Art. 10. Casi di cessione, morte e cambiamenti di residenza.
1.
I proprietari di cani sono tenuti a segnalare ai Comuni interessati,
entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale,
nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione
del cane all'anagrafe canina nel Comune di nuova residenza del
proprietario, non comporta la modifica del codice di riconoscimento
con il quale il cane e identificato.