Resoconto dell'incontro avuto con i dirigenti
delle cancellerie della Pretura e del Tribunale di Bari dopo la
distribuzione dei questionari finalizzati alla raccolta dei dati
sulla prima applicazione della novella ed alla ricognizione dei
problemi pratici più ricorrenti.
1.1) Presso gli uffici di Cancelleria del nostro Palazzo di Giustizia sono stati distribuiti dei questionari finalizzati alla raccolta dei dati relativi alla 1° applicazione della novella e sono stati interpellati in un'apposita riunione i Cancellieri Dirigenti della Pretura e del Tribunale di Bari, che hanno fornito preziose indicazioni dei problemi pratici più comuni che si sono presentati fino ad oggi.
In particolare sono state riferite le seguenti circostanze:
a) alcune volte gli atti di citazione presentati per l'iscrizione a ruolo difettano dell'espresso avvertimento di cui agli art. 163 n.7 e 167 c.p.c.;
b) negli atti di citazione spesso manca la necessaria indicazione dei documenti che vengono prodotti e; oppure nel fascicolo di parte non sono inseriti in "sezioni separate" gli atti ed i documenti di causa (art. 74 disp. at. c.p.c.);
c) la nota d'iscrizione a ruolo in vari casi manca dell'indicazione degli elementi indicati nell'art. 71 disp. att. c.p.c. ed in particolare della specifica menzione dell'oggetto della controversia, indispensabile per favorire la rapida assegnazione della causa.
1.2) In sede di discussione è stato sollevato il problema se il Cancelliere possa rifiutarsi di iscrivere a ruolo cause, quando i requisiti sub b) e c) siano totalmente o parzialmente omessi.
Fra i partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio è prevalsa la linea interpretativa, secondo la quale il Cancelliere non può rifiutare di ricevere gli atti, essendo rimessa alle parti del processo ogni eventuale eccezione ed al giudice ogni valutazione e controllo, anche autonomi. L'Osservatorio si è fatto, quindi, promotore affinché tale soluzione sia generalmente adottata dai competenti Uffici.
1.3) L'Osservatorio, in proposito, suggerisce una maggiore attenzione rispetto ai suddetti elementi, ed in special modo in ordine alla redazione della nota d'iscrizione a ruolo soprattutto in vista di una auspicabile informatizzazione degli uffici centrali della Pretura e del Tribunale. Infatti l'indicazione specifica dell'oggetto della controversia (accompagnata dalla menzione dei codici per il programma del computer, che, grazie al Presidente del Tribunale, l'Osservatorio si impegna a rendere noti alla collettività), favorisce una snella e trasparente assegnazione delle controversie.
1.4) In sede di discussione è stato anche auspicato (sulla base della lettera dell'art. 71 att. c.p.c.: "l'indicazione delle parti") che la nota d'iscrizione a ruolo e l'atto di citazione ex art. 163 c.p.c. contengano la specificazione della residenza dell'attore (e così nella comparsa di risposta va sempre indicata la residenza del convenuto). Infatti ciò favorisce la rapida notificazione da parte delle Cancellerie di eventuali provvedimenti da notificarsi personalmente (ad es, ordinanza ammissiva di giuramento ex art. 237 co. 2° c.p.c.), evitando dannose perdite di tempo.
Contrasti interpretativi circa il termine di costituzione
dell'intimato nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto
per finita locazione o di sfratto per morosità.
In sede di prima applicazione della novella si sono
verificati contrasti interpretativi inerenti al momento di costituzione
dell'intimato nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto
per finita locazione o di sfratto per morosità. A seguito
di una consultazione interna, la Pretura Civile Centrale di Bari
ha assunto un atteggiamento uniforme, nel senso che -trattandosi
di procedimenti sommari- l'intimato non debba costituirsi nei
venti giorni anteriori dalla 1° udienza, ma possa comparire
personalmente o costituirsi per mezzo di legale all'udienza, spiegando
eventuale opposizione senza incorrere in alcuna decadenza o preclusione.Sicché
mentre l'intimante deve costituirsi in giudizio nei dieci giorni
dalla notifica della citazione, l'intimato potrà ritualmente
costituirsi all'udienza.
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Nullità della citazione e giudizio con
pluralità di convenuti: notifica ad alcuni avvenuta prima
dell'entrata in vigore della novella e ad altri successivamente
(n. 1 provvedimento).
TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 25 ottobre 1995; P.I. LOFOCO;
sciogliendo la riserva che precede, osserva.
L'atto di citazione è stato notificato alla Nuova Tirrena il 26-28/4/1995, al Maselli il 26/4/1995 e al Piscitelli Francesco il 5/5/1995.
La difesa di quest'ultimo ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., cone sostituito dall'art. 9 della legge n. 353/90, per la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c., come modificato dall'art. 7 della medesima legge.
L'eccezione è fondata, dovendo ritenersi che nei confronti del Piscitelli il giudizio non fosse pendente alla data del 30/4/1995, con conseguente piena applicabilità della normativa di cui alla legge n. 353/90; in particolare, al deduzione, da parte del convenuto, della mancanza del predetto avvertimento impedisce la sanatoria delle nullità della citazione derivante dalla predetta mancanza ed impone la fissazione di una nuova udienza a norma dell'art. 164, 3° comma, c.p.c. (senza necessità di rinnovare nei confronti del Piscitelli la citazione).
La "nuova udienza" da fissare è quella nella quale devono essere svolte le attività che si sarebbero svolte ove la citazione fosse stata completa dell'avvertimento omesso, cioè l'udienza di prima comparizione prevista dal vigente art. 180, 1° comma, c.p.c., come modificato dall'art. 4 D.L. 18/10/1995 n. 432 ( già art. 4 D.L. n. 347/1995).
Va precisato che, per la naturale unitarietà della causa (che non può essere trattata con un rito uniforme per tutte le parti), questa non può considerarsi pendente in data anteriore al 5/5/1995 nemmeno nei confronti dei convenuti ai quali la notifica dell'atto di citazione era avvenuta in date anteriori al 30/4/1995: solo con l'ultima notifica il contraddittorio si è instaurato nella ampiezza voluta dagli attori, essendo in precedenza inidoneo alla cognizione della causa sulla integrale domanda attrice, avente ad oggetto le connesse posiozioni processuali di tutti i convenuti.
Pertanto l'udienza di prima comparizione sarà tale per tutte le parti.
Stante la mancata costituzione del convenuto Maselli Anntonio, a norma dell'art. 164, 2° comma, c.p.c., deve essere rinnovata nei suoi confronti, entro un termine perentorio, la citazione, con l'accertimento previsto dall'art. 163, n. 7 c.p.c.
Nei confronti della Nuova Tirrena, costituitasi sotto vigenza della nuova normativa, la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento è invece sanata a norma del richimato art. 164, 3° comma.
La fissazione della nuova udienza, nel rispetto dei termini a difesa a favore dei convenuti Piscitelli e Maselli, viene disposta in modo da consentire al Piscitelli, che ne ha fatto richiesta, di provvedere alla chiamata in causa della ditta S.D.P. Società Distribuzuine Pugliese s.r.l., senza ulteriori spostamenti dell'udienza e senza che sia necessaria apposita autorizzazione, epraltro non prevista dall'art. 269 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 29 della legge n. 353/1990.
Deve rilevarsi, infine, che il Commissario Liquidatore della Compagni di Ass.ni Unione Euro-Amwericana èp litisconsorte necessario a norma dell'art. 23 della legge 24/12/1969, n. 990e pertanto deve essere chiamato in giudizio, a cura della parte più diligente, per la stessa udienza fissata in dispositivo, in un termine perenotiro (art. 102, 2° co., c.p.c.) e sempre nell'osservanza dei etrmini a difesa di cui all'art. 163-bis.
dispone che gli attori, entro il termine perentorio del 31/12/1995, rinnovino la citazione del convenuto Maselli Antonio, integrandola con l'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 7 L. 26/11/1990, n. 353;
ordina la chiamata in causa, a cura della parte più diligente, entro lo stesso termine perentorio del 31/12/1995, del Commissario Liquidatore della Compagnia di Assicurazioni Unione Euro-Americana;
fissa la nuova udienza del 2/4/1996, ore 9, per la
prima comparizione di tutte le parti, costituite e da citare.
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Udienza di prima comparizione ex art. 180 c.p.c.:
possibilità per il Giudice di introitare la causa per la
decisione, in caso di contumacia del convenuto (n. 2 provvedimenti).
4.1. TRIBUNALE BARI; ordinanza 26 settembre 1995; P.I LOFOCO; Virgilio c. Racanelli.
(omissis)
(omissis) poiché la convenuta nonostante la
rituale citazione, non si è costituita dichiara la contumacia
della medesima e rinvia per la trattazione all'udienza del 21-11-1995
assegnando al convenuto termine sino a venti giorni prima per
eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio.
4.2. PRETURA DI BARI; sentenza 25 ottobre 1995; GIUDICE GAGLIARDI; Colasanto c. Coop. S.C.A.L.S.
Il Pretore, udito il procuratore dell'attore, nella contumacia del convenuto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il giorno 08/06/1995 da Colasanto Anna, Dalfino Giuseppe, Dalfino Lidia in qualità di eredi legittimi "pro indiviso" del Prof. Avv. Enrico Dalfino nei confronti della Cooperativa S.C.A.L.S. s.r.l., rilevato in fatto che:
con atto di citazione notificato il giorno 08/06/1995 Colasanto Anna, Dalfino Giuseppe, Dalfino Lidia in qualità di eredi legittimi "pro indiviso" del Prof. Avv. Enrico Dalfino convenivano dinanzi a questo pretore la Cooperativa S.C.A.L.S. s.r.l. per sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di £ 10.000.000 per onorari professionali;
premettevano che il defunto Prof. Avv. Enrico Dalfino aveva rappresentato e difeso la convenuta in un giudizio che la Cooperativa S.C.A.L.S. s.r.l. aveva promosso contro il comune di Bitritto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia iscritto al N° 911/93;
nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo la Cooperativa S.C.A.L.S. s.r.l. restava contumace;
esibiti documenti, la causa è stata oggi decisa sulle conclusioni del procuratore dell'attore;
va preliminarmente posto in rilievo che il pretore può ritenere la causa matura per la decisione ed invitare le parti costituite o la parte costituita che prestino espressamente il loro consenso a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 314 c.p.c. , o a discutere oralmente la controversia ai sensi dell'art. 315 c.p.c. anche all'udienza di prima comparizione;
non appare, infatti condivisibile la contraria opinione secondo la quale la locuzione "In ogni caso fissa a data successiva l'udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio" debba essere necessariamente interpretata nel senso che il giudice debba comunque rinviare la causa, nonostante la contraria volontà manifestata dalle parti costituite;
una siffatta interpretazione viola palesemente il principio dispositivo costringendo le parti a subire contro la loro volontà ed il loro interesse un rinvio della causa che potrebbe essere tutt'altro che breve;
la stessa interpretazione deve essere adottata anche nell'ipotesi di contumacia del convenuto;
in tutte le decisioni concernenti il procedimento contumaciale, infatti, la Suprema Corte ha sempre, costantemente, ribadito il principio che il convenuto che si costituisca tardivamente è tenuto ad accettare il processo nello stato in cui si trova, salvo che non sussistano i presupposti della sua remissione in termini;
invero l'art. 166 c.p.c. impone al convenuto il preciso obbligo di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione, con la conseguenza che:
- se nessuna delle parti si costituisce entro i termini di legge il processo deve essere riassunto ai sensi dell'art. 307 c.p.c.;
- se una delle parti si costituisce nei termini, l'altra parte si può costituire fino alla prima udienza;
- la parte che non si costituisca neanche a tale udienza è dichiarata contumace e, quindi, gode esclusivamente delle garanzie processuali apprestate dagli art. 290 e segg. c.p.c.;
dal momento della dichiarazione di contumacia la causa non può essere in alcun modo influenzata o ritardata dalla eventualità che il contumace in futuro si costituisca e, pertanto, la parte costituita può chiedere, rinunziando a rinvii o alla concessione di termini, l'emissione di quei provvedimenti, ivi compresa la decisione finale, che ritenga sufficientemente suffragati dagli elementi già acquisiti agli atti;
dalla comparazione del vecchio e del nuovo testo degli artt. 167 e 180 c.p.c. si evince, infatti, chiaramente che il legislatore ha inteso attenuare il sistema delle preclusioni consentendo al convenuto di formulare determinate eccezioni anche fino a venti giorni prima della seconda udienza (prima udienza di trattazione);
è tuttavia altrettanto evidente l'attenuazione del sistema delle preclusioni non va confuso con una sorta di indiscriminata licenza di costituzione tardiva che contrasterebbe in modo stridente con gli obblighi imposti dagli artt, 166 e 167 e con l'esplicita previsione dell'art. 170 c.p.c.;
in altri termini il convenuto non incorre nelle preclusioni se si costituisce prima del ventesimo giorno precedente alla seconda udienza se ed in quanto tale udienza sia stata ritenuta necessaria dal giudice (o dall'attore costituito al quale il giudice non può negare il rinvio);
non appare, invece ragionevole ritenere che la causa debba essere necessariamente rinviata, contro l'espressa volontà dell'attore costituito per consentire al convenuto una costituzione che non potrebbe non essere tardiva;
appare tra l'altro evidente che se venisse adottata l'interpretazione non condivisa da questo pretore, si premierebbe la tattica dilatoria del convenuto che sarebbe indotto a costituirsi l'ultimo giorno utile traendo ingiusto profitto dall'allungamento dei tempi processuali in tal modo artatamente ottenuto in evidente contrasto con la stessa volontà del legislatore il quale ha inteso attenuare il tanto temuto sistema delle preclusioni e non certo favorire astuzie processuali a fini meramente dilatori;
nel merito la domanda è fondata e va accolta;
appaiono a tal fine sufficienti i documenti relativi al giudizio promosso nei confronti della la Cooperativa S.C.A.L.S. s.r.l., dai quali si evince sia il conferimento sia la puntuale esecuzione degli incarichi professionali affidati al Prof. Avv. Enrico Dalfino, esibiti dall'attore e non contestati nè disconosciuti dalla convenuta contumace che non ha prospettato alcuna circostanza di fatto o argomentazione di diritto tali da inficiare la pretesa attorea;
i compensi richiesti appaiono congrui in relazione all'attività professionale in concreto espletata e conformi alle tariffe professionali;
il la Cooperativa S.C.A.L.S. s.r.l. va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'attore della somma di £ 10.000.000, oltre agli interessi come per legge ed al risarcimento dei danni, ulteriori rispetto agli interessi moratori come sopra liquidati, derivanti dalla svalutazione monetaria eventualmente sopravvenuta tra il dì della domanda e l'effettivo adempimento, da liquidarsi sulla base degli indici ISTAT;
le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza;
la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge;
così provvede :
1) condanna il convenuto a pagare all'attore la complessiva somma di £ 10.000.000, oltre agli interessi come per legge ed al risarcimento del danno ulteriore derivante dalla svalutazione monetaria da liquidarsi sulla base degli indici ISTAT, in relazione al periodo compreso tra il dì della domanda e l'effettivo adempimento;
2) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio che liquida in £ 1.850.000 di cui £ 800.000 per onorario;
3) la presente sentenza è provvisoriamente
esecutiva per legge.
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Udienza di prima comparizione ex art 180 c.p.c.
nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo: possibilità
per il Giudice di riservarsi in tale udienza sulla richiesta dell'opposto
di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
e sull'istanza dell'opponente di sospensione della provvisoria
esecuzione ex art. 649 c.p.c. (n. 4 provvedimenti).
5.1. TRIBUNALE BARI; ordinanza 21 novembre 1995; P.I. LOFOCO;
sciogliendo la riserva che precede;
ritenuto che sussistano gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, non essenso contestato, se non nella sua legittimità , il fatto oggettivo del distacco del Boffoli dall'impianto della centrale termica e della conseguente mancata fruizione del servizio di riscaldamento da parte dell'ooponente (risultante anche dalla relazione dell'amministratore protempore sul consuntivo della stagione invernale 1986/87);
ritenuto che la invocata sospensione dell'esecuzione, avente funzione cautelare, possa essere disposta, nella rilevata ricorrenza dei presupposti, all'esito della udienza di prima comparizione;
poiché deve essere fissata "in ogni caso" l'udienza di trattazione con termine perentorio per il convenuto (in opposizione) per la proposizione di eventuali eccezioni non rilevabili di ufficio, riservando all'esito il provvedimento sulla richiesta di riunione ad altra causa asseritamente connessa;
visti gli artt. 649, 180 c.p.c.;
sospende l'esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
fissa per la trattazione l'udienza del 6/2/1996, assegnando al
Conodminio convenuto in opposizione termine perentorio fino a
venti giorni prima per la proposizione di eventuali eccezioni
non rilevabili di ufficio.
5.2. TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 18 ottobre 1995; Giudice. LABELLARTE;
(omissis)
sciogliendo la riserva che precede;
letti gli atti di causa;
quanto segue.
L'ooposta ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Si pongono - nelc aso di specie- due questioni.
La prima attiene alla possibilità di provvedere sulla richiesta ex art. 648 c.p.c. all'esito dell'udienza di prima comparizione ed antecedentemente alla prima udienza di trattazione, ai sensi degli artt. 180 e 183 c.p.c., così come novellati dal D.L. 9/8/95, n. 347.
Osserva il G.I. che, è vero che l'art. 180 c.p.c. prevede uno "slittamento" di ogni attività istruttoria alla udienza di cui all'art. 183, salvo le verifiche attinenti alla regolarità del contraddittorio, alla sua integrazione, alla nullità della citazione, alla verifica dei poteri rappresentativi delle parti ed alla notifica della citazione nel procedimento contumaciale, ma che è pure vero che non vi è alcun ostacolo a che la pronuncia ex art. 648 c.p.c. avvenga all'esito della udienza di prima comparizione.
L'art. 180 c.p.c.2° comma, seconda parte, prevede che il G.I. "in ogni caso" rinvii a data successiva la prima udienza di trattazione, ma ciò non esclude il potere di provvedere sulla richiesta ex art. 648 c.p.c., anche prima di tale udienza.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 295 del 1989, ha rioconosciuto espressamente natura (anche) cautelare al provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione e non si dubita, inoltre, della possibilità che la provvisoria esecuzione sia concessa -prima della nomina del G.I. designato- dal Presidente del Tribunale.
Se così è, non si vede la ragione per cui non si possa provvedere sulla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, all'esito della udienza di prima comparizione.
Nella specie -inoltre- l'ooponente ha dedotto in ordine alla richiesta (opponendosi ad essa) ed ha avuto modo di preparare la sua difesa sin dal 29/8/1995, datat di deposito in cancelleria della comparsa di costituzione dell'opposta.
L'altra questione attiene all'eccezione d'incompetenza per valore sollevata dall'opponente.
Benché sul punto solo con sentenza possa provvedersi, ai fini della delibazione della richiesta ex art. 648 c.p.c., occorre effettuare una "sommaria cognitio".
Il ricorso per D.I. è stato depositato in Cancelleria il 28/1/95 e, a quell'epoca, la competenza pretorile era fissata, nel massimo, in £. 5.000.000.
E' assolutamente ininfluente la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso dopo il 1° maggio 1995, atteso che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, rileva la data del deposito del ricorso per D.I. (Cass. 27/1/64 n. 191; Cass. 20/11/76, n.4374).
Poiché il D.I. opposto è stato concesso per £. 8.800.900, l'eccezione d'incompetenza appare -entro i limiti propri di una sommaria delibazione- infondata.
Occorre -a questo punto- delibare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
La opponente non contesta l'importo residuo reclamato da controparte, ma deduce che l'apparecchiatura fornita dall'opposta presenta dei vizi.
La opposta deduce -invece- l'avvenuta decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi, per avvenuto decorso degli otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.
In atti vi è certificato di garanzia del 22 aprile 1994, sottoscritto dall'opponente, nel quale si da atto che sono state effettuate le prove di funzionamento con esito positivo, con contestuale accettazione senza riserve della piattaforma con doppio pantografo, oggetto del contratto.
Solo in data 17/10/94, l'ooponente -a sei mesi circa di distanza dal collaudo positivo- ha denunziato i presunti vizi.
Tenuto conto che l'onere della prova di aver denunziato tempestivamente i vizi, incombe sull'acquirente (Cass. sent. n. 1182/87; n. 9010/93; n. 2394/94), nella specie, sussistono i presupposti per concedere la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, la missiva di contestazione dei vizi non può ritenersi prova scritta idonea ad impedire la concessione della provvisoria esecuzione, a fronte del certificato di collaudo.
La causa, inoltre, non è di pronta soluzione, essendo stati articolati mezzi di prova.
In ordine alle richiesta istruttorie, si provvederà all'esito della prima udienza di trattazione;
letti gli artt. 180, 183, 648 c.p.c.
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Sig. Presidente del Tribunale di Bari in data 2/5/95
la causa all'udienza del 22 febbraio 1996 quale prima
udienza di trattazione, assegnando al convenuto termine perentorio
fino a 20 giorni prima di tale data per proporre le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio
il G.I.
- letti gli atti di causa e sciolta la riserva formulata all'udienza del 23.10.1995, rileva preliminarmente che è condivisibile la richiesta, avanzata da parte opposta, di decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo "in limine litis", e cioè all'esito della prima udienza di comparizione delle parti (pur destinata a seguito della nuova formulazione dell'art. 180 c.p.c., al controllo della regolarità degli atti della costituzione delle parti) senza attendere la definitiva fissazione del thema decidendum attraverso gli aggiustamenti consentiti dall'art. 183 c.p.c. alle difese delle parti, avuto riguardo sia all'epoca di costituzione in giudizio dell'opposto (avvenuta il 22.9.1995, con largo anticipo dunque rispetto alla data di prima udienza) sia soprattutto al carattere urgente del provvedimento invocato (ancorché di natura non propriamente cautelare) ancorato alla verifica dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. (la carenza di prova scritta a fondamento della opposizione e la non pronta soluzione della stessa), i quali prescindono dall'esame del merito della causa, tutt'al più valutabile - ove lo si ritenga - nello stretto ambito di apprezzamento del "fumus" dei motivi spiegati con l'atto di opposizione.
Ciò premesso, ritiene questo G.I. che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto ed emesso fondato com'è su prova scritta idonea ai sensi del codice di rito (l'estratto del conto corrente intestato alla Savi Olii s.r.l., certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 d.lgs. 1.9.1993, n. 385; il contratto di conto corente; le scritture private di fidejussione; la raccomandata di revoca degli affidamenti), laddove per converso, l'opposizione non è fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione, pur nell'ambito del nuovo rito cui la causa è assoggettata (pendendo la lite dal 10.5.1995, data di notifica del ricorso e del decreto monitorio), tenuto conto della richiesta istruttoria preannunziata dagli opponenti nell'atto di opposizione e, comunque, dei tempi medi della giustizia civile che non si preannunziano (al di là dell'obiettivo della razionalizzazione delle attività) particolarmente brevi per lo meno finché peserà sugli uffici giudiziari la negativa eredità del vecchio contenzioso.
Aggiungasi che i motivi di opposizione non appaiono da un "fumus boni juris" ala stregua della documentazione in atti compresi gli estratti conto esibiti dalla banca opposta, mai contestati), della particolare qualità dei fidejussori all'interno dela società debvitrice principale (amminsitratore l'Inchingolo e coniuge convivente del medesimo la Ruggiero), della pacifica irretroattività delle disposizioni dell'art. 10 l. 17.2.1992, n.154 sulla trasparenza bancaria (cfr., tra le altre, Cass. 20.10.1994, n. 8582; Cass. 19.3.1993, n. 3291; Cass. 25.8.1992, n. 9839) e della giurisprudenza formatasi sulla c.d. clausola interessi uso piazza.
Sussistono, dunque, le condizioni per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Non dovendosi adottare ulteriori provvedimenti ex art. 180 c.p.c. - tenuto conto delle verifiche positive operate all'udienza preliminare circa la regolarità degli atti e della costituzione delle parti - va senz'altro fissata l'udienza per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 183 c.p.c., assegnandosi alla parte convenuta in senso sostanziale (cioè agli opponenti, ai quali compete nel processo il potere di eccezione in senso tecnico rispetto alla resa monitoria) un termine perentorio per proporre le eventuali, ulteriori eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
La concessione del termine de quo - a parere di questo G.I. non è subordinata all'istanza della parte interessata, m avviene in ogni caso anche d'ufficio (salvo rinuncia espressa del convenuto) al fine di favorire la maturazione della preclusione dle potere di eccezione in senso stretto che il convenuto conserva oltre il termine di costituzione ex art. 167 c.p.c., a seguito della nuova disciplina della comparsa di risposta introdotta dagli ultimi decreti legge . 21 giugno 1995, n. 238, d.l. 9 agosto 1995, n. 347, d.l. 18 ottobre 1995, n. 432.
Depongono testualmente in questa direzione l'inciso "in ogni caso" collocato all'inizio dell'ultimo periodo contenuto nel comma 2° dell'art. 180 c.p.c. e, quindi, riferibile anche all'assegnazione del termine per le eccezioni ed il richiamo al convenuto tout court (quale destinatario del termine a prescindere dalla sua istanza o dalla sua costituzione e comparizione.
L'opzione sottesa a tale interpretazione è quella del carattere non meramente privatistico del nuovo meccanismo contemplato dall'art. 180 c.p.c., che mira in realtà a conciliare l'interesse del convenuto a proporre ancora nuove eccezioni in senso stretto con il superiore interesse pubblico sottostante alla disciplina delle preclusioni (e cioè il fine obiettivo dell'ordinato funzionamento del processo).
1) concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648, co. 1°, c.p.c.;
2) rinvia la causa all'udienza del 19.2.1996, ore
11,15, per lo svolgimento delle attività di cui dell'art.
183 c.p.c., assegnando agli opponenti termine fino al 15.1.1996
per proporre eventuali, ulteriori eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d'ufficio.
5.4. TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 18 ottobre 1995; giudice C. NOVIELLO; Pastore c. Leasing Levante.
Il G.I.
rilevato che il convenuto (creditore opposto) ha chiesto autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, mentre l'opponente ha eccepito che su tale istanze potrà provvedersi solamente in sede di prima udienza di trattazione;
considerato che effettivamente i dd.ll. 21.6.95, n. 238, 9.8.95, n. 347 e 18.10.95, n.432, hanno introdotto l'obbligatoria distinzione tra prima udienza di comparizione (art. 180 novellato) e prima udienza di trattazione (art. 183);
considerato che le attività proprie delle udienze di prima comparizione, analiticamente indicate dal legislatore, riguardano essenzialmente le questioni di rito legate alla regolarità de contraddittorio e alle sanatorie della citazione e della domanda riconvenzionale, dei difetti di capacità e dei vizi di notificazione della citazione;
considerato, di conseguenza, che sia le finalità, cui è preposta l'udienza di prima comparizione, sia la tecnica legislativa prescelta, estrinsecantesi nella tassativa elencazione delle questioni da verificare, ostano alla introduzione e trattazione di una questione del tutto autonoma;
ritenuto che a nulla vale richiamare la disciplina delle domande cautelari avanzata in corso di causa, poiché il procedimento cautelare è incidentale al processo di merito e ad esso ben può essere dedicata apposita udienza, che, ove coincidente con quella di prima comparizione, può concludersi con la concessione o il rigetto dei provvedimenti richiesti; viceversa l'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c., non ha natura cautelare, trattandosi di provvedimento discrezionale (il G.I. ... può concedere ... ) correlato all'apprezzamento del tipo di prova offerta dall'opponente e della probabile durata del processo, e cioè a circostanze, la cuoi valutazione impone di entrare nel merito, sì da presupporre che l'opposto abbia completato le sue difese e che siano stati espletati il libero interrogatorio delle parti e il tentativo di conciliazione, ritenuto, pertanto, che la disamina della questione relativa alla concessione della clausola del decreto ingiuntivo opposto vada differita all'udienza di prima trattazione;
rimette l'esame della questione relativa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto all'udienza di trattazione, che fissa per il ...., autorizzando il convenuto (opposto) a depositare e scambiare memoria nel termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza per proporre le eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché autorizzando l'attore (opponente) a depositare e scambiare memoria di replica nel termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza.
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo:
individuazione in senso formale o sostanziale della parte attrice
e della parte convenuta, ai fini delle prescrizioni e dei termini
previsti dalla novella (n. 1 provvedimento).
TRIBUNALE DI BARI, 22/11/ 1995; GIUDICE CASO; Medit s.a.s. di E. Girardi c. Azienda Agricola Valle d'oro s.a.s.
(omissis)
dato atto di quanto sopra; constatata la regolarità ed integrità del contraddittorio; ritenuto che alla presente controversia è applicabile il nuovo rito avuto riguardo alla data di notificazione del decreto e del pedissequo atto di precetto;
rinvia la causa all'udienza di prima trattazione
del 22.1.1996, concedendo all'opposto termine perentorio fino
a 20 giorni prima dell'udienza ora indicata per il deposito e
los cambio di comparsa, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., con cui
proporre le eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili
di ufficio, e all'opponebti termine non perebntorio fino a 10
giorni prima della stessa udienza per il deposito e lo scambio
di eventuale memoria di replica.
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Chiamata in causa del terzo da parte del convenuto
senza l'istanza al Giudice di spostamento della prima udienza
ex art. 269 c.p.c.. Conseguenze (n. 1 provvedimento).
PRETURA BARI; ordinanza 8 novembre 1995; GIUDICE GAGLIARDI;
Pinto / A.N.A.S.
....omissis visti gli l'artt. 170 e180 2° comma c.p.c., rinvia la causa all'udienza del 18.01.1996, ore 9,15 concedendo all'attore termine fino al 10.12.1995 per l'eventuale deposito in cancelleria di memorie ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ed al convenuto termine perentorio fino al 20.12.1995 per l'eventuale deposito in cancelleria di memorie e per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio;
rilevato altresì che la richiesta di chiamata in causa del terzo non è stata ritualmente proposta non avendo il convenuto né all'atto del deposito della comparsa di risposta né all'odierna udienza, provveduto ai sensi dell'art 269 c.p.c. a chiedere esplicitamente lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.;
dichiara inammissibile la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della Generalvie Incabase
Giudizi di separazione e divorzio: passaggio dalla
fase presidenziale a quella eventuale dinanzi al G.I. prescrizioni
della novella. Requisiti del ricorso e della comparsa di costituzione
del ricorrente (n. 1 provvedimento).
TRIBUNALE DI BARI; ordinanza 25 ottobre 1995; Giudice C. NOVIELLO; Fortini c. Marini.
il G.I.
preso atto delle eccezioni formulate dal resistente, il quale, costituitosi dinanzi all'istruttore venti giorni prima dell'udienza, cui le parti sono state rimesse dal presidente, ha contestato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio sia per la mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, n. 7, c.p.c., sia per la mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda;
rilevato che a sua volta, anche il ricorrente ha solevato eccezioni a riguardo della riconvenzionale di addebito spiegata dalla controparte in relazione ai tempi e modi della sua proposizione, contestando pure la tardività della costituzione, non formalizzata nella fase presidenziale;
considerato che nel presente tipo di procedimento, la trattazione della causa della causa dinanzi all'istruttore è preceduta dalla fase presidenziale in relazione alla quale nessuna norma prescrive che l'atto introduttivo abbia il contenuto dell'atto di citazione, ex art. 163, e che la memoria costitutiva (peraltro eventuale spesso limitandosi la parte resistente a comparire personalmente assistiti dal difensore) abbia quello della comparsa di risposta ex art. 167, e che a tali atti sia applichi il regime di nullità previsto dai successivi artt. 164 e 167 c.p.c.;
ritenuto, al contrario, che proprio le precipue finalità, cui mira l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente (tentativo di conciliazione; in ipotesi di esito negativo, tentativo di composizione consensuale della separazione giudiziale), sconsigliano che il tema controverso sia sviscerato prima di tale momento;
considerato altresì che il legislatotre ha omesso di dettare specifica disciplina per i procedimenti che si introducono, quale quello in oggetto, con ricorso e che neppure ha previsto norme di raccordo regolamentanti il passaggio dalla fase presidenziale a quella (eventuale) davanti all'istruttore;
reputato, per l'effetto, che è necessario colmare la conseguente lacuna, senza penalizzare le parti e che a tal fine utile strumento si appalesa la disposizione dell'art. 184 bis, che consente alla parte che dimostra di essere incorsa incolpevolmente in decadenze di chiedere di essere rimessa in termini;
rilevato che, in subordine, le parti hanno chiesto termine per l'integrazione degli atti, per la cui concessione ricorrono le condizioni, alla luce delle considerazioni su riportate;
P.Q.M.
faculta le parti a provvedere alla integrazione degli atti;
al perfezionamento della proposta domanda riconvenzionale;
alla formulazione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;
dispone a tal fine che il ricorrente / attore depositi memoria integrativa non oltre sessanta giorni prima dell'udienza in appreso fissata e che il resistente / convenuto depositi nel termine perentorio di venti giorni prima della medesima udienza memoria di replica;
rinvia pertanto alla udienza di trattazione del ...
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Reiterazione di decreti-legge non convertiti: conseguenze (n. 1 provvedimento).
PRETURA DI BARI; sentenza 9 novembre 1995; GIUDICE GAGLIARDI;
Pistolese / Simeone
Il Pretore, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione notificato il 28/06/1995 da Pistolese Giovanni nei confronti di Simeone Giovanni rilevato in fatto che: - con ricorso proposto ai sensi degli artt 633 e segg. c.p.c. Simeone Giovanni, chiedeva ed otteneva decreto mediante il quale il Pretore di Bari ingiungeva a Pistolese Giovanni il pagamento in favore del ricorrente della somma di £ 16.591.898, corrispettivo della fornitura di merce che il Simeone assumeva di aver eseguito in favore dell'ingiunto senza ricevere il pagamento del prezzo pattuito; avverso il predetto decreto il Pistolese proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 28/06/1995 affermando che: - il ricorso dell'opponente non era fondato su prova scritta, tale non potendosi considerare le fatture accompagnatorie esibite, non sottoscritte dal destinatario; - aveva comunque versato un acconto di £ 7.215.208 pur avendo ricevuto solo una parte del materiale indicato nelle fatture; L'opposto, costituitosi: - eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione, proposta quando era decorso il termine di venti giorni concesso dall'art. 641 c.p.c. nella sua originaria formulazione; - contestava comunque nel merito il fondamento dell'opposizione; - esibiti documenti, all'odierna udienza del 09/11/1995 la causa è stata decisa, ai sensi dell'art. 315 c.p.c., sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti (cfr. verbale di udienza in pari data).
l'opposizione deve ritenersi tardiva ed, in quanto tale, inammissibile ove si consideri che: - l'atto di citazione in opposizione è stato notificato il 28.6.1995, oltre venti giorni dopo la notifica dell'opposto decreto che, iniziata il 27/5/1995, deve considerarsi perfezionata il 29/5/1995 (date, rispettivamente, dell'affissione e della spedizione della raccomandata eseguite ai sensi dell'art. 139 c.p.c.); - in particolare la data di spedizione del plico si evince non solo dall'attestazione dell'ufficiale giudiziario, che fa fede fino a querela di falso, ma anche dalla ricevuta di ritorno esibita dall'opposto; - secondo l'ormai costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c. si considera eseguita nel momento in cui l'ufficiale giudiziario ha compiuto, inviando la raccomandata, l'ultima delle formalità imposte dalla norma; - non può, quindi, essere attribuito alcun rilievo, ai fini del compimento delle formalità di notifica, alla data (1/6/95) di ricezione della raccomandata; - il termine di venti giorni per proporre opposizione, previsto dall'art. 641 c.p.c. all'epoca vigente, era pertanto scaduto il 18/5/1995; - l'opposto decreto è, pertanto, divenuto definitivo e non più soggetto ad opposizione quattro giorni prima dell'entrata in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22/06/1995, del D.L. 21/06/1995 N° 238 che ha elevato da venti a quaranta giorni il termine per proporre opposizione; - è appena il caso di aggiungere anche se la notifica fosse stata eseguita l'1/6/1995, il decreto sarebbe comunque divenuto definitivo il 21/06/1995, un giorno prima dell'entrata in vigore del D.L. 21/06/1995 N° 238; non è superfluo aggiungere che, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, i decreti legge non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione perdono efficacia "fin dall'inizio", ferma restando la facoltà delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; - nella specie, non essendosi il legislatore avvalso di tale facoltà, si deve ritenere, applicando rigorosamente la norma costituzionale, che gli effetti del D.L. 21/06/1995 N° 238, ivi compresa l'elevazione da venti a quaranta giorni del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, siano stati retroattivamente posti nel nulla dal 21/08/1995, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale; - questo pretore è consapevole degli effetti potenzialmente dirompenti di una siffatta interpretazione ma la formulazione della norma costituzionale non sembra lasciare spazio a letture diverse; le spese del giudizio possono essere equamente compensate tra le parti data la novità, complessità ed obbiettiva incertezza delle questioni giuridiche trattate; - la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge;
così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.