Art. 28. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le UU.SS.LL., ciascuno per la parte di propria competenza.
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti e al servizio di più Comuni, la Giunta regionale autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta.
3.
(omissis)