Art. 24. Aggiornamento e formazione del personale.
1.
Le Province, d'intesa con i Comuni, le UU.SS.LL. e le Organizzazioni
zoofile, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi
di istruzione e aggiornamento per il personale addetto ai servizi
per il controllo della popolazione canina, per gli addetti alle
strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito,
in ambiente silvestre alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.