AFASI

Associazione Famiglie Adottive della Svizzera Italiana

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STATUTI

Art. 1- Sotto la denominazione "Associazione Famiglie Adottive della Svizzera Italiana" viene costituita in data odierna un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del C.C.S..
La sede è presso il domicilio del segretario.

Art. 2- L'associazione è apolitica, aconfessionale e non è a scopo di lucro.
Essa collabora con altre associazioni, enti pubblici e privati, movimenti, ecc., che abbiano intenti affini sia in Ticino che altrove.

Art. 3- Gli scopi dell'associazione sono:
- promuovere incontri fra figli e genitori adottivi
- promuovere attività e iniziative che riguardano l'adozione
- promuovere la multiculturalità
Non rientrano negli scopi dell'associazione le pratiche per l'adozione né la consulenza nella ricerca d'opportunità adottive.

Art. 4- Si può diventare socio accettando lo statuto e versando la quota sociale annua.
La quota annuale minima per famiglia è di 30 franchi.
Per i propri obblighi l'associazione risponde unicamente con i beni sociali. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci.

Art. 5- La qualità di socio si perde per dimissione, per mancato pagamento della quota annua e per esclusione pronunciata dall'Assemblea senza che sia necessaria l'indicazione dei motivi.

Art. 6- Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale
2. il comitato
3. la commissione di revisione

Art. 7 L'assemblea generale è composta da tutti i suoi soci.
I suoi compiti sono in particolare:

a) la nomina del comitato e dei revisori
b) l'approvazione dei conti annuali e del rapporto di revisione
c) l'approvazione del programma proposto dal comitato
d) l'approvazione e la revisione dello statuto
e) le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione

L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi per il 30 aprile. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il comitato lo reputi necessario o su domanda di un quinto dei soci, che precisino l'oggetto della convocazione.
L'assemblea può deliberare sulle trattande contenute nell'ordine del giorno.
La modifica degli statuti e lo scioglimento dell'associazione possono essere validamente decisi soltanto ad una maggioranza di due terzi dei voti dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Nel caso di iscrizione all'associazione da parte di famiglie, hanno diritto al voto tutti i membri maggiorenni e residenti sotto lo stesso tetto.

Art. 8- Il comitato è composto da almeno 5 membri e designa le cariche al suo interno.
E' nominato per un periodo di due anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Ha quale compito segnatamente quello di attuare gli scopi statutari e le decisioni assembleari.

Art. 9- La commissione di revisione è composta da uno a tre membri. Essi sono rieleggibili e non possono far parte del comitato.
La commissione di revisione verifica i conti e se i fondi dell'associazione sono utilizzati conformemente allo scopo sociale. Presenta il proprio rapporto all'assemblea generale ordinaria.

Art. 10- L'associazione è validamente vincolata dalle firme congiunte del presidente e di un membro del comitato.

Art. 11- In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto in beneficenza o ad un'altra associazione o iniziativa che persegua uno scopo analogo a quello dell'associazione.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 12- Per quanto non qui previsto, fanno stato le disposizioni del C.C.S..

Art. 13- Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva riunita a Rivera in data 4.2.1999 ed entra immediatamente in vigore.