nei paragrafi 6.22 e 7.6. Per il complesso
delle attività che costituiscono la gestione caratteristica del servizio elettrico
(generazione, trasmissione, distribuzione e vendita), il nuovo ordinamento tariffario
comporterà, nel caso dellEnel Spa, una riduzione, tra il 1999 ed il 2003, dei
ricavi a copertura dei costi di tali attività stimabile in circa il 17%, a parità di
livello dei prezzi dei combustibili. Leffettivo andamento dei ricavi dellEnel
Spa negli anni a venire dipenderà peraltro dalle decisioni che gli amministratori della
società assumeranno riguardo ai contratti di importazione di energia elettrica, come
indicato nel paragrafo 6.20.
Liberalizzazione
del settore elettrico: costi non recuperabili
La transizione da un sistema soggetto a regolazione tariffaria ad un sistema nel quale,
almeno per quanto riguarda l'attività di generazione di energia elettrica, è previsto un
assetto concorrenziale, può rendere impossibile, per le imprese
produttrici-distributrici, il recupero di parte dei costi già sostenuti per lo sviluppo
del parco di generazione (stranded cost). Potranno quindi emergere minusvalenze
relativamente a investimenti effettuati e costi non recuperabili in relazione ad impegni
contrattuali assunti in passato.
I costi non recuperabili sostenuti dalle imprese
produttrici-distributrici fino alla data del 18 febbraio 1999 saranno ammessi al
meccanismo di compensazione previsto per gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico. Tale meccanismo potrà essere finanziato attraverso una quota del corrispettivo
di uso delle reti di trasporto dellenergia elettrica.
Allo stesso fine sarà utilizzato il gettito delle maggiorazioni ai corrispettivi di uso
delle reti per il trasporto dellenergia elettrica prodotta dagli impianti
idroelettrici e geotermoelettrici, di cui al paragrafo 6.17. Qualora questo gettito fosse
in eccesso al fabbisogno del meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili,
leccedenza potrebbe essere destinata al finanziamento di altre attività di
interesse generale afferenti al sistema elettrico.
Al fine dellammissibilità al meccanismo di compensazione deve trattarsi di costi
non recuperabili:
- che derivino da investimenti rispetto ai quali la maggior parte dei costi sono riferiti
ad obbligazioni assunte anteriormente al 19 febbraio 1997 o da impegni contrattuali
assunti prima della stessa data, aventi giustificazione di opportunità economica nel
momento e nel contesto in cui furono decisi, o che comunque siano stati imposti
all'impresa da atti di normazione primaria o secondaria ovvero da atti di amministrazione
e di programmazione, e
- che emergano come diretta conseguenza dallattuazione in Italia della direttiva
europea 96/92/CE.
Rientrano nella definizione:
- gli investimenti in impianti di generazione di energia elettrica in servizio, purché
rispettino il vincolo di cui alla lettera a), esclusi quelli ammessi a contribuzione ai
sensi dei provvedimenti Cip n. 34/90 e n. 6/92;
- gli impegni contrattuali assunti dallEnel Spa per limportazione di gas
naturale dalla Nigeria.
Per ciascuna delle due categorie individuate, la quantificazione dei costi non
recuperabili da ammettere a compensazione in favore delle imprese che li hanno sostenuti
deve comunque essere effettuata considerando che:
- la capacità dell'impresa di recuperare i costi connessi ad investimenti e a impegni
contrattuali assunti varia nel tempo. Ciò dipende principalmente dall'effettivo grado di
liberalizzazione raggiunto dal mercato dellenergia elettrica e dal prezzo ricavato
dalla vendita dellenergia elettrica allingrosso. Lesatta quantificazione
del livello dei costi non recuperabili, anche se sulla base di criteri predefiniti, può
quindi solo essere determinata a posteriori;
- fino a quando lAutorità determinerà il prezzo di cessione o di riferimento per
lenergia elettrica allingrosso, la quantificazione dei costi non recuperabili
dovrà avvenire rispetto a tale prezzo.
Il meccanismo di quantificazione dei costi non recuperabili ammessi a compensazione fa
riferimento a formule che consentono, anno per anno, di stabilire il valore di tali costi.
Tale meccanismo, così come le modalità del rimborso alle imprese che li hanno sostenuti
dei costi non recuperabili, devono essere compatibili con la direttiva europea 96/92/CE e
con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
A Investimenti in impianti di
generazione di energia elettrica
Nel caso degli investimenti in impianti di generazione, il meccanismo si applicherà
unicamente nei confronti degli impianti ammessi a compensazione dei costi non
recuperabili. Questi includono gli impianti in servizio rispetto ai quali la maggior parte
dei costi sono riferiti ad obbligazioni assunte anteriormente al 19 febbraio 1997, ad
esclusione degli impianti ammessi a contribuzione ai sensi dei provvedimenti Cip n. 34/90
e n. 6/92. Il decreto legislativo n. 79/99 prevede infatti che lenergia prodotta da
questi ultimi impianti venga ceduta al gestore della rete di trasmissione nazionale a
prezzi fissati dallAutorità; per questa energia elettrica non si determinano quindi
costi non recuperabili.
Alla fine di ciascun anno lAutorità determinerà
lammontare dei costi non recuperabili ammessi a compensazione per il complesso degli
impianti ammessi, utilizzando una formula del tipo:

dove:
- CNR
rappresenta lammontare dei costi non recuperabili ammessi a compensazione
nellanno per il complesso degli impianti ammessi;
- RR
rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti dallAutorità, relativamente
agli impianti ammessi a compensazione dei costi non recuperabili, per la copertura dei
costi operativi (ad esclusione del costo del combustibile), degli ammortamenti calcolati
sulla base di aliquote economico-tecniche e di una congrua remunerazione del capitale
investito, e ai contratti di importazione di energia elettrica. Tale valutazione dovrà
tener conto di casi particolari, tra cui eventuali interventi di ripotenziamento o
trasformazione degli impianti per i quali le relative obbligazioni sono state assunte
successivamente al 19 febbraio 1997;
- Vcnr,J è definito come:

dove
- CtJ è costo unitario variabile riconosciuto
dellenergia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano
combustibili fossili commerciali, come definito dallart. 6 della deliberazione n.
70/97, relativo al J-esimo bimestre (con J = 1,
, 6);
- VJ è il prezzo dellenergia elettrica
allingrosso nel bimestre J, espresso in lire/kWh;
- kWhJ è la somma della produzione complessiva di energia
elettrica, nel bimestre J, degli impianti dellimpresa e dellenergia elettrica
importata
Inizialmente il prezzo VJ dellenergia elettrica
allingrosso relativo al mercato vincolato sarà determinato dallAutorità,
sotto forma di prezzo di cessione o di riferimento, come delineato nei paragrafi 4.4 e
4.6. Successivamente allo sviluppo di condizioni concorrenziali nellattività di
generazione, il prezzo dellenergia elettrica allingrosso verrà determinato
come media dei prezzi rilevati per le transazioni sul sistema delle offerte organizzato
dal gestore del mercato e dei prezzi delle transazioni bilaterali.
Il meccanismo sarà operante dall1 gennaio 2000 e si applicherà per un periodo di
sette anni.
Nella formula di cui al paragrafo 10.7, il parametro CNR rappresenta la differenza tra i
costi fissi riconosciuti dallAutorità e la quota dei ricavi, destinabile alla
copertura dei costi fissi, ottenuta da cessione di energia elettrica.
Questa quota dei ricavi può essere insufficiente a coprire i costi
fissi. In tal caso una parte dei costi fissi riconosciuti non sarà recuperabile dalla
cessione di energia elettrica sul mercato, e il parametro CNR assumerà valore positivo.
Nei casi in cui la quota dei ricavi destinabile alla copertura dei costi fissi sia
superiore ai costi fissi riconosciuti, limpresa beneficerà di una plusvalenza,
evidenziata da un valore negativo del parametro CNR.
Ai fini dellapplicazione del meccanismo di compensazione dei costi non
recuperabili, lenergia elettrica si assume ceduta al prezzo VJ, anche
qualora venga venduta sul mercato libero, mentre i costi dei combustibili sono calcolati
utilizzando il costo unitario variabile riconosciuto dellenergia elettrica prodotta
da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, come definito
dallart. 6 della deliberazione n.70/97.
I ricavi da cessione di energia elettrica destinabili alla copertura dei costi fissi
dipendono dal tipo di impianto. Nel caso degli impianti termoelettrici, tali ricavi sono
pari ai ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica al netto dei costi del
combustibile. Nel caso degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, sono destinabili
alla copertura dei costi fissi gli interi ricavi da cessione di energia elettrica, non
essendovi costi di combustibile da coprire, a meno che allenergia elettrica prodotta
dallimpianto non si applichino le maggiorazioni ai corrispettivi di uso delle reti
di trasporto, di cui al paragrafo 6.17; in questo ultimo caso, ai fini
dellapplicazione del meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili,
limpianto idroelettrico o geotermoelettrico è assimilato agli impianti
termoelettrici.
Il ricavo complessivamente ottenuto da una impresa che serve unicamente il mercato
vincolato comprenderà il ricavo da cessione dellenergia elettrica al prezzo VJ
ed il contributo a compensazione dei costi non recuperabili CNR, e sarà quindi pari a
. Il ricavo complessivamente ottenuto da una
impresa che serve unicamente il mercato libero comprenderà il ricavo derivante dalla
cessione dellenergia elettrico al prezzo P, liberamente contrattato, e il contributo
a compensazione dei costi non recuperabili, e sarà quindi pari a
. Il meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili
proposto non dà pertanto luogo a distorsioni nella scelta delle imprese di utilizzare i
propri impianti di generazione per la fornitura del mercato libero o del mercato
vincolato, in quanto il contributo ricevuto è indipendente dalla destinazione della
produzione e dal prezzo a cui, nel caso di vendita dellenergia elettrica sul mercato
libero, la produzione è ceduta.
Il contributo a copertura dei costi non recuperabili dipende dal prezzo di cessione o di
riferimento per lenergia elettrica allingrosso fissato dallAutorità e,
in prospettiva, dal prezzo prevalente sul mercato. Tanto minore è tale prezzo, e tanto
minori sono quindi i ricavi ottenibili dalla vendita di energia elettrica
allingrosso, tanto maggiore è il contributo a copertura dei costi non recuperabili.
Il meccanismo proposto assicura quindi alle imprese la copertura di un livello prefissato
di costi fissi di generazione, indipendentemente dalle quantità di energia elettrica
effettivamente venduta e dai prezzi di cessione o di riferimento fissati
dallAutorità, o, in prospettiva, dal prezzo di mercato, per tale energia. Vengono
in questo modo ridotte le incertezze per limpresa sulla possibilità di coprire i
propri costi fissi nel nuovo assetto liberalizzato del settore elettrico.
Il meccanismo assicura lutilizzo efficiente degli impianti di generazione in
quanto, come nel regime attualmente vigente, il costo variabile riconosciuto nel prezzo di
cessione allenergia elettrica prodotta da qualsiasi impianto di generazione per il
mercato vincolato è indipendente dal tipo di impianto. È pertanto stimolato
lutilizzo degli impianti a costo variabile inferiore.
Al fine di assicurare la neutralità del meccanismo dei costi non recuperabili rispetto
alle scelte imprenditoriali dei diversi soggetti, nel caso di cessione ad un terzo
operatore di impianti ammessi al meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili,
il cessionario subentra nei crediti e negli oneri derivanti dallapplicazione del
meccanismo delineato, limitatamente agli impianti acquisiti. Il livello dei ricavi
riconosciuti RR per limpresa cedente verrà diminuito dei ricavi riconosciuti
relativi agli impianti ceduti. Per lacquirente, il meccanismo di quantificazione si
applicherà utilizzando un livello dei ricavi riconosciuti RR pari al ricavo riconosciuto
degli impianti acquisiti e facendo riferimento alla produzione annuale degli stessi
impianti.
Nel caso in cui la cessione mediante vendita di impianti avvenga entro
il 31 dicembre 2002 con procedure trasparenti e competitive, lacquirente non sia
collegato allimpresa cedente e lo stesso acquirente non controlli, anche attraverso
altre società di un gruppo di imprese di cui è parte, una quota superiore al 20% della
capacità di generazione o importazione di energia elettrica in Italia, limpresa
cedente può richiedere allAutorità che gli impianti ceduti vengano esclusi, a
partire dalla data di cessione, dal meccanismo descritto e che si proceda alla
liquidazione, a titolo di compensazione per costi non recuperabili, della differenza tra
valore contabile degli impianti ceduti alla data della cessione, al netto
dellammortamento economico-tecnico, e valore di cessione degli impianti stessi.
Il meccanismo per la copertura dei costi non recuperabili non dovrà indurre
comportamenti da parte dei soggetti che controllano gli impianti ammessi a compensazione
tali da compromettere lefficienza del sistema ed il regolare funzionamento del
mercato elettrico. In particolare, il meccanismo per la copertura dei costi non
recuperabili dovrà essere coerente con il principio, illustrato al paragrafo 6.17, della
riallocazione delle rendite idroelettriche e geotermoelettriche dovute
allapplicazione allenergia elettrica prodotta da tutti gli impianti di uno
stesso prezzo di cessione, comprendente anche una componente a copertura dei costi
variabili relativi al combustibile.
B Impegni contrattuali per
limportazione di gas naturale dalla Nigeria
Nel caso degli impegni contrattuali di lungo termine assunti dallEnel Spa
anteriormente al 19 febbraio 1997 per limportazione di gas naturale liquefatto dalla
Nigeria, i costi non recuperabili ammessi a compensazione si riferiscono agli eventuali
maggiori oneri derivanti dalla sopravvenuta forzata rilocalizzazione degli impianti di
atterraggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto. Lammontare dei costi non
recuperabili ammesso a compensazione sarà determinato, ogni anno, come una frazione di:

dove:
- CNR
rappresenta lammontare dei costi non recuperabili ammessi a compensazione,
al netto di eventuali incrementi di valorizzazione,
rappresenta il costo unitario di
importazione del gas naturale di provenienza nigeriana nel bimestre J (con J = 1,
,
6), come definito sulla base degli impegni contrattuali assunti anteriormente al 19
febbraio 1997;
rappresenta la valutazione del gas
naturale impiegato nella generazione di elettricità nel bimestre J, come determinato
dalla deliberazione n. 70/97;
- GNJ rappresenta la quantità di gas naturale importata utilizzata nel
bimestre J.
Il meccanismo sarà operante dall1 gennaio 2000 e si applicherà per un periodo di
sette anni.
Nel caso di cessione dallEnel Spa ad un terzo operatore degli impegni contrattuali
di lungo termine per limportazione di gas naturale dalla Nigeria ammessi al
meccanismo di compensazione dei costi non recuperabili, il cessionario subentra nei
crediti e negli oneri derivanti dallapplicazione del meccanismo delineato,
limitatamente agli impegni contrattuali acquisiti.
Valutazione del capitale investito a fini
regolatori e valore delle imprese elettriche
Come posto in evidenza nel capitolo 6, la valutazione del capitale investito a fini
regolatori è in generale diversa dal valore dell'impresa quale può emergere sul mercato
azionario, né può esistere una relazione univoca tra i due valori, in quanto:
- il soggetto che ha la responsabilità di regolazione basa le proprie determinazioni
tariffarie su dati certi, conoscibili al momento della valutazione, mentre gli
investitori, nel valutare una impresa, fanno principale riferimento all'attualizzazione di
flussi finanziari futuri, basati su previsioni e attese, necessariamente incerte, dei
ricavi tariffari, della dinamica dei costi anche alla luce dell'innovazione tecnologica e
dei recuperi di produttività, e del livello degli investimenti;
- il soggetto che ha la responsabilità di regolazione si limita a considerare il capitale
investito nell'attività soggetta a regolazione tariffaria, mentre le imprese elettriche
in molti casi, e in misura crescente, svolgono anche attività non soggette a regolazione
tariffaria, sia nello stesso settore elettrico, sia diversificandosi in altri settori. Il
valore di mercato di una impresa elettrica riflette dunque le prospettive di sviluppo
dell'impresa e il suo posizionamento di mercato con riferimento al complesso delle sue
attività.
Per illustrare i possibili rapporti tra valutazione del capitale
investito a fini regolatori e valore di mercato dell'impresa è possibile riferirsi alle,
seppur limitate, esperienze di altri paesi europei (si veda lappendice 4).
L'esperienza inglese mostra come il valore di mercato di una impresa elettrica possa
essere sensibilmente diverso dal valore del capitale investito della stessa impresa
adottato a fini regolatori. In occasione delle numerose e recenti acquisizioni di società
di distribuzione dell'energia elettrica in Inghilterra e Galles, si è notato come la
valutazione di mercato di tali società sia risultata pari ad un livello tra il 50% ed il
200% superiore alla valutazione del capitale investito adottata, nello stesso anno,
dallOffice of Electricity Regulation (il regolatore inglese) a fini della
regolazione delle tariffe elettriche.
Interessanti indicazioni emergono dal caso della Spagna, dove esistono valori di mercato
delle imprese elettriche. Poiché la determinazione tariffaria in Spagna non è basata su
criteri e valori pubblicati, è stata effettuata una valutazione del capitale investito
utilizzando gli stessi parametri adottati dallAutorità per il caso italiano. Il
valore del capitale investito che ne risulta è sostanzialmente in linea con il valore di
mercato delle imprese elettriche spagnole.
Anche la limitata esperienza italiana degli ultimi mesi conferma questa regolarità. Nel
caso dellAem Spa di Milano e dellAcea Spa di Roma, il valore dellimpresa
desumibile dal prezzo di collocamento in Borsa è risultato superiore, rispettivamente, di
circa il 75% e il 55%, al valore del capitale investito che si può stimare applicando la
metodologia utilizzata dallAutorità (il fatto che le due imprese operano anche in
settori diversi da quello elettrico non toglie significatività allosservazione).
I riferimenti ad altre esperienze estere in contesti paragonabili confermano in ogni
caso che i criteri illustrati nel presente documento, finalizzati alla determinazione
tariffaria e quindi non appropriati alla definizione del valore di mercato di un'impresa,
sono compatibili con valutazioni delle imprese regolate superiori, anche per ammontari
cospicui, rispetto al valore del capitale investito ai fini regolatori.
Implicazioni del nuovo ordinamento
tariffario per i consumatori di energia elettrica
Il nuovo ordinamento tariffario definito e attuato con limpostazione descritta
nella presente nota comporta nei prossimi anni, a parità dei prezzi dei combustibili
impiegati nella generazione di energia elettrica, riduzioni del costo medio
dellenergia elettrica per i consumatori italiani, che nel complesso lo avvicinano ai
valori medi europei, benché le implicazioni siano significativamente diverse per le
diverse tipologie di utenza.
Si stima che, per effetto dellapplicazione del nuovo ordinamento tariffario, gli
utenti vincolati e quelli che, pur avendone titolo, scelgono sia pure in via transitoria
di non ricorrere alle forniture sul mercato libero, beneficeranno, fin dallanno
2000, di una riduzione tariffaria media compresa tra 12 e 14 lire/kWh, rispetto ai livelli
del 1999. Tale riduzione presuppone una invarianza nel costo dei combustibili fossili
commerciali rispetto ai livelli attuali. Presuppone inoltre una costanza delle componenti
dei vincoli tariffari a copertura di costi sostenuti nellinteresse generale e degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico. Sono da prevedere variazioni tariffarie
molto differenziate tra tipologie di utenti a motivo del necessario riallineamento delle
tariffe applicate a ciascuna tipologia di utenti ai costi che possono essere attribuiti
alla tipologia stessa, in modo da eliminare o attenuare gli attuali sussidi incrociati.
Si prevede che laggiornamento automatico dei parametri tariffari relativi alle
attività di trasmissione, distribuzione e vendita, secondo il metodo del price cap,
comporti una ulteriore riduzione media in termini nominali del costo dellenergia
elettrica per gli utenti vincolati, sempre al netto delle variazioni delle componenti dei
vincoli tariffari a copertura di costi sostenuti nellinteresse generale e degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresa tra 1 e 1,5 lire/kWh in ciascuno
dei tre anni 2001, 2002 e 2003. LEnel Spa e le altre imprese elettriche trarranno
beneficio dal fatto che i costi, che sono prevalentemente fissi, si distribuiranno su
crescenti quantità vendute e potranno anche diminuire a motivo degli attesi incrementi di
efficienza. Inoltre, labolizione, dall1 gennaio 2002, della componente
tariffaria a copertura dellulteriore componente del prezzo di cessione o di
riferimento per le attuali imprese produttrici-distributrici, descritta nel paragrafo
6.19, consentirà una ulteriore riduzione del livello tariffario medio di circa 4
lire/kWh.
I clienti idonei che si approvvigioneranno sul mercato libero si troveranno a
beneficiare, a partire dal 2001 e per i due anni successivi, di una riduzione media
annuale in termini reali del 4% nei corrispettivi di vettoriamento stabiliti dalla
deliberazione n. 13/99. Quindi nel caso di inflazione pari all1,5 % si avrà una
diminuzione in termini nominali del 2,5 % allanno.
Leffetto complessivo per lEnel Spa del riordino del sistema tariffario sui
ricavi a copertura dei costi della gestione caratteristica delle attività elettriche,
nellipotesi di prezzi dei combustibili stabili, è stimato in una riduzione di circa
il 17% nel prossimo quadriennio, rispetto ai ricavi previsti per il 1999. Esso recupera in
parte, a vantaggio dei consumatori, leffetto positivo che è stato determinato dalla
stazionarietà delle tariffe negli ultimi anni, pur in presenza di inflazione bassa e
volumi di vendita crescenti.
Appendice 1 Metodo
del Capital Asset Pricing Model per la determinazione del tasso di rendimento richiesto
dal mercato per il capitale di rischio di imprese elettriche
Il Capital Asset Pricing Model (CAPM), ipotizza che ad ogni
singolo investimento sia associata una parte di rischio che è caratteristica di quella
specifica attività e che può essere eliminata attraverso la diversificazione degli
investimenti ed una parte che è ineliminabile poiché comune allintero mercato,
definito rischio sistematico. Secondo il CAPM il tasso di rendimento richiesto dagli
investitori sul capitale di rischio di una attività è tanto più alto quanto maggiore è
il rischio sistematico di questa attività.
La remunerazione del capitale di rischio deve garantire agli
investitori un premio per esporsi al rischio sistematico che, essendo correlato con
l'andamento del mercato finanziario, non può essere evitato attraverso una opportuna
politica di diversificazione di portafoglio. Il rischio non sistematico, non giustifica
invece un premio di rendimento per gli investitori, in quanto gli stessi possono ridurlo,
fino praticamente ad eliminarlo, attraverso la diversificazione di portafoglio.
Il rendimento atteso dagli investitori, in una qualsiasi attività i
caratterizzata da un determinato livello rischio sistematico b
, è fissato dal CAPM come:
ri = rf + b i
pr
dove:
- rf è il tasso di rendimento di attività prive di rischio,
- pr è il premio per il rischio di mercato, ovvero il premio, rispetto al rendimento di
attività prive di rischio, che gli investitori richiedono per detenere attività con
rischio pari a quello medio di mercato,
- b i è la misura del rischio sistematico
dellattività. Tale parametro indica il grado di rischio sistematico, e quindi non
diversificabile, di una attività. Per diversificazione degli investimenti si intende una
combinazione di investimenti tale che il rischio complessivo del portafoglio sia minore
della somma dei rischi associati alle attività che lo compongono, se prese singolarmente.
La regolazione tariffaria mira a contemperare gli interessi degli
utenti con lequilibrio economico-finanziario delle imprese regolate; pertanto il
rischio sistematico per le imprese è generalmente ridotto. La seguente tabella mostra i
valori del parametro di rischio sistematico b adottati
dallAutorità per le diverse attività elettriche soggette a regolazione tariffaria,
o a vigilanza, determinati sulla base di un campione di imprese elettriche europee
operanti nelle varie attività del settore elettrico.
Attività elettriche |
Generazione |
Trasmissione |
Fornitura |
parametro b |
0.87 |
0.43 |
0.76 |
Appendice 2 - Liberalizzazione del mercato e valorizzazione della
produzione di energia elettrica
L'attuale ordinamento tariffario prevede l'erogazione di
contributi da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico alla generazione di
energia elettrica differenziati per tipologia di impianto e soggetto produttore.
Nel caso delle imprese produttrici-distributrici, è possibile
distinguere tra:
- energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che
utilizzano combustibili fossili commerciali, anche in combinazione con rifiuti o con
combustibili da essi derivati, per la quale, oltre alla quota di tariffa a copertura dei
costi fissi della generazione, viene riconosciuto un contributo ai costi di energia;
- energia elettrica prodotta da nuovi impianti che utilizzano
fonti di energia rinnovabili o assimilate, per la quale, oltre alla quota di tariffa a
copertura dei costi fissi della generazione, viene riconosciuto un contributo a titolo di
costo evitato di combustibile, simile al contributo ai costi di energia, e, di norma per i
primi otto anni di esercizio dell'impianto, una ulteriore componente incentivante;
- energia elettrica prodotta da altri impianti (in pratica, impianti idroelettrici e
geotermoelettrici preesistenti), per la quale non viene riconosciuto alcun contributo
oltre alla quota di tariffa a copertura dei costi fissi della generazione.
Nel caso degli impianti termoelettrici che utilizzano combustibili
fossili commerciali, il contributo ai costi di energia di cui alla lettera a) trova
giustificazione nei costi del combustibile utilizzato da questi impianti. Nel caso dei
nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, il contributo di cui alla
lettera b) assicura, in combinazione con lulteriore componente incentivante, il
sostegno e l'incentivazione di queste tipologie di impianto, in alcuni casi caratterizzate
da basso impatto ambientale ma da tecnologie innovative ad elevati costi.
Nel caso di impianti gestiti da terzi produttori, il prezzo di cessione
per l'energia elettrica ceduta alla rete pubblica include, in tutti i casi, una componente
a titolo di costo evitato di combustibile (o a questo assimilabile). Anche in questo caso,
tale componente sostiene ed incentiva la produzione con tecnologie a basso impatto
ambientale ma caratterizzate da elevati costi.
L'attuale sistema tariffario prevede dunque contributi differenziati
per tipologia di impianto. Ma a tutta la produzione di energia elettrica, con la sola
eccezione di quella da impianti idroelettrici e geotermoelettrici preesistenti gestiti da
imprese produttrici-distributrici, viene riconosciuto un contributo ai costi di energia o
a titolo di costo evitato di combustibile. Una tale differenziazione nel sistema
contributivo alla produzione di energia elettrica non è compatibile con un assetto
liberalizzato della generazione. In un assetto liberalizzato, è inevitabile che si formi,
in ciascun periodo di tempo, un unico prezzo (di mercato) dell'energia elettrica
(all'ingrosso), che tutti i produttori riceveranno, indipendentemente dalla tipologia di
impianto utilizzato.
Rispetto alla situazione attuale, la liberalizzazione della generazione
elettrica e l'instaurarsi di meccanismi trasparenti e concorrenziali di determinazione del
prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso determinano un aumento della valorizzazione
dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici preesistenti
delle imprese produttrici-distributrici, il cui valore sul mercato viene allineato a
quello dell'energia elettrica prodotta da altri impianti, spesso caratterizzati da costi
maggiori.
La liberalizzazione del settore e la creazione
di un mercato dell'energia elettrica all'ingrosso pongono quindi in evidenza una rendita
economica associata all'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e
geotermoelettrici. L'insorgere di tale rendita deriva dalla disponibilità di una risorsa
scarsa (l'acqua o le risorse geotermiche per uso elettrico), che nell'attuale sistema non
viene appropriatamente valorizzata. Questa rendita deve essere valutata e riallocata: essa
sarà utilizzata per compensare "stranded cost" che dovessero manifestarsi e non
trovassero altro riconoscimento o impiegata per il finanziamento di oneri generali
afferenti al sistema elettrico, tra cui, ad esempio, quelli relativi alla promozione
dellenergia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
Appendice 3 -
Riferimenti internazionali per la fissazione dell'obiettivo di variazione del tasso
annuale di produttività delle imprese elettriche
Alcuni riferimenti internazionali per quanto riguarda la
fissazione, a fini regolatori, dell'obiettivo di incremento annuale di produttività per
il settore dellenergia elettrica, sono offerti da Francia, Inghilterra e Galles, e
Norvegia.
A Francia
Anche se il settore elettrico francese non è sottoposto
a regolazione da parte di una autorità indipendente, il Contratto di impresa stipulato
nel marzo 1997 tra Governo ed Electricité de France prevede che, tra il 1997 e la fine
del 2000, le tariffe all'utenza diminuiscano in termini reali del 13,5%, equivalente ad
una riduzione media annua pari a circa il 4%.
B Inghilterra e Galles
In Inghilterra e Galles, nel 1996, in occasione
dell'ultima revisione tariffaria per l'attività di trasmissione, lOffice of
Electricity Regulation ha:
- disposto una riduzione tariffaria del 20% per il 1997;
- fissato l'obiettivo annuo di incremento di produttività per il periodo 1998-2001 pari
al 4%.
L'effetto combinato delle due decisioni ha riallineato il livello
tariffario per l'attività di trasmissione su valori equivalenti a quelli che si sarebbero
avuti nel caso di incrementi annuali di produttività del 4% per l'intero periodo dalla
privatizzazione di National Grid Company, la società di trasmissione nazionale.
Per quanto riguarda l'attività di distribuzione, in occasione delle
ultime due revisioni dei livelli tariffari, una revisione periodica effettuata nel 1994 ed
una revisione supplementare effettuata l'anno successivo, hanno comportato:
- per gli anni 1995-1996, una riduzione del livello tariffario in misura compresa, per le
diverse società regionali di distribuzione, tra l'11% e il 17%, con una riduzione media
del 14%;
- per gli anni 1996-1997, una ulteriore riduzione del livello tariffario in misura
compresa, per le diverse società regionali di distribuzione, tra il 10% e il 13%, con una
riduzione media dell'11,5%;
- la fissazione di un obiettivo annuale di incremento di produttività pari al 3% per il
periodo fino al 2000.
L'effetto combinato di queste tre decisioni ha riallineato il livello
tariffario per l'attività di distribuzione di tutte le società regionali su valori
equivalenti a quelli che si sarebbero avuti nel caso di incrementi annuali di
produttività del 3% per l'intero periodo dalla privatizzazione delle società stesse.
C Norvegia
In Norvegia, l'obiettivo di produttività per le imprese
operanti nelle attività di trasmissione e distribuzione è stato fissato, nel 1997, pari
al 2% annuo.
Appendice 4 - Riferimenti
internazionali sul rapporto tra valutazione del capitale investito a fini regolatori e
valutazione di mercato delle imprese elettriche
Le esperienze delle imprese di distribuzione di energia
elettrica dell'Inghilterra e del Galles e delle imprese elettriche integrate spagnole
rappresentano casi significativi delle relazioni che intercorrono tra valutazioni delle
imprese effettuate a fini regolatori ed il loro valore di mercato. Nel primo caso emerge
che i valori assegnati alle imprese elettriche dai mercati finanziari possono essere assai
diversi, e assai maggiori, della valutazione del capitale investito utilizzata a fini
regolatori. L'esperienza spagnola dimostra che il valore di mercato di imprese integrate
può non essere significativamente diverso da quello che si ottiene applicando i parametri
valutativi utilizzati, per il caso italiano, dall'Autorità.
A Le imprese di distribuzione di
energia elettrica dell'Inghilterra e del Galles
Nel caso delle imprese di distribuzione di energia
elettrica dell'Inghilterra e del Galles è stato effettuato un confronto tra la
valutazione del capitale investito ai fini regolatori e la valutazione di mercato delle
imprese effettuata ai fini di acquisizione.
Il valore del capitale investito stimato dallOffice of
Electricity Regulation nel 1995 (definito come Regulatory Asset Base, RAB) risulta
pari al valore di privatizzazione del periodo 1990-1991 aggiornato per tenere conto di
investimenti addizionali e degli ammortamenti effettuati in ogni esercizio successivo.
Tale valore è stato poi stimato anche per gli esercizi successivi al 1995 con lo stesso
criterio utilizzato dallOffer, sulla base dei bilanci delle imprese redatti ai fini
regolatori.
Delle 12 imprese regionali di distribuzione inglesi, ben 10 sono state
oggetto di acquisizione da parte di altre imprese nel corso degli anni dal 1995 al 1998.
Il confronto tra il prezzo di cessione ed il valore del capitale investito determinato ai
fini regolatori è evidenziato nella seguente tabella.
Impresa elettrica |
Premio di mercato rispetto al RAB |
Anno di cessione |
East Midlands Electricity |
99% |
1998 |
London Electricity |
77% |
1998 |
Manweb |
92% |
1995 |
Midlands Electricity |
136% |
1996 |
Northern Electric |
55% |
1996 |
Norweb |
150% |
1995 |
Seeboard |
195% |
1995 |
Swalec |
117% |
1995 |
Sweb |
88% |
1995 |
Yorkshire Electricity |
104% |
1997 |
Dai dati emerge una differenza elevata tra la valutazione del capitale
investito a fini regolatori ed il prezzo di acquisizione. Tale prezzo può essere inteso
come valore di mercato dell'impresa, che tiene conto delle prospettive future anche sulla
base di eventuali sinergie tra l'impresa acquirente e l'impresa acquisita.
B Le imprese elettriche integrate
spagnole
Nel caso delle imprese elettriche integrate spagnole la
valutazione di mercato, pari alla somma tra la capitalizzazione di mercato ed il debito
nominale, è stata confrontata con una ipotetica valutazione del capitale investito
effettuata impiegando i parametri valutativi utilizzati dall'Autorità a fini della
regolazione tariffaria per il caso italiano.
Per ciascuna fase della filiera elettrica sono stati utilizzati i
seguenti valori medi unitari, rispetto ai parametri tecnici maggiormente rilevanti:
- per gli impianti di generazione, il valore del capitale investito per unità di potenza
installata (pari a 652.000 lire/kW);
- per la rete in altissima ed alta tensione, il valore del capitale investito per km di
linea (pari a 138.962.000 lire/km);
- per la rete in media e di bassa tensione, il valore del capitale investito per km di
linea (pari a 23.618.000 lire/km) o, in alternativa, il valore del capitale investito per
utente (pari a 821.000 lire/utente);
- per l'attività di vendita, il valore del capitale investito per utente (pari a 80.000
lire/utente).
Questi valori medi unitari sono stati moltiplicati per i relativi
parametri tecnici dell'impresa elettrica analizzata. Il valore del capitale investito
così determinato è stato confrontato con il valore di mercato delle imprese elettriche
spagnole per gli esercizi 1997 e 1998, ottenuto sulla base di stime di operatori
finanziari. La tabella che segue pone in evidenza le differenze percentuali tra il valore
di mercato ed il valore del capitale investito stimato come si è detto.
Impresa elettrica |
Premio di mercato rispetto al valore del
capitale investito calcolato con il metodo del costo di rimpiazzo |
Endesa. |
-9% |
Union Fenosa |
32% |
Iberdrola |
6% |
Lesperienza delle imprese elettriche spagnole
mostra come la metodologia utilizzata dallAutorità per la determinazione del valore
del capitale investito a fini della regolazione tariffaria possa portare a valutazioni
delle imprese elettriche sostanzialmente in linea con il valore di mercato delle stesse
imprese elettriche.