AllIll.ma Corte dAppello di Cagliari
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Oggetto: Istanza di richiesta di Revisione della Sentenza con la quale la Corte dAppello di Cagliari, in data 12 Ottobre 1994, condannava Antonino Stefano Arconte, nato il 10/02/1954, alla pena della reclusione, a mesi sei e milioni due di multa, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale dOristano che, in data 20 Marzo 1991, condannava lo scrivente, alla pena di anni uno di Reclusione e milioni quattro di multa. Sentenza passata in Giudicato, in seguito di Dichiarazione dInamissibilità del Ricorso allEcc.ma Corte di Cassazione, in data 29 Marzo 1995.
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Il sottoscritto Antonino Stefano Arconte, nato a (.....) il 10 Febbraio 1954 e residente in (...) alla via (........) n.171/a dal mese di Novembre 1991, allepoca dei fatti in oggetto residente in (.........) nella via (......)i n.2, fa Istanza di Revisione, ravvisando e presentando alla Vs. Ill.ma attenzione nuovi e determinanti elementi probatori la propria innocenza, avverso la sentenza del Procedimento Penale a suo carico, come da oggetto.
E duopo, innanzi tutto, riassumere, brevemente, i fatti, come di seguito, al fine di rendere più chiara lIstanza stessa.
Ovvero: in data 20 Marzo 1991, lo scrivente, veniva condannato dal Tribunale dOristano, dopo diciotto giorni di Custodia Cautelare, in un processo per "direttissima" e con il "Rito Abbreviato", ad un anno di reclusione e quattro milioni di multa, per laccusa di aver spacciato, grammi 5 di sostanza stupefacente del tipo olio di hashish a tale Carta Vincenzo Martino di Riola Sardo, fermato ad un posto di blocco a bordo della sua auto, e trovato in possesso di grammi 3,40 di Hashish, suddiviso in stecche, e grammi 5 dolio di Hashish in unampolla; il quale aveva chiamato lo scrivente in correità asserendo di avere acquistato detta sostanza, limitatamente allolio di Hashish, dal sottoscritto, in data Sabato 2 Marzo 1991, alle ore 09.00 circa, presso la Pineta di Torregrande-Oristano. (Sentenza allegata al n.1)
In data 12 Ottobre 1994, lIll.ma Corte dAppello di Cagliari, riformava, parzialmente, la citata Sentenza emessa dal Tribunale dOristano, riducendo la pena, al sottoscritto, a mesi sei di reclusione e milioni due di multa.
Il Carta Vincenzo Martino, condannato in primo grado, a mesi dieci di reclusione e lire tre milioni di multa, per avere acquistato, dallo scrivente, cinque grammi dolio di Hashish e, da uno "sconosciuto spacciatore di P.zza Roma ad Oristano", i grammi 3,40 di Hashish rinvenuti in suo possesso, veniva, in questa sede, assolto giacché, nelle more di giudizio, tale reato (acquisto per uso personale ...) era stato depenalizzato. (Sentenza allegata al n.2)
Ne deriva che il Carta risultava, alla luce di tale Sentenza, un "consumatore occasionale" e non uno "spacciatore di sostanze stupefacenti". -
Nella stessa circostanza, lIll.ma Corte dAppello di Cagliari non concesse, allo scrivente, la riapertura dellIstruttoria Dibattimentale, al fine di poter introdurre nuove prove dinnocenza, giacché in I° grado la Sentenza era stata emessa secondo le modalità di Legge previste per il rito abbreviato.-
Il sottoscritto ricorreva, allora, in Cassazione la quale, dichiarava inamissibile il ricorso presentato dallo scrivente e confermava la Sentenza dAppello in quanto, trattandosi di Rito Abbreviato, nessuna nuova prova, o testimonianza, poteva essere introdotta nel Giudizio. - (Dichiarazione annotata sulla Sentenza allallegato n.1)
Così, la Sentenza di condanna del sottoscritto divenne irrevocabile il 29 Marzo 1995.
Il sottoscritto, che aveva già scontato quattro mesi di custodia cautelare (dal 2 Marzo 1991 al 6 Luglio 1991), chiedeva, altresì, la sospensione dei restanti due mesi di condanna, proponendo al Tribunale di sorveglianza lAffidamento sociale in prova, che gli veniva concesso il 12 Settembre 1995 - Con lOrdinanza n.1945/95 del 5 Dicembre 1995, lo stesso Tribunale di Sorveglianza, dichiarava estinta la pena ed ogni altro effetto penale di essa.- (Ordinanza allegata al n.3)
Si chiudeva, così, dolorosamente, il primo capitolo di unamarissima vicenda che, da allora, mediante altrettante dolorose ripercussioni, coinvolgeva ingiustamente il sottoscritto (che ha sempre dichiarato chiara e forte la propria innocenza) e tutta la sua famiglia.
Il sottoscritto sottolinea come, in quella sede e con quella sentenza, la Corte dAppello avvallava quanto era a FONDAMENTO della Sentenza di primo grado e TESTIMONIATO dal Carta, cioè che il Carta Vincenzo Martino era un CONSUMATORE OCCASIONALE che, "dopo aver acquistato in P.zza Roma ad Oristano da uno spacciatore sconosciuto, i grammi tre di Hashish trovati in suo possesso, acquistava, per costituirsi la sua dose personale per un anno, i 5 grammi dolio di Hashish, da Antonino Stefano Arconte", mentendo anche sul fatto che avrebbe avuto appuntamento con me quella mattina, si veda la Testimonianza di Stefano R. Arconte in allegato al n.9. (dichiarazioni rese dal Carta al G.I.P Dr. Mastrolilli e al P.M Dr.ssa M.C. Lampis il 5 Marzo 1991 alle ore 09.00 nella Casa Circondariale dOristano, come da verbale n.148/91 R.G. notizie di reato n. 152/91 R. GIP allegato agli Atti del Processo). (Verbale in allegato al n.4)
Il sottoscritto sottolinea altresì, che quanto dichiarato dal Carta agli inquirenti e al Tribunale, circa le modalità espletate (a suo dire!) per lacquisto dellolio di hashish in Pineta, meglio precisate nel "Verbale di sommarie dichiarazioni spontanee" rese da Carta, negli Uffici della squadra mobile - Questura dOristano il 2 Marzo 1991 alle ore 13.00 , ( in allegato al n.5) e ribadito il 05 Marzo 1991 nella Procura della Repubblica dOristano, avanti al Sostituto Procuratore Dr.ssa M.C. Lampis (in allegato n.6), E SMENTITO da quanto inviato allIll.ma Corte di Cassazione relativamente alle Planimetrie Catastali del luogo dove si sarebbero svolti i fatti (in allegato al n.7) e dalla Dichiarazione per Testimonianza del Datore di lavoro (allepoca dei fatti) di Carta Vincenzo, ossia Stefano Rodolfo Arconte, nato il 05 Ottobre 1955, mio fratello (allegato n.8 A-B).
Queste nuove prove dInnocenza non fu possibile introdurle, nei successivi gradi del Giudizio, a causa del "Rito abbreviato".
Cionondimeno queste prove esistono! (e dimostrano la falsità di cui allart.630 lett.c) Una delle ripercussioni riguarda la vicenda parallela e successiva a questa finora descritta. La quale, a giudizio dello scrivente, costituisce prova determinante a dimostrare che tutte le false dichiarazioni in Atti, rese dal Carta, erano mirate a sviare le indagini degli inquirenti, dirottando le loro azioni su false piste dinchiesta, allontanandoli dallUfficio Postale di Riola Sardo e dai suoi veri Traffici e complici!
Ovvero: nel mese dAgosto del 1991, i Carabinieri dOristano venivano informati, dai Postini di Riola Sardo, che da una busta, indirizzata a Carta Vincenzo Martino, fuoriusciva una sostanza resinosa, in quanto si era rotta "lampolla" che la conteneva. I Postini dichiararono, agli inquirenti, in persona del Tenente CC. Semeraro, che Carta, da almeno un anno riceveva plichi postali simili. Tale sostanza fu identificata come stupefacente del tipo olio di Hashish.
Il sottoscritto ricevette, il 02 Settembre 1991, altra perquisizione domiciliare con lausilio di Cane antidroga e, contemporaneamente, veniva riperquisita anche la Pineta di Torregrande! Ancora una volta lesito di tali perquisizioni, effettuate dai Carabinieri con il gruppo cinofilo, fu negativo. Cionondimeno, il sottoscritto veniva, di nuovo rinviato a giudizio con due capi daccusa:
Capo A - Per aver spedito a Carta Vincenzo droga dello stesso tipo, olio di Hashish, di quella che gli avrei (a suo dire!) venduto, cinque mesi prima, il due Marzo 1991, in Pineta a Torregrande;
Capo B - Per aver denunciato, con lettera anonima, ai Carabinieri di Oristano, Carta Vincenzo di essere uno spacciatore che si riforniva di droga con il mezzo della posta per evitare i posti di blocco.
Il Movente individuato dagli inquirenti, a giustificazione dei nuovi capi daccusa, era la vendetta per la chiamata in correità con la quale il Carta mi fece arrestare e condannare il 2 Marzo 1991. Il fatto che la droga rinvenuta allUfficio Postale indirizzata al Carta, fosse dello stesso tipo, "olio di Hashish", di quella che gli avrei venduto il 2 Marzo 91, fu considerato probatorio di tale tesi accusatoria.
Lotto Marzo del 1993 veniva celebrato ad Oristano il Processo per i citati capi daccusa. Lo stesso Tribunale, accogliendo limpianto accusatorio, mi condannò ad anni due e mesi quattro di reclusione; alla multa di milioni quattro, nonchè al risarcimento dei danni al Carta, per spaccio di droga e calunnia in danno di Carta Vincenzo, costituitosi, peraltro, parte civile. (evidentemente ingolosito dai successi ottenuti con le sue falsità, provava ad ottenerne anche un utile in denaro!) Sentenza allegata al n.9-B
Dopo due anni e otto mesi, in data 14 Novembre 1995, lIll.ma Corte dAppello di Cagliari mi assolveva da entrambe le accuse : (Sentenza allegata al n.9-A)
Capo A : Da quella di aver spedito droga al Carta - PER NON AVER COMMESSO IL FATTO;
Capo B : da quella di aver calunniato Carta Vincenzo Martino di Riola Sardo, accusandolo, mediante lettera anonima, di essere uno spacciatore di droga, PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE.
lIll.ma Corte dAppello riconosceva, altresì, che Carta Vincenzo Martino, era indiscutibilmente coinvolto in traffici di droga e che, effettivamente, usava approvigionarsi, con il mezzo della posta, proprio dellolio di Hashish, quindi da almeno un anno prima del rinvenimento del plico in cui si era rotta lampolla, come asserito dai Postini dellUfficio Postale di Riola Sardo. (Testimonianza depositata in Corte dAppello nellUdienza del 08 Giugno 1995, rinviata causa lo sciopero degli Avvocati).
A questo punto, confrontando la Sentenza del 12 Ottobre 1994 della Corte dAppello di Cagliari, (che assolveva Carta Vincenzo Martino, dal reato dacquisto di 5 grammi dolio di Hashish, da Antonino Stefano Arconte, e 3,40 grammi di hashish da uno "spacciatore sconosciuto", per uso personale, riconoscendogli la qualifica di "Consumatore occasionale" e, condannava, il sottoscritto, accusato dal Carta per il reato di spaccio di quei 5 grammi dolio di Hashish), con la Sentenza della Corte dAppello di Cagliari, del 14 Novembre 1995, n. 604 Reg.Gen.189/93 che assolveva Antonino Stefano Arconte, "visto lart.605 C.p.p." in riforma della Sentenza impugnata, dal reato di cui al capo A per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo B perchè il fatto non sussiste;
appare palese, a modesto avviso del sottoscritto, che i fatti stabiliti a fondamento della Sentenza con la quale la Corte dAppello di Cagliari, il 12 Ottobre 1994, condannava Antonino Stefano Arconte per spaccio a Carta V. di 5 gr. dolio di Hashish e assolveva Carta Vincenzo dal reato dacquisto, per uso personale, di 5 gr. dolio di Hashish (e 3,40 gr. di Hashish), non possono conciliarsi con quelli stabiliti nella Sentenza irrevocabile della Corte dAppello di Cagliari, che in data 14 Novembre 1995 assolveva il sottoscritto dal reato di aver spacciato grammi 25, e oltre, dolio di Hashish, a mezzo spedizione plico postale, a Carta V., per non aver commesso il fatto. Infatti, alla pagina 6, rigo 10 - 12 della stessa Sentenza, la Corte dAppello dichiara che "non è discutibile che il Carta V. fosse davvero coinvolto in traffici di stupefacenti e non può ragionevolmente escludersi che ricevesse per posta le forniture (dolio di Hashish) presso lUfficio Postale di Riola Sardo, da qualcuno che non era stato identificato" ... Se così è, però, tali forniture, erano in essere da almeno un anno prima del rinvenimento dellAgosto 91, e cioè dallagosto 1990, quindi, da ben otto mesi prima delle accuse di spaccio in Pineta formulate da Carta Vincenzo contro Antonino Arconte.
Nonchè ASSOLVEVA il sottoscritto dal reato di aver calunniato Carta Vincenzo, mediante lettera anonima, ai Carabinieri dOristano, accusandolo di essere uno spacciatore di droga, PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE, in quanto:"nel caso fosse stato un ignoto fornitore a mandare la droga al Carta, lArconte non aveva fatto altro che denunciare, in forma anonima, un reato del quale sapeva il Carta colpevole".
Si ravvisa, in tutto quanto fin quì esposto, quanto previsto nei casi di revisione dal Titolo IV° - Revisione - art. 630 lett.a - lett.c - lett.d - del C.p.p
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, Antonino Stefano Arconte, precisa quanto segue:
Ho dichiarato sempre il vero, fin dallinizio di questa vicenda, anche riguardo al fatto di non aver avuto appuntamenti col Carta, nè quella mattina di Sabato 2 Marzo 1991, nè mai; (come risulta dalla Testimonianza di Stefano R.Arconte)
Ho dichiarato il vero dicendo di non aver fatto salire il Carta a bordo della mia Panda 30, colore rosso amaranto, ma di essere andato nella "stradina dopo il ristorante da Giovanni", che portava nel cantiere edile della Cooperativa edilizia Turrimanna, con la mia auto e da solo! Se Carta fosse stato con me, avrebbe inventato unaltra menzogna, perchè avrebbe visto che, causa le opere dUrbanizzazione in corso, era impossibile raggiungere, passando da lì, il punto della Pineta che lui, conoscendolo da "pescatore di frodo", aveva descritto con tanti particolari utili a rendere credibili le sue falsità; (che quanto annotato in rosso sulla Planimetria risponde al vero è appurabile dagli Stati di Avviamento Lavori della Ditta Magri che, trattandosi dopere pubbliche, sono facilmente reperibili).
Ho dichiarato il vero, dicendo di non sapere niente dolio di Hashish e di non aver mai venduto alcunchè a Carta Vincenzo, tanto meno droga!;
Ho dichiarato il vero, dicendo di non sapere niente della droga del tipo olio di Hashish rinvenuta allUfficio Postale di Riola Sardo e indirizzata al Carta, e di non aver mai scritto lettere anonime a chicchessia in vita mia. Che Carta era uno spacciatore, e non il consumatore occasionale che diceva di essere, lo denunciai a mezzo Racc. a.r. scritta di pugno e sottoscritta da me, alla Procura della Repubblica di Oristano nel Giugno 1991, ancora sottoposto agli arresti domiciliari; ma, tale denuncia, fu solo usata come scritto di comparazione per la consulenza calligrafica con la quale si voleva identificarmi come spacciatore e calunniatore di Carta Vincenzo Martino, in realtà un impostore, bugiardo e privo di coscienza.
Oggi la Testimonianza sulla verità dei fatti che riguardano i rapporti tra Carta Vincenzo Martino e il suo datore di lavoro (allepoca dei fatti), mio fratello Stefano Rodolfo Arconte, nato il 5 Ottobre 1955, dimostra ancora più chiaramente che, il sottoscritto, ha sempre dichiarato il vero protestando la sua estraneità ai fatti in oggetto.
Infatti, Stefano Rodolfo Arconte, nato il 5/10/55, e residente, allepoca dei fatti, in via dei Pescatori n.3 a Torregrande, aveva appuntamento con il Carta a Torregrande, nel Bar dei fratelli Meloni in P.zza della Torre, quel Sabato 2 Marzo 1991, alle ore 09.00 del mattino, e non Antonino Stefano Arconte, nato il 10/02/54, (sottoscritto) e residente, allepoca dei fatti, in via dei Pescatori n.2 a Torregrande. A maggior precisazione sui punti si allega la Testimonianza di Stefano Rodolfo Arconte, nato il 5/10/1955. Testimonianza di Stefano R. Arconte in allegato al n.10)
Ill.ma Corte dAppello, tutto quanto quì Esposto e precisato, nonchè quanto forma oggetto della Testimonianza di Stefano Rodolfo Arconte, mio fratello, a mio modesto avviso, dimostrerebbe che Antonino Stefano Arconte, nato il 10/2/54, sottoscritto, è vittima derrori Giudiziari, dovuti alle false accuse di uno spacciatore di droga, tale Carta Vincenzo Martino e ad uno scambio di persona, dovuto alla somiglianza fisica ed anagrafica tra me, Antonino Stefano Arconte, nato il 10/2/1954, residente, allepoca dei fatti, in via Pescatori n.2 a Torregrande, e mio fratello Stefano Rodolfo Arconte, nato il 5/10/55, e residente, allepoca dei fatti, in via dei Pescatori n.3 a Torregrande.
Sperando di vedere, con questa ultima Istanza, ristabilita la verità e che Giustizia sia fatta, restituendomi linnocenza per la quale mi batto, con ogni mezzo lecito,Esponendo e documentando, dal 2 Marzo 1991, quanto ritengo utile, a mio modesto avviso, a dimostrare la mia condizione dInnocente, vittima derrori Giudiziari, dovuti alle false accuse e falsità in Atti, risalenti a Carta Vincenzo Martino di Riola Sardo.
Il sottoscritto, Antonino Stefano Arconte, nato il 10 febbraio 1954, residente a Cabras (OR) in via Tharros n.171/a .
CHIEDE :
AllIll.ma Corte dAppello di Cagliari.
Riconoscendo nei nuovi Fatti, Atti e Testimonianze, prodotte in allegato, quanto previsto nei casi di revisione allart. 630 lett.a ( in relazione alla Sentenza della Corte dAppello del 14/11/95) - lett.c (in relazione al rinvenimento di olio di Hashish allUff.Postale di Riola S.; alla Testimonianza dei Postini; alla Testimonianza di Stefano Rodolfo Arconte; alla Testimonianza della Ragioniera della Lega delle Coop. C.Obinu presentata , ma non ammessa, causa il rito abbreviato, allAppello del 12/10/94 e che provava che il ricorrente disse il vero anche in merito al possesso della somma di £.500.000, il 2 Marzo 1991. Fermo restando che la posizione economica del sottoscritto, solida in beni mobiliari e immobiliari e tutta di lecita e dimostrata provenienza, viste le ispezioni effettuate dagli inquirenti nella mia Banca, sarebbe dovuta bastare a giustificare il possesso lecito di quella somma). - lett.d (in relazione alle numerose falsità in Atti, da parte di Carta Vincenzo Martino, di cui le copie delle sue deposizioni allegate e Planimetria Catastale dei luoghi dove si sono svolti i fatti il 2/3/91, presentata, unitamente alla testimonianza di Stefano R. Arconte, in Cassazione, ma non ammessa a causa del rito abbreviato; in relazione alla Testimonianza dei Postini di Riola Sardo, depositata allUdienza del 8/6/95 la quale risulta essere totalmente inconciliabile con quanto dichiarato a Pag.3 rigo 13-14-15 della Sentenza del 8/3/93);
Di voler accogliere la presente richiesta di Revisione della Sentenza Penale di Condanna, in Giudicato il 29 Marzo 1995 .
Inoltre, visto il gran risalto che, allepoca, la Stampa e TV locali diedero alla notizia che, "il Leader dei Verdi Oristanesi (sottoscritto), è stato arrestato in una pineta di Torregrande, mentre spacciava droga a Carta V. e che la droga sarebbe stata trovata in mio possesso, nelle mie tasche e, altra, ve ne sarebbe stata nella mia auto". Cosa che, per altro, risulta agli Atti totalmente falsa, (a riprova, si allegano parte dei "numerosi e falsi" articoli dellepoca al n.11) ma che mi danneggiò, materialmente e moralmente, ben più delle ingiuste e ripetute condanne. Non potendosi escludere, tra laltro, che la campagna diffamatoria posta in atto dalla Stampa e Tv locali, (per evidenti ragioni politiche che nulla hanno a che vedere con la giustizia!) possa aver influenzato il Tribunale contribuendo alla Sentenza di condanna in oggetto, chiede, altresì, ai sensi dellart. 642, che leventuale Sentenza daccoglimento dellIll.ma Corte dAppello, sia pubblicata nei quotidiani la Nuova Sardegna e lUnione Sarda che, allepoca, mi diffamarono. Inoltre, chiedo che leventuale Sentenza sia affissa per estratto nel Comune dOristano e circoscrizione di Torregrande, dove risiedevo allepoca, e nel Comune di Cabras, dove risiedo attualmente.
Sperando in un benevolo accoglimento di codesta Istanza.
Con osservanza. (......) 4 Aprile 1996 In fede Antonino Arconte.
Allegati:
1 Sentenza Trib. di Or. del 20 Marzo 91
2 Sentenza Corte dAppello del 12 Ottobre 93
3 Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 5 dicembre 95
4 Verbale di Udienza di convalida di arresto del 5 Marzo 91
5 Verbale di sommarie dichiarazioni rese da Carta il 2 Marzo 91
6 Verbale di interrogatorio di Carta in Procura del 5 Marzo 91
7 Fotoc. sc. 1/5000 della Planimetria Cat.le dei luoghi descritti da Carta.
8-A Motivi del Ricorso in Cassazione dell11 Novembre 94
8-B Motivi nuovi e dichiarazione per Testimonianza di Stefano Arconte
9-A Sentenza di Assoluzione in Corte dAppello del 14 Novembre 95
9-B Sentenza del Trib. di Or. di condanna in oggetto dell 8 Marzo 93
10 Testimonianza di Stefano Rodolfo Arconte del 23 Marzo 96
11-A-B-C Articoli Diffamatori che, certo, influenzarono il Processo!
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Vai A : Giugno-28-06-96.
Vai A : Verbali-25-09-96.
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Vai A: Cassazione-19-03-97.
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