Gli statuti
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STATUTO

 I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

 

Art 1           La Società cinofila di Locarno e dintorni è una società apolitica e aconfessionale, fondata il 17 settembre 1949, retta dagli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero, dal presente statuto, e da quello della Società cinofila Svizzera, che viene formalmente riconosciuto.
La sede è all'indirizzo del presidente in carica.

 

Art. 2          La Società Cinofila di Locarno e dintorni si propone di:

a)           diffondere presso i soci ed il pubblico in generale, tutte quelle informazioni circa l’ acquisto, il possesso, l'educazione e la formazione dei cani, e questo sulla base delle conoscenze attuali, nel puro spirito sportivo e nel rispetto della legge sulla protezione degli animali.

b)           promuovere, sviluppare e mantenere un sano spirito di camerateria e di collaborazione tra i soci.

c)           organizzare corsi di educazione, di addestramento e ricreativi, cosi pure come concorsi nelle varie discipline, manifestazioni, conferenze, gite ecc.

d)           difendere gli interessi dei soci stessi con informazioni e consigli di ordine pratico.

e)           incoraggiare l'allevamento, il possesso ed la diffusione di cani di pura razza.

f)            sostenere la Società Cinologica Svizzera nelle sue attività.

g)           collaborare con le autorità locali, regionali e cantonali.

 

II. AMMISSIONI

 

Art. 3     Sono ammesse a far parte della SCLD tutte le persone fisiche di ambo i sessi.
Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà.
La domanda di ammissione deve essere inoltrata per iscritto al presidente il quale la sottoporrà al comitato per l'approvazione. Il nome e l' indirizzo del nuovo socio verranno pubblicati sull'organo ufficiale della SCS.
Al candidato cui viene rifiutata l'ammissione quale socio non é necessario rendere noti i motivi del rifiuto.
L’omissione della pubblicazione annulla la qualità di membro della società.
Opposizioni possono essere inoltrate entro 14 giorni al comitato della società.
Circa l'accettazione definitiva decide, in ultima istanza, il comitato.

 

 

III. MEMBRI ONORARI E VETERANI

 

Art. 4          Le persone o i soci che si sono particolarmente distinti per servizi o meriti speciali verso la SCLD possono essere nominati soci onorari da parte dell'assemblea generale, su proposta del comitato e con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti espressi dai soci presenti aventi diritto di voto.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale. I soci che sono stati membri della SCLD o di una sezione della SCS per un periodo ininterrotto di 25 anni, su proposta della sezione, sono nominati soci veterani; essi ricevono dalla SCS tramite la società un distintivo speciale.

 

 

IV. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

Art. 5          I soci hanno diritto:

a)           di partecipare gratuitamente alle lezioni di addestramento fintanto che le disponibilità della società lo permettono. Sono escluse da quanto sopra le lezioni d'addestramento speciali;

b)           di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla SCLD;

c)           di usufruire dei diritti e delle facilitazioni previsti nei regolamenti speciali della SCS.

 

Art. 6     Ogni membro si impegna a rispettare gli statuti e a pagare entro il mese di ottobre la tassa sociale. Ogni membro conducente di cane esercitante attività in seno alla società è tenuto ad avere una copertura assicurativa RC nei confronti di terzi.

 

Art. 7     All'atto dell'ammissione i membri riconoscono gli statuti ed i regolamenti della SCLD e della SCS e si impegnano a rispettarli. Essi accettano pure di pagare le quote sociali previste.

 

 

V. DIMISSIONI - RADIAZIONI - ESPULSIONI

 

Art. 8          La qualità di socio cessa in seguito alla morte del socio, in seguito a dimissioni, radiazione ed espulsione.

 

Art. 9          Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al presidente almeno un mese prima della fine dell'anno sociale che chiude il 31 dicembre.
La tassa per l'anno in corso dovrà comunque essere stata pagata. Dimissioni collettive sono nulle e non vengono accettate.

 

Art. 10        La radiazione dalla lista dei membri della SCLD ha effetto puramente interno. Essa è applicata dal comitato.
Il mancato pagamento della tassa sociale è motivo di radiazione. Questa sanzione può essere applicata anche contro quei soci che con il loro comportamento turbano l'armonia e la camerateria tra i soci, oppure pregiudichino con le loro azioni il buon nome della società e sono un pericolo per lo spirito sociale.
Un socio colpito da radiazione può ricorrere entro un mese dalla notifica della sanzione per lettera raccomandata al comitato, il quale proporrà la vertenza  alla prossima assemblea generale ordinaria, che deciderà in merito inappellabilmente con la maggioranza assoluta dei voti espressi.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, perciò il socio in attesa dell'assemblea non potrà più partecipare alla vita sociale. La radiazione é applicata a tempo indeterminato.
L’eventuale riammissione è decisa dal comitato su proposta di almeno due membri dello stesso.

 

Art. 11        La grave inosservanza degli statuti e regolamenti della SCLD e della SCS, l’aver portato pregiudizio al buon nome o agli interessi della SCLD con atti illegali, maltrattamento nei confronti degli animali o comportamento disonesto in altro modo possono comportare l'espulsione dalla Società cinofila Locarno e dintorni.
Procedura:
per principio, l'espulsione é pronunciata a maggioranza dei 2/3 su proposta del comitato durante l'assemblea generale ordinaria. Il socio contro il quale é stata intentata una procedura di espulsione, deve essere avvisato tramite lettera raccomandata e orientato nel senso che può impugnare la causa, per iscritto o verbalmente, davanti all'assemblea generale della sezione.
Diritto di ricorso:
l'espulsione e i motivi della stessa sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata precisando che ha diritto di ricorso alla prossima assemblea dei delegati della SCS. L’ art. 75 del codice civile è riservato.
Pubblicazione:
l’espulsione di un socio non si estende solo alla società che l'ha pronunciata, bensì a tutte le altre sezioni della SCS. Ogni espulsione definitiva verrà pubblicata sugli organi ufficiali della SCS. Se l’espulsione viene fatta dalla sezione, essa dovrà effettuare la pubblicazione.
Effetto:
Ai soci espulsi è proibita la partecipazione a esposizioni riconosciute, concorsi o altre manifestazioni della SCS o delle sue sezioni. Perdono i propri diritti al LOS come pure alla proprietà di eventuali affissi. Se la persona espulsa è giudice o candidato-giudice, il suo nome sarà cancellato dalla lista.

 

VI. RESPONSABILITÀ

 

Art. 12        La SCLD risponde per i propri impegni verso terzi unicamente con il proprio patrimonio sociale.
È esplicitamente esclusa ogni responsabilità personale dei soci o dei dirigenti per impegni della società, riservato quanto previsto dall’Art. 6 cpv. 2 del presente statuto.

 

 

VII. ORGANIZZAZIONE

 

Art. 13        Gli organi della SCLD sono:

·                         l'assemblea generale dei soci

·                         il comitato

·                         la commissione di revisione.

 

Art. 14     L’assemblea generale è l'autorità suprema della società. Essa elegge gli altri organi e controlla le loro attività. Deve essere convocata tutti gli anni, di regola entro la fine di marzo.

 

Art. 15        La convocazione dell'AG è fatta per mezzo di circolare a tutti i soci, almeno 15 giorni prima della data fissata e deve indicare le trattande all'ordine del giorno.
La convocazione è fatta, di regola, dal comitato.
Le trattande non iscritte all'ordine del giorno potranno essere discusse, ma nessuna decisione potrà essere presa al riguardo. Le proposte dei soci, per essere inserite all'ordine del giorno, dovranno pervenire al presidente entro e non oltre il 31 dicembre.

 

Art. 16     L'assemblea generale potrà essere convocata in sessione straordinaria in qualsiasi momento:

a) dal comitato in carica;

b) dietro richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci. La richiesta deve essere motivata.

 

L'assemblea deve essere tenuta entro due mesi dalla richiesta.

 

Art. 17     Tutte le assemblee convocate conformemente alle disposizioni statutarie deliberano validamente, con qualunque numero di soci presenti.

 

Art. 18     L'assemblea generale dei soci è diretta dal presidente o dal suo sostituto, il segretario ne redige il verbale seduta stante.
I soci votanti nominano due scrutatori in apertura di seduta, tranne nei casi previsti nel presente statuto; nomine e votazioni vengono fatte per alzata di mano, su richiesta di almeno 1/3 dei soci votanti può tuttavia essere adottato il voto segreto o per appello nominale, tranne nei casi previsti nel presente statuto; le decisioni assembleari sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi almeno 16 anni, in possesso della tessera con il bollo annuale, come pure dei soci onorari. Se in occasione di nomine sono proposti più di due candidati vengono successivamente eliminati i candidati con il minor numero di voti. In caso di parità si procede al tiraggio a sorte.

 

Art. 19     All'assemblea generale sono attribuiti in particolare le decisioni seguenti:

a) l'approvazione dell'ultimo verbale;

b) l'accettazione dei rapporti annuali;

c) l'approvazione dei conti, la lettura del rapporto dei revisori e scarico al comitato;

d) la fissazione dell'importo della tassa sociale;

e) la fissazione delle competenze finanziarie del comitato;

f) elezioni:

     1) del presidente

     2) del cassiere

     3) dei membri del comitato

     4) della commissione di revisione

g) la revisione degli statuti;

h) la nomina di speciali commissioni;

i) la nomina dei soci onorari;

l) la decisione su ricorsi in materia di radiazione;

m) la decisione di espulsioni;

n) lo scioglimento della società.

 

Art. 20        Il comitato si compone di:
un presidente - un vicepresidente - un segretario - un cassiere - uno a cinque membri aggiunti.
I membri del comitato stanno in carica due anni  e sono rieleggibili.
Il comitato è autorizzato a nominare sostituti ad interim in caso di dimissioni, decessi o altri motivi gravi; essi resteranno in carica fino alla prossima assemblea generale ordinaria.
È compito del comitato la nomina dei monitori per l'addestramento, della commissione tecnica e dei delegati all’assemblea della SCS. Il comitato può decidere, se la maggioranza assoluta dei suoi membri è presente.

Art. 21        Il presidente dovrà essere cittadino svizzero o straniero con permesso di domicilio, in tutti i casi essere domiciliato in Svizzera. La sua firma con quella del segretario o del cassiere impegna la sezione, il presidente ha voto decisorio in caso di parità di voti in comitato.
I compiti del presidente sono:

1) dirigere e controllare tutte le attività della società e di presentare un rapporto annuale.

2) di preparare le trattande da discutere nelle riunioni del comitato e nelle assemblee.

3) di presiedere le sedute del comitato e dell'assemblea generale.

4) di rappresentare la società nel confronti di terzi.

 

Art. 22        I1 vicepresidente assiste il presidente e ne fa le sue veci in caso di assenza, allo stesso possono essere attribuiti compiti speciali. Il segretario si occupa della corrispondenza della società, redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del comitato e conserva gli atti sociali.
Il cassiere riscuote le tasse sociali e provvede a tutte le operazioni finanziarie, egli presenta alla chiusura di ogni anno sociale i conti per la verifica, corredati dalle rispettive pezze giustificative. Egli tiene il controllo dell’effettivo dei soci e delle mutazioni che presenterà all'assemblea generale.
I membri collaborano in seno al comitato in tutti i lavori inerenti l'attività del sodalizio.
Il presidente, il segretario o il cassiere sono tenuti ad essere abbonati all'organo ufficiale della SCS.

Art. 23        La commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente. Essa controlla la contabilità e lo stato patrimoniale della sezione, presentando rapporto scritto all'assemblea ordinaria del soci. Essa rimane in carica per 2 anni.

 

 

VIII. FINANZE

 

Art. 24        I mezzi finanziari della società sono:

a) le quote sociali dei soci;

b) tutti i contributi, tasse o entrate speciali.

 

 

IX. REVISIONE DEGLI STATUTI

 

Art. 25        Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea generale, a condizione che il cambiamento non sia in contraddizione con quanto previsto negli statuti della SCS.
Ogni modifica dello statuto deve essere prevista all'ordine del giorno della medesima e la stessa deve essere accettata da almeno 2/3 del soci votanti presenti, e devono essere sottoposte per l'accettazione al comitato centrale della SCS.

 

 

X. SCIOGLIMENTO

 

Art. 26        Lo scioglimento della società può essere deciso da un'assemblea generale straordinaria con la maggioranza del 4/5 dei votanti presenti.

 

Art. 27        La società deve essere sciolta se divenuta insolvibile e allorquando il comitato non può più essere costituito conformemente agli statuti.

 

Art. 28        Se allo scioglimento della società dovessero esistere dei beni, questi non possono essere suddivisi tra i membri, ma devono essere consegnati al comitato centrale della SCS, il quale si incarica dell'amministrazione. Se durante i successivi dieci anni dovesse essere costituita nella regione un'altra società con gli stessi scopi della precedente, quest'ultima, dopo l'ammissione in seno alla SCS, potrà chiedere al comitato centrale la consegna dei beni già appartenuti alla società sciolta.
Se durante i dieci anni successivi allo scioglimento non viene costituita altra società analoga, i beni della società sciolta saranno devoluti alla Fondazione Albert-Heim della SCS.

 

XL. DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 29        Il presente statuto e stato redatto al maschile, la forma femminile si applica per analogia.
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa capo agli statuti della Società Cinofila Svizzera ed al Codice Civile Svizzero.

 

Art. 30        Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria del 20 febbraio 1998 ed entrerà in vigore immediatamente dopo essere stato accettato dal comitato centrale della Società Cinofila Svizzera.
Esso sostituisce quello approvato il 30 gennaio 1988.

 

SOCIETÀ CINOFILA LOCARNO E DINTORNI

Il presidente:         Il Segretario:

Marco Regazzi     Hanspeter Gruber

 

Questo statuto non è in contraddizione con quello della Società Cinofila Svizzera e viene perciò accettato ai sensi dell’Art. 6 dello stesso.

Copyright © 2000 Società Cinofila Locarno e Dintorni
Ultimo aggiornamento: 15 September, 2004