Art. 28. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le UU.SS.LL., ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti e al servizio di più Comuni, la Giunta regionale autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del 50% della spesa sostenuta.

3. (omissis)


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