Art. 25. Partecipazione dei privati.
1. I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi protezionisti, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione.
2.
I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari
dei cittadini per la realizzazione delle finalità della
presente legge.