Autore: Gianluca Manzi
La legge 16/92 della Regione Liguria prevede interventi a sostegno delle strutture turistico-ricettive.
E' una legge che trae origine dalla precedente legge regionale 48/83, che duro' per soli tre anni, dall'83 all'85. La 16/92 non ha invece limite temporale ed e' sostanzialmente rivolta alla proprieta' delle strutture ricettive liguri per migliorare l'offerta turistica-alberghiera locale. Si tratta di una legge operativa, che concede agevolazioni su mutui decennali per investimenti di costruzione, trasformazione, ristrutturazione, acquisto di immobili destinati ad attivita' turistico-ricettiva. Da quando e' in vigore, la legge e' stata regolarmente rifinanziata, vedendosi stanziare ogni anno un fondo di 500 milioni unitamente all'impegno di erogazione di 500 milioni annui per i successivi 9 anni (in pratica ogni anno si sono impegnati 5.000 milioni), promuovendo investimenti per almeno 20 miliardi all'anno.
Beneficiari.
Sono ammesse ai benefici le aziende esercenti attivita' ricettiva alberghiera e all'aria aperta, come gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici. Iniziative agevolabili. Sono riconosciuti ammissibili le spese per la costruzione e la trasformazione di immobili da adibire ad attivita' ricettiva con una capacita' minima di 60 posti letto per le aziende alberghiere e di 200 ospiti per quelle all'aria aperta, la ristrutturazione e l'ampliamento di aziende ricettive (quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi e villaggi turistici), l'ammodernamento e il miglioramento, dove all'interno di queste ultime voci sono anche incluse le spese relative all'arredo e all'attrezzatura.
E' inoltre prevista la possibilita' di agevolare l'acquisto, da parte del conduttore, dell'immobile in cui abbia svolto attivita' ricettiva da almeno cinque anni, in qualita' di titolare di azienda in attivita' e per il quale preveda comunque interventi di miglioramento a impianti, strutture e attrezzature.
Interventi regionali.
Vengono concessi finanziamenti a tasso agevolato, di durata decennale, non superiori al 70% della spessa ammissibile, con il limite di 1.500 milioni per la costruzione e la trasformazione di immobili, di 1 miliardo per la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto di immobili, di 700 milioni per l'ammodernamento e il miglioramento.
Il tasso applicato ai mutui e' pari al 60% del tasso di riferimento stabilito dal ministero del Tesoro per il credito turistico/alberghiero, vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, o per gli istituti di credito fondiari all'atto dell'erogazione finale. La Regione puo' fornire garanzia sussidiaria per la parte di finanziamento che gli operatori non possono coprire con garanzie proprie, entro il limite massimo di 200 milioni e comunque non oltre il 70% dell'importo mutuato.
Procedure.
Le domande devono essere indirizzate al presidente della giunta e in copia all'istituto di credito convenzionato prescelto entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dalla documentazione occorrente.
Il regolamento fissa in 24 mesi il termine di ultimazione dei lavori nel caso di costruzione, trasformazione, ristrutturazione e ampliamento di immobili, mentre viene fissato in 12 mesi quello relativo alle iniziative di ammodernamento, di miglioramento e di acquisto di immobili.
Gianluca Manzi
Data: 01-08-1996
IL SOLE 24 ORE
ECONOMIA ITALIANA
LinkExchange Member | Free Home Pages at GeoCities |