Art. 2. Competenze dei Comuni.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente o in forma associata, provvedono a:

a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;

b) realizzare o risanare i canili comunali e comunque garantire la presenza di strutture per il ricovero temporaneo o permanente dei cani;

c) esercitare le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali;

d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto.

d bis) assicurare, d'intesa le Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni protezioniste, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.


Torna alla pagina precedente

Torna alla Home Page dell'E.N.P.A.