A.R.I.
RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA
REGOLAMENTO
Deliberazione del C.D. del 3 aprile 1993

L'Associazione Radioamatori Italiani A.R.I., al fine di realizzare concrete forme di civica solidarietà a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività, in data 20 giugno 1994 ha istituito un servizio di radiocomunicazioni alternative di emergenza. Tale servizio è organizzato con l'impegno di idonei gruppi operativi, nello spirito delle risoluzioni della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni WARC sull'utilizzo delle stazioni radioamatoriali in caso di calamità naturali.

Art. 1: I gruppi operativi saranno formati da quei soci che, spontaneamente e senza alcun interesse di lucro, aderiscono, nell'ambiente della propria Sezione, a tale attività.

Art. 2: Tali gruppi saranno costituiti da radioamatori, soci dell' A.R.I. , dotati di preparazione specifica, attrezzati e coordinati sotto l'aspetto tecnico ed operativo, in grado di realizzare ed attivare reti di comunicazione, in caso di emergenza, alternative alle reti di comunicazione dei servizi dello Stato.

Art. 3: A livello nazionale, la struttura delle comunicazioni alternative di emergenza è presieduta dal Presidente dell' A.R.I. o da altro Consigliere da lui delegato. Al Presidente Nazionale compete di intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio di esperti.

Art. 4: A livello periferico, la succitata struttura sarà articolata su base Regionale e Sezionale.

Art. 5: Gli aderenti ai gruppi di cui sopra hanno il dovere di garantire la partecipazione alle attività di formazione organizzate dai vari livelli della struttura.

Art. 6: Di ogni attività svolta nella Regione dovrà essere fornita la relazione al Presidente dell'A.R.I., tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 7: L'impiego dei radioamatori avverrà in conformità agli impegni assunti e ad assumersi dalla Associazione con i Ministeri competenti.

Art. 8: I Comitati Regionali, nell'ambito delle proprie competenze, e tenuto conto delle peculiarità delle singole regioni, provvederanno all'emanazione di norme operative, che dovranno adeguarsi agli accordi presi a livello nazionale dall' A.R.I., nel rispetto delle procedure operative e della modulistica emanata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 9: Ogni Comitato Regionale provvederà, altresì, alla tenuta ed all'aggiornamento annuale dell'elenco degli aderenti alla struttura, del quale dovrà inviare copia all'A.R.I., anche ai fini dell'aggiornamento su scala nazionale, della trasmissione dei dati ai competenti Ministeri e della copertura assicurativa dei singoli.

Il Piano Operativo della nostra sezione per le radiocomunicazioni d'emergenza.