Al Signor Sindaco del Comune di
Sambuca di Sicilia
All’Assessore ai Lavori Pubblici e Territorio
del Comune di Sambuca di Sicilia
All’Ufficio Tecnico del Comune di
Sambuca di Sicilia
Al Presidente del Consiglio Comunale di
Sambuca di Sicilia
All’Ufficiale Sanitario del Comune di
Sambuca di Sicilia
Al Corpo Forestale Regionale
Ufficio distaccamento Sambuca di Sicilia
Via E. Berlinguer, 119
All’Assessorato Provinciale Territorio ed Ambiente
Presso l’Ufficio Tecnico
Viale della Vittoria 323
92100 Agrigento
All’A.U.S.L. n.1 di Agrigento
Via Manzoni 140
All’Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente
Viale Regione Siciliana, 2226
90100 Palermo
Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali, Sezione di Agrigento
Piazza Diodoro Siculo, 8
Al WWF Italia – Delegazione Sicilia
Via E. Albanese, 98
90100 Palermo
Alla Lega Ambiente – Comitato Sicilia
Via Agrigento 67
90100 Palermo
All’Associazione LIPU – Regione Sicilia
Via Howell, 7
90100 Palermo
All’Associazione Verde Ambiente e Società
Via Flaminia 53
00196 Roma
Oggetto: Petizione cittadina.
I proprietari delle abitazioni e dei terreni siti in contrada
Adragna ed i cittadini del Comune di Sambuca di Sicilia, avendo appreso
con viva preoccupazione che è stato presentato un progetto da parte
della TELECOM ITALIA MOBILE S.p.a. per il potenziamento del servizio di
telefonia mobile da realizzarsi ( per quanto allo stato dei fatti conosciuto
) attraverso la costruzione di una infrastruttura alta 30 metri ( pari
ad un palazzo di 10 piani ) e con due enormi "orecchie" larghe rispettivamente
5 metri, sul fondo del Sig. Maggio Domenico sito in C.da Adragna fg. 11
p.lla 316, chiedono con forza che gli organi competenti respingano tale
progetto definibile con un eufemismo "folle",
IN QUANTO
-
si reputa in atto uno stato di pericolo di una zona pregevole sotto un
profilo paesaggistico, a poche centinaia di metri dal famoso sito archeologico
di Adranone, con un connesso impatto ambientale molto forte e del tutto
ingiustificato. Data l’assenza ( anch’essa ingiustificata, vedasi il parere
motivato della U.E. sull’incompleto recepimento della direttiva 85/337/CEE)
di appositi strumenti di pianificazione e di valutazione della compatibilità
ambientale che tenga conto degli aspetti ambientali e di salute umana,
permettendo di scegliere, tra varie alternative, quella a minore impatto
e più funzionale a risolvere il problema, all’uopo si citano alcuni
indirizzi giurisprudenziali in merito:
-
la Corte di Cassazione (I sez. Civ.) con sentenza del 4.10.95-29.3.96
n. 2959 (ricorrente Petroni - resistente ENEL SpA) ha respinto la sentenza
della Corte di Appello di Firenze per la quale "la diminuzione di valore
degli edifici accertata dalle consulenze tecniche d'ufficio come conseguenza
della perdita della veduta (deterioramento del paesaggio) non costituiva
danno ingiusto risarcibile, non esistendo un diritto del proprietario a
conservare la funzione di belvedere che il suo immobile si trova ad esercitare
se non nei limiti (...) della disciplina civilistica delle distanze". La
massima della sentenza stabilendo che "chi fruisce in modo
esclusivo, come il proprietario o il titolare di altro diritto reale, di
un bene inscindibilmente legato alle condizioni ambientali, vanta un diritto
soggettivo alla conservazione di tale ambiente e il relativo deturpamento,
a seguito di imposizione di servitù coattiva di elettrodotto, va
pure indennizzato" rappresenta una fondamentale risposta della giustizia
(la tutela del paesaggio è sancita dall'art. 9 della nostra Costituzione)
a enti, come l'Enel, che col pretesto di perseguire il pubblico interesse
e la pubblica utilità troppo spesso non si curano di limitare danni
che riguardano tanto il privato quanto, più in generale, il pubblico,
dal momento che la conservazione del paesaggio, anche sotto il semplice
profilo estetico, risponde a un interesse della collettività.
-
Tribunale Amministrativo Regionale : Lombardia - Milano
sez. 02 sent.n. 00613 del 08/10/1992 pres. Bonifacio est. Giordano parti
: SIP C/ Comune di Melzo - Urbanistica Concessione edilizia: Necessità
Installazione di traliccio porta antenna Sussistenza Autorizzazione all’installazione
dell’antenna da parte dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
Irrilevanza ; Altezza Normativa di p.r.g. prescrivente l’altezza massima
delle costruzioni Antenna radioelettrica di notevole dimensione Vi soggiace.
E’ soggetta a concessione edilizia la realizzazione di un traliccio porta
antenna radioelettrica di altezza pari a 19 metri e con basamento di 5
metri per lato, trattandosi indubitabilmente di opera che altera stabilmente
lo stato dei luoghi: invero, l’avvenuto rilascio, da parte dell’Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, dell’autorizzazione all’installazione,
non è idonea a sottrarre il manufatto in oggetto all’obbligo della
concessione edilizia, posto che il provvedimento in precedenza citato non
ha finalità urbanistico-edilizie, bensì solo quella di verificare
ed assicurare che non si verifichino interferenze nelle frequenze radio.
Anche se insiste sul lastrico solare di un edificio adibito a centrale
telefonica, un traliccio porta antenna di notevoli dimensioni (altezza
pari a circa 19 m.)a differenza dei camini o delle consuete antenne televisive,
altera, per la sua rilevante entità, l’assetto urbanistico circostante
ed è pertanto soggetto al rispetto dei parametri e degli indici
edilizi. Rivista giuridica dell’edilizia, 1993, I, 371;
-
Milano, 19-11-1993 - La realizzazione di un traliccio
porta-antenne di notevoli dimensioni (altezza di circa metri cinquanta,
ancorato al suolo su basamento di cemento di metri sette virgola cinquanta
per metri sette virgola cinquanta) è soggetta a concessione edilizia,
atteso l’impatto ambientale e la trasformazione edilizio-urbanistica che
tale opera comporta, a nulla rilevando né i materiali con i quali
la stessa è stata costruita, né l’assenza di volumi interni
utilizzabili;
-
Consiglio di Stato, sez . V, 18-03-1991, 280/1991 - L’impianto
radiotrasmittente composto da un container, da un’antenna trasmittente
e da una piazzola di atterraggio per elicotteri è soggetto a concessione
edilizia, tenuto conto della presenza di un manufatto destinato potenzialmente
ad esigenze abitative oltre che di alloggiamento di apparecchiature, stabilmente
e durevolmente infisso al suolo in senso funzionale (nella specie, si è
ritenuta l’irrilevanza del sistema di ancoraggio "morbido" al suolo e la
finalità dichiaratamente sperimentale dell’impianto).;
-
Consiglio di Stato, sez . V, 18-03-1991, 280/1991 - A
mente dell’art. 7, 2° comma, lett. a , D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito
nella l. 25 marzo 1982, n.94, le opere costituenti impianti tecnologici
sono assoggettate al regime di autorizzazione gratuita ove asservite ad
edifici preesistenti; deve conseguentemente ritenersi che l’autonomia strutturale
e funzionale degli anzidetti impianti non possa essere affrancata da qualsiasi
tipologia di controllo urbanistico e che, pertanto, non ricorrendo i presupposti
del regime urbanistico semplificato, sia assoggettata all’ordinario regime
della concessione (nella specie, si è ritenuto che un’antenna radiotrasmittente
fosse assoggettata a concessione edilizia non essendo destinata al servizio
di fabbricati preesistenti).
-
Consiglio di Stato, sez. V, 15-12-1986, 642/1986 - E’
legittimo l’ordine di demolizione di alcune antenne trasmittenti emesso
per difetto di concessione di costruzione, non potendosi ritenere che l’autorizzazione
rilasciata dal ministero delle poste in ossequio alla disciplina delle
telecomunicazioni e in appagamento degli interessi da questa perseguiti
possa valere anche a fini urbanistici.
-
si reputa in atto uno stato di pericolo della popolazione adragnina e non
solo, sotto un profilo di inviolabilità della salute, giacchè
è notorio che l’inquinamento elettromagnetico è sospettato
di essere causa di gravi conseguenze e malattie. Ciò racchiude e
riapre di fatto la questione della totale assenza di qualsivoglia cultura
ambientale e della salute. Per nulla consolano o meglio convincono le opposizioni
di quanti ( chissà perché ogni qualvolta mossi da profittevoli
motivi egoistici o da pseudo-lucidità scientifica dettata dal non
coinvolgimento personale nelle vicende ) sostengono la non dimostrabilità
scientifica del danno scaturente dal c.d. Elettrosmog. Ad essi si controbatte
che "l’inviolabilità del diritto alla salute non consiste nella
sola integrità fisica, ma della più complessa
situazione di equilibrio psicofisico, identificabile come diritto soggettivo
assoluto cui consegue il dovere di astensione dello Stato e dei privati
da comportamenti lesivi." Nel caso ci fosse ancora bisogno di ulteriori
argomentazioni, si riportano ancora una volta dei riferimenti giurisprudenziali:
-
l'art. 32 Cost. sul diritto alla salute è
azionabile direttamente, sia dal lavoratore che dai cittadini in genere,
nei confronti della pubblica amministrazione o di soggetti privati (come
indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 26.7.79 n. 88). Si ritiene
che l'oggetto della situazione soggettiva tutelata, il bene salute, non
consista nella sola integrità fisica (art. 5 CC) ma nella più
complessa situazione di equilibrio psicofisico, identificabile come diritto
soggettivo assoluto cui consegue il dovere di astensione dello Stato e
dei privati da comportamenti lesivi.
-
principi di diritto civile (p. es. art. 2043 CC sulla responsabilità
derivante dal fatto illecito, e art. 833 sul "divieto di immissioni" ecc.
) e di diritto penale (589 CP "omicidio colposo", 590 CP "lesioni personali
colpose", ecc. ) a seconda del danno configurato.
-
l'ordinanza del TAR Lazio 18.12.96 sospende una postazione radio-base
(Omnitel) autorizzata con Decreto del Min.
Poste e telecomunicaz. rilasciata sulla base della pubblica utilità,
urgenza e indifferibilità dell'opera e installata su un edificio
al civico 184 di corso Vittorio Emanuele, a Roma. La sospensiva è
stata pronunciata in seguito al rapporto ufficiale dell'ISPELS (organo
pubblico preposto insieme con le USL alla misurazione dei campi elettromagnetici)
nel quale si afferma che il livello di campo elettrico globale nei siti
di installazione dell'impianto in oggetto, ancorché inferiore
al limite di campo elettrico vigente nella regione Lazio, risulta essere
un livello significativo di inquinamento specialmente in relazione a un'esposizione
inconsapevole e cronica in un ambiente di vita residenziale. Viene
richiamata, inoltre, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 5.5.94,
che impone di limitare il più possibile l'esposizione della popolazione
alle radiazioni elettromagnetiche.
-
L'Ordinanza del Pretore di Pietrasanta dell'8.11.86 è
esemplare: i ricorrenti, proprietari di immobili posti nei pressi di un
elettrodotto in costruzione coadiuvati da un'associazione ambientalista,
chiedevano, ai sensi dell'art. 700 CPC, un provvedimento d'urgenza per
la sospensione cautelare del completamento dell'opera (o, quanto meno,
della messa in esercizio della stessa) e, nel merito, l'inibitoria definitiva
delle immissioni elettromagnetiche derivanti dall'elettrodotto "fintantoché
non sarà accertata o dimostrata dall'Enel la totale assenza di rischio
o danno alla salute". Il Pretore, nonostante l'ambigua conclusione "il
pericolo per la popolazione è solo ipotetico" (contenuta nella
perizia redatta dal CTU prof. F. Gamberale, direttore di un istituto svedese
di ricerca sull'inquinamento elettromagnetico), accoglieva la domanda
attrice confermando l'ordine, già impartito all'Enel, di non
attivare l'elettrodotto fino alla sentenza definitiva sulla base del
principio secondo cui la "semplice possibilità di pericolo per la
salute anche non immediato impone comunque l'adozione di misure idonee
ad evitare rischi". Pur avendo il Tribunale di Lucca tre anni dopo
la prima udienza revocato l’ordinanza del Pretore di Pietrasanta, i principi
di prudenza, prevenzione e precauzione vanno sempre più diffondendosi
e infiltrandosi nelle valutazioni politiche e legislative.
-
I danni alla salute (insonnia, ipertensione, cefalee, emicranie
tutte con casi al di sopra della media) sono stati riscontrati nella perizia
resa dal CTU in fase di incidente probatorio in un importante processo
in corso presso la Pretura penale di Rimini, dove alcuni cittadini (60),
affiancati dal WWF e altre associazioni, hanno denunciato i rappresentanti
dell'Enel per il reato di "lesioni personali colpose" (art. 590 CP), in
relazione a un elettrodotto ad alta tensione posto in prossimità
di edifici nel comune di Rimini. Il risultato di questo processo costituirà
un precedente incisivo sul fronte della tutela alla salute dai campi elettromagnetici
.
-
Disegno di legge 4273.
-
sembra assurdo impiantare un tale MOSTRO in una zona di villeggiatura,
cara ai Sambucesi, aprendo clamorosamente e stupidamente, la strada a indiscriminate
e discrezionali azioni di potenziamento e di insediamento di nuovi impianti;
-
non vengono esplicitate le linee strategiche dell'impianto, cosa di per
sé non sorprendente dato il clima di silenzio e riserbo sul progetto,
per cui è o sarà ipotizzabile da parte del gestore un riassetto
logistico della linea di copertura da effettuarsi a spese di zone abitative
con maggiori connotati di accesso e quindi di riduzione di costi rispetto
a quelle già esistenti o attivabili con notevoli riduzioni di esternalità
negative;
-
non si conoscono le motivazioni di "rilevante interesse pubblico"
dell’opera, né tanto meno si intravedono soddisfatte le richieste
di "compatibilità ambientale" nella richiesta di variante
ai sensi dell’art. 7 della l.r. 11/04/81 n. 65;
Per i suddetti motivi, i sottoscrittori
CHIEDONO
agli organi competenti, la non concessione di quanto necessita per la
realizzazione del progetto in oggetto, una apertura di dialogo politico
responsabile circa le strategie di localizzazione di simili impianti nel
Comune di Sambuca di Sicilia, dichiarandosi pronti a difendere in ogni
sede e con ogni mezzo la propria tranquillità, salute e ricchezza
paesaggistica.
Con Osservanza
Per eventuali chiarimenti e/o corrispondenza:
Comitato Spontaneo
Dott. Gaspare Mangiaracina
V.lo Staiano, 6
92017 Sambuca di Sicilia (AG)
Tel. 0925/941811
E-mail: GaspareMangiaracina@libero.it
Il comitato si riserva la facoltà di presentare ulteriori adesioni
e/o documenti.
Si allegano n. 14 fogli contenenti n. 197 firme
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Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
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Firma
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Leggi, partecipa e fai sentire la tua voce anche
tu
Oggetto: Petizione contro la costruzione di una Stazione
Radio Base TIM in c.da Adragna.
Avendo appreso con viva preoccupazione che è stato
presentato un progetto da parte della T.I.M. S.p.a. da attuarsi attraverso
la costruzione di una infrastruttura alta 30 metri (PARI AD UN PALAZZO
DI 10 PIANI) alcuni cittadini riunitisi in un comitato spontaneo
chiedono con forza che gli organi competenti respingano tale progetto definibile
con un eufemismo "FOLLE",
IN QUANTO
-
sembra assurdo impiantare un tale MOSTRO in una zona di villeggiatura,
cara ai Sambucesi, aprendo clamorosamente e stupidamente la strada a indiscriminate
e discrezionali azioni di potenziamento e di insediamento di nuovi impianti
e/o nuovi gestori;
-
si reputa in atto uno stato di pericolo di una zona pregevole
sotto un profilo paesaggistico con un connesso impatto ambientale molto
forte e del tutto ingiustificato, avendo il territorio Sambucese ben altri
luoghi ove insediare simili impianti che senza dubbio alcuno garantiscono
l’utile servizio della telefonia mobile;
-
si reputa in atto uno stato di pericolo della popolazione
adragnina e non solo, sotto un profilo di inviolabilità della salute,
giacchè è notorio che l’inquinamento elettromagnetico è
sospettato di essere causa di gravi conseguenze e malattie. Per nulla consolano
o meglio convincono le opposizioni di quanti ( chissà perché
ogni qualvolta mossi da profittevoli motivi egoistici o da pseudo-lucidità
scientifica dettata dal non coinvolgimento personale nelle vicende ) sostengono
la non dimostrabilità scientifica del danno scaturente dal c.d.
Elettrosmog. Ad essi si controbatte che "l’inviolabilità del diritto
alla salute non consiste nella sola integrità fisica, ma
della più complessa situazione di equilibrio psicofisico, identificabile
come diritto soggettivo assoluto cui consegue il dovere di astensione dello
Stato e dei privati da comportamenti lesivi.".
Per i suddetti motivi, si
INVITA
la cittadinanza ad aderire alla petizione, firmando gli
appositi moduli disponibili presso il Tabacchino di Nicola Bonanno ed il
Bar Leo Pendola. Ciò rappresenterà un tangibile segno di
attivismo e di sensibilità del corpo sociale sambucese alle problematiche
concernenti la salute, il territorio e la ricchezza paesaggistica.
Il Comitato Spontaneo
P.S.
Ad oggi e più precisamente nel giro di due settimane si contano
più di 500 adesioni; una copia della petizione con 200 firme è
già stata inoltrata all’Amministrazione Comunale, all’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente, alla Soprintendenza BB.CC.AA, al Corpo
Forestale, al WWF, a LEGA AMBIENTE, alla LIPU, all’Associazione Verde Ambiente
e Società (ROMA), all’A.U.S.L. di Agrigento; è stata data
notizia sul Giornale di Sicilia, TRS.
Al Signor Sindaco
del
Comune di Sambuca
di Sicilia
Al Capo dell’Area Tecnica
del
Comune di Sambuca
di Sicilia
e.p.c. All’Assessore ai Lavori Pubblici e Territorio
del Comune di Sambuca di Sicilia
e.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
e.p.c. All’Ufficiale Sanitario del Comune di
Sambuca di
Sicilia
e.p.c. Al Corpo Forestale Regionale
Ufficio distaccamento
Sambuca di Sicilia
Via E. Berlinguer,
119
e.p.c. All’Assessorato Provinciale Territorio ed Ambiente
Presso l’Ufficio Tecnico
Viale della Vittoria 323
92100 Agrigento
e.p.c. All’A.U.S.L. n.1 di Agrigento
Via Manzoni 140
e.p.c. All’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Viale Regione Siciliana, 2226
90100 Palermo
e.p.c. Al Consiglio Regionale dell’Urbanistica
Viale Regione Siciliane, 2226
90100 Palermo
e.p.c. Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali, Sezione di Agrigento
Piazza Diodoro Siculo, 8
e.p.c. Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA
e.p.c. Al Ministero dell’Ambiente
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
e.p.c. Al Sottosegretario di Stato per la Sanità
On. Antonino Mangiacavallo MANGIACAVALLO_A@camera.it
e.p.c. All’On. Alfonso Pecoraro Scanio
PECORARO_A@camera.it
e.p.c. Alla Dott.ssa Daniela Dussin
Presidentessa Nazionale del CO.NA.CEM.
Via Aurelia 10
31039 Riese Pio X (Treviso)
e.p.c. Al WWF Italia – Delegazione Sicilia
Via E. Albanese, 98
90100 Palermo
e.p.c. Alla Lega Ambiente – Comitato Sicilia
Via Agrigento 67
90100 Palermo
e.p.c. All’Associazione LIPU – Delegato di zona
Filippo Abruzzo
V.lo Abate
92017 Sambuca di Sicilia
e.p.c. All’Associazione Verde Ambiente e Società
Via Flaminia 53
00196 Roma
e.p.c. All’Associazione ITALIA NOSTRA
Via Cappuccini
92019 Sciacca
e.p.c. Avv. Paolo MARESCALCO
Presidente Regionale CODACONS
Via Firenze, 70 - 95128 Catania
e.p.c.
Illustre Prefetto
Prefettura di Agrigento
Via Mazzini, 161
92100 Agrigento
Oggetto: Stazione Base Mobile TIM in C.da Adragna – Sambuca di Sicilia
(AG)
Facendo seguito alla ns. precedente lettera-esposto, protocollata presso
codesto Comune al n. 20510 del 20/12/99 ed in riferimento alla Vs. prot.
n. 122 del 04/01/00, prendiamo atto di qualcosa che già conoscevamo.
Rimane tuttavia tra le righe opaca ed impalpabile la comprensione della
volontà della Amministrazione, che pur dovendo rispettare tutti
i passaggi e le formalità tecnico-burocratiche, deve a ns. avviso
mantenere sempre una visione molto più ampia rispetto all’avallo
del sanitario, alla conformità agli standard progettuali e a quant’altri
pareri meramente tecnici, data anche la diversità delle responsabilità
e degli obiettivi da perseguire, non potendo l’azione dell’ente locale
ridursi a mero tecnicismo.
Si ritiene altresì assurda una posizione soccombente e passiva
nell’iter di autorizzazione in variante allo strumento urbanistico del
Comune di Sambuca di Sicilia, richiesta dalla Telecom Italia Mobile S.p.a.
all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in considerazione dei
seguenti fatti e richiami:
-
che la zona di Adragna con votazione del C.R.U. n. 437 del 26/02/97, sentita
la competente Soprintendenza BB.CC.AA., riveste particolare pregio socio-paesaggistico
data la presenza nella zona di "immobili che riflettono carattere ambientale"
ed "emergenze a carattere monumentale ed interesse etno-antropologico",
vista anche l’adiacenza al parco archeologico di Adranone;
-
che la stessa votazione abbia in passato costituito una delle causa di
rielaborazione del PRGC;
-
che l’art 6 della Legge Quadro n. 4816 in fase di approvazione, tutela
prioritariamente gli interessi sopra esposti;
-
che, come già ribadito, non si conoscono le motivazioni di "rilevante
interesse pubblico" e di "interesse statale o regionale" dell’opera,
né tanto meno si intravedono soddisfatte le esigenze di "compatibilità
ambientale" nella richiesta di variante ai sensi dell’art. 7 della
l.r. 11/04/81 n. 65 e successive modificazioni;
-
che, come già ribadito, la Corte di Cassazione (I sez. Civ.)
con sentenza del 4.10.95-29.3.96 n. 2959 (ricorrente Petroni - resistente
ENEL SpA) ha stabilito: "chi fruisce in modo esclusivo, come il proprietario
o il titolare di altro diritto reale, di un bene inscindibilmente legato
alle condizioni ambientali, vanta un diritto soggettivo alla conservazione
di tale ambiente ..";
-
che la tutela del paesaggio è sancita dall'art. 9 della nostra
Costituzione e purtroppo "taluni" col pretesto di perseguire il pubblico
interesse e la pubblica utilità troppo spesso non si curano di limitare
danni che riguardano tanto il privato quanto, più in generale, il
pubblico, dal momento che la conservazione del paesaggio, anche sotto il
semplice profilo estetico, risponde a un interesse della collettività;
-
che il diritto alla salute è inviolabile e prioritario (art. 32
Costituzione) rispetto alla soddisfazione di qualsiasi altro interesse,
sia esso pubblico o privato, e che pertanto un potenziale pericolo sconosciuto
a causa di mancanza di premura responsabile e precauzionale, non può
essere lasciato passare come un rischio generale di vita;
-
che con la sentenza del Tribunale di Milano (dodicesima sezione), del 15
ottobre 1999, è stata data ragione ai cittadini di Arese ed al Codacons
obbligando l'ENEL a spostare due elettrodotti da 380 Kv ubicati in prossimità
di abitazioni, entro due anni, in quanto gli esposti "hanno diritto
di ottenere la tutela da parte dell'ordinamento senza dover attendere che
il pericolo di danno si concretizzi in danno effettivo";
-
richiamo alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 5.5.94, che impone
di limitare il più possibile l'esposizione della popolazione alle
radiazioni elettromagnetiche;
-
richiamo alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia
Giulia n. 17/99 e 20/99 nelle quali il magistrato ha dichiarato che il
Comune di Villesse ha esercitato poteri propri inserendo nei propri strumenti
urbanistici una apposita disciplina a tutela dai campi elettromagnetici,
stabilendo vincoli di inedificabilità e salvaguardia di potenziali
situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose, a seguito
di indagini adeguate, "non essendo necessaria la dimostrazione della
certezza del danno...ma bastando la possibilità ovvero il pericolo
di pregiudizi alla salute pubblica";
-
richiamo alle indicazioni contenute nel documento dell'ISPESL del 16/10/97
per cui si sottolinea l'importanza della minimizzazione delle esposizioni
e la necessità di effettuare la "miglior scelta del sito evitando
i siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie,
e ad edilizia residenziale (collocazione cioè ed eventuale concentrazione
delle antenne in siti scelti a seguito di una adeguata istruttoria)";
-
richiamo l'art.4, comma 1, del Decreto Ministeriale n.381 del 10 settembre
1998 nel quale si dice che "la progettazione e la realizzazione dei sistemi
fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo
di frequenza compreso fra 100Khz e 300Ghz e l'adeguamento di quelle preesistenti,
deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più
bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto
dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione",
evidenziando quindi che progettazione, realizzazione ed ubicazione devono
assicurare la minor esposizione della popolazione;
-
che nella richiesta di Autorizzazione presentata dalla T.I.M. Spa, ai sensi
dell’art 7 L.R. n.65 dell’11/04/81 e successive modificazioni, alla Regione
Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e per conoscenza inviata
al Sindaco del Comune di Sambuca di Sicilia, si legge "a seguito di accurati
studi è stata individuata un’area di intervento idonea allo scopo,
censita nel N.C.T. al fg. 11 particella 316 ….". Tuttavia, "gli accurati
studi" (frase citata genericamente e solamente della richiesta assessoriale)
non emergono in nessuno degli allegati, documenti e progetti agli atti.
Si rileva altresì la presenza di ben due progetti. A quale pro ?
Con che compatibilità rispetto ai pareri già espressi ?
-
in relazione ai tre precedenti punti, si evidenzia che: 1) la zona risulta
intensamente abitata e "vissuta" attraverso anche diverse strutture ricreativo-ricettive
(pur in mancanza di una adeguata evidenziazione nei vari documenti,
ed in particolare nella planimetria, allegati al progetto!); 2) il
territorio di Sambuca ha ben altri luoghi ove insediare simili impianti
i quali senza dubbio alcuno garantiscono l’utile servizio della telefonia
mobile;
-
riferimento al principio di sussidiarietà (in accezione sia "verticale"
che "orizzontale"), ossia principio che chiama in causa la titolarità
dell'intervento in campo sociale dei corpi intermedi e dello Stato insieme,
secondo una logica di complementarità e non di contrapposizione.
In gioco è soprattutto il primato della società di fronte
allo Stato, un primato che va inteso come tessuto creato da rapporti dinamici
tra movimenti, che creando opere e aggregazioni costituiscono comunità
intermedie e quindi esprimono la libertà delle persone potenziata
dalla forma associativa. In tale primato di libera e creativa socialità
si dimostra la forza e la durata della responsabilità personale,
si salva la cultura della responsabilità. Da questo punto di vista,
il governo di una società non può non avere come sua prima
preoccupazione quella di favorire e valorizzare ciò che nasce dall’individualità
dell'uomo, prendendo consistenza in forme associative;
-
richiamo alle più di 550 adesioni di cittadini. Inoltre, la rilevante
adesione da parte del corpo sociale "giovane", dovrebbe condurre a riflettere
sull’utilizzo generazionale delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche
oltre alle possibili conseguenze patologiche a medio-lungo termine del
c.d. Elettrosmog;
-
richiamo alla dichiarazione del Comune di Sambuca di Sicilia quale area
denuclearizzata, esprimente quindi una chiara e lucida volontà di
salvaguardia prioritaria del territorio e della pubblica salute.
Per quanto sopraddetto si ritiene che occorra una forte e responsabile
visione, posizione e scelta politica da palesare e concretizzare, adoperandosi,
nei tempi e nei modi previsti, a:
-
far valere le motivazioni, i diritti e gli interessi della cittadinanza
Sambucese e dei proprietari di immobili in c.d. Adragna;
-
non far concedere l’autorizzazione in variante da parte dell’Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente;
-
non concedere il "nullaosta" di competenza dell’Ufficio Tecnico comunale,
né la necessaria concessione edilizia;
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regolamentare con opportuni strumenti quali quelli urbanistici, l’insediamento
e l’installazione di impianti di telefonia mobile o similari, nel Territorio
del Comune di Sambuca di Sicilia, specialmente in aree abitate.
Ribadendo la forte determinazione del Comitato Spontaneo e rimanendo
fiduciosi nella condivisione del fatto che gli interessi dei cittadini
Sambucesi rivestano carattere prioritario rispetto a qualsiasi interesse
meramente commerciale e privato, lo stesso porge i più cordiali
saluti.
Il Comitato Spontaneo
P.S.
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Si coglie l’occasione per depositare, in copia fotostatica, presso l’Amministrazione
Comunale ulteriori 365 adesioni;
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ci si riserva la facoltà di presentare ulteriori adesioni e/o documenti;
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si precisa che allo stato risultano depositate n. 562 adesioni.
Allegati:
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al Sindaco ed al Capo Area Tecnica:
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n. 22 fogli contenenti n. 365 adesioni.
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ai destinatari per conoscenza:
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raccomandata prot. 122 del 04/01/00;
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ai "nuovi" destinatari:
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precedente lettera-esposto.
Per eventuali chiarimenti e/o corrispondenza:
Comitato Spontaneo
Dott. Gaspare Mangiaracina
V.lo Staiano, 6
92017 Sambuca di Sicilia (AG)
Tel. 0925/941811
E-mail: GaspareMangiaracina@libero.it
Petizione del Comitato spontaneo del Comune di Sambuca
di Sicilia contro l'istallazione di un ripetitore per la telefonia cellulare
-DA PRELEVARE- zip doc jpg 