Alla Ecc. ma Corte di Cassazione
Il sottoscritto Antonino Stefano Arconte, nato il 10-02-1954 ad Oristano, residente a (.....), via (......) 171/A, dichiara di proporre ricorso per Cassazione avverso tutti i capi e punti della Sentenza di Revisione n.2/96 pronunciata il 05/02/1997 dalla Corte dAppello di Cagliari (Depositata in cancelleria il 13 Febbraio 1997, cosa della quale ho avuto notifica il 24 Febbraio 1997 attraverso il decreto di fissazione di Udienza in camera di consiglio ai sensi dellart.127 c.p.p. per il giorno 19 Marzo 1997. La fissazione di Udienza suddetta è dichiarata per correzione di errori materiali ai sensi dellart.130 c.p.p. Lerrore riguarderebbe il mancato ordine di esecuzione di pena pecuniaria sospeso in corso di revisione, la pena detentiva è stata interamente scontata.
Il sottoscritto ricorrente ha presentato Istanza alla Corte dAppello, ai sensi del citato art.127 c.p.p perché la Ill.ma Corte dAppello esamini la possibilità di altro errore di applicazione della Legge penale e precisamente di quanto è previsto allart.630 lettera d.
Per meglio precisare il sottoscritto dichiara quanto segue :
Applicazione dellArt.238 c.p.p., applicazione art.124, applicazione dellart.630 lettera d. e violazione dellart.606, lettera b.
A) Nellallegato n.1 dellIstanza di Revisione, e cioè Sentenza di I° grado del Tribunale di Oristano del 20 Marzo 1991, alla pagina 2 rigo 23 (Esposizione dei fatti) ; alla pagina 3 rigo 29 ed alla pagina 7 dal rigo 10 al rigo 15, non vi può essere dubbio che la Sentenza di condanna si fondava sulle dichiarazioni di servizio della Polizia. La Polizia dava, infatti, Atto di avermi visto alle ore 09.00 del 2 Marzo 91, recarmi, con la mia auto Fiat Panda rossa e Carta Vincenzo a bordo, nella stradina subito dopo il Ristorante da Giovanni (via Magellano). Specificamente tali dichiarazioni venivano rese e sottoscritte dagli agenti di Polizia Carlo Sanna, M.llo Cosimo La Gioia, Brig. Marras Giovanni, Chelo Pinuccio e Commissario Mannoni Antonio. Tale Atto Pubblico, a timbro della questura di Oristano e a firma dei suddetti, fu allegato, quale prova a carico della colpevolezza del sottoscritto, agli Atti del processo di primo grado del 20 Marzo 1991. Il Ricorrente allegava lo stesso Atto allIstanza di Revisione (Allegato n.15 A-B ; allegato n.16 ; allegato n.17).
Sentenza di Appello del 12 Ottobre 1994.
"Sui motivi in fatto ed in Diritto" si legga alla pagina 3 dal rigo 19 al rigo 25 : ..."la pattuglia di cui faceva parte lagente di P.S. Carlo Sanna ..." ; e alla pagina 4 rigo 17 e 18 dove Antonino S. Arconte escludeva recisamente di essersi recato da solo, o in compagnia del Carta, nella vicina pineta. Alla pagina 4 rigo 23 si da Atto che la Sentenza era fondata sulle risultanze delle dichiarazioni degli agenti di P.S. Alla pagina 5 dal rigo 17 al rigo 20 si da Atto che lattendibilità del Carta si desumeva dal fatto che :"... i due giovani furono notati mentre abbandonavano la strada che conduce a Cabras ed inoltrarsi nella pineta per poi riportarsi nel bar donde erano poco prima usciti, entrambi a bordo della Panda dellArconte." Alla pagina 5 dal rigo 21 al rigo 25 si da Atto che :"... Arconte ha, sul saliente punto, negato levidenza dei fatti ; che per contro avrebbe di certo ammesso, chiarendo lo scopo dello spostamento, se assieme al Carta si fosse portato nella pineta per un fine lecito e non delittuoso" . In merito, il ricorrente, fa rispettosamente notare che la tanto conclamata evidenza dei fatti risultava solo dalle dichiarazioni di Carta Vincenzo e degli agenti succitati.
Nellallegato n.22, il Ricorrente prova, con lAtto Pubblico : Certificato dellUfficio Tecnico del Comune di Oristano, che la suddetta via Magellano non era, allepoca dei fatti, in nessun modo praticabile in auto. La stessa cosa è provata dalla Testimonianza allegata al n.23 e planimetrie catastali del luogo.
Con le produzioni dei verbali di interrogatorio dei testi : Arconte Stefano Rodolfo in data 13/11/95 ; Commissario Mannoni Antonio e agente di P.S. Carlo Sanna in data 5 Marzo 1996, nonché il verbale di Testimonianze rese in data 25 Settembre 1996 dal M.llo di P.S Cosimo La Gioia, Agente di P.S Locci Renato e Pinna Graziella, il sottoscritto ricorrente prova che le risultanze delle dichiarazioni degli agenti, altro non sono che un falso in Atto Pubblico, previsto dalla Legge come reato (di cui allArt.630/d.), con il quale è stata decretata la mia Condanna e si è, a mio avviso, ingannata la Magistratura, spingendola a credere che lunico ad aver detto il vero in ogni circostanza, fosse, invece, un bugiardo.
In data 5 Febbraio 1997, lIll.ma Corte dAppello Rigetta lIstanza di Revisione affermando, sul punto di cui allArt.630 lettera d., che :"... la allegata falsità delle affermazioni degli agenti verbalizzanti non può, nel caso di specie, costituire valido motivo di Revisione in quanto non risulta accertata con Sentenza divenuta irrevocabile.
In merito a quanto disposto dallArt.630 lett. d., laddove si evidenzia che :" la Revisione può essere richiesta se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in Atti ed in Giudizio o di altro fatto previsto dalla Legge come reato", il sottoscritto ritiene che le Testimonianze dei Poliziotti, di mio fratello Stefano Rodolfo e di mia moglie Pinna Graziella (rese sotto Giuramento, nelle formule di rito, davanti a tre Magistrati del Collegio Giudicante della 6° sezione di Roma, al Pubblico Ministero, ai cancellieri e Ufficiali Giudiziari), abbiano indubbio valore di prova. Tale prova è atta a dimostrare che, in realtà, nessuno ha visto, il 2 Marzo 91 alle ore 09.00, il sottoscritto recarsi con la sua auto Fiat Panda rossa e con Carta Vincenzo a Bordo, nella Stradina subito dopo il "Ristorante da Giovanni" (Via Magellano) e da lì in pineta.
Stefano Rodolfo inoltre dichiara alla C.dA. che alle ore 09.30 del 2 Marzo 1991, ero in via Macomer n.28 ad Oristano e non in pineta a Torregrande con Carta ... a 25 Km da lì.
Le citate Testimonianze, trascritte dai periti del Tribunale di Roma e ritirate, pagando in bolli i diritti di Legge, da quella Cancelleria e depositate nella Cancelleria della Corte dAppello di Cagliari, sono di fatto Atti Pubblici ed hanno indubbio valore probatorio, indipendentemente dal fatto che il Processo sia o meno concluso ed in Giudicato.
Ritengo sia chiaro, infine, che alla lettera d. del succitato Art.630, non sia richiesto il requisito della Sentenza divenuta irrevocabile, se non per quella di condanna oggetto di Revisione.
Applicazione dellart. 630 lettera a. e violazione dell art. 606 lettera e:
Il ricorrente si domanda come può essere considerato logico che "uno spacciatore di professione", (dichiarato tale dalle stesse Sentenze), quindi scaltro ed avvezzo a commerciare droga ed a saperla valutare correttamente, ( il quale risulta ricevere abitualmente, tramite la posta, utilizzando per il suo rifornimento, droga del tipo olio di hashish di ottima qualità, come definito dalla perizia tossicologica del Tribunale, in buste da 25 grammi per spedizione e ..."ciò da almeno Agosto 1990, cioè da almeno otto mesi prima dellaccusa di spaccio in pineta formulata dal Carta...", come recita la Sentenza impugnata ), possa, nel frattempo, a Marzo 1991, recarsi in una pineta di Torregrande e, nellimprobabile modo da lui descritto, acquistare (povero ingenuo !) 5 grammi di olio di hashish . Lolio di hashish, inoltre, era di pessima qualità ... "appena 5 dosi medie giornaliere" (come lo definisce la perizia) ed il Carta, sempre più ingenuo !, lo pagava lire 50.000 al grammo ! ? Inoltre, nel contempo, possedeva altre stecche di hashish di ottima qualità (dice la perizia) acquistate da "uno sconosciuto in piazza Roma a Oristano".
Incredibilmente nessuno ha osservato che "gli spacciatori di professione" sono soliti, per aumentare i profitti, acquistare droga di buona qualità, ( come quella che Carta riceveva allUfficio Postale dallAgosto 90 ), tagliarla con robaccia e poi, suddivisala in stecche, spacciarla al dettaglio.
Ritiene il ricorrente la manifesta illogicità della motivazione di rigetto di cui allart.630 lett. a nella Sentenza del 5 Febbraio 1997 impugnata.
Applicazione dellart.238 e art.630 lettera c. e violazione dellart. 606 lett. b. - c. - e.
La circostanza che il Carta avesse un appuntamento a Torregrande quella mattina del 2 Marzo 1991 alle ore 9.00 con Stefano Rodolfo Arconte e non con Antonino Stefano Arconte ricorrente è dichiarata irrilevante (il Carta dichiarò di aver avuto un appuntamento con me !).
La Circostanza che la via Magellano fosse realmente impraticabile in auto a causa delle opere di urbanizzazione in corso, circostanza testimoniata e documentata con Atto pubblico dellUfficio tecnico del Comune di Oristano, è dichiarata irrilevante ... il Carta dichiarò di averla percorsa con me quella mattina alle ore 09.00, diretti nella retrostante pineta dove, a suo dire, gli avrei spacciato la droga. La circostanza, del tutto falsa, fu resa attendibile dalla dichiarazione in atti degli agenti di polizia che, però, davanti ai Magistrati del Tribunale di Roma 6° sez. penale, sotto giuramento, smentirono di avermi visto in auto con Carta quella mattina andare in via Magellano e da lì in pineta. Con ciò rendendomi Giustizia di una falsità in atti che, in buona o mala fede ... non sta a me giudicare, ha reso attendibili le accuse di Carta ed inattendibili le mie proteste di innocenza. Così come precisato al punto di cui art. 630 lettera d. Di fatto, dopo la sentenza irrevocabile di condanna, fondata sulla dichiarazione in atti degli agenti di polizia, si scopre che ... nessuno mi ha visto nella mia auto con Carta a bordo, andare in via Magellano e da lì in pineta. E questo sarebbe irrilevante ?
Lillogicità delle motivazioni con cui si respinge la richiesta di cui art.630 lettera c. mi appare palese
Tutto ciò considerato, il sottoscritto chiede, confidando che questa volta la sua richiesta sia benevolmente accolta, quanto segue :
Voglia lIll.ma Corte dAppello prendere in esame quanto dal sottoscritto richiesto sulla base delle deduzioni di cui allArt. 630 lettera d. - c. - a. ed in accoglimento dei singoli motivi dellIstanza di Revisione, come richiesto, assolvere senza rinvio Antonino Stefano Arconte con la motivazione che la Ecc.ma Corte riterrà giusta.
In subordine voglia la Ecc.ma Corte di Cassazione annullare con rinvio la Sentenza di rigetto impugnata per i vizi sopra enunciati.
Ciò in tutela dei miei Diritti e per collaborare affinchè sia fatta finalmente Giustizia.
Con osservanza.
In fede
(.......) 19Marzo 1997.
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