Art. 27. bis Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché per la prevenzione delle violazioni inerenti alla protezione e al benessere degli animali, i Comuni si avvalgono della collaborazione delle guardie zoofile volontarie designate sia da associazioni che già le prefigurino ai sensi dell'art. 5 del DPR 31 marzo 1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato", sia da altre associazioni che lo richiedano alla competente Prefettura a norma del Testo Unico di pubblica sicurezza nell'ambito del precitato DPR. Le guardie zoofile volontarie avranno funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro mansioni, esercitano i loro compiti di vigilanza in disciplina della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e sono qualificate da apposito corso regionale attuato dalla Provincia secondo le indicazioni della Regione. Per avvalersi di tale collaborazione, i Comuni stipulano apposita convenzione con le associazioni protezioniste sopra indicate.

2. Le guardie zoofile designate secondo il comma 1, svolgono i loro compiti a titolo volontario nel quadro della convenzione della associazione di appartenenza e di concerto con i Servizi Veterinari della Unità sanitaria locale.


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