LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 30-06-1993
                  -  REGIONE VENETO  -
 

           Prevenzione dei danni alla salute  derivanti  dai
           campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
 
 

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.55 DEL 2-07-1993
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6
 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 6 del 1996 Articolo 32
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 6 del 1997 Articolo 69
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 7 del 1994
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 7 del 1994 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 6 del 1995 Articolo 43
 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
 
 
 
 

ARTICOLO 1
 

 Finalità
 1.  La regione del Veneto, al fine di salvarguardare la salubrità ,
l' igiene e la sicurezza negli ambiti di vita e di lavoro,
adotta misure atte a prevenire i danni alla salute derivanti
dai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti.
 
ARTICOLO 2

 Strumenti urbanistici
 1.  Negli strumenti urbanistici generali e attuativi, e loro
varianti, adottati dopo l' entrata in vigore della presente legge
sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui vanno attribuite
le fasce di rispetto di cui all' articolo 4.
 


ARTICOLO 3

 Procedimento di intesa
 1.  Nel procedimento per l' accertamento della conformità
urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di cui ai commi 2 e
3 dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle distanze
di rispetto stabilite dall' articolo 4.
  2.  Ai fini di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti
debbono essere accompagnati dalla valutazione di impatto
ambientale (Via) prescritta dalla vigente normativa.
 

ARTICOLO 4

 Distanze di rispetto dagli elettrodotti
 1.  Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione
uguale o superiore a 380 kV è  mantenuto ad almeno 150 m
di distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività
che comporti tempi di permanenza prolungati di persone.
  2.  Nel caso di elettrodotti di tensione inferiore a 380 kV,
la distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è  ridotta in
proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico
misurato all' esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale
prolungata permanenza, a 1,5 m da terra, non superi il valore
di 0,5 kV/m ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2
microtesla.
  3.  Le distanze di cui ai commi 1 e 2 sono misurate a partire
dalla proiezione sul terreno dell' asse centrale della linea.
  4.  Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui al
comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali
riconosciuti.
  5.  Il parere favorevole della Regione di cui all' articolo 3
non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in
centri abitati o in zone di espansione edilizia previste nei
piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza
del tracciato dai fabbricati.
 

ARTICOLO 5

 Misure di tutela dell' ambiente e del paesaggio
 1.  Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi stradali e
regionali, nonchè  dagli strumenti territoriali e urbanistici a
tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della
Regione di cui all' articolo 3 è  rilasciato a condizione che nel
territorio vincolato l' elettrodotto corra in cavo sotterraneo e
siano previste, in fase di progettazione, particolari misure
onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed
ambientali.
 

ARTICOLO 6

 Misure di salvaguardia
 1.  Nelle fasce di rispetto di cui all' articolo 4, nessun
fabbisogno può  essere adibito ad abitazione o ad altra attività
che comporti tempi di permanenza prolungati di persone.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
veneta.
 Venezia, 30 giugno 1993
 
 Inizio



 
 

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 5-02-1996
REGIONE VENETO
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria
1996).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.16 DEL 9-02-1996
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55
 
Riferimenti Normativi PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 28 del 1996 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 27 del 1997 Articolo 16
 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
 
 
 
 

ARTICOLO 32

 Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale
30 giugno 1993, n. 27 " Prevenzione dei danni derivanti
dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"
e successive modificazioni e integrazioni
 1.  Al fine di consentire un più  adeguato, approfondito
ed omogeneo quadro di riferimento sull' intero territorio
nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti
dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti,
la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata
dall' articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993,
n. 43, dall' articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994,
n. 7 e dall' articolo 43 della legge regionale 1 febbraio 1995,
n. 6, si applica a partire dal 1 gennaio 1997.
 
 Inizio


LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 30-01-1997
REGIONE VENETO
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.11 DEL 4-02-1997
Indice:
Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104
Allegato 1:
1

Classificazione della legge
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 6 del 1997 Articolo 103
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 37 del 1997 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 37 del 1997 Articolo 33
 
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha notificato le determinazioni
del Governo della Repubblica nelle quali, fra l' altro, si è
precisato che si " consente promulgazione e pubblicazione
parti legge non censurate"
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
 
 
 
Capo II
Modifica di procedure di spesa

ARTICOLO 69

 Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale
30 giugno 1993, n. 27 " Prevenzione ei danni derivanti
dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"
 1.  Al fine di consentire la definizione di un più  adeguato
approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull' intero
territorio nazionale in materia di tutela della salute
dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27,
come modificata dall' articolo 18 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 43, dall' articolo 1 della legge regionale
26 gennaio 1994, n. 7, dall' articolo 43 della legge regionale
1 febbraio 1995, n. 6 e dall' articolo 32 della legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6, si applica a partire dal 1
gennaio 2000.
  2.  (Comma censurato dal Governo, per il quale non
può  farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
  3.  (Comma censurato dal Governo, per il quale non
può  farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
  4.  (Comma censurato dal Governo, per il quale non
può  farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
  5.  La determinazione delle distanze di cui ai commi 2
e 3 e i controlli relativi vengono effettuati dall' Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV).
 
 
 Inizio


LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 26-01-1994
REGIONE VENETO
Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale
30 giugno 1993, n. 27 come modificata dall' articolo 18 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 << Prevenzione dei
danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.8 DEL 28-01-1994
Indice:
Articoli della Legge:
1   2
 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
 
 
 
 

ARTICOLO 1

 Efficacia della legge
 1.  Al fine di consentire un più  adeguato, approfondito
ed omogeneo quadro di riferimento sull' intero territorio
nazionale in materia di tutela della salute dei danni derivanti
da campi elettromagnetici generati da elettrodotti,
la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata
dall' articolo 18 della legge regionale 1o settembre 1993, nº
43, si applica a partire al 1o gennaio 1995 e sono caducati
gli effetti nel frattempo prodotti.
 
ARTICOLO 2

 Dichiarazione d' urgenza
 1. La presente legge è  dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Veneta.
 Venezia, 26 gennaio 1994
 
Inizio



 

LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 1-02-1995
REGIONE VENETO
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
1995)
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.11 DEL 3-02-1995
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Articoli della Legge:
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Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 6 del 1995 Articolo 46
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 41 del 1995 Articolo 1
 
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Comitato di Governo ha comunicato
che il Governo della Repubblica ha rinviato la legge a
nuovo esame del Consiglio regionale, limitatamente agli
artt. 3, 4, comma 4; 7, comma 2; 14; 20, comma 2; 43,
comma 1, locuzione " e sono caducati effetti nel frattempo
prodotti" e 45, precisando che, ai sensi dell' art. 7 della
legge 19 maggio 1976, n. 335, può farsi luogo alla promulgazione
e alla pubblicazione delle disposizioni della
legge, salvo quelle coinvolte dal rinvio.
Pertanto, in adempimento a quanto disposto dal
Governo la validità della promulgazione e della pubblicazione
della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, è limitata
alle parti non coinvolte dal rinvio governativo analiticamente
descritte nelle note 24 gennaio 1995, prot. n.
597/ 22707 e 30 gennaio 1995, prot. n. 740/ 22707 del
Commissario del Governo riprodotte nel procedimento
riportato al termine della legge medesima.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge dando atto che la stessa entrerà in
vigore nel termine previsto dall' art. 44, 1 comma, dello
Statuto atteso che il Governo della Repubblica non ha
espresso il suo consenso alla dichiarazione d' urgenza e
alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno
della sua pubblicazione, disposta dall' art. 52.
 
 
 
 

ARTICOLO 43

 Modifica dei tempi di applicazione
della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
" Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti"
come modificata dall' articolo 18 della legge regionale
1 settembre 1993, n. 43 e dall' articolo 1
della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7
 1.  Al fine di consentire un più  adeguato, approfondito
ed omogeneo quadro di riferimento sull' intero territorio
nazionale in materia di tutela della salute dei danni derivanti
dai campi elettromagnetici generali da elettrodotti,
la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata
dall' articolo 18 della legge regionale 1 settembre 1993, nº
43, e dall' articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1994,
n. 7, si applica a partire dal 1 gennaio 1996 (locuzione
coinvolta da rinvio governativo, per la quale non
può  farsi luogo a promulgazione e pubblicazione).
  2.  La Giunta regionale finanzia uno studio per la verifica
dei danni determinati dai campi elettromagnetici così
come previsto dalla risoluzione n. 76 del 1993 del Consiglio
regionale del Veneto.
 
Inizio



 

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 1-09-1993
                         REGIONE VENETO

      Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
     leggi regionali in corrispondenza dell' assestamento del bilancio
               di previsione per l' anno finanziario 1993.

       Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.74 DEL 2-09-1993
                                Indice:
                         Articoli della Legge:
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                     15   16   17   18   19   20   21   22   23

                     Il Consiglio regionale ha approvato
                  Il Commissario del Governo ha comunicato
           che il Governo della Repubblica ha rinviato la legge a nuovo
           esame del Consiglio regionale, limitatamente agli artt. 3, 5, 6
          e 17, precisando che, ai sensi dell' art. 30 della legge regionale
            9 dicembre 1977, n. 72, può farsi luogo alla promulgazione
            e alla pubblicazione delle disposizioni della legge, con la
               prevista urgenza, salvo quelle coinvolte dal rinvio.
                     Il Presidente della Giunta regionale
                                promulga
                            la seguente legge:


 

  ARTICOLO 18

   Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
   1.  Il titolo della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è
  così  riformulato:
  << Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici
  generati da elettrodotti >>.

   2.  L' art. 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è
  così  sostituito:
  << Art.  1 - Finalità
    1.  La Regione del Veneto regolamenta con la presente
  legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di tutelare
  l' ambiente coordinando le scelte urbanistiche. >>.

   3.  All' articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1993, nº
  27, sono soppresse le parole << attuativi >> e la parole << fasce >>
  è  sostituita dalla parola << distanze >>.

   4.  L' articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27,
  è  sostituito dal seguente:
  << Art.  6 - Misure di salvaguardia.
    1.  All' interno delle distanze di rispetto che verranno
  individuate ai sensi dell' articolo 2 della presente legge, non è
  consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale >>.

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