Art. 21. Vigilanza contro il maltrattamento degli animali.

1. I Comuni e le UU.SS.LL. esercitano le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione canina e della collaborazione delle associazioni protezioniste.

2 bis. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.


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