Art. 8. Deroghe.

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina:

a) i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza;

b) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati.

2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione.

3. Sono esentati dall'identificazione mediante tatuaggio i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiale di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta di incompatibilità all'applicazione del tatuaggio per cause fisiche.


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