Art. 23. Contributi.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dal Servizio Veterinario della Unità sanitaria locale competente per territorio.

2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite su proposta della Giunta regionale con provvedimento del Consiglio regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


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