Art. 21. Vigilanza contro il maltrattamento degli animali.
1. I Comuni e le UU.SS.LL. esercitano le funzioni di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni si avvalgono dei servizi per il controllo della popolazione canina e della collaborazione delle associazioni protezioniste.
2 bis.
E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto
colpevole del reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti
di animali.