Art. 7. Norme per la identificazione.
1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice alfanumerico di riconoscimento che contraddistingua in modo specifico e senza duplicazione ciascun cane, dandone comunicazione al proprietario.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità della Regione Emilia-Romagna.
3. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite dai Servizi Veterinari delle Unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. I caratteri devono risultare chiari e leggibili. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice alfanumerico dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, e tenuto a farlo ritatuare.
4.
Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure
e i tempi per l'identificazione degli animali mediante tatuaggio,
sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento
da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere
da porsi a carico del proprietario per l'identificazione del cani.