LEGGE
25 febbraio 1992, n. 215
Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Art.
1
Principi generali
1. La
presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza
sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne
nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le
disposizioni di cui alla presente legge sono, in
particolare, dirette a:
- favorire la
creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile,
anche in forma cooperativa;
- promuovere la
formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalità delle donne imprenditrici;
- agevolare
l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile;
- favorire la
qualificazione imprenditoriale e la gestione delle
imprese familiari da parte delle donne;
- promuovere la
presenza delle imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti più innovativi
dei diversi settori produttivi.
Art.2
Beneficiari
1.
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i
seguenti soggetti:
- Le società
cooperative e le società di persone, costituite in
misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società
di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi
di amministrazione siano costituiti per almeno i due
terzi da donne, nonché‚ le imprese individuali
gestite da donne, che operino nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio, del turismo e dei servizi;
- Le imprese, o i
loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di
promozione imprenditoriale anche a capitale misto
pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini
professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale riservati per una quota non
inferiore al 70 per cento a donne.
Art.3
Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
1. E'
istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato Fondo,
con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è
stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994,
in ragione di lire dieci miliardi annui.
Art.4
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità
femminili e per l'acquisizione di servizi reali
1. A valere sulle
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti
indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in
data successiva a quella di entrata in vigore della presente
legge, possono essere concessi:
- contributi in
conto capitale fino al 50 per cento delle spese per
impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per
l'acquisto di attività… commerciali e turistiche o di
attività nel settore dell'industria, dell'artigianato,
del commercio o dei servizi, nonché‚ per i progetti
aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e
di innovazione di prodotto, tecnologica od
organizzativa;
- contributi fino al
30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di
servizi destinati all'aumento della produttività,
all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle
tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove
tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonché‚ per lo sviluppo di
sistemi di qualità.
2. Per i
soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei
territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori
italiani colpiti da fenomeni di declino industriale,
individuati con decisione della Commissione delle Comunità
europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989,
e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al
citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti
dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati,
rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.
3.A
valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi
contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle
spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), per le attività ivi previste.
Art.5
Crediti di imposta
1. I
soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere,
in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed
in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di
imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
2. Per
la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge
5 ottobre 1991, n. 317. Con dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
relative modalità di attuazione.
Art.
6
Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni
1. I
criteri e le modalità per la presentazione delle domande e
per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo
4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2.Le
agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri competenti per i settori cui
appartengono i soggetti beneficiari.
Art.7
Revoca e cumulabilità delle agevolazioni
1. Le
agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere
revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per
i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il
venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la
concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le
amministrazioni competenti per la concessione delle
agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i
soggetti beneficiari.
2. Le
agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con
gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché‚
con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle
regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della
spesa ammessa all'agevolazione.
Art.8
Finanziamenti agevolati
1. Ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono
essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e
successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini
previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore
a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni,
ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di
riferimento in vigore per il settore cui appartiene
l'impresa beneficiaria.
2. Per i
soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano
nei territori di cui all'allegato al citato regolamento
(CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con la citata
decisione della Commissione delle Comunità europee del 21
marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di
sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il
tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento
del tasso di riferimento.
3.
L'Istituto centrale per il credito a medio termine
(Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte
le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende
di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo
scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di
praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi
1 e 2.
4. Per
gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito
annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Art.9
Garanzia integrativa
1. I
finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, ovvero, in relazione al settore di
appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di
cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o
del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964,
n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della
citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo
7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata,
su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei
beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del
Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può
essere accordata con deliberazione del comitato previsto
dall'articolo 3 della medesima legge.
Art.10
Comitato per l'imprenditoria femminile
1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituito il Comitato per
l'imprenditoria femminile composto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua
delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di
presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal
Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una
rappresentante degli istituti di credito, da una
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della
cooperazione, della piccola industria, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei
servizi.
2. I
membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene
nominato un supplente.
3. Il
Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti;
per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del
personale e delle strutture messe a disposizione dai
Ministri di cui al comma 1.
4. Il
Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione
generale in ordine agli interventi previsti dalla presente
legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e
l'informazione imprenditorialità femminile.
5. Per
le finalità di cui al presente articolo il Comitato
stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio
centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra
persone aventi specifiche competenze professionali ed
esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per
lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo,
è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a
valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Art.11
Relazione al Parlamento
1.Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
verifica lo stato di attuazione della presente legge,
presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art.12
Iniziative delle regioni
1. Le
regioni, anche a statuto speciale, nonché‚ le province
autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità
coerenti con la presente legge, in accordo con le
associazioni di categoria, programmi che prevedano la
diffusione di informazioni mirate, nonché‚ la
realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza
tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle
attività agevolate dalla presente legge.
2. Per
la realizzazione di tali programmi, le regioni possono
stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati
che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata
esperienza in materia e che siano presenti sull'intero
territorio regionale.
3. Per
la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma
1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui
all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della
spesa prevista.
Art.13
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci
miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno
1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando
l'accantonamento Interventi vari nel campo sociale
(Imprenditorialità femminile).
2. Il
Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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