Art. 8. Deroghe.
1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina:
a) i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza;
b) i cani allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificatamente autorizzati.
2. Gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione.
3.
Sono esentati dall'identificazione mediante tatuaggio i cani già
tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiale
di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci
certificazione scritta di incompatibilità all'applicazione
del tatuaggio per cause fisiche.