Art. 2. Competenze dei Comuni.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente o in forma associata, provvedono a:
a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) realizzare o risanare i canili comunali e comunque garantire la presenza di strutture per il ricovero temporaneo o permanente dei cani;
c) esercitare le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto.
d bis) assicurare, d'intesa le Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni protezioniste, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.