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STATUTO
I. DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO Art 1
La Società cinofila di Locarno e dintorni è una società apolitica e
aconfessionale, fondata il 17 settembre 1949, retta dagli articoli 60 e seguenti
del codice civile svizzero, dal presente statuto, e da quello della Società
cinofila Svizzera, che viene formalmente riconosciuto. Art. 2 La Società Cinofila di Locarno e dintorni si propone di: a)
diffondere presso i soci ed il pubblico in generale, tutte quelle
informazioni circa l’ acquisto, il possesso, l'educazione e la formazione dei
cani, e questo sulla base delle conoscenze attuali, nel puro spirito sportivo e
nel rispetto della legge sulla protezione degli animali. b)
promuovere, sviluppare e mantenere un sano spirito di camerateria e di
collaborazione tra i soci. c)
organizzare corsi di educazione, di addestramento e ricreativi, cosi pure
come concorsi nelle varie discipline, manifestazioni, conferenze, gite ecc. d)
difendere gli interessi dei soci stessi con informazioni e consigli di
ordine pratico. e)
incoraggiare l'allevamento, il possesso ed la diffusione di cani di pura
razza. f)
sostenere la Società Cinologica Svizzera nelle sue attività. g)
collaborare con le autorità locali, regionali e cantonali. II. AMMISSIONI Art. 3
Sono ammesse a far parte della SCLD tutte le persone fisiche di ambo i
sessi. III. MEMBRI ONORARI E VETERANI Art. 4 Le persone o i
soci che si sono
particolarmente distinti per servizi o meriti speciali verso la SCLD possono
essere nominati soci
onorari da parte dell'assemblea generale, su proposta del comitato e con
la maggioranza di almeno 2/3 dei voti espressi dai soci presenti aventi diritto
di voto. IV. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Art. 5 I soci hanno diritto: a)
di partecipare gratuitamente alle lezioni di addestramento fintanto che
le disponibilità della società lo permettono. Sono escluse da quanto sopra le
lezioni d'addestramento speciali; b)
di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla SCLD; c)
di usufruire dei diritti e delle facilitazioni previsti nei regolamenti
speciali della SCS. Art. 6 Ogni membro si impegna a rispettare gli statuti e a pagare entro il mese di ottobre la tassa sociale. Ogni membro conducente di cane esercitante attività in seno alla società è tenuto ad avere una copertura assicurativa RC nei confronti di terzi. Art. 7 All'atto dell'ammissione i membri riconoscono gli statuti ed i regolamenti della SCLD e della SCS e si impegnano a rispettarli. Essi accettano pure di pagare le quote sociali previste. V. DIMISSIONI - RADIAZIONI - ESPULSIONI Art. 8 La qualità di socio cessa in seguito alla morte del socio, in seguito a dimissioni, radiazione ed espulsione. Art. 9
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al presidente almeno
un mese prima della fine dell'anno sociale che chiude il 31 dicembre. Art. 10
La radiazione dalla lista dei membri della SCLD ha effetto puramente
interno. Essa è applicata dal comitato. Art. 11
La grave inosservanza degli statuti e regolamenti della SCLD e della SCS,
l’aver portato pregiudizio al buon nome o agli interessi della SCLD con atti
illegali, maltrattamento nei confronti degli animali o comportamento disonesto
in altro modo possono comportare l'espulsione dalla Società cinofila Locarno e
dintorni. VI. RESPONSABILITÀ Art. 12
La SCLD risponde per i propri impegni verso terzi unicamente con il
proprio patrimonio sociale. VII. ORGANIZZAZIONE Art. 13 Gli organi della SCLD sono: ·
l'assemblea
generale dei soci ·
il
comitato ·
la
commissione di revisione. Art. 14 L’assemblea generale è l'autorità suprema della società. Essa elegge gli altri organi e controlla le loro attività. Deve essere convocata tutti gli anni, di regola entro la fine di marzo. Art. 15
La convocazione dell'AG è
fatta per mezzo di circolare a tutti i soci, almeno 15 giorni prima
della data fissata e deve indicare le trattande all'ordine del giorno. Art. 16 L'assemblea generale potrà essere convocata in sessione straordinaria in qualsiasi momento: a)
dal comitato in carica; b)
dietro richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci. La richiesta deve essere
motivata. L'assemblea
deve essere tenuta entro due mesi dalla richiesta. Art. 17 Tutte le assemblee convocate conformemente alle disposizioni statutarie deliberano validamente, con qualunque numero di soci presenti. Art. 18
L'assemblea generale dei soci è diretta dal presidente o dal suo
sostituto, il segretario ne redige il verbale seduta stante. Art. 19 All'assemblea generale sono attribuiti in particolare le decisioni seguenti: a)
l'approvazione dell'ultimo verbale; b)
l'accettazione dei rapporti annuali; c)
l'approvazione dei conti, la lettura del rapporto dei revisori e scarico al
comitato; d)
la fissazione dell'importo della tassa sociale; e)
la fissazione delle competenze finanziarie del comitato; f)
elezioni:
1) del presidente
2) del cassiere
3) dei membri del comitato
4) della commissione di revisione g)
la revisione degli statuti; h)
la nomina di speciali commissioni; i)
la nomina dei soci onorari; l)
la decisione su ricorsi in materia di radiazione; m)
la decisione di espulsioni; n)
lo scioglimento della società. Art. 20
Il comitato si compone di: Art. 21
Il presidente dovrà essere cittadino svizzero o straniero con permesso
di domicilio, in tutti i casi essere domiciliato in Svizzera. La sua firma con
quella del segretario o del cassiere impegna la sezione, il presidente ha voto
decisorio in caso di parità di voti in comitato. 1)
dirigere e controllare tutte le attività della società e di presentare un
rapporto annuale. 2)
di preparare le trattande da discutere nelle riunioni del comitato e nelle
assemblee. 3)
di presiedere le sedute del comitato e dell'assemblea generale. 4)
di rappresentare la società nel confronti di terzi. Art. 22
I1 vicepresidente assiste il presidente e ne fa le sue veci in caso di
assenza, allo stesso possono essere attribuiti compiti speciali. Il segretario
si occupa della corrispondenza della società, redige i verbali delle assemblee
e delle riunioni del comitato e conserva gli atti sociali. Art. 23 La commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente. Essa controlla la contabilità e lo stato patrimoniale della sezione, presentando rapporto scritto all'assemblea ordinaria del soci. Essa rimane in carica per 2 anni. VIII. FINANZE Art. 24 I mezzi finanziari della società sono: a)
le quote sociali dei soci; b)
tutti i contributi, tasse o entrate speciali. IX. REVISIONE DEGLI STATUTI Art. 25
Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea generale, a
condizione che il cambiamento non sia in contraddizione con quanto previsto
negli statuti della SCS. X. SCIOGLIMENTO Art. 26 Lo scioglimento della società può essere deciso da un'assemblea generale straordinaria con la maggioranza del 4/5 dei votanti presenti. Art. 27 La società deve essere sciolta se divenuta insolvibile e allorquando il comitato non può più essere costituito conformemente agli statuti. Art. 28
Se allo scioglimento della società dovessero esistere dei beni, questi
non possono essere suddivisi tra i membri, ma devono essere consegnati al
comitato centrale della SCS, il quale si incarica dell'amministrazione. Se
durante i successivi dieci anni dovesse essere costituita nella regione un'altra
società con gli stessi scopi della precedente, quest'ultima, dopo l'ammissione
in seno alla SCS, potrà chiedere al comitato centrale la consegna dei beni già
appartenuti alla società sciolta. XL. DISPOSIZIONI FINALI Art. 29
Il presente statuto e stato redatto al maschile, la forma femminile si
applica per analogia. Art. 30
Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea generale ordinaria
del 20 febbraio 1998 ed entrerà in vigore immediatamente dopo essere stato
accettato dal comitato centrale della Società Cinofila Svizzera.
SOCIETÀ
CINOFILA LOCARNO E DINTORNI Il
presidente:
Il Segretario: Marco
Regazzi Hanspeter
Gruber Questo
statuto non è in contraddizione con quello della Società Cinofila Svizzera e
viene perciò accettato ai sensi dell’Art. 6 dello stesso. |
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