Studio Legale Concas

 

Egr. Avv. Concas Pier Luigi.

Su quanto ho depositato in cancelleria della Corte d’Appello e inviatole per posta le preciso meglio quanto segue :

L’errore della Sentenza di Rigetto del 5 Febbraio 1997 è dovuto all’errata interpretazione dell’Art. 633 /3 laddove recita : "Nel caso previsto dall’Art.630 comma 1 lettera d) alla richiesta deve essere unita copia autentica della Sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato."

Osservo : Ma il reato ivi (da me) indicato è la palese falsità delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria dai Poliziotti della Questura di Oristano in data 2 Marzo 1991 e allegate agli Atti del Processo di Revisione. Unitamente, quindi, alle Sentenze di I° grado del 20 Marzo 1991 e d’Appello del 12 Ottobre 1994, come richiesto : "Irrevocabili di condanna" (per il reato di "quella" falsità in Atti o in giudizio) .

Inoltre, non vi può essere alcun dubbio che le Testimonianze giurate, nelle forme di rito, davanti a tre Magistrati giudicanti, ad un Pubblico Ministero, a cancellieri e Uff. Giudiziari, siano da considerare prove inoppugnabili di quella falsità indicata nel Ricorso per Revisione di cui all’Art.630 /d. ... e ciò indipendentemente dal fatto, peraltro non richiesto dal Legislatore, che tali prove provengano da un processo divenuto, o meno, irrevocabile ! (cosa c’entra ? !).

Come vede Avvocato, sarà vero che Aiace non sa parlare, ma è altrettanto vero che non si sa arrendere !

Spero che la Corte d’Appello possa e voglia riconoscere e correggere questo errore di Diritto e di interpretazione della Legge come richiesto, altrimenti ce n’è d’avanzo per Ricorrere in Cassazione.

Ho già informato la Corte Europea di questi ultimi fatti, naturalmente con il massimo rispetto della Corte d’Appello di Cagliari. Sono convinto delle mie ragioni, ma anche della loro buona fede !

Il 19 Marzo sarò presente e spero che anche Lei voglia dire qualcosa sul punto.

N.B.Ho letto anche l’Art.557 del vecchio c.p.p. comparabile e ho potuto avere conferma di quanto dichiaro, infatti recita : "nel caso indicato dal n.4 dell’Articolo medesimo alla Istanza deve essere unita copia autentica della Sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato ivi preveduto".

Va da sé che si riferisce, nel mio caso, alle Sentenze di condanna per spaccio di Hashish a Carta Vincenzo, di I° e di II° grado, divenute irrevocabili il 29 Marzo 1995 e allegate regolarmente all’Istanza di Revisione e dove, nell’Atto "Dichiarazione della Polizia" del 2 Marzo 1991, esiste il reato di falso di cui all’Art. 630 /d dimostrato dalle Testimonianze degli stessi Poliziotti, depositate agli Atti dell’Istanza di Revisione.

Cordiali saluti. In fede

Antonino S. Arconte

(.....) venerdì 28 febbraio 1997 - Hours 17:12:22

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