Art. 11. Casi di rinuncia alla proprietà.

1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché siano trasferiti alle strutture di ricovero.

2. Sono equiparati all'abbandono il mancato ritiro dei cani nei casi previsti all'art. 16 o la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà o tenere gli animali palesemente incustoditi.


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