Prevenzione dei danni alla salute derivanti
dai
campi elettromagnetici generati da elettrodotti.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.55 DEL
2-07-1993
Indice:
Articoli della Legge:
1 2
3 4 5 6
Riferimenti Normativi
PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero
6 del 1996 Articolo 32
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale
REGIONE VENETO Numero
6 del 1997 Articolo 69
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE
VENETO Numero
7 del 1994
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero
7 del 1994 Articolo 1
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE
VENETO Numero
6 del 1995 Articolo 43
Il Consiglio Regionale ha
approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il
Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La regione del Veneto, al fine di
salvarguardare la salubrità ,
l' igiene e la sicurezza negli ambiti di vita e
di lavoro,
adotta misure atte a prevenire i danni alla salute
derivanti
dai campi elettrici e magnetici generati da
elettrodotti.
ARTICOLO 2
Strumenti urbanistici
1. Negli strumenti urbanistici
generali e attuativi, e loro
varianti, adottati dopo l' entrata in vigore
della presente legge
sono evidenziati i tracciati degli elettrodotti cui
vanno attribuite
le fasce di rispetto di cui all' articolo 4.
ARTICOLO 3
Procedimento di intesa
1. Nel procedimento per l'
accertamento della conformità
urbanistica dei progetti degli elettrodotti, di
cui ai commi 2 e
3 dell' articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, il parere regionale si attiene alle
distanze
di rispetto stabilite dall' articolo 4.
2. Ai fini
di cui al comma 1 i progetti degli elettrodotti
debbono essere accompagnati
dalla valutazione di impatto
ambientale (Via) prescritta dalla vigente
normativa.
ARTICOLO 4
Distanze di rispetto dagli elettrodotti
1. Il tracciato
degli elettrodotti in cavo aereo di tensione
uguale o superiore a 380 kV
è mantenuto ad almeno 150 m
di distanza dai fabbricati adibiti ad
abitazione o ad altra attività
che comporti tempi di permanenza prolungati di
persone.
2. Nel caso di elettrodotti di tensione inferiore a 380
kV,
la distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è ridotta
in
proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico
misurato all'
esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale
prolungata permanenza, a
1,5 m da terra, non superi il valore
di 0,5 kV/m ed il campo magnetico non
sia superiore a 0,2
microtesla.
3. Le distanze di cui ai
commi 1 e 2 sono misurate a partire
dalla proiezione sul terreno dell' asse
centrale della linea.
4. Le misure dei campi elettrico e
magnetico di cui al
comma 2 sono effettuate secondo gli specifici standard
internazionali
riconosciuti.
5. Il parere favorevole della
Regione di cui all' articolo 3
non viene rilasciato nel caso di elettrodotti
in cavo aereo in
centri abitati o in zone di espansione edilizia previste
nei
piani regolatori vigenti o adottati, qualunque sia la distanza
del
tracciato dai fabbricati.
ARTICOLO 5
Misure di tutela dell' ambiente e del paesaggio
1. Nelle
aree soggette a vincoli imposti da leggi stradali e
regionali, nonchè
dagli strumenti territoriali e urbanistici a
tutela degli interessi storici,
artistici, architettonici,
archeologici, paesistici ed ambientali, il parere
favorevole della
Regione di cui all' articolo 3 è rilasciato a
condizione che nel
territorio vincolato l' elettrodotto corra in cavo
sotterraneo e
siano previste, in fase di progettazione, particolari
misure
onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici
ed
ambientali.
ARTICOLO 6
Misure di salvaguardia
1. Nelle fasce di rispetto di cui
all' articolo 4, nessun
fabbisogno può essere adibito ad abitazione o
ad altra attività
che comporti tempi di permanenza prolungati di
persone.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione
veneta.
Venezia, 30 giugno 1993
Inizio
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 5-02-1996
REGIONE
VENETO
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi
regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regione
(legge finanziaria
1996).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.16 DEL
9-02-1996
Indice:
Articoli della Legge:
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55
Riferimenti Normativi
PASSIVI
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 28 del
1996 Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE
VENETO Numero 27 del 1997 Articolo 16
Il Consiglio
Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente
legge:
ARTICOLO 32
Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale
30 giugno
1993, n. 27 " Prevenzione dei danni derivanti
dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti"
e successive modificazioni e
integrazioni
1. Al fine di consentire un più adeguato,
approfondito
ed omogeneo quadro di riferimento sull' intero
territorio
nazionale in materia di tutela della salute dai danni
derivanti
dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti,
la legge
regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata
dall' articolo
18 della legge regionale 1 settembre 1993,
n.
43, dall' articolo 1 della legge
regionale 26 gennaio 1994,
n.
7 e dall' articolo
43 della legge regionale 1 febbraio 1995,
n. 6, si applica a partire dal
1 gennaio 1997.
Inizio
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 30-01-1997
REGIONE
VENETO
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1997).
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.11 DEL
4-02-1997
Indice:
Articoli della Legge:
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
73 74 75 76 77
78 79 80 81 82
83 84 85 86 87
88 89 90 91 92
93 94 95 96 97
98 99 100 101 102
103 104
Allegato 1:
1
Classificazione della legge
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 6 del 1997 Articolo
103
TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 37 del 1997
Articolo 1
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO
Numero 37 del 1997 Articolo 33
Il Consiglio regionale ha
approvato
Il Commissario del Governo ha notificato le determinazioni
del
Governo della Repubblica nelle quali, fra l' altro, si è
precisato che si "
consente promulgazione e pubblicazione
parti legge non censurate"
Il
Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge
regionale:
Capo II
Modifica di procedure di
spesa
ARTICOLO 69
Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale
30 giugno
1993, n. 27 " Prevenzione ei danni derivanti
dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti"
1. Al fine di consentire la definizione
di un più adeguato
approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'
intero
territorio nazionale in materia di tutela della salute
dai danni
derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti, la legge
regionale 30 giugno 1993, n. 27,
come modificata dall' articolo
18 della legge regionale 1
settembre
1993, n. 43, dall' articolo 1 della legge
regionale
26
gennaio 1994, n. 7, dall' articolo
43 della legge regionale
1
febbraio 1995, n. 6 e dall' articolo
32 della legge
regionale
5 febbraio 1996, n. 6, si applica a partire dal 1
gennaio 2000.
2. (Comma censurato dal Governo, per il quale non
può farsi luogo
a promulgazione e pubblicazione)
3. (Comma censurato dal
Governo, per il quale non
può farsi luogo a promulgazione e
pubblicazione)
4. (Comma censurato dal Governo, per il quale
non
può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
5.
La determinazione delle distanze di cui ai commi 2
e 3 e i controlli relativi
vengono effettuati dall' Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del
Veneto (ARPAV).
Inizio
LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 26-01-1994
REGIONE
VENETO
Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale
30 giugno
1993, n. 27 come modificata dall' articolo 18
della
legge
regionale 1 settembre 1993, n. 43 << Prevenzione dei
danni
derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti
>>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.8 DEL
28-01-1994
Indice:
Articoli della Legge:
1
2
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario
del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Efficacia della legge
1. Al fine di consentire un
più adeguato, approfondito
ed omogeneo quadro di riferimento sull'
intero territorio
nazionale in materia di tutela della salute dei danni
derivanti
da campi elettromagnetici generati da elettrodotti,
la legge
regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata
dall' articolo
18 della legge regionale 1o settembre 1993, nº
43,
si applica a partire al 1o gennaio 1995 e sono caducati
gli effetti nel
frattempo prodotti.
ARTICOLO 2
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione
del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a
chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della
Regione Veneta.
Venezia, 26 gennaio 1994
Inizio
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 1-02-1995
REGIONE
VENETO
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi
regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria
1995)
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N.11 DEL
3-02-1995
Indice:
Articoli della Legge:
1 2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53
Riferimenti Normativi PASSIVI
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO
da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 6 del 1995 Articolo 46
TESTO
MODIFICATO da:
Legge Regionale REGIONE VENETO Numero 41 del 1995 Articolo
1
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Comitato di
Governo ha comunicato
che il Governo della Repubblica ha rinviato la legge
a
nuovo esame del Consiglio regionale, limitatamente agli
artt. 3, 4,
comma 4; 7, comma 2; 14; 20, comma 2; 43,
comma 1, locuzione " e sono
caducati effetti nel frattempo
prodotti" e 45, precisando che, ai sensi dell'
art. 7 della
legge 19 maggio 1976, n. 335, può farsi luogo alla
promulgazione
e alla pubblicazione delle disposizioni della
legge, salvo
quelle coinvolte dal rinvio.
Pertanto, in adempimento a quanto disposto
dal
Governo la validità della promulgazione e della pubblicazione
della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6, è limitata
alle parti non coinvolte
dal rinvio governativo analiticamente
descritte nelle note 24 gennaio 1995,
prot. n.
597/ 22707 e 30 gennaio 1995, prot. n. 740/ 22707 del
Commissario
del Governo riprodotte nel procedimento
riportato al termine della legge
medesima.
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente
legge dando atto che la stessa entrerà in
vigore nel termine previsto dall'
art. 44, 1 comma, dello
Statuto atteso che il Governo della Repubblica non
ha
espresso il suo consenso alla dichiarazione d' urgenza e
alla
conseguente entrata in vigore della legge il giorno
della sua pubblicazione,
disposta dall' art. 52.
ARTICOLO 43
Modifica dei tempi di applicazione
della legge regionale 30 giugno
1993, n. 27
" Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici
generati da elettrodotti"
come modificata dall' articolo
18 della legge regionale
1
settembre 1993, n. 43 e dall' articolo 1
della legge
regionale 26 gennaio 1994, n. 7
1. Al fine di consentire un
più adeguato, approfondito
ed omogeneo quadro di riferimento sull'
intero territorio
nazionale in materia di tutela della salute dei danni
derivanti
dai campi elettromagnetici generali da elettrodotti,
la legge
regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata
dall' articolo 18 della
legge regionale 1
settembre 1993, nº
43,
e dall' articolo 1 della legge regionale 26
gennaio 1994,
n.
7, si applica a partire dal 1 gennaio 1996 (locuzione
coinvolta da rinvio
governativo, per la quale non
può farsi luogo a promulgazione e
pubblicazione).
2. La Giunta regionale finanzia uno studio per
la verifica
dei danni determinati dai campi elettromagnetici così
come
previsto dalla risoluzione n. 76 del 1993 del Consiglio
regionale del
Veneto.
Inizio
LEGGE REGIONALE N. 43 DEL
1-09-1993
REGIONE VENETO
Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di
leggi regionali in corrispondenza dell'
assestamento del
bilancio
di previsione per l' anno finanziario 1993.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE
N.74 DEL
2-09-1993
Indice:
Articoli della
Legge:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
Il Consiglio regionale ha
approvato
Il Commissario del Governo ha
comunicato
che
il Governo della Repubblica ha rinviato la legge a
nuovo
esame del
Consiglio regionale, limitatamente agli artt. 3, 5,
6
e 17, precisando
che, ai sensi dell' art. 30 della legge
regionale
9 dicembre 1977, n. 72, può farsi luogo alla
promulgazione
e alla pubblicazione delle disposizioni della legge, con
la
prevista urgenza, salvo quelle coinvolte dal
rinvio.
Il Presidente della Giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 18
Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1993, n.
27
1. Il titolo della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27, è
così riformulato:
<< Prevenzione dei danni
derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti
>>.
2. L' art. 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27,
è
così sostituito:
<< Art. 1 -
Finalità
1. La Regione del Veneto regolamenta con la
presente
legge la realizzazione degli elettrodotti, al fine di
tutelare
l' ambiente coordinando le scelte urbanistiche. >>.
3. All' articolo 2 della legge regionale 30 giugno 1993,
nº
27, sono soppresse le parole << attuativi >> e la
parole << fasce >>
è sostituita dalla parola
<< distanze >>.
4. L' articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27,
è sostituito dal seguente:
<< Art. 6 -
Misure di salvaguardia.
1. All' interno delle
distanze di rispetto che verranno
individuate ai sensi dell' articolo
2 della presente legge, non è
consentita alcuna destinazione
urbanistica residenziale >>.