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Associazione Culturale
"Ulisse"

di Ostia

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Statuto dell'Associazione Culturale Ulisse


Art. 1 - A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione Culturale denominata “Associazione Culturale Ulisse”.
Art. 2 - L’Associazione ha sede in Via Mar dei Caraibi 60 – 00122 Roma – Italia.
Art. 3 - L’Associazione non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per la diffusione della cultura. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'Associazione è regolata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell'associazionismo e del volontariato. Le sue finalità sono di carattere apartitico.
Art. 4 - L'Associazione, nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, ha la finalità di promuovere e sviluppare la cultura ed avvicinare all’arte in tutte le sue manifestazioni, favorire l’integrazione dei disabili e la multietnicità. Per raggiungere tale scopo l’Associazione può (1) organizzare corsi, concerti, esposizioni, mostre, conferenze, manifestazioni, rassegne, convegni, escursioni, visite guidate, attività culturali nelle scuole, progetti educativi e divulgativi, scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro può essere utile per favorire la conoscenza, ad un pubblico più vasto, dì tutti gli argomenti concernenti le finalità dell'Associazione stessa; (2) partecipare a manifestazioni di altri organismi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell’Associazione stessa.
Art. 5 - L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e intraprendere qualsiasi operazione necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie a quelle sociali.
Art. 6 - L'Associazione ha durata illimitata ed è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l’intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale. La consegna della ricevuta della quota annuale vale anche quale atto di ammissione da parte dell'Associazione. II Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente.
Art. 7 - I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti interni dell’Associazione. Tutti i soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione del bilancio e delle attività programmate, per le modifiche dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. Tutte le prestazioni fomite dai soci sono a titolo gratuito.
Art. 8 - Sono organi dell'Associazione. a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c} il Presidente.
Art. 9 - L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di dicembre per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e disegnare le linee programmatiche. Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata almeno 15 giorni prima e comunicata a tutti i soci anche via e-mail, telefono o fax. I soci minorenni possono partecipare alle discussioni assembleari ma senza diritto di voto.
Art. 10 - II Consiglio Direttivo è costituito da 3 membri eletti tra i soci dall'assemblea generale. Essi restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nella votazione più recente abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. II Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari. II Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni quattro mesi. II Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’Associazione. E' sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione. Tali regolamenti dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Art. 11 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Tesoriere. In caso d’urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - II Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. II Tesoriere mantiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.
Art. 14 - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative, contributi degli aderenti o di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri; proventi di corsi, servizi ed altre attività offerte dall’Associazione; raccolte pubbliche di fondi; corrispettivi di contratti a carattere pubblicitario; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
Art. 15 - L’esercizio finanziario si chiude il 30 giugno di ogni anno. II Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell’assemblea ordinaria annuale. II bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino alla sua approvazione. I soci possono prenderne visione. II bilancio è composto da un rendiconto economico che evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Art. 16 - Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
Art. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 18 - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
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