Art. 25. Partecipazione dei privati.

1. I Comuni per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni o gruppi protezionisti, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione.

2. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.


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