Art. 6. Iscrizioni.
1. I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2. I proprietari di cani sono tenuti allo stesso adempimento entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
2 bis. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità e di osservare le comuni norme di igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.