Art. 3. Competenze delle Province.
1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:
a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione delle strutture per il ricovero dei cani;
c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e per i volontari designati dalle associazioni protezioniste;
d) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano;
e) predisporre programmi d'informazione e educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali.
2.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso
ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, e istituito un Comitato provinciale presieduto
dal Presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato
e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Unità
sanitarie locali della provincia, il Sindaco, o suo delegato,
di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero
e custodia di cani e gatti, un rappresentante designato da ciascuna
Comunità Montana della provincia e un rappresentante per
ciascuna associazione protezionista esistente nella provincia,
che ne faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato
da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente
del Comitato su proposta dei componenti.