Art. 5. Anagrafe canina.
1. In ogni Comune è istituita, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
1 bis. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento e al Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione per consultazione dei membri del Comitato provinciale.
1 ter.
L'iscrizione dei cani già tatuati con codice alfanumerico
va effettuata utilizzando lo stesso codice (alfanumerico).