Indice degli argomenti:

Le reazioni allo schema d’intesa

Un po' di storia

Ambigui presupposti ideologici

Intesa inopportuna ?

Ingerenza nell'esercizio della libertà di coscienza

Diritto all'integrità fisica.

Servizio militare

Esercizio del diritto di voto

Violazione della privacy

Ostracismo istituzionalizzato

Odio geovista

Tutela della famiglia

Questione di lealtà

Promozione culturale e civile?

Conclusione.

I Testimoni di Geova e la Costituzione italiana

La questione dell’Intesa

 Revisione del gennaio 2003

L’articolo 8 della Costituzione italiana, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La competenza ad avviare le trattative spetta al Governo. L’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose, istituita per la prima volta nel 1985. La Commissione predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta.

Dopo la conclusione delle trattative, le intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge.

Il 20 marzo 2000 avveniva la sottoscrizione dell’intesa ex art. 8 Cost. da parte del rappresentante della “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova” - ente morale (ex d.P.R. n. 783/86) - e del Presidente del Consiglio, on. D’Alema.

Il 20 luglio 2000 la Prima Commissione permanente della Camera dei Deputati iniziò l'esame del disegno di legge (n. 7043), riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova”. La conclusione della XIII Legislatura ha impedito il prosieguo dell’esame del disegno di legge n. 7043.

 Si conviene sull’opportunità di collocare, nell’ordinamento italiano, il fenomeno delle intese ex art. 8 Cost. in un contesto normativo legato alla rivisitazione complessiva della disciplina generale relativa alla libertà religiosa, calando in una legge generale molti dei principi di fondo che, negli anni, hanno contraddistinto la stipula delle intese con singole Confessioni.

La necessità di un quadro generale e comune di riferimento normativo fu avvertita già nella XIII Legislatura con un disegno di legge (n. 3947), recante norme sulla libertà religiosa. Anche l’attuale Governo ha presentato un disegno di legge (n. 2531), recante norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi.

Pertanto, si sostiene il convincimento che è illusorio credere che la “via delle intese” possa costituire lo strumento principale per risolvere i problemi dell’integrazione fra sensibilità ed esperienze diverse in campo religioso. Il fatto stesso che alle intese ex art. 8 Cost. siano attualmente interessati più di 200 culti dovrebbe stimolare ad un'attenta verifica dei requisiti e delle reali attività di ciascuno d'essi.  

Torna al testoLe reazioni allo schema d’intesa

 Il 21 gennaio 2000, in occasione dell'approvazione dello schema di intesa da parte del Consiglio dei Ministri, ben cinque Ministri espressero parere contrario alla stipula dell'intesa con la “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova”.

L’allarme sociale suscitato dalla notizia della sottoscrizione dello schema di intesa fu subito evidente: nel giro di poche settimane oltre 20.000 cittadini italiani sottoscrissero una petizione ex art. 50 Cost., che fu presentata il 2 maggio 2000 alla Camera dei Deputati ed assegnata alla Prima Commissione (n. 1502); al Senato la stessa petizione fu presentata il 23 maggio 2000 ed assegnata alla Prima Commissione (n. 764).

In sede parlamentare si registrarono posizioni decisamente diversificate riguardo al provvedimento in esame. Infatti, in Commissione, alcuni Deputati annunciarono l’intenzione di procedere ad audizioni mirate ad accertare se, anche con riferimento alla Congregazione geovista, si potesse parlare di vera e propria confessione religiosa; a detta dell'on. Lembo, "si tratta, infatti, di un dato non pacifico, che merita di essere adeguatamente approfondito". In considerazione, da un lato, delle segnalazioni provenienti da ex aderenti alla Congregazione e, dall'altro, dell'avvenuta presentazione al Parlamento della citata petizione popolare, il 17 settembre 2000 la Prima Commissione della Camera dei Deputati tenne un’audizione informale anche con i promotori della petizione popolare, nel corso della quale furono acquisiti, agli atti della Commissione, relazioni, documenti e numerose testimonianze con i quali si dava contenuto all’allarme sociale suscitato dalla notizia della sottoscrizione dello schema di intesa in discussione.

A ciò si aggiunga che La Civiltà Cattolica del 1° luglio 2000 evidenziò che "l'Intesa con i Testimoni di Geova solleva alcuni seri problemi, a motivo delle conseguenze che in campo politico e giuridico comporta la dottrina religiosa che essi professano"; inoltre, dopo essere entrata nel merito di alcuni aspetti dello schema di intesa, la rivista dei Gesuiti concludeva che "su questi punti, che sono di non scarso rilievo, il Parlamento possa e debba opportunamente intervenire, non per limitare la libertà religiosa o creare ostacoli al godimento dei diritti civili dei Testimoni di Geova, che vanno rispettati, ma per adeguare più pienamente l'Intesa ai principi costituzionali e alla legislazione del nostro Paese". Inoltre, in un commento sulle trattative tra Stato e Congregazione geovista, apparso sul quotidiano Avvenire, mons. Bromuri osservava che "l'Intesa ci sembra sia qualcosa di più di una semplice tutela di diritti. Essa, infatti, apre delle possibilità di azione e di diffusione e dà una patente di affidabilità di fronte alla coscienza dei cittadini. Quanto meno essa garantisce di fronte a eventuali pericoli che un determinato gruppo possa rappresentare per il bene collettivo. Ora ci si deve domandare se queste condizioni si pongano nei confronti dei Testimoni di Geova".

Va precisato, quindi, che non è in discussione la libertà di professare la propria fede religiosa, che rimane uno dei punti fondanti della nostra Carta costituzionale; invece - dato che la stipula di un'intesa è un atto politico – si vogliono proporre spunti di riflessione sull’opportunità politica di un tale accordo, che garantirebbe ad un determinato soggetto un regime di particolare favore.

La “Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova” si presenta come portatrice non solo di una concezione della vita religiosa che induce a vivere il rapporto tra fedeli e Stato secondo modalità profondamente diverse da quelle che caratterizzano la sensibilità della tradizione cristiana, ma anche di convincimenti che la maggioranza dei cittadini recepisce come disvalori preoccupanti in quanto talvolta non compatibili sia con il nostro ordinamento che con le esigenze di fondo del nostro sistema sociale. Il comitato promotore della citata petizione ha documentato le ragioni della diffusa preoccupazione popolare a riprova del fatto che i tempi e la sensibilità sociale non sembrano maturi per la stipula dell’intesa in questione. In questa sede si ripropongono sinteticamente le motivazioni di questo diffuso allarme sociale.

Torna al testoUn po' di storia

Il culto attualmente rappresentato in Italia dalla “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova” ha fatto il suo ingresso "formale" nel nostro Paese solo dal 2 aprile 1976, allorché all'ente esponenziale americano - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - fu riconosciuto il godimento dei diritti attribuiti agli enti morali italiani grazie al principio di reciprocità sancito da un trattato commerciale tra Italia e Stati Uniti d'America (ratificato e reso esecutivo con legge del 18 giugno 1949 n. 385).

L’atto costitutivo della Congregazione in argomento attesta che tale ente esponenziale americano si sarebbe registrato, come società commerciale, alla Camera di Commercio di Milano l'8 luglio 1946. Eppure, in contrasto con quanto affermato nell’atto costitutivo, in una lettera del 24 novembre 1998 indirizzata al Presidente del Senato, il Vicepresidente della Congregazione in questione dichiarava che "a detta Camera di Commercio [di Milano] fu iscritta nel luglio 1946 ... una società a responsabilità limitata appositamente costituita e non l'ente statunitense [Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania]". A cosa si devono queste versioni discordanti, fornite da atti e organi della stessa Congregazione in tempi diversi? Forse nell'atto costitutivo di associazione occorreva "retrodatare" la presenza in Italia dell'ente esponenziale americano per accreditare la tesi che il culto geovista fosse "consolidato nella tradizione italiana", inducendo così in errore le Autorità pubbliche chiamate a pronunciarsi sulla concessione del riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione? Se così fosse, come andrebbe valutata la condotta dei rappresentanti della Congregazione?

E' noto che la Congregazione geovista, con sede in Roma alla via della Bufalotta 1281, mensilmente produce e distribuisce decine di migliaia di pubblicazioni religiose le quali fino al 1990 – quindi, dopo l'erezione in Ente morale avvenuta nel 1986 - avevano un preciso prezzo di vendita. Orbene, fin dai primi anni di attività "ufficiale" in Italia (segnatamente nel triennio 1976-1978), all'ente esponenziale americano - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - fu contestato dal Ministero delle Finanze lo svolgimento di attività commerciale (precisamente di stampa, poligrafia ed editoria); a conclusione di un lungo contenzioso, la prima Sezione della Corte di Cassazione - con sentenza n. 1763 del 27 febbraio 1997 - ha stabilito che le cessioni a terzi, operate dalla “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova” (subentrata all'ente americano), di pubblicazioni non destinate alla vendita prevalente agli associati identificano attività commerciale. Chiediamo: se tale attività commerciale svolta dall'ente esponenziale di culto dei Testimoni di Geova fosse stata accertata per tempo (cioè prima del 1986), quale rilievo valutativo ciò avrebbe avuto sulla decisione relativa all'attribuzione della personalità giuridica alla Congregazione in argomento?

Giova, in proposito, ricordare che Charles Taze Russell, fondatore dell'Organizzazione-madre statunitense (Watch Tower Society), scrisse: "La Società Torre di Guardia di Trattati di Sion è solo una associazione commerciale ... La Società Torre di Guardia di Trattati di Sion non è una società religiosa bensì commerciale" [Citazione dall'organo ufficiale geovista La Torre di Guardia (ed. inglese) del 1° agosto 1895, Reprints, vol. 4, p. 1847].

Forse si tratta del primo caso nella storia in cui una casa editrice diventa ... una religione! 

Torna al testoAmbigui presupposti ideologici

Un'intesa, per definizione, è un atto dal quale le parti contraenti traggono reciproci benefici e che, comunque, non può essere stipulato sulla base di quelle che possono definirsi "riserve mentali".

Orbene, nel corso di un’intervista registrata su videotape nel 1994, il giudice James W. Bouska del tribunale di Kansas City, in occasione di un procedimento implicante un Testimone di Geova, giunse alla conclusione che il geovismo insegna: "Non vi è niente di male nel depistare o anche nel mentire a qualcuno se questi non è un Testimone di Geova".

Il principio al quale il Movimento geovista fa particolarmente riferimento nei propri rapporti con le Autorità costituite è definito: “strategia della guerra teocratica” . In altri termini, quando si tratta di tutelare un proprio "diritto" (per esempio, il rifiuto dell'emotrasfusione) e altre prerogative (per esempio, riconoscimento della personalità giuridica dell'ente esponenziale e ottenimento dell'intesa), il Movimento ritiene pienamente giustificato il ricorso alla menzogna davanti alle Autorità della Pubblica Amministrazione, nei tribunali e in altre circostanze. É opinione ufficiale dei Testimoni che "è appropriato non far conoscere la verità a chi non ha il diritto di conoscerla". Il Movimento geovista è esperto nel dire mezze verità, nel fare dichiarazioni che possono avere più di un significato, in poche parole nel mentire, e nel far credere di non farlo ricorrendo a sofismi, stratagemmi, trucchi ed equilibrismi morali.

L’ideologia geovista così definisce la menzogna: "Dire qualcosa di falso a chi ha diritto di conoscere la verità, e far questo con l'intenzione di ingannare o danneggiare lui o qualcun altro"; quindi aggiunge: "Il fatto che la Bibbia condanni la menzogna non significa che uno sia costretto a informare gli altri di verità che non hanno diritto di sapere"; “Dobbiamo dire la verità a chi ha diritto di sapere, ma se non ne ha diritto possiamo essere evasivi". Ovviamente la Congregazione non ammetterà mai di insegnare a mentire, tuttavia riconosce che mentire ai "nemici di Dio" non vuol dire mentire, ma compiere un atto di "strategia bellica".

E’ perciò chiaro che la definizione geovista di "menzogna" non corrisponde al comune significato che a questa parola viene attribuito. La Torre di Guardia del 1° maggio 1958, infatti, spiegava: "Ma nascondere la verità ad un nemico, che non ha diritto di conoscerla, non gli reca alcun male ... Quindi in tempo di guerra spirituale è appropriato sviare il nemico nascondendo la verità". E i Testimoni di Geova “sanno di vivere in un mondo ostile” (cit. da Svegliatevi! dell’8 febbraio 2000, p. 20). Queste parole sono un puntuale compendio della posizione dei Testimoni di Geova in merito alla "strategia della guerra teocratica".

 Nell’opera di proselitismo i Testimoni di Geova, che per loro stessa ammissione si definiscono cristiani che "non fanno più parte dell'organizzazione di questo mondo che è l'organizzazione del Diavolo", sono alla continua ricerca di nuovi adepti. A tutti costoro, cittadini italiani, viene inculcato il concetto di estraneità alla Nazione. Seguendo fedelmente la loro ideologia, persuasi che ogni partecipazione alla vita sociale sia un servire Satana, essi così definiscono chi esercita il loro culto: "come straniero non ha nessun diritto di votare e di prendere parte alle questioni politiche del paese dove risiede quale forestiero o straniero". L'ideologia geovista arriva ad affermare che: "colui che opta per un governo umano opta nel medesimo tempo per un governo satanico". Tutte queste affermazioni tendono oggettivamente a intaccare l'unità dello Stato, facendo sì che dei cittadini italiani si sentano e si comportino da stranieri nella loro Patria.

Si ricordi che la dottrina della strategia teocratica consente di dire una cosa e di pensarne un'altra di segno opposto, allorquando i destinatari della cosa detta sono destinati alla distruzione e sono nemici acerrimi di Dio e non è peccato non far sapere loro come stanno in realtà le cose. Infatti, nei confronti di tutti gli oppositori - e in prima linea verso i governi nazionali influenzati da Satana - la Congregazione geovista teorizza che è "giusto che le innocue 'pecore' adoperino la strategia di guerra contro i lupi negli interessi dell'opera di Dio" (La Torre di Guardia del 1° agosto 1956, p. 462).

Come si evince chiaramente, quindi, tutti i critici e gli oppositori – compresi i governi nazionali - sono intrinsecamente malvagi perché influenzati da Satana. Pertanto, tra i "nemici" cui è opportuno nascondere la verità, le istituzioni statali occupano il primo posto!

A chi si chiede come sia possibile che gli appartenenti a un Movimento, che si dichiara l'unica confessione veramente cristiana oggi esistente al mondo, possano senza difficoltà fare della menzogna deliberata (o, se vogliamo ricorrere alla fraseologia geovista, del non rivelare la verità) una delle loro principali risorse quando si trovano in difficoltà, si risponde che è proprio a motivo del fatto che gli affiliati hanno sviluppato la cosiddetta "mentalità dell'assedio"; si ritengono, cioè, assediati dal nemico - cioè il mondo intero – e, per poter sopravvivere, devono ricorrere a tattiche di strategia bellica "spirituale", le quali consentono di battere il loro principale avversario, il Diavolo, rappresentato vicariamente dai governi e dalle autorità umane.

Come un agente segreto in tempo di guerra, se spia il nemico per la patria, è considerato un eroe, allo stesso modo, i Testimoni di Geova, quando riescono a dissimulare i loro veri sentimenti e il loro reale modus operandi, considerano tale comportamento meritorio, anzi, voluto da Dio. E’ il caso di documentare, con qualche esempio, la concreta applicazione della “strategia della guerra teocratica”.

 Nel 1993 nella Repubblica Ceca, durante il procedimento per il riconoscimento giuridico, i portavoce del Movimento geovista mentirono alle Autorità statali, sostenendo che i Testimoni di Geova non erano condizionati pesantemente a credere o a tenere determinati comportamenti riguardo ad argomenti importanti come il servizio militare, la salute dei cittadini e il diritto alla libera partecipazione al voto.

Nel 1998 in Bulgaria l’ente esponenziale geovista ha raggirato le Autorità statali con l'impegno - assunto davanti alla Commissione Europea per i diritti umani del Consiglio d’Europa (cf. ricorso n. 28626/95) - di non perseguire gli affiliati che avrebbero accettato emoterapie, impegno poi disatteso.

Torna al testoIntesa inopportuna ?

In un'intesa l'una parte deve riconoscere all'altra la dignità che le compete e, successivamente, mantenere gli impegni assunti e sanciti. Orbene, non si può non tenere conto che quella dei Testimoni è un'organizzazione "teocratica" che deve, cioè, rendere conto prioritariamente ai suoi vertici divinamente preposti, rappresentati dalla Teocrazia di Brooklyn, impersonata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (si vedano gli artt. 3 e 10 dello Statuto della “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova”). Infatti, è importante sottolineare che, nel valutare la prassi di questa Congregazione, non ci si può limitare all'ambito nazionale; la Congregazione italiana dipende strettamente dall'Organizzazione Mondiale i cui princìpi e la cui prassi è tenuta ad osservare scrupolosamente. Pertanto, la valutazione dei principi cui si uniforma l'Organizzazione Mondiale geovista riveste fondamentale importanza, in quanto non è la Congregazione italiana che determina scelte e politiche compatibili con il nostro ordinamento giuridico, bensì l'ente americano: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Date queste premesse ideologiche, si comprenderà bene perché, il 30 gennaio 1984, mentre era in corso il procedimento per la concessione del riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato, la Congregazione in discussione inviava a pochi fidati "sorveglianti" itineranti una circolare riservata in cui la Congregazione si dichiarava pronta ad adottare contromisure "nel caso dovessero sorgere delle difficoltà in Italia e fossero poste restrizioni sull'opera che compiamo" (cit. da p. 2 della predetta circolare); le iniziative di cui si parlava non andavano neppure divulgate tra i responsabili dei gruppi locali geovisti perché "si tratta di una cosa confidenziale e particolarmente delicata per cui non se ne dovrebbe parlare in giro" (p. 3). A quali valutazioni sarebbero pervenute le competenti Autorità se avessero, per tempo, conosciuto tali atti "riservati", o meglio segreti? Quale opportunità si ravvisa nel predisporre un'intesa con un Ente così sleale nei confronti della Controparte statale, il quale programmava attività illecite in contrasto con l'ordinamento giuridico da cui, contemporaneamente, pure chiedeva di essere riconosciuto? 

         Torna al testoIngerenza nell'esercizio della libertà di coscienza

Con riferimento alla valenza giuridica della libertà di coscienza, alcuni studiosi ne individuano l’oggetto nel diritto della persona a formare i propri convincimenti al riparo da indebite pressioni; correlativamente lo Stato ha l’obbligo di creare tutte le condizioni per favorire una formazione degli spiriti la più libera possibile da condizionamenti e manipolazioni.

Nel caso del geovismo ci troviamo di fronte a comportamenti caratterizzati dall’ossequio non tanto a princìpi che, in materia religiosa, la coscienza degli affiliati abbraccia, quanto a norme del Movimento, che condizionano la libera esplicazione della sovranità della coscienza.

E’ sufficiente segnalare la disinvoltura con la quale i Testimoni di Geova hanno accolto i cambiamenti dottrinali sul divieto di sottoporsi a trasfusioni di fattori antiemorragici per la cura dell’emofilia, a sterilizzazioni terapeutiche, ai trapianti; in questi ed altri casi, appena i vertici del Movimento hanno dichiarato decaduto il veto, nessun Testimone di Geova ha obiettato più a tali pratiche mediche: altro che travaglio delle coscienze individuali! Situazione analoga si riscontra nel caso dell'assolvimento degli obblighi di leva attraverso il volontario svolgimento del servizio sostitutivo civile: da quando La Torre di Guardia ha dato il proprio beneplacito all'effettuazione di tale servizio sostitutivo, le patrie galere non ospitano più Testimoni di Geova renitenti alla leva.

Ma procediamo con ordine e approfondiamo ciò che l'ideologia dei Testimoni di Geova propaganda riguardo agli argomenti appena citati.

Torna al testo Diritto all'integrità fisica

Per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute, non si può prescindere dalla storia recente del Movimento geovista, se si vuole valutare compiutamente l’inopportunità dell'intesa. Infatti, nel corso del tempo, l’ideologia propugnata dalla Congregazione ha proibito le vaccinazioni, i trapianti d’organo, il ricorso alle emotrasfusioni, noncurante delle conseguenze più o meno letali di tali proibizioni, anche in presenza di norme statali che ne disciplinavano l'obbligatorietà o, comunque, l'opportunità nell’interesse del diritto all'integrità fisica e psichica dei cittadini.

Negli anni Trenta del secolo scorso, almeno negli Stati Uniti d’America, esisteva già una normativa sulla vaccinazione obbligatoria; ebbene gli ideologi del Movimento insegnavano che la somministrazione delle vaccinazioni “è una diretta violazione della legge di Geova Dio”, di conseguenza alcuni Testimoni di Geova dell’epoca fecero ricorso a certificazioni fasulle di avvenuta vaccinazione dei minori pur di ottemperare al divieto, allora vigente nel Movimento, di sottoporsi a tale pratica medica. Esistono testimonianze dirette di persone vittime di tale irragionevole direttiva.

Un tempo i Testimoni erano dissuasi dal ricevere o donare organi da trapiantare, perché il trapianto era considerato una "pratica cannibalesca" (si vedano: La Torre di Guardia del 15 marzo 1968, pp. 190-192; Svegliatevi! dell’8 novembre 1968). Chi avesse accettato un trapianto, sarebbe stato sanzionato dall'organizzazione. Dopo molti anni, La Torre di Guardia (del 1° settembre 1980, p. 31) pubblicò una diversa direttiva: «Il trapianto di un tessuto o di un osso umano da un uomo all'altro è una questione che ciascun Testimone deve decidere in base alla propria coscienza ... Non c'è alcun comando biblico che vieti specificamente di introdurre nel proprio corpo tessuti di un'altra persona .... Se qualcuno accettasse un trapianto, il comitato giudiziario della congregazione non prenderebbe misure disciplinari nei suoi confronti». Da quella data i Testimoni possono accettare i trapianti senza essere sanzionati.

E’ pure opportuno il richiamo alla lunga e strenua avversione per le terapie psichiatriche o psicoanalitiche, bollate dal Movimento alla stregua di stregonerie e di arti demoniche (si vedano le seguenti fonti geoviste: Svegliatevi! dell'8 febbraio 1976, p. 26; 8 agosto 1960, pp. 30-32; La Torre di Guardia del 15 marzo 1983, p. 11 e 1° giugno 1978, p. 32).

Altro drammatico fattore di allarme sociale, causato dall’ideologia geovista e dalla conseguente prassi adottata dagli affiliati, riguarda la drastica opposizione che i genitori geovisti frappongono alla somministrazione di emoderivati ai figli minorenni, anche se questi trattamenti medici fossero essenziali alla loro sopravvivenza .

Il corretto comportamento del Testimone modello è descritto nella Torre di Guardia del 15 giugno 1991, p. 31: «Anche i cristiani odierni devono essere saldi, fermamente risoluti a non violare la legge di Dio, anche se questo li può esporre a qualche rischio in relazione ai governi secolari. La più elevata legge dell'universo - la legge di Dio - impone ai cristiani di astenersi dal sangue ... Questa legge divina non va presa alla leggera, come una cosa a cui ubbidire solo se fa comodo o se non ci sono problemi. ...se sembrasse probabile che un tribunale autorizzi una trasfusione, un cristiano potrebbe scegliere di non rendersi reperibile per tale violazione della legge di Dio [quindi cercherebbe di sottrarre il minore all'ordinanza del tribunale che impone l'indispensabile trasfusione (commento aggiunto)]. Se un cristiano si opponesse vigorosamente a una violazione della legge di Dio sul sangue, in alcuni paesi le autorità potrebbero considerarlo un trasgressore o potrebbero denunciarlo. Se dovesse andare incontro a qualche sanzione, il cristiano potrebbe considerarlo un modo di soffrire per amore della giustizia». Queste istruzioni non restano semplice teoria, ma - come mostrano diversi drammatici casi concreti - diventano una prassi strettamente connessa alle direttive della Congregazione.

Il divieto geovista delle emoterapie è assai poco giustificabile sotto l'aspetto della serietà se si considera che, mentre da un lato non si consente l'uso del sangue per finalità terapeutiche, dall'altro si ammette l'uso alimentare della carne con la disinvolta giustificazione che essa, dopo la macellazione, ha perduto gran parte del sangue che conteneva. Appare sufficientemente chiaro quale possa essere il gradiente di credibilità di chi vieta la trasfusione sanguigna fino all'estremo sacrificio e, poi, consente il trionfale ingresso della "fettina" nel desco dei propri adepti; in che misura, regolamentando in tal modo, si attua il rispetto per la persona umana?

Il dettato dell'art. 32 Cost., nato dall'esigenza di evitare illecite interferenze da parte dei pubblici poteri nella sfera del singolo, è stato talvolta interpretato come una sorta di "magna charta" degli autolesionisti e dei suicidi. Si rileva che il rispetto della persona umana costituisce un limite all'esercizio di qualsiasi diritto o potere e, quindi, l'insuperabile parametro di legittimità dell'esercizio, non solo del potere statuale, ma anche dell'autodeterminazione del singolo. Spetta certamente al legislatore il potere di valutare i principi delle varie confessioni religiose ai fini del loro riconoscimento. Comunque, è pacifico che il cittadino non gode di una sorta di libertà illimitata e incontrollabile nel perseguire l'osservanza del proprio credo religioso o politico, che è costituzionalmente garantito solo nell'ipotesi in cui non interferisca, all'esterno, con diritti aventi pari dignità costituzionale e non si risolva, all'interno, in uno svilimento della stessa persona umana che lo propugna. Appare immeritevole di particolare tutela anche il credo religioso che, pur non imponendo istituzionalmente ai propri adepti il suicidio come mezzo diretto di ascesi, tuttavia lo prevede come conseguenza indiretta di pratiche o divieti manifestamente ingiustificati, bizzarri e futili.

Va ribadito che, pur rispettando la scelta religiosa di ogni credente, non si può assimilare l'obiezione all'emoterapia ad una qualsiasi obiezione di coscienza. Innanzitutto, perché non di scelta si tratta, bensì di obbligo normativo: il Testimone di Geova che dovesse abbisognare di tale presidio terapeutico, si trova di fronte al dettato di La Torre di Guardia del 15 luglio 1961, pp. 446-448, che così stabilisce: "se (il Testimone di Geova) continua ad accettare trasfusioni di sangue o a donare sangue ... Quale ribelle oppositore e infedele esempio per i conservi della congregazione cristiana, egli deve essere stroncato da essa mediante la disassociazione" (parentesi aggiunte). Quindi, non c'è libertà di scelta quando una delle due alternative è la punizione, sia essa fisica oppure no.

In definitiva, se non fosse per la paura dell'espulsione, probabilmente i Testimoni di Geova risolverebbero il conflitto interiore tra la norma giuridica ed il precetto confessionale diversamente da come richiede il Movimento. Infatti, è spesso accaduto che, venuto meno il veto dei vertici dottrinali geovisti, i singoli Testimoni si sono di buon grado sottoposti a pratiche prima vietate (come nel caso dei trapianti d'organo, delle vaccinazioni e, di recente, per il servizio civile sostitutivo di quello di leva). Questo dimostra che per i Testimoni di Geova l'obiezione di coscienza non è libera determinazione dell'individuo, ma atto obbligato e indispensabile per conservare l'appartenenza al gruppo; da mezzo di valorizzazione della personalità umana si trasforma in strumento di difesa integralistica dell'identità del gruppo geovista, che viene a sovrapporsi anche alle leggi dello Stato.

Torna al testoServizio militare

Che i giovani in età di leva, affiliati alla Congregazione, si astengano dal prestare servizio militare e solo da poco - repentinamente a seguito delle direttive impartite nel 1996 dai vertici mondiali americani del Movimento - accettino di effettuare il servizio sostitutivo, è sintomatico del fatto che non si tratta di autentica obiezione di coscienza, bensì di imposizione normativa. La questione del rifiuto del servizio militare non rientra nelle "libere scelte" dei singoli Testimoni.

Per illustrare, Raymond V. Franz (ex componente del Direttivo mondiale geovista) ha fatto conoscere l’esistenza di un rap­porto riservato dei vertici della filiale italiana del Movimento, inviato all’Organizzazione-madre statunitense alla fine degli anni Set­tanta, in cui si as­seriva tra l'al­tro: "Da contatti diretti avuti con fratelli (Testimoni di Geova italiani) che affrontavano il problema del ser­vizio militare, abbiamo notato che nella maggioranza dei casi essi non comprendevano il motivo per cui non avreb­bero potuto accet­tare di fare il servizio civile alternativo".

A detta dei portavoce della Congregazione, sembrerebbe che i Testimoni accettino ora di compiere il servizio sostitutivo civile perché nel nostro Paese sono cambiate le norme che lo regolano (legge 8 luglio 1998, n. 230). In realtà, fino al 1995, il punto di vista della Congregazione era che si doveva rifiutare il servizio civile perché compiuto in sostituzione di quello militare; anche se tale servizio fosse stato del tutto indipendente dalle strutture militari, il Testimone avrebbe dovuto rifiutarsi di compierlo. Questa direttiva è chiaramente descritta nella rivista Svegliatevi! dell'8 giugno 1975, pp. 12-15. Nel 1996 il Direttivo mondiale dei Testimoni ha modificato le proprie direttive sull'argomento. In un articolo della rivista La Torre di Guardia del 1° maggio 1996 venne riportato il "nuovo intendimento", secondo il quale ora «il cristiano dedicato e battezzato deve prendere la propria decisione in base alla sua coscienza addestrata secondo la Bibbia» (p. 19). Queste sono parole rivelatrici: infatti, se anche in precedenza il rifiuto del servizio civile fosse stato il risultato di una libera scelta, in che consisterebbe la differenza? La novità consiste evidentemente nel fatto che, se ora un Testimone sceglie di fare il servizio civile, non viene sanzionato, mentre prima un'eventuale scelta in tal senso - anche se frutto di attenta riflessione e motivata da una buona coscienza - avrebbe comportato la sua esclusione dalla Congregazione.

Chi accetta, secondo coscienza, di compiere il servizio militare viene a trovarsi escluso dalla Congregazione. Tecnicamente la Congregazione dichiara tale affiliato “dissociato”; il gruppo, cioè, non espelle ufficialmente il "trasgressore", per non esporsi all'accusa di atteggiamento sedizioso. I membri del gruppo devono trattare il "dissociato" alla stregua di un disassociato. Si può, quindi, davvero parlare di "libera scelta" quando una decisione, non conforme a quella "suggerita" dal gruppo, comporta l'ostracismo sistematico da parte di tutti gli altri Testimoni, parenti e familiari compresi?

Diverse circolari e lettere ufficiali del Movimento dimo­strano, da un lato, che chi adem­pie gli obblighi di leva deve comparire davanti a un comitato giudiziario per l'espulsione; dall'altro, che si deve proce­dere, in tali casi, con la mas­sima segre­tezza. In una lettera della Sede romana del Movimento geovista, identificata con la sigla SCC:SSB del 9 novembre 1982, si avvertiva la consape­volezza, da parte dei vertici italiani del Movimento, che tale segretissima prassi di espellere chi vota o fa il servizio di leva, è illegale per cui, se scoperti, tali "documenti delicati ... potrebbero farci incontrare delle difficoltà".

I Testimoni di Geova non possono essere considerati veri obiettori di coscienza perché si pongono in una posizione non di dialogo con l’ordinamento (da loro recepito come satanico, intrinsecamente malvagio), ma di indifferenza; non manifestano particolare sensibilità verso valori non percepiti in ugual modo dalla legislazione. Il nascondere i propri reali motivi di rifiuto di assolvimento del dovere previsto dall'art. 52 della Costituzione è uno dei tanti marchingegni adottati dalla Congregazione geovista per con­fondersi con altri gruppi che dell'obiezione di coscienza hanno fatto l'emblema del proprio modo di vivere. Da parte loro, i Testimoni di Geova parlano di "neutralità", che è tutt'altra cosa. In un loro ma­nuale essa è definita la "condizione di chi, in una controversia, non parteggia per nessuno dei contendenti". L'obiezione di coscienza, per sua definizione, è un atteggiamento individuale scaturente da un in­timo convincimento; nel caso dei Testimoni, il rifiuto del servizio militare è una disposizione normativa alla quale è obbligatorio attenersi pena l'esclusione.

Torna al testoEsercizio del diritto di voto

Sul piano civile, l'esortazione geovista al disimpegno sociale consente ormai a chiunque di verificare quanto sia frenante questa ideologia nel contesto della vita sociale italiana. Basterà in questa sede richiamare l’assoluta indisponibilità dei Testimoni di Geova al concreto esercizio del diritto-dovere di voto. Su questo tema assistiamo a un ulteriore esempio di “strategia della guerra teocratica” geovista, offerto dalla pubblicazione di un articolo apparso su La Torre di Guardia del 1° novembre 1999, intitolato “Cosa ne pensano i testimoni di Geova delle votazioni?”

Da tempo la Congregazione in argomento aspira ad ottenere la tanto sospirata intesa (ed il connesso 8 per mille sull'IRPEF, oltre ad altre prebende e agevolazioni). Era più che logico, quindi, fornire - a supporto di tale aspirazione - un background tale che potesse, almeno in parte, fugare ogni tentennamento dell’Autorità governativa circa l'atteggiamento di "neutralità politica" dei Testimoni di Geova. Ecco, quindi, che vede la luce l'articolo di cui ci occupiamo. Esso inizia con una frase rivelatrice, che aveva lo scopo di tranquillizzare le Autorità circa l'atteggiamento della Congregazione verso le votazioni: "Sembra comunque che [nella Bibbia] non esista nessun principio contrario al votare in sé e per sé". Poi si aggiunge: "In quanto a dare personalmente il proprio voto a un candidato alle elezioni, ciascun testimone di Geova decide in base alla propria coscienza addestrata secondo la Bibbia e a come intende la responsabilità che ha verso Dio e verso lo Stato". È quasi la quadratura del cerchio! Primo: non vi sono preclusioni al voto; secondo: ciascuno può decidere se dare un voto a un candidato!

Per dare l’impressione, poi, che la posizione geovista sia sempre stata coerente con questa dichiarazione, l'articolo rimanda a una pubblicazione di quasi mezzo secolo prima, e precisamente a La Torre di Guardia del 15 marzo 1951. Di essa vengono citati alcuni brani; uno dei quali così recitava: "Quando Cesare obbliga i cittadini a votare ... [i Testimoni] possono recarsi alle urne ed entrare nella cabina elettorale. È qui che essi devono fare il segno sulla scheda o scrivere ciò che hanno deciso. I votanti possono fare ciò che vogliono con la loro scheda. Perciò quivi alla presenza di Dio è dove i suoi testimoni devono comportarsi in armonia con i suoi comandamenti e in accordo con la loro fede. Non è nostra responsabilità istruirli su ciò che devono fare con la loro scheda". A questo punto la citazione si interrompe, nulla viene detto che possa suscitare dei sospetti sulla lealtà del cittadino Testimone verso lo Stato. Sembra che egli possa "scrivere ciò che ha deciso ... può fare ciò che vuole con la sua scheda".

Sarebbe stato interessante, invece, continuare la lettura di ciò che la rivista del 1999 omette di dire, e che era contenuto solo un paio di paragrafi più avanti nell’edizione del 1951: "Poiché non esercitano il voto popolare neppure per eleggere i servitori consacrati entro l'organizzazione teocratica, essi non considerano giusto esercitare il diritto di voto con cui persone non consacrate sono elette ad incarichi politici mondani. Non scelgono di condividere la responsabilità per i peccati commessi da questi mondani eletti alle cariche governative. Essi vogliono preservarsi puri da questo mondo". Poveri "governanti"! Sanno che la Congregazione geovista li considera apoditticamente responsabili di peccati ed impuri?

E non solo questo. Se continuiamo a spulciare nell'organo ufficiale del Movimento, rileviamo che La Torre di Guardia del 15 ottobre 1957 profetizzava: "quando questo mondo giunge alla sua ardente fine alla guerra di Armaghedon, tutti i governanti della terra e i loro sostenitori, di qualunque ideologia politica o confessione religiosa, saranno contro il Re dei re e Signor dei signori ... I poteri politici saranno sconfitti da Cristo Gesù e dai suoi eserciti celesti e saranno scagliati nel ‘lago che brucia con zolfo’, la Geenna di eterna distruzione". Ragion per cui, continuava la rivista, "Oggi i cristiani testimoni di Geova, come i testimoni di Geova nei primi giorni del Cristianesimo, si serbano incontaminati dal mondo. Essi coscienziosamente si astengono dal partecipare alla politica di questo mondo, sì, anche dal votare. Sanno che la partecipazione politica non solo sarebbe inutile ma porterebbe la disapprovazione di Dio".

Ma come? Non si era detto che non esiste "nessun principio contrario al votare?" Non si era anche detto che "essi non interferiscono nel diritto altrui di votare ... Se qualcuno decide di recarsi alle urne, è una decisione sua. Ciò che fa nella cabina elettorale è una questione fra lui e il suo Creatore"? Allora, a quali valutazioni sarebbe pervenuto il nostro Presidente del Consiglio - sottoscrittore dello schema di intesa ex art. 8 Cost. - se avesse potuto leggere queste esplicite istruzioni date ufficialmente dalla Congregazione?

Considerate un documento geovista del 25 luglio 1978, siglato SCB:FPB, nel quale si fornivano le seguenti istruzioni ai responsabili di comunità locali (i cosiddetti "anziani"): "che dire di quelli che si sono presentati alle urne in occasione del recente referendum? È il caso di parlar loro e di prendere atto dei motivi che li hanno indotti a una tale azione. Se dal colloquio risulta che sono andati per ignoranza non comprendendo bene quali potevano essere i motivi per astenersene, allora sarà bene aiutarli ragionando con loro sul punto, affinché siano chiari i motivi per il mantenimento della neutralità cristiana. In tal caso non sarebbe preso nessun provvedimento disciplinare, a meno che non si tratti di un anziano o di un servitore di ministero o di un pioniere, che sarebbero rimossi non essendo più esemplari. Se dal colloquio con loro risulta invece che essi erano coscienti della violazione che stavano per commettere e ciò nonostante l'hanno commessa, allora il comitato dovrà prendere atto della loro avvenuta dissociazione per violazione di neutralità".

Da una parte, nella Torre di Guardia del 1° novembre 1999, si dice che per il Testimone di Geova andare alle urne è una decisione personale e che ciò che fa nella cabina elettorale è una questione fra lui e il Creatore, dall'altra, nella lettera – appena citata - della Congregazione Centrale diventa una questione fra lui e il "comitato giudiziario", al quale deve spiegare ciò che ha fatto nel "segreto dell'urna". E’ il caso di indagare a fondo su queste forme di "strategia teocratica" adottate in tempo di "guerra spirituale".

Rispondendo alla domanda: "Quale problema si incontra circa la neutralità cristiana, e come lo si può risolvere?", La Torre di Guardia del 1964, p. 660, attestava: "Per i cristiani maturi, la questione di quale atteggiamento assumere riguardo alle elezioni politiche non presenta nessun problema. Nei paesi totalitari spesse volte le persone sono obbligate dalla legge a recarsi alle urne e talvolta sono anche prelevate a casa e condotte alle urne. Anche in certe democrazie la legge rende obbligatorio per i cittadini l'andare alle urne. I testimoni di Geova non prendono parte alla politica in nessun paese. ... Perciò non prendono parte alle votazioni durante le elezioni. Essi non compromettono la loro neutralità in questioni di politica, comunque, se vanno alle urne e annullano in qualche modo la scheda, cancellandola o scrivendo ad esempio su di essa le parole ‘Sono per il regno di Dio’. In questo modo egli dice a favore di che cosa è. Facendo questo la loro scheda sarà annullata; non conterà nell'elezione di un uomo. Hanno osservato la legge e sono andati alle urne e probabilmente hanno evitato la punizione."

Si tratta di istruzioni molto chiare ed inequivoche; ma abbiamo pure un esplicito riscontro più recente. Biasimando coloro che abiurano la fede geovista, La Torre di Guardia del 1° dicembre 1989, pp. 13-14, evidenziava: gli apostati "sono felici di non dover più essere diversi per quanto riguarda la neutralità cristiana ... Ora possono persino votare per uno dei partiti politici". Se, ora, un ex Testimone è libero di votare, allora significa che, da Testimone, costui non godeva della stessa libertà!

Altre istruzioni sono contenute nel Libro di testo per la Scuola di Ministero del Regno, (noto pure con la sigla “KS”); quest’ultimo è un manuale della Congregazione geovista in cui una nota iniziale attesta: "una copia di questo libro di testo viene consegnata a ciascun anziano nominato ... Qualora egli cessasse di prestare servizio in tale incarico, dovrà riconsegnare la sua copia del libro al comitato di servizio della congregazione ... Non si devono fare copie di nessuna parte di questa pubblicazione". In una nota, a p. 134 dell'edizione KS 81, era scritto: "Sia questo libro di Testo per la Scuola di Ministero del Regno (KS81) che i precedenti (KS77 e KS79) sono provveduti ad esclusivo uso dei sorveglianti viaggianti e degli anziani di congregazione, e non devono essere dati o prestati ad altri, nemmeno ai propri familiari". In questo manuale si afferma che, se un Testimone di Geova sta per intraprendere una condotta che lo porterà a "violare la neutralità" (cioè è intenzionato a esercitare il diritto di voto), allora seguirà l'intervento degli anziani che, con "benignità", parleranno alla persona che sta per "agire in tal modo per ignoranza". Se l'intervento dissuasivo degli anziani dovesse rimanere infruttuoso, si applicherà la sanzione della dissociazione per violazione di neutralità ad opera di un comitato giudiziario.

Sulla base di testimonianze di ex affiliati al Movimento, il rifiuto di votare è così drastico che ai Testimoni di Geova non è lecito neanche partecipare alle elezioni degli organi collegiali scolastici.

Torna al testoViolazione della privacy

Una serie di circolari della Congregazione geovista dimostra l'esistenza di una prassi giudiziaria molto articolata tra i Testimoni di Geova. Il già citato KS - "Libro di testo" riservato ai responsabili di comunità geoviste - costituisce anche una sorta di "codice di procedura penale" dell'Ente; infatti, alle pagg. 57-59 dell'edizione del 1977 e alle pagg. 92-96 dell'edizione del 1991, viene riportato un elenco di trasgressioni con accanto l'indicazione della norma biblica violata [es. ubriachezza = Prima epistola ai Corinzi cap. 5, verso 11]. In relazione a tale attività giudiziaria, la “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova” detiene un archivio segreto dove sono contenuti informazioni e dati riservati che spesso attengono alla vita privata degli stessi affiliati (abitudini personali, attività sessuale, eventuali trasgressioni di competenza della Magistratura). Non a caso, nel 1992 in Danimarca le autorità scoprirono che l'ente esponenziale geovista danese aveva violato sistematicamente le norme sulla privacy, vigenti in quel Paese, custodendo per decenni accurati archivi segreti sui “crimini” commessi dagli aderenti.

Per quanto riguarda l'Italia, si fa rilevare che le circolari "confidenziali", datate 14 marzo 1997 e 20 luglio 1998 emesse dalla Congregazione in questione, hanno impartito la direttiva - diramata agli "anziani" sparsi in tutt'Italia - di redigere rapporti riservati sugli affiliati che, anche prima della conversione, hanno tenuto ripugnanti comportamenti sessuali, schedatura effettuabile all'insaputa dei diretti interessati. La legge n. 675 del 1996 garantisce i cittadini da indebite intrusioni nella loro sfera privata e tutela la riservatezza dei loro dati personali, sia che riguardino il credo politico, religioso, le abitudini sessuali, e così via. Tali garanzie e tutele sono talvolta disattese dalla Congregazione geovista e nulla più di qualche caso concreto e documentato, lo può rendere chiaro.

Il signor P., separato dalla moglie Testimone di Geova disassociata per aver commesso adulterio, voleva convivere con una Testimone nubile. Tale convivenza sarebbe stata possibile in quanto, per le norme della Congregazione, l'adulterio di per sé è causa di rottura del vincolo matrimoniale. Prima, però, di consentire tale unione in assenza di un divorzio legale, la Congregazione centrale richiedeva prove inoppugnabili dell'adulterio. Fu disposto che tali prove fossero acquisite mediante pedinamenti degli "adulteri", indagini private presso il vicinato, appostamenti notturni per controllare gli ingressi e le uscite dall'abitazione della moglie del P., verifiche presso gli uffici dell'anagrafe per appurare se da tale relazione adulterina fosse nato un bambino, dichiarazioni del P. di non avere più avuto relazioni sessuali con la moglie, il tutto comprovato da documenti. Al termine di questa procedura, la Congregazione si dichiarò soddisfatta e diede il suo placet alla convivenza dei due.

Altra vicenda in cui l’arroganza dei “comitati giudiziari” geovisti traspare in tutta la sua pericolosità riguarda un caso di perquisizione personale subita in Sicilia da un’affiliata ad opera di rappresentanti della Congregazione.  

 Torna al testoOstracismo istituzionalizzato

Il disegno di legge (n. 7043) all’esame del Parlamento della passata Legislatura, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova”, prevedeva all'articolo 2 - comma 2 - che "la Repubblica italiana riconosce che gli atti in materia disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale". Cosa implicherebbe l'entrata in vigore di una norma concordataria del genere?

In effetti, si lascerebbero privi della tutela, prevista dall’ordinamento statale, tutti i Testimoni sanzionati dalla Congregazione. In realtà, si viene espulsi dalla Congregazione geovista per i motivi più disparati; magari per aver dissentito dalle interpretazioni dei vertici dottrinari su questioni come: festeggiare un compleanno, accettare una trasfusione, criticare gli errori commessi dagli ideologi del Movimento, agire secondo coscienza in questioni sulle quali la Bibbia non si esprime, ecc. Inoltre, nel geovismo vige il processo alle intenzioni nei confronti di chi non è "allineato e coperto" (si veda, ad esempio, il manuale riservato “KS 91”, p. 140).

Cosa significa per i Testimoni di Geova l'essere tenuti a "conformarsi all'ordine di disassociazione" (espulsione), impartito dai comitati giudiziari geovisti, di cui parla La Torre di Guardia del 15 gennaio 1954, p. 62? Ebbene una sintetica rassegna di citazioni da letteratura geovista, riguardanti la sistematica prassi di ostracismo adottata anche - anzi soprattutto - contro i critici dell’ideologia, offre una significativa base teorica alle tante testimonianze che periodicamente vengono portate all’attenzione dell’opinione pubblica (si veda J.R. Bergman, I Testimoni di Geova e la salute mentale, Roma 1996, pp. 151-173).

Quando un genitore o un figlio viene espulso dalla Congregazione geovista, come dev’essere trattata tale persona dai membri della famiglia rimasti fedeli al geovismo? Rispondendo a questa domanda, La Torre di Guardia legifera: "Se i figli sono maggiorenni, vi può essere una separazione e una rottura vera e propria dei vincoli familiari, perché i vincoli spirituali sono già spezzati" (ed. 15 gennaio 1954, p. 62); i genitori "non accordano a [un figlio] disassociato la stessa approvata relazione spirituale concessa agli altri" (ed. 15 gennaio 1975, p. 55).

E se il parente espulso non fa parte della stretta cerchia familiare? "si dovrebbe far comprendere al parente disassociato che ora le sue visite non sono benvenute come prima" (ed. 15 gennaio 1964, p. 42). "Se il disassociato o dissociato è un parente che vive fuori di casa o non è dell'immediata cerchia familiare, potrebbe essere possibile non avere quasi nessun contatto col parente. Anche se eventuali questioni di famiglia richiedessero qualche contatto, è certo che questi contatti dovrebbero essere mantenuti al minimo" (ed. 15 aprile 1988, p. 28).

E se l'espulso non è un parente? "Ogni associazione con lui è troncata" (ed. 15 gennaio 1964, p. 41).

E se un uomo e una donna Testimoni sono promessi in matrimonio e uno dei due viene espulso prima del matrimonio? Il Testimone fedele "deve troncare il legame col disassociato ...Se non tiene conto di ciò sposando il disassociato, anch'egli può essere disassociato" (ed. 15 gennaio 1964, p. 43).

Si noti, per giunta, che "colui che deliberatamente non rispetta la decisione [disciplinare] della congregazione rischia di essere a sua volta disassociato" (ed. 15 dicembre 1963, p. 762). Quindi, chi decidesse, secondo coscienza, di continuare a mantenere i rapporti sociali e familiari con gli ex membri, verrebbe a sua volta sanzionato.

Inoltre la Congregazione prescrive: “Che cosa si deve fare se un disassociato e un membro della congregazione lavorano nello stesso luogo per l’impiego secolare? ... Benché sia permesso conversare nella misura necessaria per assolvere le funzioni del lavoro, non è appropriato associarsi nel senso di parlare liberamente ... sarebbero considerate solo le cose necessarie relative al lavoro, mai questioni spirituali o altre questioni che non sono nella categoria delle cose necessarie per il lavoro secolare. Se i rapporti necessari sono troppo frequenti e intimi, il cristiano può considerare di cambiare l’impiego” (ed. 15 dicembre 1963, p. 762).

Nell'estate del 2002 la Congregazione geovista ha ribadito le sue intransigenti direttive nei confronti degli ex membri: “Pertanto evitiamo anche di avere contatti sociali con chi è stato espulso. Questo significa che non staremo con lui né in occasioni come picnic, feste e partite di pallone né per andare in un centro commerciale, a teatro o a mangiare a casa o al ristorante” (cit dal mensile a distribuzione interna Il Ministero del Regno dell’agosto 2002, pp. 3-4).

Questa prassi giustifica appieno, da sola, l'allarme sociale che crea l'adesione al geovismo. Perciò, come ha evidenziato un insigne giurista - il prof. Dalla Torre - "prima di arrivare ad un'Intesa lo Stato dovrebbe valutare con maggiore attenzione, con prudenza e discernimento. Il che non significa negare una libertà che è garantita a tutti. Eventualmente si nega in questo caso un regime di particolare favore. Cosa ben diversa dall'esercizio della libertà religiosa".

Torna al testoOdio geovista

L’8 settembre 2002 il Capo dello Stato, in visita al santuario di Loreto, ha espresso chiaramente il proprio "no alle religioni dell'odio". Il Presidente Ciampi si è detto convinto che "il pensiero religioso è portatore di messaggi importanti non solo per coloro che hanno una fede ma anche per i non credenti: tutti sono accomunati da ideali di fratellanza tra i popoli, di pace, di giustizia sociale"; ma "è chiaro - ha sottolineato Ciampi - che quando le religioni predicano l'odio, rinnegano se stesse. Quando, invece, animate da spirito ecumenico, cercano nel dialogo tra le varie fedi e nel dialogo con il mondo laico un linguaggio comune, per predicare insieme un messaggio di pace, danno un contributo determinante per il futuro dell'umanità intera". Da queste parole si comprende la necessità di contrastare la diffusione di idee basate sull’odio religioso e sulla discriminazione, di esercitare ogni controllo per impedire la possibilità che organizzazioni e gruppi di individui possano incitare all’odio religioso.

La propaganda geovista, talvolta, si lascia andare ad esplicite esortazioni all’odio? Che tipo di odio e rivolto a chi? Esaminate le seguenti citazioni tratte da La Torre di Guardia del 15 marzo 1953, p. 87-89; 15 luglio 1959, p. 423; 1° gennaio 1962, p. 4; 1° ottobre 1993, pp. 18, 19:

"Se una persona continua a seguire una via malvagia dopo aver conosciuto ciò che è giusto, se il male diviene così radicato in lei da divenirne una parte inscindibile, per odiare il male il cristiano deve odiare tale persona di cui il male è divenuto una parte inscindibile". "Il Signore Gesù non ci invi­tava ad amare quelli che odiano Dio ... Quelli che odiano Dio e il suo popolo devono essere odiati ... Noi dobbiamo odiare nel più puro senso, che significa considerare con estrema o attiva avversione, ri­tenere detestabile, odioso, ripugnante, esecrare ... Che cosa ve ne fate voi di qualche cosa che è dete­stabile o ripugnante che voi esecrate? ... Non odiamo noi quelli che odiano Dio? Non possiamo amare quegli odiosi nemici, poiché essi sono degni solo della distruzione ... Noi preghiamo con fervore e gridiamo questa preghiera perché Geova non attenda oltre, e invochiamo che la sua ira sia resa mani­festa. Stendi la tua mano e la vedano i tuoi nemici, e usala per il loro male e la loro distruzione".

Per commentare queste dichiarazioni di principio del geovismo non trovo parole migliori di quelle di Harold Bloom che, nel suo saggio su La religione americana, ha scritto:

“Quel che rende i testimoni di Geova diversi dagli altri non è la loro aspettativa della distruzione, ma piuttosto il loro odio violento per ciò che sarà distrutto, vale a dire il nostro paese, il nostro mondo, il nostro pianeta. … Non vi sono elementi positivi dell’esistenza che i testimoni di Geova cerchino di salvare; si augurano che tutti si scompaia, e il più rapidamente possibile; … Fragili intellettualmente, vacui spiritualmente, i testimoni di Geova sognano di impadronirsi direttamente del potere, in modo da poter partecipare della maestà del grande teocrata, Geova. … nei loro scritti l’esaltazione di questo potere è talmente marcata che mi sentirei di etichettarla come patologica. … Essi propongono un fascismo teocratico nient’affatto mitigato dall’assegnazione di un ruolo dittatoriale a un tiranno che chiamano Geova … Nella realtà la dottrina dei testimoni di Geova è offensiva verso l’umanità … oserei dire che la caratteristica peculiare dei testimoni di Geova in generale è proprio questo piacere collettivo nel contemplare la fine … sono convinto che nulla sia più privo di umanità delle descrizioni dei testimoni di Geova sulla Fine del Tempo. Vi è qualcosa di peculiarmente infantile in queste aspirazioni della Torre di Guardia.”

La morte, la distruzione, lo sterminio del genere umano non convertito al geovismo, sarà la dimostrazione, o meglio la rivendica­zione della predicazione dei Testimoni e costituirà la ricompensa per la disistima di cui parla Bloom. Considerare, pertanto, gli affiliati a questo Movimento come innocui pacifisti è del tutto fuori luogo. Il mondo dei testimoni di Geova è un mondo nel quale l'amore e l'odio non assumono lo stesso significato attribuito dagli altri. Nell’ideologia geovista un dio, molto simile alle divinità pagane, avrebbe come unico obiettivo finale, non la salvezza dell’umanità peccatrice, ma lo sterminio cruento d’essa in un'orgia di sangue, di cadaveri, con i soli Testimoni superstiti, che aspirano a svolgere attività bucoliche in una mondiale opera di aratura di ossa spolpate e insepolte.

In questo contesto l’istituto geovista della disassociazione, più che un’appropriata disciplina, appare come uno strumento di potere sugli adepti; l’esclusione (disassociazione o dissociazione che sia) diventa un efficace mezzo di controllo delle coscienze; infatti La Torre di Guardia del 15 luglio 1992 stabilisce: “L’obbligo di odiare l’illegalità riguarda anche tutte le attività degli apostati” (p. 12); e, definendo il concetto di odio, precisa: “il significato di odiare ... racchiude il concetto di provare un tale senso di ripugnanza o forte avversione per qualcuno o qualcosa da non voler avere nulla a che fare con quella persona o cosa” (p. 9). Inoltre, La Torre di Guardia del 15 giugno 1983, p. 31, sancisce: “se qualcuno è disassociato, allora deve aver avuto un cuore veramente cattivo e/o dev’essere stato deciso a perseguire una condotta che disonora Dio”

Torna al testoTutela della famiglia

Stando ad esplicite ammissioni contenute in atti ufficiali della citata Congregazione (per esempio, la circolare SSC datata 7 febbraio 1977), la concezione del vincolo matrimoniale propugnata dalla medesima è “praticamente in contrasto con gli articoli del Codice Civile Italiano”; infatti, nella “formula per la celebrazione del matrimonio” - allegata alla circolare appena menzionata - a dispetto del diritto di famiglia, che pone sullo stesso piano i coniugi, si evidenzia la supremazia del ruolo maritale nel rapporto di coppia geovista: si aggiunge un “comunque”, dopo la lettura degli articoli del codice civile di prassi, che relativizza l’importanza della legge e la subordina all’interpretazione biblica citata; inoltre, dal confronto delle domande rivolte ai nubendi dal ministro di culto, si evince che l’interrogativo posto alla donna comprende sempre l’espressione “rispettarlo profondamente”, che invece non compare nel quesito rivolto all’uomo. Il che attesta un’impostazione illecita del rapporto di coppia, basato - secondo la Congregazione in argomento - sulla supremazia dell’uomo, in contrasto con i cardini del diritto di famiglia adottato da ogni moderna società civile.

In effetti, in contrasto con il codice civile che statuisce la parità dei coniugi all’interno del nucleo familiare, la prassi comportamentale - inculcata sistematicamente dalla Congregazione - prevede la supremazia del ruolo maritale confermando che “l’obbligo di provvedere fisicamente come pure spiritualmente ai figli ricade principalmente sui genitori, in particolare sul padre” (cit. da Svegliatevi! dell’8 marzo 1997, p. 27). Nell'esplicitazione di tale supremazia maritale, la Congregazione arriva al punto di prevedere anche fattispecie molto delicate, come la seguente: "Che dire se un marito incredulo (cioè non Testimone di Geova) insiste che la moglie cristiana (cioè di fede geovista) si rechi alle urne? Ebbene, lei è sottoposta al marito, Se ubbidisce al marito e si reca alle urne, è una decisione personale." (La Torre di Guardia del 1° novembre 1999, p. 29; parentesi aggiunte)

Torna al testoQuestione di lealtà

Certe visioni "religiose" hanno una dimensione così coinvolgente da implicare una generale ritualizzazione degli aspetti consueti della vita; più che dinanzi ad autentiche "confessioni religiose", in questi casi ci si trova alla presenza di veri e propri "popoli transnazionali" tenuti ad unità dalla partecipazione a una ideologia totalizzante e totalitaria, capace di abbracciare l'interezza della esperienza comunitaria. Tanto premesso, è doveroso segnalare che il senso di lealtà preteso dal geovismo è tale da indurre gli affiliati a violare, nel supremo interesse del Movimento, anche i più delicati principi di deontologia professionale che impongono la segretezza d’ufficio.

Per la riprova concreta di quanto appena affermato, si richiama la vicenda di un Testimone di Geova che, nel novembre del 1994, fu escluso – su decisione del Consiglio Superiore della Magistratura - dalla partecipazione al concorso per l’accesso alla carriera giudiziaria, in quanto il Testimone sostiene di rispettare le leggi della Repubblica, ma ci crede nei limiti che la sua ideologia gli consente: è evidente che il punto in questione è la lealtà allo Stato. All'aspirante giudice non è stato contestato il fatto di professare il credo geovista, per il semplice fatto che la Costituzione tutela la libertà di reli­gione; invece il diniego all'ammissione - espresso dal CSM - è di­peso dalla circostanza che nel 1985 il candidato in oggetto si di­chiarò obiettore di coscienza "totale" e - in quanto Testimone di Geova - si rifiutò di svolgere sia il servizio militare di leva sia quello civile sostitutivo, di conseguenza fu condannato ad un anno di reclusione militare. Pertanto, il CSM ha ritenuto che "la giustificazione addotta per rifiutare l'adempimento dell'obbligo di leva ... appare tale da indurre che la particolare concezione della sua fede religiosa, evidenziata dall'aspirante magistrato, sia incompatibile con l'atteggiamento istituzionale doveroso degli appartenenti all'ordine giudiziario, i quali sono tenuti, a norma dei precetti costituzionali in materia, ad amministrare giustizia garantendo l'osservanza della legge, e perciò devono essere particolarmente rigorosi nell'osservarla essi stessi. ... In realtà, con il rifiu­tare di adempiere anche il servizio sostitutivo (che nulla ha in comune con l'uso delle armi e con attività comunque riconducibili a principi di ispirazione militare, ma si esplica in manifesta­zioni di indubbia utilità sociale spesso anche caratterizzate da connotati benèfici), l'aspirante magistrato ha rifiutato co­scientemente di adempiere un obbligo civile, impostogli dalla legge, ... sotto tale profilo la sua condotta, riconducibile ai fatti oggetto della sua condanna, non si ritiene possa essere giu­stificata dall'appartenenza ad una particolare fede religiosa, e presenta aspetti di censurabilità tali da impedire che egli sia ammesso al concorso per uditore giudiziario".

Quindi, in sostanza, il principio in base al quale il CSM ha sancito l'esclusione del Testimone di Geova è: non si possono con­testare, anche se per convinzione religiosa, le leggi dello Stato e contemporaneamente proporsi di farle rispettare. Siccome il CSM ha rilevato che un Testimone sostiene di rispettare le leggi della Repubblica, ma ci crede nei limiti che la sua religione gli consente, è evidente che il punto in questione è la fedeltà allo Stato.

In altre circostanze documentate nella stessa letteratura del Movimento, viene contemplata l’opportunità che professionisti di fede geovista violino altri "segreti" tutelati dalla legge per rivelare alle autorità della Congregazione fatti riservati e relativi a pazienti e/o clienti.

Per esempio, nella testimonianza riportata in Svegliatevi! del 22 ottobre 1989, pp. 11-12, risalta il comportamento dell’infermeria Evelyn - Testimone di Geova - la quale non esita a violare il segreto professionale informando i propri conservi dell’iniziativa dei medici di adire il magistrato per ottenere un’ordinanza di emotrasfusione coatta a un minore, figlio di Testimoni. La condotta di Evelyn trova la sua giustificazione nella regola espressa da La Torre di Guardia del 1° settembre 1987, p. 13, che recita: “Possono quindi esserci delle circostanze in cui anche un cristiano è tenuto a portare un fatto all'attenzione degli anziani. É vero che in molti paesi è illegale rivelare a persone non autorizzate il contenuto di registrazioni private. Ma se un cristiano … ritiene di trovarsi in una situazione in cui la legge di Dio, nonostante ciò che dicono le autorità inferiori, gli impone di riferire ciò che sa, allora questa è una responsabilità che egli accetta dinanzi a Geova ... Tutti quelli che entrano a far parte della congregazione cristiana si sottopongono al 'giuramento' di mantenere pura la congregazione, sia con le loro azioni personali che aiutando altri a rimanere puri.” Nella stessa rivista appena citata, con l'articolo "Un tempo per par­lare, quando?" (pp. 12-15), si prescrive al Testimone di Geova infermiere di rivelare all'"anziano" di congregazione quanto è venuto a conoscere dalle cartelle cliniche circa "fratelli" Testimoni i quali non vogliono confessare all'"anziano" un eventuale aborto o una emoterapia subita in ospedale, anche "valicando il limite di riservatezza imposto dalle norme". Quindi, i Testimoni fondano tale loro comportamento, che li induce a informare gli "anziani" delle infrazioni dei loro con­servi anche a costo di violare la riservatezza d'ufficio ed i codici di deontologia professionale, sulle disposizioni di La Torre di Guardia che, nell'edizione del 15 luglio 1994, p. 23, esplicitamente legifera: "i peccati gravi che riguardano la purezza della congregazione devono essere riferiti agli anziani cristiani".

Tra i Testimoni di Geova l'istituzionalizzazione della viola­zione del segreto professionale ha raggiunto un livello tale che dagli Stati Uniti apprendiamo una notizia, a dir poco, sconcertante: i pochissimi terapeuti di fede geovista fanno redigere ai propri pazienti correligionari una dichiarazione liberatoria prima di iniziare la terapia, con la quale si autorizza preventivamente la violazione del segreto professionale. Infatti, se durante la cura, il paziente dovesse rivelare al terapeuta di aver commesso azioni vietate dal codice geovista e tenute segrete fino a quel momento, lo specialista sarebbe autorizzato - in base alla dichiarazione sottoscritta in precedenza - a rivelare ai responsabili della comunità geovista, cui appartiene il paziente, le trasgressioni rivelate in corso di terapia. Per giunta, se a seguito di tale delazione del terapeuta, il paziente fosse espulso dall'Organizzazione, con la citata dichiarazione le parti (il te­rapeuta ed il paziente) s'impegnano a troncare la terapia in atto. La redazione di tale dichiarazione, comunque, non è altro che la pedissequa esecuzione di quanto "suggerito" nella rivista La Torre di Guardia del 1° settembre 1987, p. 15, che così recitava: "Prevedendo il problema, alcuni fratelli avvocati, medici, ragionieri e via dicendo, hanno preparato delle norme scritte che fanno leggere ai fratelli che si recano a consultarli, prima che questi rivelino qualsiasi informazione confidenziale. Viene così stabilito in anticipo che se dovesse emergere una seria trasgressione, il trasgressore verrebbe incoraggiato a informarne gli anziani della sua congregazione. Viene spiegato che, se non lo facesse, il consulente si sentirebbe in dovere di informare egli stesso gli anziani". 

Torna al testoPromozione culturale e civile?

Nel disegno di legge (n. 7043) all’esame del Parlamento della passata Legislatura, riguardante la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova”, si faceva ripetutamente riferimento (artt. 11, c. 1; 13, c. 1; 17, c.2) ai “fini di istruzione”, che avrebbero erigendi enti della confessione, e a “scopi scientifici e culturali” (art. 18, c. 1). Orbene, è doveroso evidenziare che l’ideologia geovista è decisamente ancorata a posizioni non in linea con il progresso scientifico: i Testimoni di Geova, infatti, insegnano che l'uomo è comparso sulla Terra nell’ottobre del 4026 a.C., non un mese prima o dopo. In pieno XX secolo, per anni, essi - in rigorosa continuità culturale con gli antichi babilonesi - hanno insegnato che il cuore era la sede letterale di processi intellettivi, il che ha frenato il loro consenso ai trapianti nella convinzione che si potesse alterare la personalità e, cosa più grave, la fede religiosa del trapiantato, che per loro risiedeva nel cuore fisico (cf La Torre di Guardia del 15 agosto 1971, pp. 485-491).

All'art. 6, comma 3, del predetto disegno di legge n. 7043 era stabilito che nell'insegnamento di tutte le materie scolastiche non deve esservi traccia di “forme di insegnamento religioso diffuso", contrastanti con la fede geovista. Ma poiché si tratta di una fede integralista, non vi è settore dell'istruzione che sfugga a tale àmbito. Infatti, i Testimoni di Geova considerano "religioso" l'insegnamento dell'evoluzione (scienza), della cronologia che sia difforme da quella in cui credono loro (storia), di alcune pratiche mediche (trasfusione), e così via, sicché se approvata, l'intesa creerebbe notevoli difficoltà nell'individuazione di libri di testo che vadano bene per i cittadini italiani e per i Testimoni di Geova. Va menzionato, anche, che la Congregazione ritiene la sapienza "secolare" o "mondana" impartita nelle scuole di ogni ordine e grado ampiamente insufficiente e viziata da pregiudizio religioso, tanto è vero che essa "suggerisce" ai giovani affiliati di dedicarsi alla lettura della propria rivista Svegliatevi! che, secondo quanto è dichiarato nell’opuscolo geovista I testimoni di Geova e la scuola (Roma, 1984), “tratta in pratica tutti i campi dello scibile”.

Quanto sopra esposto ha lo scopo di dimostrare che la Congregazione in questione è una delle tante espressioni del moderno fondamentalismo religioso che spesso indossa i panni del moderno sapere, per poi alla fine mostrare tutto il suo oscurantismo o, per lo meno, la sua colpevole disinformazione. 

Torna al testoConclusione

I fatti presentati in questa pagina vi hanno indotto a considerare la Congregazione geovista, nella sua essenza, come un centro d'interessi non sempre in linea con i principi espressi nella nostra Costituzione? Convenite sulla doverosità di chiedersi, quindi, se sia opportuno, giuridicamente corretto e "conforme al comune sentire", concedere alla “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova” di godere del regime di particolare favore consentito dall'intesa, in aggiunta ai diritti spettanti di libertà di culto, di espressione, e degli altri già concessi come quello di celebrare matrimoni, di godere della pensione per i propri ministri, dell'accesso alle carceri e agli ospedali per il loro "ministero"?

Occorre discernere, come autorevole dottrina ha evidenziato: “Quando una confessione religiosa lotta per far sì che la legalità statale si adegui alla moralità specifica propugnata dalla confessione stessa, quest’ultima non può che ricondursi alla figura sostanziale di gruppo di pressione, che come tutti i gruppi di pressione dispone dei normali canali (partiti, opinione pubblica) predisposti in una democrazia rappresentativa proprio perché gli interessi della base facciano sentire il loro peso nelle decisioni politiche da prendere. Al gruppo confessionale, in quanto gruppo di pressione, non può essere consentito il canale della negoziazione” (A. Guarino, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, Napoli 1992, pp. 123-124).

Come si ritiene di aver documentato, l'obiezione alla stipula dell'Intesa con la Congregazione geovista non si basa su una generica intolleranza nei confronti di un gruppo minoritario. Per le migliaia di firmatari della petizione resta un mistero come sia stato possibile che il Governo italiano abbia ravvisato l'opportunità di stipulare un'intesa con la Congregazione in oggetto, la quale esercita un controllo autoritario sugli affiliati e ne limita indebitamente la libertà di coscienza.

Achille
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