Legge
22 maggio 1978, n. 194
Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza
(pubblicata sulla G.U. 22 maggio 1978, n. 140)
1. |
Lo Stato
garantisce il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile, riconosce il valore sociale della
maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui
alla presente legge, non è mezzo per il controllo
delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti
locali, nell'ambito delle proprie funzioni e
competenze, promuovono e sviluppano i servizi
socio-sanitari, nonchè altre iniziative necessarie
per evitare che lo aborto sia usato ai fini della
limitazione delle nascite. |
2. |
I consultori
familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n.
405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa
legge, assistono la donna in stato di gravidanza:
a) informandola sui diritti a lei spettanti in base
alla legislazione statale e regionale, e sui servizi
sociali, sanitari e assistenziali concretamente
offerti dalle strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il
rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a
tutela della gestante;
c) attuando direttamente o proponendo allo ente
locale competente o alle strutture sociali operanti
nel territorio speciali interventi, quando la
gravidanza o la maternità creino problemi per
risolvere i quali risultino inadeguati i normali
interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che
potrebbero indurre la donna all'interruzione della
gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o
convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti
dalla legge, della collaborazione volontaria di
idonee formazioni sociali di base e di associazioni
del volontariato, che possono anche aiutare la
maternità difficile dopo la nascita. La
somministrazione su prescrizione medica, nelle
strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi
necessari per conseguire le finalità liberamente
scelte in ordine alla procreazione responsabile è
consentita anche ai minori. |
3. |
Anche per
l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla
presente legge ai consultori familiari, il fondo di
cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n.
405, e’ aumentato con uno stanziamento di L.
50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni
in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto
articolo.
Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi
relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio. |
4. |
Per
l'interruzione volontaria della gravidanza entro i
primi novanta giorni, la donna che accusi
circostanze per le quali la prosecuzione della
gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero
un serio pericolo per la sua salute fisica o
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o
alle sue condizioni economiche, o sociali o
familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il
concepimento, o a previsioni di anomalie o
malformazioni del concepito, si rivolge ad un
consultorio pubblico istituito ai sensi
dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio
1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a
cio’ abilitata dalla regione, o a un medico di sua
fiducia. |
5. |
Il consultorio
e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover
garantire i necessari accertamenti medici, hanno il
compito in ogni caso, e specialmente quando la
richiesta di interruzione della gravidanza sia
motivata dall'incidenza delle condizioni economiche,
o sociali, o familiari sulla salute della gestante,
di esaminare con la donna e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto
della dignita’ e della riservatezza della donna e
della persona indicata come padre del concepito, le
possibili soluzioni dei problemi proposti, di
aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero
alla interruzione della gravidanza, di metterla in
grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e
di madre, di promuovere ogni opportuno intervento
atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli
aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo
il parto.
Quando la donna si rivolge al medico di sua fiducia
questi compie gli accertamenti sanitari necessari,
nel rispetto della dignità e della libertà della
donna; valuta con la donna stessa e con il padre del
concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto
della dignità e della riservatezza della donna e
della persona indicata come padre del concepito,
anche sulla base dell'esito degli accertamenti di
cui sopra, le circostanze che la determinano a
chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa
sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di
carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui
consultori e le strutture socio-sanitarie.
Quando il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra
l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente
l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un
certificato attestante l'urgenza. Con tale
certificato la donna stessa può presentarsi ad una
delle sedi autorizzate a praticare la interruzione
della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso
di urgenza, al termine dell'incontro il medico del
consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, di fronte alla richiesta della
donna di interrompere la gravidanza sulla base delle
circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia
di un documento, firmato anche dalla donna,
attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta
richiesta, e la invita a soprassedere per sette
giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può
presentarsi, per ottenere la interruzione della
gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai
sensi del presente comma, presso una delle sedi
autorizzate. |
6. |
L'interruzione
volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta
giorni, puo’ essere praticata: a) quando la
gravidanza o il parto comportino un grave pericolo
per la vita della donna; b) quando siano accertati
processi patologici, tra cui quelli relativi a
rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro,
che determinino un grave pericolo per la salute
fisica o psichica della donna. |
7. |
I processi
patologici che configurino i casi previsti
dall'articolo precedente vengono accertati da un
medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente
ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che
ne certifica l'esistenza. Il medico puo’ avvalersi
della collaborazione di specialisti. Il medico è
tenuto a fornire la documentazione sul caso e a
comunicare la sua certificazione al direttore
sanitario dell'ospedale per l'intervento da
praticarsi immediatamente.
Qualora l'interruzione della gravidanza si renda
necessaria per imminente pericolo per la vita della
donna, l'intervento puo’ essere praticato anche
senza lo svolgimento delle procedure previste dal
comma precedente e al di fuori delle sedi di cui
all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto
a darne comunicazione al medico provinciale. Quando
sussiste la possibilità di vita autonoma del feto,
l'interruzione della gravidanza può essere
praticata solo nel caso di cui alla lettera a)
dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento
deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la
vita del feto. |
8. |
L'interruzione
della gravidanza è praticata da un medico del
servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale
generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della
legge 12 febbraio 1968, numero 132, il quale
verifica anche l'inesistenza di controindicazioni
sanitarie. Gli interventi possono essere altresì
praticati presso gli ospedali pubblici
specializzati, gli istituti ed enti di cui
all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12
febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui alla
legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n.
754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne
facciano richiesta.
Nei primi novanta giorni l'interruzione della
gravidanza può essere praticata anche presso case
di cura autorizzate dalla regione, fornite di
requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi
ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità
con suo decreto limiterà la facoltà delle case di
cura autorizzate, a praticare gli interventi di
interruzione della gravidanza, stabilendo:
1) la percentuale degli interventi di interruzione
della gravidanza che potranno avere luogo, in
rapporto al totale degli interventi operatori
eseguiti nell'anno precedente presso la stessa casa
di cura;
2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti
per gli interventi di interruzione della gravidanza,
rispetto al totale dei giorni di degenza che
nell'anno precedente si sono avuti in relazione alle
convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai
punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20
per cento e uguali per tutte le case di cura.
Le case di cura potranno scegliere il criterio al
quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi
novanta giorni gli interventi di interruzione della
gravidanza dovranno altresì poter essere
effettuati, dopo la costituzione delle unità
socio-sanitarie locali, presso poliambulatori
pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla
regione.
Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma
dell'articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni,
il documento consegnato alla donna ai sensi del
quarto comma dello stesso articolo costituiscono
titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e,
se necessario, il ricovero. |
9. |
Il personale
sanitario ed esercente le attivita’ ausiliarie non
è tenuto a prendere parte alle procedure di cui
agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per
l'interruzione della gravidanza quando sollevi
obiezione di coscienza, con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve
essere comunicata al medico provinciale e, nel caso
di personale dipendente dello ospedale o dalla casa
di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese
dall'entrata in vigore della presente legge o dal
conseguimento della abilitazione o dall'assunzione
presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette
alla interruzione della gravidanza o dalla
stipulazione di una convenzione con enti
previdenziali che comporti l'esecuzione di tali
prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata
o venire proposta anche al di fuori dei termini di
cui al precedente comma, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale
sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività
specificamente e necessariamente dirette a
determinare l'interruzione della gravidanza, e non
dall'assistenza antecedente e conseguente
all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di
cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad
assicurare lo espletamento delle procedure previste
dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi
di interruzione della gravidanza richiesti secondo
le modalita’ previste dagli articoli 5, 7 e 8. La
regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche
attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata
dal personale sanitario, ed esercente le attività
ausiliarie quando, data la particolarità delle
circostanze, il loro personale intervento è
indispensabile per salvare la vita della donna in
imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si
intende revocata, con effetto, immediato, se chi
l'ha sollevata prende parte a procedure o a
interventi per l'interruzione della gravidanza
previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi
di cui al comma precedente. |
10. |
L'accertamento,
l'intervento, la cura e la eventuale degenza
relativi alla interruzione della gravidanza nelle
circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed
attuati nelle istituzioni sanitarie di cui
all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni
ospedaliere trasferite alle regioni dalla legge 17
agosto 1974, n. 386. Sono a carico della regione
tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o
degenze necessarie per il compimento della
gravidanza nonché per il parto, riguardanti le
donne che non hanno diritto all'assistenza
mutualistica.
Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non
previste dai precedenti commi e gli accertamenti
effettuati secondo quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da
medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro
attività nell'ambito di strutture pubbliche o
convenzionate con la regione, sono a carico degli
enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il
servizio sanitario nazionale. |
11. |
L'ente
ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio
nei quali l'intervento è stato effettuato sono
tenuti ad inviare al medico provinciale competente
per territorio una dichiarazione con la quale il
medico che lo ha eseguito dà’ notizia
dell'intervento stesso e della documentazione sulla
base della quale è avvenuto, senza fare menzione
dell'identita’ della donna. Le lettere b) e f)
dell'articolo 103 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, sono abrogate. |
12. |
La richiesta
di interruzione della gravidanza secondo le
procedure della presente legge è fatta
personalmente dalla donna. Se la donna è di età
inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della
gravidanza è richiesto lo assenso di chi esercita
sulla donna stessa la potestà o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano
seri motivi che impediscano o sconsiglino la
consultazione delle persone esercenti la potestà o
la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il
loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi,
il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il
medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure
di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni
dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso
opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni,
sentita la donna e tenuto conto della sua volontà,
delle ragioni che adduce e della relazione
trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto
non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione
della gravidanza.
Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento
a causa di un grave pericolo per la salute della
minore di diciotto anni, indipendentemente
dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela
e senza adire il giudice tutelare, certifica
l'esistenza delle condizioni che giustificano
l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione
costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza
l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini
dell'interruzione della gravidanza dopo i primi
novanta giorni, si applicano anche alla minore di
diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7,
indipendentemente dall'assenso di chi esercita la
potestà o la tutela. |
13. |
Se la donna è
interdetta per infermità di mente, la richiesta di
cui agli articoli 4 e 6 puo’ essere presentata,
oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o
dal marito non tutore, che non sia legalmente
separato. Nel caso di richiesta presentata
dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il
parere del tutore. La richiesta presentata dal
tutore o dal marito deve essere confermata dalla
donna.
Il medico del consultorio o della struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette
al giudice tutelare, entro il termine di sette
giorni dalla presentazione della richiesta, una
relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla
sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto
dalla donna e sulla gravidanza e specie
dell'infermità mentale di essa nonché il parere
del tutore, se espresso. Il giudice tutelare,
sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati,
decide entro cinque giorni dal ricevimento della
relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il
provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di
cui all'ultimo comma dell'articolo 8. |
14. |
Il medico che
esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a
fornire alla donna le informazioni e le indicazioni
sulla regolazione delle nascite, nonché a renderla
partecipe dei procedimenti abortivi, che devono
comunque essere attuati in modo da rispettare la
dignita’ personale della donna. In presenza di
processi patologici, fra cui quelli relativi ad
anomalie o malformazioni del nascituro, il medico
che esegue l'interruzione della gravidanza deve
fornire alla donna i ragguagli necessari per la
prevenzione di tali processi. |
15. |
Le regioni,
d'intesa con le università e con gli enti
ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del
personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie
sui problemi della procreazione cosciente e
responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul
decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle
tecniche più moderne, piu’ rispettose
dell'integrità fisica e psichica della donna e meno
rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le
regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai
quali possono partecipare sia il personale sanitario
ed esercente le arti ausiliarie sia le persone
interessate ad approfondire le questioni relative
all'educazione sessuale, al decorso della
gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e
alle tecniche per l'interruzione della gravidanza.
Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli
2 e 5, le regioni redigono un programma annuale
d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione
statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari
e assistenziali esistenti nel territorio regionale. |
16. |
Entro il mese
di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello
dell'entrata in vigore della Presente legge, il
Ministro della sanità presenta al Parlamento una
relazione sull'attuazione della legge stessa e sui
suoi effetti, anche in riferimento al problema della
prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le
informazioni necessarie entro il mese di gennaio di
ciascun anno, sulla base di questionari predisposti
dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro
di grazia e giustizia per quanto riguarda le
questioni di specifica competenza del suo Dicastero. |
17. |
Chiunque
cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della
gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un
parto prematuro è punito con la pena prevista dal
comma precedente, diminuita fino alla metà. Nei
casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è
commesso con la violazione delle norme poste a
tutela del lavoro la pena è aumentata. |
18. |
Chiunque
cagiona l'interruzione della gravidanza senza il
consenso della donna e’ punito con la reclusione
da quattro a otto anni. Si considera come non
prestato il consenso estorto con violenza o minaccia
ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si
applica a chiunque provochi l'interruzione della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni
alla donna. Detta pena e’ diminuita fino alla metà
se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma
deriva la morte della donna si applica la reclusione
da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione
personale gravissima si applica la reclusione da sei
a dodici anni; se la lesione personale è grave
questa ultima pena è diminuita. Le pene stabilite
dai commi precedenti sono aumentate se la donna è
minore degli anni diciotto. |
19. |
Chiunque
cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza
senza l'osservanza delle modalità indicate negli
articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a
tre anni. La donna è punita con la multa fino a
lire centomila. Se l'interruzione volontaria della
gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei
casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6
o comunque senza l'osservanza delle modalita’
previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito
con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è
punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando
l'interruzione volontaria della gravidanza avviene
su donna minore degli anni diciotto, o interdetta,
fuori dei casi o senza l'osservanza delle
modalita’ previste dagli articoli 12 e 13, chi la
cagiona è punito con le pene rispettivamente
previste dai commi precedenti aumentate fino alla
metà. La donna non è punibile. Se dai fatti
previsti dai commi precedenti deriva la morte della
donna, si applica la reclusione da tre a sette anni;
se ne deriva una lesione personale gravissima si
applica la reclusione da due a cinque anni; se la
lesione personale è grave questa ultima pena è
diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente
sono aumentate se la morte o la lesione della donna
derivano dai fatti previsti dal quinto comma. |
20. |
Le pene
previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura
l'interruzione della gravidanza sono aumentate
quando il reato è commesso da chi ha sollevato
obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9. |
21. |
Chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice
penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di
professione o di ufficio, rivela l'identità - o
comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi
ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi
previsti dalla presente legge, è punito a norma
dell'articolo 622 del codice penale. |
22. |
Il titolo X
del libro II del codice penale è abrogato. Sono
altresì abrogati il n. 3) del primo comma e il n.
5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice
penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, non è punibile per il
reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia
commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della
presente legge, se il giudice accerta che
sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4
e 6. |
|