LEGGE
4 maggio 1983 n. 184
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
1983 n. 133 S.O.)
DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E
DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI
TITOLO I
Dell'affidamento dei minori
Art.
1
Il minore ha diritto di essere
educato nell'ambito della propria famiglia. Tale
diritto é disciplinato dalle disposizioni della
presente legge e dalle altre leggi speciali.
Art.
2
Il minore che sia
temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia,
possibilmente con figli minori, o ad una persona
singola, o ad una comunità di tipo familiare, al
fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione
e l'istruzione.
Ove non sia possibile un
conveniente affidamento familiare, é consentito
il ricovero del minore in un istituto di
assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di
preferenza nell'ambito della regione di residenza
del minore stesso.
Art.
3
L'istituto di assistenza
pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul
minore ricoverato o assistito, secondo le norme
del capo i del titolo x del libro i del codice
civile, fino a quando non si provveda alla nomina
di un tutore, ed in tutti i casi nei quali
l'esercizio della potestà dei genitori o della
tutela sia impedito. All'istituto di assistenza
spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario
di cui all' articolo 5 .
Nel caso in cui i genitori
riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto
deve chiedere al giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale
esercizio.
Art.
4
L'affidamento familiare é
disposto dal servizio locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente
la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche di età inferiore. Il giudice tutelare del
luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
Ove manchi l'assenso dei
genitori esercenti la potestà o del tutore,
provvede il tribunale per i minorenni. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile .
Nel provvedimento di
affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i
tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dello
affidamento ed il servizio locale cui é
attribuita la vigilanza durante l'affidamento con
l'obbligo di tenere costantemente informati il
giudice tutelare od il tribunale per i minorenni,
a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai
sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa
con provvedimento della stessa autorità che lo ha
disposto, valutato l'interesse del minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia di origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso
il periodo di durata previsto ovvero intervenute
le circostanze di cui al comma precedente,
richiede, se necessario, al competente tribunale
per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta
del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di
cui al secondo comma, provvede ai sensi dello
stesso comma.
Art.
5
L'affidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione,
tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile, o del
tutore, ed osservando le prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell' articolo 316
del codice civile .
L'affidatario deve agevolare i
rapporti tra il minore e i suoi genitori e
favorirne il reinserimento nella famiglia di
origine.
Le norme di cui ai commi
precedenti si applicano, in quanto compatibili,
nel caso di minori ospitati presso una comunità
alloggio o ricoverati presso un istituto.
TITOLO II
Dell'adozione
CAPO I
Disposizioni generali
Art.
6
L'adozione é permessa ai
coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra
i quali non sussista separazione personale neppure
di fatto e che siano idonei ad educare, istruire
ed in grado di mantenere i minori che intendono
adottare.
L'età degli adottanti deve
superare di almeno diciotto e di non più di
quaranta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai medesimi
coniugi più adozioni anche con atti successivi.
Art.
7
L'adozione é consentita a
favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto
gli anni quattordici, non può essere adottato se
non presta personalmente il proprio consenso, che
deve essere manifestato anche quando il minore
compia l'età sopraindicata nel corso del
procedimento. Il consenso dato può comunque
essere revocato sino alla pronuncia definitiva
della adozione.
Se l'adottando ha compiuto gli
anni dodici deve essere personalmente sentito; se
ha una età inferiore può, se opportuno, essere
sentito, salvo che l'audizione non comporti
pregiudizio per il minore.
CAPO II
Della dichiarazione di
adottabilità
Art.
8
Sono dichiarati anche d'ufficio
in stato di adottabilità dal tribunale per i
minorenni del distretto nel quale si trovano, i
minori in situazione di abbandono perché privi di
assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché
la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza
maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono
sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di
cui al comma precedente, anche quando i minori
siano ricoverati presso istituti di assistenza o
si trovino in affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza
maggiore quando i soggetti di cui al primo comma
rifiutano le misure di sostegno offerte dai
servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto
ingiustificato dal giudice.
Art. 9
Chiunque ha facoltà di
segnalare alla autorità pubblica situazioni di
abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli
incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità, debbono
riferire al più presto al tribunale per i
minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengono a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
La situazione di abbandono può
essere accertata anche d'ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza
pubblici o privati devono trasmettere
semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove
hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati
con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi,
della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il giudice
tutelare, assunte le necessarie informazioni,
riferisce al tribunale per i minorenni sulle
condizioni di quelli tra i ricoverati che
risultano in situazioni di abbandono,
specificandone i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei
mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini
di cui al comma precedente.
Può procedere ad ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente
entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella
propria abitazione un minore, qualora
l'accoglienza si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale
periodo, darne segnalazione al giudice tutelare,
che trasmette gli atti al tribunale per i
minorenni con relazione informativa. L'omissione
della segnalazione può comportare l'inidoneità
ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al
comma precedente uguale segnalazione deve essere
effettuata dal genitore che affidi stabilmente a
chi non sia parente entro il quarto grado il
figlio minore per un periodo non inferiore a sei
mesi.
L'omissione della segnalazione
può comportare la decadenza dalla potestà sul
figlio a norma dell' articolo 330 del codice
civile e l'apertura della procedura di
adottabilità.
Art. 10
Il presidente del tribunale per
i minorenni, o un giudice da lui delegato,
ricevute le informazioni di cui all'articolo
precedente, dispone di urgenza tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza
approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in
cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se
sussiste lo stato di abbandono.
Il tribunale può disporre in
ogni momento e fino al provvedimento di
affidamento preadottivo ogni opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del
minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione
della potestà dei genitori sul figlio e
dell'esercizio delle funzioni del tutore e la
nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità,
i provvedimenti di cui al comma precedente possono
essere adottati dal presidente del tribunale per i
minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta
giorni, deve confermare, modificare o revocare i
provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, i
genitori, il tutore, il rappresentante
dell'istituto presso cui il minore é ricoverato o
la persona cui egli é affidato e tenuto conto di
ogni altra idonea informazione. Deve inoltre
essere sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui
agli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Art. 11
Quando dalle indagini previste
nell'articolo precedente risultano deceduti i
genitori del minore e non risultano esistenti
parenti entro il quarto grado, il tribunale per i
minorenni provvede a dichiarare lo stato di
adottabilità, salvo che esistano istanze di
adozione ai sensi dell' articolo 44 . In tal caso
il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo
interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti
l'esistenza di genitori naturali che abbiano
riconosciuto il minore o la cui paternità o
maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il
tribunale per i minorenni, senza eseguire
ulteriori accertamenti, provvede immediatamente
alla dichiarazione dello stato di adottabilità a
meno che non vi sia richiesta di sospensione della
procedura da parte di chi, affermando di essere
uno dei genitori naturali, chiede termine per
provvedere al riconoscimento. La sospensione può
essere disposta dal tribunale per un periodo
massimo di due mesi semprechè nel frattempo il
minore sia assistito dal genitore naturale o dai
parenti fino al quarto grado o in altro modo
conveniente, permanendo comunque un rapporto con
il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità
per difetto di età del genitore, la procedura é
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del
sedicesimo anno di età del genitore naturale,
purché sussistano le condizioni menzionate nel
comma precedente. Al compimento del sedicesimo
anno, il genitore può chiedere ulteriore
sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o
rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti,
nomina al minore, se necessario, un tutore
provvisorio.
Se entro detti termini viene
effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi
chiusa la procedura, ove non sussista abbandono
morale e materiale. Se trascorrono i termini senza
che sia stato effettuato il riconoscimento, si
provvede senza altra formalità di procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso,
anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi
i presunti genitori, se possibile, o comunque
quello reperibile, che si possono avvalere delle
facoltà di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di
adottabilità e l'affidamento preadottivo, il
riconoscimento é privo di efficacia. Il giudizio
per la dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità é sospeso di diritto e si estingue ove
segua la pronuncia di adozione divenuta
definitiva.
Art. 12
Quando attraverso le indagini
effettuate consta l'esistenza dei genitori o di
parenti entro il quarto grado indicati
nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto
rapporti significativi con il minore, e ne é nota
la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro
comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a
sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i
parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del
tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione può essere delegata al tribunale per i
minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero
é delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei
genitori o dei parenti, il presidente del
tribunale per i minorenni o il giudice delegato,
ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con
decreto motivato ai genitori o ai parenti
prescrizioni idonee a garantire l'assistenza
morale, il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del minore, stabilendo al tempo
stesso periodici accertamenti da eseguirsi
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o
dei servizi locali, ai quali può essere affidato
l'incarico di operare al fine di più validi
rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice
delegato può, altresì, chiedere al pubblico
ministero di promuovere l'azione per la
corresponsione degli alimenti a carico di chi vi
é tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone,
ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del
secondo comma dell' articolo 10 .
Art. 13
Nel caso in cui i genitori ed i
parenti di cui allo articolo precedente risultino
irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la
residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale
per i minorenni provvede alla loro convocazione ai
sensi degli articoli 140 e 143 del codice di
procedura civile, previe nuove ricerche tramite
gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 14
Il tribunale per i minorenni può
disporre, prima della dichiarazione di
adottabilità,
la sospensione del procedimento, quando da
particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate risulta che la sospensione può
riuscire utile nell'interesse del minore. In tal
caso la sospensione é disposta con decreto
motivato per un periodo non superiore ad un anno,
eventualmente prorogabile.
La sospensione é comunicata ai
servizi locali competenti perché adottino le
iniziative opportune.
Art. 15
A conclusione delle indagini e
degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono
di cui all' articolo 8 lo stato di adottabilità
del minore é dichiarato dal tribunale per i
minorenni quando:
1) i genitori e i parenti
convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si
sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha
dimostrato il persistere della mancanza di
assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai
sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute
per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di
adottabilità del minore é disposta dal tribunale
per i minorenni in camera di consiglio con decreto
motivato, sentito il pubblico ministero, nonché
il rappresentante dell'istituto presso cui il
minore é ricoverato o la persona cui egli é
affidato. Deve essere, parimenti, sentito il
tutore, ove esista, ed il minore che abbia
compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore.
Il decreto é notificato per
esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai
parenti indicati nel primo comma dell' articolo 12
, al tutore, con contestuale avviso agli stessi
del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e
nei termini di cui all' articolo 17 .
Il tribunale per i minorenni
nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed
adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse
del minore.
Art. 16
Il tribunale per i minorenni,
esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia dello stato di
adottabilità, dichiara che non vi é luogo a
provvedere.
Si applicano gli ultimi due
commi dell' articolo 15 .
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile .
Art. 17
Il pubblico ministero, i
genitori, i parenti indicati nell' articolo 12 ,
primo comma, il tutore possono proporre ricorso
avverso il provvedimento sullo stato di
adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo
ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione.
A seguito della opposizione, il
presidente del tribunale per i minorenni nomina un
curatore speciale al minore e fissa con decreto
l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da
tenersi entro trenta giorni dal deposito del
ricorso, disponendo la notifica del decreto di
comparizione al ricorrente ed al curatore speciale
del minore nonché la convocazione per l'udienza
fissata delle persone indicate nel penultimo comma
dell' articolo 15 .
All'udienza fissata il
tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le
persone convocate, nonché quelle indicate dalle
parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del
pubblico ministero, ove non occorra ulteriore
istruttoria, decide immediatamente dando lettura
del dispositivo della sentenza; questa deve essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni
dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo
integrale al pubblico ministero, all'opponente e
al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico
ministero, l'opponente o il curatore speciale
possono con ricorso proporre impugnazione, entro
trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione
per i minorenni della corte d'appello, la quale,
sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nel penultimo
comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro
accertamento ed indagine opportuni, decide nei
modi stabiliti nel precedente comma.
Avverso la sentenza della corte
d'appello é ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge entro trenta giorni dalla
notificazione.
Art. 18
La dichiarazione definitiva
dello stato di adottabilità é trascritta, a cura
del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito registro conservato presso la cancelleria
del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere
effettuata entro il decimo giorno successivo a
quello della comunicazione che il decreto di
adottabilità é divenuto definitivo. A questo
effetto, il cancelliere del giudice della
impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
Art. 19
Durante lo stato di adottabilità
é sospeso l'esercizio della potestà dei
genitori.
Il tribunale per i minorenni
nomina un tutore, ove già non esista, e adotta
gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del
minore.
Art. 20
Lo stato di adottabilità cessa
per adozione o per il raggiungimento della
maggiore età da parte dell'adottando.
Art. 21
Lo stato di adottabilità cessa
altresì per revoca, nell'interesse del minore, in
quanto siano venute meno le condizioni di cui all'
articolo 8 , successivamente alla pronuncia del
decreto di cui all' articolo 15 .
La revoca é pronunciata dal
tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza
del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto
l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità
non può essere revocato.
CAPO III
Dell'affidamento preadottivo
Art. 22.
I coniugi che intendono
adottare devono presentare domanda al tribunale
per i minorenni, specificando l'eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli. É
ammissibile la presentazione di più domande anche
successive a più tribunali per i minorenni, purché
in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali
cui la domanda é presentata possono richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi
ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti possono altresì essere comunicati d'ufficio.
La domanda decade dopo due anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni,
accertati previamente i requisiti di cui all'
articolo 6 , dispone l'esecuzione delle adeguate
indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le
coppie che hanno presentato domanda quella
maggiormente in grado di corrispondere alle
esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare
in particolare l'attitudine a educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per
i quali questi ultimi desiderano adottare il
minore.
Il tribunale per i minorenni,
in camera di consiglio, sentiti il pubblico
ministero, gli ascendenti degli adottanti ove
esistano, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne
determina le modalità. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia
prescelta.
Il tribunale per i minorenni
deve in ogni caso informare i richiedenti sui
fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle
indagini.
Non può essere disposto
l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti
in stato di adottabilità, salvo che non
sussistano gravi ragioni.
Il decreto é comunicato al
pubblico ministero ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento
preadottivo, divenuto definitivo, é trascritto a
cura del cancelliere entro dieci giorni sul
registro di cui all' articolo 18 .
Il tribunale per i minorenni
vigila sul buon andamento dell'affidamento
preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare e dei servizi locali.
Art. 23.
L'affidamento preadottivo é
revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o
su istanza del pubblico ministero o del tutore o
di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando
si rivelano gravi difficoltà di idonea
convivenza.
Il provvedimento relativo alla
revoca é adottato dal tribunale per i minorenni,
in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre
il pubblico ministero ed il presentatore
dell'istanza di revoca, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore, gli affidatari, il
tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali,
se incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad
ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto é comunicato al
pubblico ministero, al presentatore dell'istanza
di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la
revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto
definitivo, é annotato a cura del cancelliere
entro dieci giorni sul registro di cui all'
articolo 18 .
In caso di revoca, il tribunale
per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'
articolo 10 .
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile .
Art. 24.
Il pubblico ministero e il
tutore possono impugnare il decreto del tribunale
relativo all'affidamento preadottivo o alla sua
revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione,
con reclamo alla sezione per i minorenni della
corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il
ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra,
le persone indicate nell' articolo 23 ed
effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide in camera di consiglio con
decreto motivato.
CAPO IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 25.
Il tribunale per i minorenni
che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i
coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore
di età inferiore, il pubblico ministero, il
tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali,
se incaricati della vigilanza, verifica che
ricorrano tutte le condizioni previste dal
presente capo e, senza altra formalità di
procedura, provvede sull'adozione con decreto
motivato in camera di consiglio, decidendo di fare
luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore
che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei
confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione
venga proposta da coniugi che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli
anni quattordici, debbono essere sentiti.
Nell'interesse del minore il
termine di cui al primo comma può' essere
prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei
coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o
diviene incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione, nell'interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge
nei confronti di entrambi, con effetto, per il
coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento
preadottivo interviene separazione tra i coniugi
affidatari, l'adozione può essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi,
nell'esclusivo interesse del minore, qualora il
coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide
sull'adozione é comunicato al pubblico ministero,
ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento
negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed
il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi dell' articolo 10 .
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile .
Art. 26.
Il pubblico ministero, i
coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare
il decreto del tribunale relativo all'adozione
entro trenta giorni dalla comunicazione, con
reclamo alla sezione per i minorenni della corte
d'appello.
La corte d'appello, sentiti il
ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra,
le persone indicate nell' articolo 25 , primo
comma, effettuato ogni altro accertamento e
indagine opportuni, decide in camera di consiglio,
con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte
d'appello é ammesso, entro trenta giorni, ricorso
in cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia
l'adozione, divenuto definitivo, é trascritto a
cura del cancelliere del tribunale per i
minorenni, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, sul registro
di cui all' articolo 18 e comunicato all'ufficiale
di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato. A questo
effetto, il cancelliere del giudice
dell'impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
Art. 27
Per effetto dell'adozione
l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo
degli adottanti, dei quali assume e trasmette il
cognome.
Se l'adozione é disposta nei
confronti della moglie separata, ai sensi dell'
articolo 25 , quinto comma, l'adottato assume il
cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i
rapporti dell'adottato verso la famiglia
d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28
Qualunque attestazione di stato
civile riferita all'adottato deve essere
rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e con l'esclusione di qualsiasi
riferimento alla paternità e alla maternità del
minore e della annotazione di cui all'ultimo comma
dell' articolo 26 .
L'ufficiale di stato civile e
l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di
fornire notizie, informazioni, certificazioni,
estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
CAPO I
Dell'adozione di minori
stranieri
( sostituito dalla
legge 476/98)
CAPO II
Dell'espatrio di minori a scopo
di adozione
Art. 40
I residenti all'estero,
stranieri o cittadini italiani, che intendono
adottare un cittadino italiano minore di età,
devono presentare domanda al console italiano
competente per territorio, che la inoltra al
tribunale per i minorenni del distretto dove si
trova il luogo di dimora del minore, ovvero il
luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di
dimora o di precedente domicilio nello Stato, é
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che
hanno ratificato la Convenzione, in luogo della
procedura disciplinata dal primo comma si
applicano le procedure stabilite nella Convenzione
per quanto riguarda l'intervento ed i compiti
delle autorità centrali e degli enti autorizzati.
Per il resto si applicano le disposizioni della
presente legge". (aggiunto dalla legge 476/87)
Art. 41
Il console del luogo
ove risiedono gli adottanti vigila sul buon
andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,
dell'ausilio di idonee organizzazioni
assistenziali italiane o straniere. Qualora
insorgano difficoltà di ambientamento del minore
nella famiglia dei coniugi affidatari o si
verifichino, comunque, fatti incompatibili con
l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale
per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila
per quanto di propria competenza perché i
provvedimenti dell'autorità italiana relativi al
minore abbiano esecuzione e se del caso provvede
al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di
minore stabilmente residente in Italia da parte di
cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi
che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni
attribuite al console dal presente articolo sono
svolte dall'autorità centrale straniera e
dall'ente autorizzato". (aggiunto dalla legge 476/87)
Art. 42
Qualora sia in corso nel
territorio dello stato un procedimento di adozione
di un minore affidato a stranieri, o a cittadini
italiani residenti all'estero, non puo' essere
reso esecutivo un provvedimento di adozione dello
stesso minore pronunciato da autorità straniera.
Art. 43
Le disposizioni di cui al
sesto, settimo e ottavo comma dell' articolo 9 si
applicano anche ai cittadini italiani residenti
all'estero.
Per quanto riguarda lo
svolgimento delle funzioni consolari, si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34,
35 e 36 del decreto del presidente della
repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la
situazione di abbandono del cittadino minore di età
che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai
sensi dell' articolo 10 , compreso se del caso il
rimpatrio, é il tribunale per i minorenni del
distretto ove si trova il luogo di ultimo
domicilio del minore; in mancanza di precedente
domicilio nello stato é competente il tribunale
per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi
particolari
CAPO I
Dell'adozione in casi
particolari e dei suoi effetti
Art. 44
I minori possono essere
adottati anche quando non ricorrono le condizioni
di cui al primo comma dell' articolo 7:
A) da persone unite al minore,
orfano di padre e di madre, da vincolo di
parentela fino al sesto grado o da rapporto
stabile e duraturo preesistente alla perdita dei
genitori;
B) dal coniuge nel caso in cui
il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
C) quando vi sia la constatata
impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati
nel precedente comma, é consentita anche in
presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a)
e c) l'adozione é consentita, oltre che ai
coniugi, anche a chi non é coniugato.
Se l'adottante é persona
coniugata e non separata, il minore deve essere
adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante
deve superare di almeno diciotto anni l'età di
coloro che intende adottare.
Art.
45
Per l'adozione si richiede il
consenso dell'adottante e dell'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto
i quattordici anni il consenso é dato dal suo
legale rappresentante.
Se l'adottando ha compiuto gli
anni dodici deve essere personalmente sentito; se
ha una età inferiore può, se opportuno, essere
sentito.
Art.
46
Per l'adozione é necessario
l'assenso dei genitori e del coniuge
dell'adottando.
Quando é negato l'assenso
previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti
gli interessati, su istanza dell'adottante, può,
ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunziare
ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia
stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà
o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.
Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione
quando é impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone
chiamate ad esprimerlo.
Art. 47
L'adozione produce i suoi
effetti dalla data del decreto che la pronuncia.
Finché il decreto non é emanato, tanto
l'adottante quanto l'adottando possono revocare il
loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo
la prestazione del consenso e prima della
emanazione del decreto, si può procedere, su
istanza dell'altro coniuge, al compimento degli
atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione é ammessa, essa
produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante.
Art. 48
Se il minore é adottato da due
coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la
potestà sull'adottato ed il relativo esercizio
spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di
mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall' articolo
147 del codice civile .
Se l'adottato ha beni propri,
l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il
quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può'
impiegarne le rendite per le spese di
mantenimento, istruzione ed educazione del minore
con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo
fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'
articolo 382 del codice civile .
Art. 49
L'adottante deve fare
l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro un mese dalla data del
decreto di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella
sezione III del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile.
L'adottante che omette di fare
l'inventario nel termine stabilito o fa un
inventario infedele può essere privato
dell'amministrazione dei beni dal giudice
tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei
danni.
Art. 50
Se cessa l'esercizio da parte
dell'adottante o degli adottanti della potestà,
il tribunale per i minorenni su istanza
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del
pubblico ministero, o anche d'ufficio, può
emettere i provvedimenti opportuni circa la cura
della persona dell'adottato, la sua rappresentanza
e l'amministrazione dei suoi beni, anche se
ritiene conveniente che l'esercizio della potestà
sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di
cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile
.
Art. 51
La revoca dell'adozione può
essere pronunciata dal tribunale su domanda
dell'adottante, quando l'adottato maggiore di
quattordici anni abbia attentato alla vita di lui
o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di
loro di delitto punibile con pena restrittiva
della libertà personale non inferiore nel minimo
a tre anni.
Se l'adottante muore in
conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione può essere chiesta da coloro ai
quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte
informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico
ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la
sentenza.
Il tribunale, sentito il
pubblico ministero ed il minore, può emettere
altresì i provvedimenti opportuni con decreto in
camera di consiglio circa la cura della persona
del minore, la rappresentanza e l'amministrazione
dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati
i provvedimenti di cui al quarto comma, il
tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini
della nomina di un tutore.
Art. 52
Quando i fatti previsti
nell'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il
coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui,
la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte
informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico
ministero, l'adottante e l'adottato che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di
età inferiore, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti
il pubblico ministero ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di
età inferiore, può dare provvedimenti opportuni
con decreto in camera di consiglio circa la cura
della persona del minore, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei beni, anche se ritiene
conveniente che l'esercizio della potestà sia
ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati
i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale
li segnala al giudice tutelare al fine della
nomina di un tutore.
Art. 53
La revoca dell'adozione può
essere promossa dal pubblico ministero in
conseguenza della violazione dei doveri incombenti
sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di
cui ai precedenti articoli.
Art. 54
Gli effetti dell'adozione
cessano quando passa in giudicato la sentenza di
revoca.
Se tuttavia la revoca é
pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto
imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione
dell'adottante.
Art. 55
Si applicano al presente capo
le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299,
300 e 304 del codice civile.
CAPO II
Delle forme dell'adozione in
casi particolari
Art. 56
Competente a pronunciarsi
sull'adozione é il tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e
dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni
e del legale rappresentante dell'adottando deve
essere manifestato personalmente al presidente del
tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone
indicate nell' articolo 46 può essere dato da
persona munita di procura speciale rilasciata per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e
314 del codice civile, ferma restando la
competenza del tribunale per i minorenni e della
sezione per i minorenni della corte di appello.
Art.
57
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze
di cui all' articolo 44 ;
2) se l'adozione realizza il
preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i
minorenni, sentiti i genitori dell'adottando,
dispone l'esecuzione di adeguate indagini da
effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi
di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore
e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in
particolare:
A) l'attitudine a educare il
minore, la situazione personale ed economica, la
salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
B) i motivi per i quali
l'adottante desidera adottare il minore;
C) la personalità del minore;
D) la possibilità di idonea
convivenza, tenendo conto della personalità
dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al Titolo VIII del
Libro I del codice civile
Art. 58
L'intitolazione del Titolo VIII
del Libro I del codice civile é sostituita dalla
seguente: "dell'adozione di persone maggiori
di età".
Art. 59
L'intitolazione del capo I del
titolo VIII del libro I del codice civile é
sostituita dalla seguente: "dell'adozione di
persone maggiori di età e dei suoi effetti".
Art. 60
Le disposizioni di cui al capo
I del titolo VIII del libro I del codice civile
non si applicano alle persone minori di età.
Art. 61
L' articolo 299 del codice
civile é sostituito dal seguente:
"Art. 299. - Cognome
dell'adottato.
L'adottato assume il cognome
dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio
naturale non riconosciuto dai propri genitori
assume solo il cognome dell'adottante. Il
riconoscimento successivo alla adozione non fa
assumere all'adottato il cognome del genitore che
lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia
successivamente revocata. Il figlio naturale che
sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome
dell'adottante.
Se l'adozione é compiuta da
coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione é compiuta da
una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio
del marito, assume il cognome della famiglia di
lei".
Art. 62
L' articolo 307 del codice
civile é sostituito dal seguente:
"Art. 307. - Revoca per
indegnità dell'adottante.
Quando i fatti previsti
dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il
coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui,
la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato".
Art. 63
L'intitolazione del capo II del
titolo VIII del libro i del codice civile é
sostituita dalla seguente: "delle forme
dell'adozione di persone di maggiore età".
Art. 64
L' articolo 312 del codice
civile é sostituito dal seguente:
"Art. 312. - Accertamenti
del tribunale.
Il tribunale, assunte le
opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della
legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene
all'adottando".
Art. 65.
L' articolo 313 del codice
civile é sostituito dal seguente:
"Art. 313. - Provvedimento
del tribunale.
Il tribunale, in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con
decreto motivato decidendo di far luogo o non far
luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico
ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del
tribunale con reclamo alla corte di appello, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero".
Art. 66
I primi due commi dell'
articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai
seguenti:
"Il decreto che pronuncia
l'adozione, divenuto definitivo, é trascritto a
cura del cancelliere del tribunale competente,
entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre
cinque giorni dal deposito, da parte del
cancelliere del giudice dell'impugnazione, su
apposito registro e comunicato all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al
comma precedente deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione,
passata in giudicato".
Art. 67
Sono abrogati: il secondo e il
terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il
terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301,
302, 303, 308 e 310 del codice civile.
É abrogato altresì il capo
III del titolo VIII del libro i del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e
transitorie
Art. 68
Il primo comma dell'articolo 38
delle disposizioni di attuazione del codice civile
é sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del
tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194,
secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis,
330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché
nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma,
del codice civile".
Art. 69
In aggiunta a quanto disposto
nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione
del codice civile, nel registro delle tutele
devono essere annotati i provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni ai sensi dell' articolo
10 della presente legge.
Art. 70
I pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire al tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di
abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione
del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'
articolo 328 del codice penale . Gli esercenti un
servizio di pubblica necessità sono puniti con la
pena della reclusione fino ad un anno o con la
multa fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti
di assistenza pubblici o privati che omettono di
trasmettere semestralmente al giudice tutelare
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti
ovvero forniscono informazioni inesatte circa i
rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art. 71
Chiunque, in violazione delle
norme di legge in materia di adozione, affida a
terzi con carattere di definitività un minore,
ovvero lo avvia all'estero perché sia
definitivamente affidato, é punito con la
reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto é commesso dal
tutore ovvero da altra persona cui il minore é
affidato per ragioni di educazione, di istruzione,
di vigilanza e di custodia, la pena é aumentata
della metà.
Se il fatto é commesso dal
genitore la condanna comporta la perdita della
relativa potestà e l'apertura della procedura di
adottabilità; se é commesso dal tutore consegue
la rimozione dall'ufficio; se é commesso dalla
persona cui il minore é affidato consegue la
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto é commesso da
pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico
servizio, da esercenti la professione sanitaria o
forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui allo articolo
61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena é
raddoppiata.
La pena stabilita nel primo
comma del presente articolo si applica anche a
coloro che, consegnando o promettendo denaro od
altra utilità a terzi, accolgono minori in
illecito affidamento con carattere di
definitività.
La condanna comporta la inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di
mediazione al fine di realizzare l'affidamento di
cui al primo comma é punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a lire
2.000.000.
Art. 72
Chiunque, per procurarsi danaro
o altra utilità, in violazione delle disposizioni
della presente legge, introduce nello stato uno
straniero minore di età perché sia
definitivamente affidato a cittadini italiani é
punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel
precedente comma si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo danaro o altra utilità
a terzi, accolgono stranieri minori di età in
illecito affidamento con carattere di
definitività.
La condanna comporta l'inidoneità a ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità
all'ufficio tutelare.
Art. 73
Chiunque essendone a conoscenza
in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi
notizia atta a rintracciare un minore nei cui
confronti sia stata pronunciata adozione o rivela
in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio
legittimo per adozione é punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire
900.000.
Se il fatto é commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, si applica la pena della reclusione da
sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche a chi fornisce tali
notizie successivamente all'affidamento
preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale
per i minorenni.
Art. 74
Gli ufficiali di stato civile
trasmettono immediatamente al competente tribunale
per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal
dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte
di persona coniugata di un figlio naturale non
riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale
dispone l'esecuzione di opportune indagini per
accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano
fondati motivi per ritenere che ricorrano gli
estremi dell'impugnazione del riconoscimento il
tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio,
i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo
comma, del codice civile .
Art. 75
L'ammissione al patrocinio a
spese dello stato comporta l'assistenza legale
alle procedure previste ai sensi della presente
legge.
La liquidazione delle spese,
delle competenze e degli onorari viene effettuata
dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta
del difensore, allorché l'attività di assistenza
di quest'ultimo é da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di
cui all' articolo 14, secondo comma, della legge
11 agosto 1973, n. 533 .
Art. 76
Alle procedure relative
all'adozione di minori stranieri in corso o già
definite al momento di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data medesima.
Art. 77
Gli articoli da 404 a 413 del
codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni
già pronunciate alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano i divieti e le
autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice
civile .
Art. 78
Il quarto comma dell' articolo
87 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso
degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai
numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o
di filiazione naturale. L'autorizzazione può
essere accordata anche nel caso indicato dal
numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo".
Art. 79
Entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente legge i coniugi che
risultino forniti dei requisiti di cui all'
articolo 6 possono chiedere al tribunale per i
minorenni di dichiarare, sempreché il
provvedimento risponda agli interessi
dell'adottato e dell'affiliato, con decreto
motivato, l'estensione degli effetti della
adozione nei confronti degli affiliati o adottati
ai sensi dell' articolo 291 del codice civile ,
precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca
del relativo provvedimento.
Il tribunale dispone
l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'
articolo 57 , sugli adottanti e sullo adottato o
affiliato.
Gli adottati o affiliati che
abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche i minori di età inferiore devono essere
sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici
devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o
affiliato, se convivente e non legalmente
separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o
affilianti che hanno superato gli anni quattordici
devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati
sono figli legittimi o riconosciuti é necessario
l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità
o di rifiuto non motivato, su ricorso degli
adottanti o affilianti, sentiti il pubblico
ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e
quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici,
decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo
dell'assenso mancante.
Al decreto relativo
all'estensione degli effetti dell'adozione si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 25,
27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i
minorenni che nega l'estensione degli effetti
dell'adozione può essere impugnato anche
dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art. 80
Il giudice, se del caso ed
anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le
prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'
articolo 15 del decreto del presidente della
repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e
successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano
anche agli affidatari di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le
condizioni e modalità di sostegno alle famiglie,
persone e comunità di tipo familiare che hanno
minori in affidamento affinché tale affidamento
si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità
all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni
economiche.
Art. 81
L'ultimo comma dell' articolo
244 del codice civile é sostituito dal seguente:
"L'azione può essere
altresì promossa da un curatore speciale nominato
dal giudice, assunte sommarie informazioni, su
istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici
anni, o del pubblico ministero quando si tratta di
minore di età inferiore".
Art. 82
Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle procedure previste
dalla presente legge nei riguardi di persone
minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo
e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto
dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti
ed i documenti relativi all'esecuzione dei
provvedimenti pronunciati dal giudice nei
procedimenti suindicati.
Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge, valutati in
annue lire 100.000.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello
stato di previsione del ministero di grazia e
giustizia per l'anno finanziario 1983 e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il ministro del tesoro é
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del
sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
N.B. Successivamente
all'emanazione della presente legge sono state emesse numerose sentenze della
Corte Costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzione di alcuni
articoli.
Sentenza
n. 148/92 (dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, nella parte in cui non consente
l'adozione di uno o più fratelli in stato di
adottabilità, quando per uno di essi l'età degli
adottanti supera di più di quarant'anni l'età
dell'adottando e dalla separazione deriva ai
minori un danno grave per il venir meno della
comunanza di vita e di educazione.)
Sentenza
n. 303/96 (dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184 , nella parte in cui non prevede che
il giudice possa disporre l'adozione, valutando
esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età
di uno dei coniugi adottanti superi di oltre
quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo
la differenza di età compresa in quella che di
solito intercorre tra genitori e figli, se dalla
mancata adozione deriva un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.)
Sentenza
n. 349 del 28 settembre-9
ottobre 1998
Sentenza
n. 283/99 (dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori), nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre l'adozione, valutando
esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età
dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta
anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la
differenza di età compresa in quella che di
solito intercorre tra genitori e figli, se dalla
mancata adozione deriva un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.)
Sentenza
n. 44/90 (dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, nella parte in cui, limitatamente al
disposto della lett. b) del primo comma, non
consente al giudice competente di ridurre, quando
sussistano validi motivi per la realizzazione
dell'unità familiare, l'intervallo di età di
diciotto anni.)
Sentenza
n. 182/88 (dichiara la illegittimità costituzionale
degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella
parte in cui é previsto il consenso anziché
l'audizione del legale rappresentante del minore.)
Sentenza
n. 182/88 (dichiara la illegittimità costituzionale
degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella
parte in cui é previsto il consenso anziché
l'audizione del legale rappresentante del minore.)
Sentenza
n .199/86 (dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184
nella parte in cui preclude l'applicazione
dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei
confronti di minore straniero in stato di
abbandono in Italia. )
Sentenza
n. 198/86 (dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di
coniugi non più uniti in matrimonio alla data
della presentazione della domanda di estensione
degli effetti dell'adozione, non consente di
pronunziare l'estensione stessa nei confronti
degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice
civile, precedentemente in vigore.)
Sentenza
n. 183/88 (dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio
1983, n. 184, nella parte in cui non consente
l'estensione degli effetti dell'adozione
legittimante nei confronti dei minori adottati con
adozione ordinaria quando la differenza di età
tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.)