Art. 20. Limitazione delle nascite.

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con mezzi chirurgici o farmacologici e con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale.

2. I Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni e organizzazioni protezioniste, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano e attuano programmi per la limitazione delle nascite.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite previsti dai programmi di cui al comma 2 sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi Veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati e sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi affidate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.


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