Art. 11. Casi di rinuncia alla proprietà.
1. E' fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché siano trasferiti alle strutture di ricovero.
2. Sono
equiparati all'abbandono il mancato ritiro dei cani nei casi previsti
all'art. 16 o la mancata comunicazione
al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà o tenere
gli animali palesemente incustoditi.