Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su
una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno
un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza
del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i
ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il
buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e
di rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo
per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo
di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge,
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e
dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i
componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o
di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di
esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo
e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua
difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione
e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di natura
oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per
i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge
è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la
Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello
Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistematributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo
e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione
europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario
a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso
di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni
in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle
proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo
i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello
Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,
nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di
pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione;
dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della
Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti
con legge della Repubblica, che stabilisce anche la
durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere
del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con
la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale
legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte
del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione
o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non
è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e
la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi
componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto
avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione
d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate
e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione
ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di
legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune
e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra
i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati
per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale
cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le
norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile
con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della
Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non
è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e
che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di
Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore
a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali che
importano oneri alle finanze o modificazioni di legge,
ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del Tribunale supremo militare in
relazione all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti
delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle
Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario
dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici
le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in
vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all’art. 116, si applicano provvisoriamente le norme
generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della
Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di
cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con
legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in
vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui
beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente
o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la
stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando
vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal
suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea
Costituente :
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri:
ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
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