Al fine di incoraggiare quanti si trovano sottoposti a usura al ricorso all'Autorità giudiziaria, la legge rende disponibile una chance che dovrebbe attenuare la capacità ricattatoria del prestatore. Con l'intervento dell'autorità giudiziaria, dopo il rinvio a giudizio dell'imputato, la parte offesa può chiedere la cancellazione o la sospensione della pubblicazione del protesto di un titolo sottoscritto all'usuraio. L'apparente semplicità del dispositivo tuttavia si scontra con un limite: proprio il rinvio a giudizio del presunto usuraio dilaziona i tempi e fa constatare l'avvenuta grave esclusione della parte offesa dal sistema ufficiale del credito. Del resto l'anticipazione del provvedimento - nella fase delle indagini - ne comprometterebbe la segretezza.
Se si considera questa norma, insieme a quella connessa, che apre la strada alla riabilitazione dei "protestati", si comprende come la possibilità di ottenere la cancellazione o la sospensione della procedura di protesto di titoli rilasciati a garanzia è una misura di grande impatto perché tocca l'elemento essenziale delle transazioni d'affari: il bene "fiducia". Il rischio di perdere questo "asset fiduciario" sul mercato legale - tanto essenziale, quanto delicato e cagionevole - si è rivelato un potente motore della domanda di prestito a usura, che costituisce spesso l'ultimo mezzo per evitare di compromettere rapporti critici con creditori bancari.
Quando gli istituti di credito, constatano un'insolvenza procedono, soprattutto nel caso di grossi importi (in genere superiori ai 50 milioni di lire), alla chiusura del conto avanzando richiesta di decreto ingiuntivo al presidente del Tribunale. Rappresenta una costante la richiesta di una provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con l'esenzione dai termini del precetto, in modo da poter aggredire immediatamente il patrimonio, in specie dell'imprenditore. Il bollettino dei protesti viene addotto unitamente ai pignoramenti di ordine mobiliare e immobiliare per sollecitare l'immediata concessione del decreto ingiuntivo esecutivo. Quest'ultimo, ai sensi del codice di procedura civile, consente di iscrivere immediatamente l'ipoteca sul debito. Tenuto conto dell'immediata chiusura dei conti che si verifica a seguito delle insolvenze, ciò consentiva al magistrato di adottare una provvisoria esecuzione senza sentire la parte onerata, la quale avrebbe potuto farsi valere soltanto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo. La nuova regolamentazione postulata e in parte anticipata dalla legge n. 108, laddove consente di non finire o di essere cancellati dal bollettino dei protesti, lascia un maggior respiro, "impedendo di fatto all'istituto di credito, quando non ci siano altri profili di particolare gravità, di avanzare richieste di decreti provvisoriamente esecutivi che indubbiamente sono esiziali per la parte che li subisce."(*).
Dunque, con la misura di sospensione del protesto - e con la prospettiva della riabilitazione - da una parte si sottrarrà la vittima di un patto usurario al ricatto della perdita di onorabilità nella comunità degli affari, e di conseguenza le eviterà la definitiva soppressione della sua identità di soggetto d'impresa. Dall'altra parte, però questa opportunità può risultare un incentivo al ricorso a denunce strumentali (peraltro sempre più frequenti). Il dilemma, insomma, di una valutazione di costi e benefici consiste nel dover valutare se prevarrà l'incoraggiamento dei comportamenti virtuosi o se si otterrà, invece una ridotta inibizione di abusi e temerarietà. Anche in questo caso, la chiave di volta per avanzare un'ipotesi sta nell'esperienza accumulata in questi anni negli uffici giudiziari, che ha portato alla rilevazione di una serie di indicatori per separare la richiesta strumentale dalla richiesta fondata. È già prassi diffusa in diverse Procure quella di costituire nella gestione quotidiana del lavoro forti disincentivi alle denunce senza fondamento, che, ad esempio, nei casi controversi, in mancanza di riscontri sufficienti dagli accertamenti, non provvedono a bloccare i pagamenti o la gestione degli effetti, ma al semplice sequestro di fotocopie dei titoli. Viceversa, quando vi sono denunce convergenti su uno stesso indagato, si provvede al sequestro repentino dei titoli anche prima dell'Udienza preliminare.
(*) Testimonianza del Dottor Ebner, presidente di sezione penale del tribunale di Milano, con una lunga esperienza di giudice civile (resoconto stenografico del panel del 27 settembre 1996 dell'Osservatorio della CCIAAdi Milano).
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