Art. 1. Principi, generalità e finalità
1. La Regione, recependo la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I
Comuni, le Province, le Unità sanitarie locali, la Regione,
con la collaborazione delle associazioni protezioniste interessate,
attuano, ognuno nell'ambito della proprie competenze, interventi
ai sensi del comma 1, e per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina al fine di prevenire il randagismo.