Art. 24. Aggiornamento e formazione del personale.

1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le UU.SS.LL. e le Organizzazioni zoofile, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi per il controllo della popolazione canina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.


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