Art. 10. Casi di cessione, morte e cambiamenti di residenza.

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare ai Comuni interessati, entro 15 giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina nel Comune di nuova residenza del proprietario, non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane e identificato.


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