Art. 12. Servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Istituzioni e compiti
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza dei Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali ed assolvono fra l'altro i seguenti compiti;
a) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
b) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di prevenire o perseguire i casi di maltrattamenti degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
c) esercitano la vigilanza sul territorio al fine di rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti sono di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art.14.